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Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione del 28 maggio 2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni1, in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

Per assicurare il funzionamento coerente e uniforme dei collegi in tutta l’Unione è necessario precisare le modalità di partecipazione nei collegi per le controparti centrali al fine di facilitare l’esercizio dei compiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

L’esclusione di una banca centrale di emissione di una valuta dell’Unione pertinente in rapporto agli strumenti finanziari compensati dalla controparte centrale lascia impregiudicati i diritti della banca centrale di emissione di chiedere e ricevere informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 84 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Le attività delle controparti centrali possono essere pertinenti per una determinata banca centrale di emissione in ragione dei volumi compensati nella valuta emessa da detta banca centrale. Tuttavia, al fine di mantenere una composizione proporzionata del collegi, occorre che la pertinenza della valuta ai fini della partecipazione della relativa banca centrale di emissione al collegio relativo alla controparte centrale sia determinata in considerazione della quota di detta valuta nella media delle posizioni aperte compensate dalla controparte centrale.

Per assicurare che le riunioni del collegio consentano di giungere efficacemente a un risultato, gli obiettivi delle riunioni o delle attività del collegio devono essere chiaramente indicati dall’autorità competente della controparte centrale, di concerto con i membri del collegio. Occorre che gli obiettivi siano comunicati ai partecipanti con sufficiente anticipo e che sia loro trasmessa la documentazione preparata dall’autorità competente della controparte centrale o da altri membri del collegio, in modo da creare un effettivo dibattito.

I collegi hanno la funzione di facilitare l’esercizio dei compiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012; nel regolamento il legislatore ha definito i compiti assegnati ai membri dei collegi, e ha definito la composizione, l’istituzione e la gestione degli stessi come obblighi giuridici, che pertanto sono vincolanti e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Per il funzionamento pratico del collegio occorre che i membri dello stesso adottino un accordo scritto. Per assicurare l’uso di accordi scritti standard da parte di tutti i collegi, che includano le migliori pratiche nel funzionamento dei collegi e approcci uniformi da parte delle autorità competenti, e per facilitare la rapida istituzione di collegi entro il termine stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, occorre che l’AESFEM emani orientamenti e raccomandazioni seguendo la procedura di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)2.

Le disposizioni del presente atto lasciano impregiudicato il potere della Commissione di avviare procedure di infrazione ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, nonché le azioni di cui all’articolo 265 e all’articolo 271, lettera d), del TFUE.

Per assicurare lo scambio tempestivo di informazioni aggiornate tra i membri del collegio, occorre che il collegio si riunisca regolarmente e offra l’opportunità ai suoi membri di discutere e di dare un contributo al riesame effettuato dall’autorità competente delle modalità, delle strategie, dei processi e dei meccanismi utilizzati dalla controparte centrale per attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché di discutere la valutazione dell’autorità competente dei rischi ai quali la controparte centrale è esposta o potrebbe essere esposta e che essa stessa potrebbe rappresentare.

Per assicurare che il punto di vista di tutti i membri del collegio sia debitamente preso in considerazione, l’autorità competente deve fare tutto il possibile per garantire che i disaccordi tra le autorità che diventeranno membri del collegio siano risolti prima di finalizzare l’accordo scritto per l’istituzione e il funzionamento del collegio. Occorre che l’AESFEM faciliti la finalizzazione dell’accordo svolgendo il suo compito di mediazione, se del caso.

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ha presentato alla Commissione.

L’AESFEM ha consultato, laddove pertinente, l’Autorità bancaria europea (ABE), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e i membri del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) prima di presentare i progetti di norme tecniche su cui si basa il presente regolamento. Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’AESFEM ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Determinazione delle valute più pertinenti

1. Le valute dell’Unione più pertinenti sono individuate sulla base della quota relativa di ogni valuta nella media delle posizioni aperte della controparte centrale a fine giornata per tutti gli strumenti finanziari compensati dalla controparte centrale, calcolata su un periodo di un anno.

2. Le valute dell’Unione più pertinenti sono le tre valute con la quota relativa più elevata calcolata conformemente al paragrafo 1, purché ogni singola quota superi il 10 %.

3. La quota relativa delle valute è calcolata su base annua.

Art. 2 Organizzazione operativa dei collegi

1. A seguito della notifica del fatto che la domanda contiene i documenti e le informazioni richiesti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’autorità competente della controparte centrale presenta una proposta di accordo scritto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, di tale regolamento ai membri del collegio definiti ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento. L’accordo scritto prevede anche una procedura di revisione della composizione del collegio almeno una volta l’anno. Esso stabilisce anche la procedura di modifica, che prevede che l’iter di modifica possa essere avviato in qualsiasi momento dall’autorità competente della controparte centrale o da altri membri del collegio, previa approvazione del collegio conformemente alla procedura prevista nel presente articolo.

2. In assenza di commenti dei membri del collegio di cui al paragrafo 1 entro 10 giorni di calendario, l’autorità competente della controparte centrale procede all’adozione dell’accordo scritto da parte del collegio e con l’istituzione del collegio ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.

3. Se formulano commenti sulla proposta di accordo scritto presentata ai sensi del paragrafo 1, i membri del collegio trasmettono i commenti, corredati di un’esauriente spiegazione, ai copresidenti entro 10 giorni di calendario. Ove pertinente, i copresidenti concordano e preparano una proposta rivista e indicono una riunione per concordare e adottare la versione definitiva dell’accordo scritto, tenendo conto del termine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.

4. Il collegio si considera istituito a seguito dell’adozione dell’accordo scritto.

4 bis. Le autorità competenti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c bis), del regolamento (UE) n. 648/2012 e le banche centrali di emissione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera i), di tale regolamento che desiderano partecipare al collegio presentano una richiesta motivata all’autorità competente della controparte centrale. Entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, l’autorità competente della controparte centrale fornisce all’autorità competente o alla banca centrale richiedenti una copia dell’accordo scritto per riesame e approvazione, oppure espone per iscritto le ragioni per cui la richiesta non è stata accolta. L’autorità competente della controparte centrale informa i membri del collegio di tali richieste e dei relativi esiti.

5. Tutti i membri del collegio sono tenuti al rispetto dell’accordo scritto adottato conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 3 Partecipazione ai collegi

1. Quando, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, una richiesta di informazioni è presentata al collegio da un’autorità competente di uno Stato membro che non è membro del collegio, i copresidenti, dopo aver consultato il collegio, decidono sulle modalità più idonee per fornire le informazioni alle autorità che non sono membri del collegio e per chiedere informazioni a dette autorità.

2. Ogni membro del collegio designa un partecipante alle riunioni del collegio e può designare un supplente, ad eccezione dei copresidenti, i quali possono chiedere di poter designare ulteriori partecipanti senza diritto di voto.

3. Se la banca centrale di emissione delle valute dell’Unione più pertinenti corrisponde a più di una banca centrale, le banche centrali interessate designano un rappresentante unico che parteciperà al collegio.

4. L’autorità avente diritto di partecipare al collegio in forza di più di una delle lettere da c) a i) dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 può nominare altri partecipanti senza diritto di voto.

5. Se ai sensi del presente articolo vi è più di un partecipante in rappresentanza di un membro del collegio o il numero di membri del collegio appartenenti allo stesso Stato membro è superiore al numero di voti che possono essere espressi da detti membri del collegio ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, il membro o i membri del collegio comunicano al collegio i partecipanti che eserciteranno il diritto di voto.

6. In deroga ai paragrafi 4 e 5, se è membro del collegio in forza dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e h), del regolamento (UE) n. 648/2012, la BCE può nominare due partecipanti con diritto di voto.

Art. 4 Governance dei collegi

1. I copresidenti assicurano che i lavori del collegio facilitino l’esercizio delle funzioni conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012.

2. Il collegio comunica all’AESFEM le funzioni che il collegio esercita conformemente al paragrafo 1. L’AESFEM ha compiti di coordinamento del controllo delle funzioni esercitate dal collegio e assicura, per quanto possibile, che i suoi obiettivi siano in linea con quelli di altri collegi.

3. I copresidenti assicurano almeno che:

  1. a) gli obiettivi di ogni riunione o attività del collegio siano chiaramente definiti;

  2. b) le riunioni o le attività del collegio rimangano efficaci, assicurando allo stesso tempo che tutti i membri del collegio siano pienamente informati delle attività del collegio che li riguardano;

  3. c) il calendario delle riunioni o delle attività del collegio sia definito in modo tale che il loro risultato sia d’ausilio alla vigilanza della controparte centrale;

  4. d) la controparte centrale e altri portatori di interesse comprendano correttamente il ruolo e il funzionamento del collegio;

  5. e) le attività del collegio siano riesaminate periodicamente e siano adottate azioni correttive qualora il collegio non funzioni efficacemente;

  6. f) sia fissato l’ordine del giorno di una riunione annuale di pianificazione della gestione delle crisi tra i membri del collegio in cooperazione con la controparte centrale, se necessario.

4. Per assicurare l’efficienza e l’efficacia del collegio, i copresidenti fungono da punto di contatto centrale per tutte le questioni relative all’organizzazione pratica del collegio e si tengono reciprocamente informati. I copresidenti esercitano almeno le seguenti funzioni:

  1. a) redigere, aggiornare e diffondere l’elenco dei recapiti dei membri del collegio;

  2. b) preparare e distribuire l’ordine del giorno e la documentazione delle riunioni o delle attività del collegio;

b bis) discutere dell’attuazione delle priorità annuali di vigilanza di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b bis), del regolamento (UE) n. 648/2012;

  1. c) redigere i verbali delle riunioni e formalizzare le azioni;

  2. d) gestire il sito Internet del collegio, se esistente;

  1. e) se necessario, fornire informazioni e, se del caso, istituire gruppi specializzati con il compito di coadiuvare il collegio nell’esercizio delle sue funzioni;

  2. f) condividere tutte le informazioni in modo tempestivo e appropriato con i membri del collegio.

Ai fini della lettera b), i copresidenti distribuiscono un progetto di ordine del giorno per ciascuna riunione del collegio, eccetto per le riunioni indette in situazioni di emergenza, con largo anticipo, in modo da consentire ai membri del collegio di contribuire alla definizione dell’ordine del giorno, in particolare aggiungendo punti. L’ordine del giorno è finalizzato dai copresidenti e distribuito ai membri del collegio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione del collegio. I copresidenti e gli altri membri del collegio distribuiscono tutte le informazioni che devono essere prese in considerazione nel corso di una riunione del collegio con largo anticipo rispetto alla riunione. Ai fini della lettera c), l’autorità competente della controparte centrale distribuisce ai membri del collegio i verbali delle riunioni una volta che questi ultimi sono concordati dai copresidenti e non appena possibile dopo le riunioni e concede ai membri del collegio tempo sufficiente per presentare osservazioni.

5.

I copresidenti determinano la frequenza delle riunioni del collegio tenendo conto delle dimensioni, della scala e della complessità della controparte centrale, delle implicazioni sistemiche della controparte centrale per le varie giurisdizioni e valute, del potenziale impatto delle attività della controparte centrale, delle circostanze esterne e delle potenziali richieste dei membri del collegio. Il collegio si riunisce almeno una volta l’anno e, se ritenuto necessario dai copresidenti, ogni volta che si deve adottare una decisione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. I copresidenti organizzano riunioni periodiche, con cadenza almeno annuale, tra i membri del collegio e l’alta dirigenza della controparte centrale.

I membri del collegio possono chiedere che i copresidenti indicano una riunione del collegio. I copresidenti motivano debitamente l’eventuale rifiuto di tale richiesta.

6. L’accordo scritto di cui all’articolo 2 fissa un quorum di due terzi per le riunioni del collegio.

7. I copresidenti si adoperano per assicurare che ogni riunione del collegio raggiunga il quorum valido richiesto per l’adozione delle decisioni. Se il quorum non è raggiunto, i copresidenti si assicurano che le decisioni da prendere siano rinviate fino alla presenza del quorum di partecipanti, tenendo conto dei termini pertinenti stabiliti nel regolamento (UE) n. 648/2012.

8. Qualora i copresidenti lo propongano o su richiesta di un membro del collegio, il collegio può votare mediante procedura scritta.

Art. 5 Scambio di informazioni tra autorità

1. Ogni membro del collegio trasmette tempestivamente ai copresidenti tutte le informazioni necessarie per il funzionamento operativo del collegio e per lo svolgimento delle attività principali alle quali tale membro partecipa. I copresidenti forniscono tempestivamente ai membri del collegio informazioni analoghe.

2. L’autorità competente della controparte centrale fornisce ai membri del collegio almeno le seguenti informazioni:

  1. a) cambiamenti significativi della struttura e della proprietà del gruppo della controparte centrale;

  2. b) variazioni significative del livello di capitale della controparte centrale;

  3. c) cambiamenti dell’organizzazione, sostituzioni di alti dirigenti, modifiche dei processi o dei dispositivi, quando tali cambiamenti abbiano un impatto significativo sulla governance e sulla gestione dei rischi;

  4. d) l’elenco dei partecipanti diretti della controparte centrale;

  5. e) i dati delle autorità partecipanti alla vigilanza della controparte centrale, ivi compresi i cambiamenti delle loro competenze;

  6. f) informazioni relative a eventuali rischi sostanziali che pesano sulla capacità della controparte centrale di attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 e dei pertinenti regolamenti delegati e di esecuzione;

  7. g) difficoltà che possano avere significativi effetti di ricaduta;

  8. h) fattori che indicano un rischio potenzialmente elevato di contagio;

  9. i) evoluzioni significative della situazione finanziaria della controparte centrale;

  10. j) allerta precoce su possibili difficoltà di liquidità o di frode rilevante;

  11. k) eventi di inadempimento dei partecipanti e azioni adottate;

  12. l) sanzioni e misure di vigilanza eccezionali;

  13. m) relazioni su problemi e incidenti connessi alle prestazioni, compresi gli incidenti connessi alle TIC e di natura cibernetica, e sulle misure correttive adottate;

  14. n) dati periodici sull’attività della controparte centrale, la cui portata e frequenza sono fissate nell’accordo scritto di cui all’articolo 2;

  15. o) panoramica delle principali proposte commerciali, dei prodotti o servizi nuovi che saranno offerti, compresa qualsiasi estensione delle attività o dei servizi che la controparte centrale deve attuare a norma dell’articolo 15 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, e qualsiasi informazione sulle modifiche dell’ambito operativo della controparte centrale;

  16. p) modifiche dei modelli e dei parametri di rischio della controparte centrale, comprese le modifiche dei parametri di cui all’articolo 49, paragrafo 1 nonies, del regolamento (UE) n. 648/2012, prove di stress e prove a posteriori;

  17. q) modifiche degli accordi di interoperabilità della controparte centrale, se del caso.

  18. r) modifiche degli accordi di esternalizzazione della controparte centrale per le principali attività connesse alla gestione del rischio, comprese eventuali modifiche dell’elenco dei fornitori terzi critici di servizi della controparte centrale;

  19. s) modifiche dei requisiti di partecipazione, dei modelli di partecipazione diretta e dei modelli di segregazione dei conti della controparte centrale;

  20. t) modifiche delle procedure in caso di inadempimento della controparte centrale e relazioni sulle verifiche di tali procedure svolte dalla controparte centrale conformemente all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;

  21. u) modifiche degli accordi di pagamento e regolamento della controparte centrale.

  22. v) qualsiasi informazione pertinente per le riunioni ad hoc tra l’ESMA, l’autorità competente della controparte centrale e la stessa controparte centrale, come pure qualsiasi informazione pertinente ricevuta in relazione alle ispezioni in loco pianificate, in corso o già svolte;

  23. w) qualsiasi informazione pertinente per lo stato di attuazione delle raccomandazioni o delle condizioni incluse nei pareri dell’ESMA o del collegio oppure nelle convalide dell’ESMA;

  24. x) qualsiasi informazione riguardante la decisione dell’autorità competente di attenersi o meno ai contributi dell’ESMA e del collegio a norma dell’articolo 17 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;

  25. y) la presentazione del programma annuale di vigilanza dell’autorità competente della controparte centrale e della sua attuazione.

3. Lo scambio di informazioni tra i membri del collegio riflette le rispettive competenze ed esigenze di informazione. Per evitare un flusso inutile di informazioni, lo scambio di informazioni deve restare proporzionato e incentrato sul rischio.

4. I progetti di decisioni, le relazioni o le altre misure dell’autorità competente della controparte centrale di cui all’articolo 17, paragrafo 3, all’articolo 17 ter, paragrafo 2, e all’articolo 49, paragrafo 1 quinquies, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono presentati al collegio entro un lasso di tempo adeguato per consentire ai membri del collegio di esaminarli e di fornire il loro contributo al parere del collegio.

5. I membri del collegio si scambiano tutte le informazioni attraverso la banca dati centrale di cui all’articolo 17 quater del regolamento (UE) n. 648/2012.

6.

Art. 6 Ripartizione e delega volontarie dei compiti

1. I membri del collegio decidono le condizioni dettagliate di ogni specifico accordo di delega e di affidamento volontario di compiti ad altri membri, in particolare quando l’accordo determina la delega delle principali funzioni di vigilanza del membro.

2. Le parti degli accordi di delega e degli accordi di affidamento volontario di compiti decidono le condizioni dettagliate, che disciplinino almeno i seguenti aspetti:

  1. a) le attività specifiche in settori chiaramente specificati che saranno affidate o delegate;

  2. b) le procedure e i processi da applicare;

  3. c) il compito e le responsabilità di ciascuna parte;

  4. d) il tipo di informazioni che saranno scambiate tra le parti.

3. La ripartizione e la delega delle funzioni non determina una modifica nell’attribuzione dei poteri decisionali dell’autorità competente della controparte centrale.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso