Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione del 26 giugno 2013 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia1, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo di cui all’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,
Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e che hanno notevoli potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.
L’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all’articolo 15, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, una misura di esecuzione per gli apparecchi per ufficio.
La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei computer. Lo studio è stato realizzato in collaborazione con le parti in causa e le parti interessate dell’Unione e dei paesi terzi e i risultati sono stati resi pubblici.
Lo studio preparatorio ha dimostrato che il potenziale miglioramento in termini di costi nel consumo di elettricità dei computer tra il 2011 e il 2020 è stimato in circa 93 TWh, pari a 43 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, e nel 2020 fra 12,5 TWh e 16,3 TWh, valore che corrisponde a 5,0 - 6,5 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Di conseguenza, i computer costituiscono un gruppo di prodotti per i quali occorre stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile.
Poiché una buona parte del risparmio energetico potenziale dei desktop thin client, delle stazioni di lavoro, dei server di piccole dimensioni e dei server informatici dipende dal rendimento dei loro alimentatori interni e poiché le specifiche tecniche per gli alimentatori interni di tali prodotti sono simili a quelle previste per i computer da tavolo (desktop) e i computer da tavolo integrati (desktop integrati), le disposizioni relative al rendimento degli alimentatori interni del presente regolamento si applicano anche ai primi. Tuttavia, altri aspetti relativi alle prestazioni ambientali dei desktop thin client, delle stazioni di lavoro, delle stazioni di lavoro mobili, dei server di piccole dimensioni e dei server informatici potrebbero essere precisati in una misura più specifica di esecuzione della direttiva 2009/125/CE.
Gli schermi hanno caratteristiche distinte e quindi sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, in considerazione del loro significativo impatto ambientale e delle notevoli potenzialità di miglioramento, questi prodotti potrebbero essere oggetto di una misura distinta di esecuzione della direttiva 2009/125/CE e/o alla direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti2.
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non devono produrre un impatto negativo significativo sulla funzionalità del prodotto né sui consumatori, in particolare per quanto riguarda l’accessibilità economica del prodotto, i costi del ciclo di vita e la competitività dell’industria. Inoltre, tali specifiche non devono imporre ai fabbricanti tecnologie proprietarie o eccessivi oneri amministrativi, né devono avere ripercussioni negative sulla salute, sulla sicurezza e sull’ambiente.
Il consumo energetico dei computer deve essere reso più efficiente applicando tecnologie esistenti, non proprietarie ed economicamente accessibili, che consentono di ridurre i costi complessivi sostenuti per l’acquisto e l’uso dei dispositivi.
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile vanno introdotte gradualmente dando ai fabbricanti il tempo sufficiente a riprogettare i prodotti oggetto del presente regolamento. I tempi devono essere tali da evitare impatti negativi sulle forniture dei computer e devono tenere conto dell’incidenza sui costi per i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento vengano raggiunti nei tempi previsti.
È prevista una revisione del presente regolamento entro tre anni e mezzo dalla sua entrata in vigore.
Occorre determinare l’efficienza energetica dei computer avvalendosi di metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto dei metodi più avanzati, come pure delle eventuali norme armonizzate adottate conformemente alla normativa europea sulla normalizzazione3.
Poiché le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia elettrica nei modi standby e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio non corrispondono pienamente alle caratteristiche dei computer, le specifiche del regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio4 non si applicano ai computer. Pertanto, il presente regolamento stabilisce determinate specifiche per la gestione del consumo di energia, nonché per le modalità sospensione, spento e lo stato di consumo minimo; il regolamento (CE) n. 1275/2008 deve quindi essere modificato di conseguenza.
Nonostante l’esclusione dei computer dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1275/2008, le disposizioni del regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni5 si applicano agli alimentatori esterni immessi sul mercato con i computer.
Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure applicabili per la valutazione della conformità.
Ai fini di agevolare i controlli della conformità, i fabbricanti sono chiamati a fornire le informazioni contenute nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE nella misura in cui tali informazioni si riferiscono alle specifiche stabilite nel presente regolamento.
Per garantire una concorrenza leale, il conseguimento dei potenziali e auspicati risparmi di energia e per fornire ai consumatori informazioni accurate sull’efficienza energetica dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento chiarisca che le tolleranze indicate alle autorità nazionali di vigilanza del mercato ai fini dell’esecuzione di prove fisiche volte a stabilire se un modello specifico di prodotto connesso all’energia sia conforme al presente regolamento non siano utilizzate dai fabbricanti come margine di manovra per dichiarare un’efficienza del modello superiore a quanto giustificato dalle misurazioni e dai calcoli dichiarati nella documentazione tecnica del prodotto.
Occorre individuare i parametri di riferimento per i prodotti attualmente disponibili caratterizzati da un’elevata efficienza energetica. Ciò consentirà di assicurare un’ampia disponibilità e un facile accesso alle informazioni, in particolare per le piccole e medie imprese, facilitando ulteriormente l’integrazione delle migliori tecnologie progettuali e lo sviluppo di prodotti più efficienti per ridurre il consumo di energia.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento definisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato di computer.
2. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti che possono essere alimentati direttamente dalla corrente alternata (CA) di rete, anche tramite alimentatore esterno o interno:
a) computer da tavolo (desktop);
b) computer da tavolo (desktop) integrati;
c) computer portatili (notebook), compresi i tablet, gli slate e i thin client portatili;
d) desktop thin client;
e) stazioni di lavoro;
f) stazioni di lavoro mobili;
g) server di piccole dimensioni;
h)
3. Il presente regolamento non si applica ai seguenti gruppi di prodotti:
a)
b)
c)
d)
e) console per videogiochi;
f) docking station.
Art. 2 Definizioni
Si applicano le definizioni seguenti:
1) «computer», un apparecchio che esegue operazioni logiche ed elabora dati, in grado di utilizzare dispositivi per l’immissione dei dati e di visualizzare le informazioni su uno schermo e in genere comprende un’unità di elaborazione centrale (CPU) per eseguire tali operazioni. Se non è dotato di CPU, il dispositivo viene impiegato come client gateway (interfaccia e convertitore di protocolli) trasmettendo i dati ad un server informatico che agisce da unità di elaborazione di calcolo;
2)
3) «alimentatore esterno», un dispositivo che presenta le seguenti caratteristiche:
a) è progettato per convertire la corrente alternata (CA) in ingresso dalla rete principale di alimentazione elettrica in alternata (CA) o corrente continua (CC) di tensione inferiore all’uscita;
b) è in grado di convertire in una sola tensione di uscita CC o CA alla volta;
c) è destinato all’uso con un dispositivo separato che costituisce il carico principale;
d) è contenuto in un alloggiamento fisicamente separato dal dispositivo che costituisce il carico principale;
e) è collegato al dispositivo che costituisce il carico principale mediante connessione elettrica, cavo, filo o altro collegamento di tipo maschio/femmina rimovibile o fisso; e
f) ha una potenza di uscita nominale non superiore a 250 Watt;
4) «unità di alimentazione interna», un componente progettato per convertire la tensione alternata in ingresso in tensione(i) continua(e) ai fini dell'alimentazione del computer; presenta le seguenti caratteristiche:
a) si trova all'interno dell'alloggiamento del computer ma è separata dalla scheda principale del computer;
b) l’alimentatore si collega alla rete elettrica mediante un singolo cavo senza circuiti intermedi fra l’alimentatore e la rete elettrica; e
c) tutte le connessioni elettriche dall'alimentatore ai componenti del computer, ad eccezione di una connessione a corrente continua allo schermo di un computer da tavolo (desktop) integrato, si trovano all'interno dell'alloggiamento del computer.
I convertitori interni CC-CC utilizzati per convertire una singola tensione continua da un alimentatore esterno in tensioni multiple da utilizzare nel computer non sono considerati alimentatori interni;
5) «desktop» o «computer da tavolo», un computer la cui unità principale è progettata per essere collocata stabilmente in un luogo e non per la mobilità e per essere utilizzata con uno schermo esterno e periferiche esterne quali la tastiera e il mouse. Ai fini del presente regolamento si definiscono le seguenti categorie di desktop:
a) desktop «di categoria A», un computer da tavolo che non rientra nella definizione dei desktop delle categorie B, C o D;
b) desktop «di categoria B», un computer da tavolo dotato di:
(i) due nuclei fisici all’interno della CPU; e
(ii) almeno due gigabyte (GB) di memoria di sistema;
c) desktop «di categoria C», un computer da tavolo dotato di:
(i) tre o più nuclei fisici all’interno della CPU; e
(ii) una configurazione con almeno una delle due caratteristiche seguenti:
almeno due gigabyte (GB) di memoria di sistema, e/o
una scheda grafica discreta (dGfx);
d) desktop «di categoria D», un computer da tavolo dotato di:
(i) almeno quattro nuclei fisici all’interno della CPU; e
(ii) una configurazione con almeno una delle due caratteristiche seguenti:
almeno quattro gigabyte (GB) di memoria di sistema, e/o
una scheda grafica discreta (dGfx) che rientri nella classe G3 (con larghezza di dati del frame buffer > 128-bit), G4, G5, G6 o G7;
6) «desktop integrato» o «computer da tavolo integrato», un sistema desktop nel quale il computer e lo schermo funzionano come unità singola che riceve l’alimentazione CA tramite un singolo cavo. Esistono due forme di desktop integrati: 1) un prodotto in cui lo schermo e il computer sono fisicamente combinati in una singola unità; o 2) un prodotto in cui lo schermo è separato dal computer ma è collegato alla struttura principale mediante un cavo di alimentazione in corrente continua (CC). Un computer da tavolo integrato è predisposto per essere collocato stabilmente in un luogo e non per essere portatile. La destinazione d’uso principale dei computer da tavolo integrati non consiste nella visualizzazione e ricezione di segnali audiovisivi. Ai fini del presente regolamento si definiscono le seguenti categorie di desktop integrati:
a) desktop integrato «di categoria A», un computer da tavolo integrato che non rientra nella definizione dei desktop integrati delle categorie B, C o D;
b) desktop integrato «di categoria B», un computer da tavolo integrato dotato di:
(i) due nuclei fisici all’interno della CPU; e
(ii) almeno due gigabyte (GB) di memoria di sistema;
c) desktop integrato «di categoria C», un computer da tavolo integrato dotato di:
(i) tre o più nuclei fisici all’interno della CPU; e
(ii) una configurazione con almeno una delle due caratteristiche seguenti:
almeno due gigabyte (GB) di memoria di sistema, e/o
una scheda grafica discreta (dGfx);
d) desktop integrato «di categoria D», un computer da tavolo integrato dotato di:
(i) almeno quattro nuclei fisici all’interno della CPU; e
(ii) una configurazione con almeno una delle due caratteristiche seguenti:
almeno quattro gigabyte (GB) di memoria di sistema, e/o
una scheda grafica discreta (dGfx) che rientri nella classe G3 (con larghezza di dati del frame buffer > 128-bit), G4, G5, G6 o G7;
7) «notebook» o «computer portatile», computer progettato specificatamente come apparecchiatura portatile e per funzionare per lunghi periodi con o senza connessione diretta a una fonte di alimentazione AC. I notebook sono dotati di schermo integrato, con una diagonale visibile dello schermo di almeno 22,86 cm (9 pollici), e sono in grado di funzionare mediante una batteria integrata o un’altra fonte di alimentazione portatile. I notebook, inoltre, comprendono i seguenti sottotipi:
a) «tablet», un tipo di computer portatile collegato sia ad uno schermo tattile che a una tastiera fisica;
b) «slate», un tipo di computer portatile dotato di uno schermo tattile integrato, ma privo di una tastiera fisica permanente;
c) «mobile thin client», un computer portatile la cui funzionalità primaria dipende da una connessione a risorse informatiche remote (ad esempio un server o un terminal remoto) e che non dispone di supporti di stoccaggio a rotazione integrati.
Ai fini del presente regolamento si definiscono le seguenti categorie di notebook:
a) notebook «di categoria A», un computer portatile che non rientra nella definizione dei notebook delle categorie B o C;
b) notebook «di categoria B», un computer portatile dotato di almeno una scheda grafica discreta (dGfx);
c) notebook di «categoria C», un computer portatile dotato almeno delle seguenti caratteristiche:
a) almeno due nuclei fisici all’interno della CPU;
b) almeno due gigabyte (GB) di memoria di sistema;
c) una scheda grafica discreta (dGfx) che rientri nella classe G3 (con larghezza di dati del frame buffer > 128-bit), G4, G5, G6 o G7.
I prodotti che rientrano nella definizione di notebook, ma che allo stato inattivo (idle state) hanno un consumo energetico inferiore a 6 W non sono considerati notebook ai fini del presente regolamento;
8) «desktop thin client», un computer la cui funzionalità primaria dipende da una connessione a risorse informatiche remote (ad esempio un server o un terminal remoto) e che non dispone di supporti di stoccaggio a rotazione integrati. L’unità principale di un desktop thin client deve essere progettata per essere collocata in una posizione permanente (per esempio su una scrivania) e non per essere trasportata. I desktop thin client possono trasmettere informazioni sia a uno schermo esterno o, se parte del prodotto, a uno schermo integrato;
9) «stazione di lavoro», un computer monoutente ad elevate prestazioni, generalmente utilizzato per applicazioni di grafica, CAD (computer aided design), per lo sviluppo di software o per applicazioni finanziarie e scientifiche oltre che per altre funzionalità ad elevata intensità di calcolo, e che presenta le seguenti caratteristiche:
a) ha un tempo medio tra due guasti (MTBF) di almeno 15000 ore;
b) ha un codice autocorrettore (EEC) e/o una memoria tampone;
c) possiede tre delle cinque caratteristiche seguenti:
1) dispone di un’alimentazione supplementare per grafica di elevata qualità (ossia un sistema di alimentazione supplementare PCI-E 6-pin con potenza 12 V);
2) il sistema deve essere collegato alla scheda madre con slot superiori a PCI-E x4 in aggiunta allo/agli slot grafico/i e/o al supporto PCI-X;
3) non deve supportare la grafica UMA (uniform memory access);
4) deve includere cinque o più slot PCI, PCI-E o PCI-X;
5) deve essere in grado di fornire un supporto multiprocessore per due o più CPU (deve supportare fisicamente pacchetti/socket di CPU separati, ossia non avere un supporto per una CPU singolo multicore);
10) «stazione di lavoro mobile», un computer monoutente ad elevate prestazioni, generalmente utilizzato per applicazioni di grafica, CAD (computer aided design), per lo sviluppo di software o per applicazioni finanziarie e scientifiche oltre che per altre funzionalità ad elevata intensità di calcolo, esclusi i videogiochi, e che è progettato specificatamente come apparecchiatura portatile e per funzionare per lunghi periodi con o senza connessioni dirette a fonti di alimentazione AC. Tali dispositivi dispongono di uno schermo integrato e sono in grado di funzionare con una batteria integrata o altre fonti di energia portatili. La maggior parte delle stazioni di lavoro mobili utilizza una fonte di alimentazione esterna ed è dotata di tastiera e dispositivo di puntamento integrati. Una stazione di lavoro portatile presenta le seguenti caratteristiche:
a) ha un tempo medio tra due guasti (MTBF) di almeno 13000 ore;
b) è dotata di almeno una scheda grafica discreta (dGfx) che rientri nella classe G3 (con larghezza di dati del frame buffer > 128-bit), G4, G5, G6 o G7;
c) supporta l’inserimento di tre o più dispositivi di memorizzazione interni;
d) supporta almeno 32GB di memoria di sistema;
11) «server di piccole dimensioni», un tipo di computer che normalmente utilizza componenti desktop in un computer desktop, ma è fondamentalmente progettato per servire da host per altri computer e per eseguire funzioni quali la fornitura di servizi nel contesto di un’infrastruttura di rete e hosting di dati/media; un server di piccole dimensioni presenta le seguenti caratteristiche:
a) è progettato come impianto a piedistallo, a torre o di altro tipo simile a quello di un desktop in modo tale che tutte le attività di elaborazione dati, archiviazione e interfaccia di rete siano contenute in un unico contenitore;
b) è progettato per essere operativo 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;
c) è essenzialmente progettato per operare in situazioni di multi-uso simultaneo, al servizio di vari utenti mediante unità client collegate in rete;
d) quando viene immesso sul mercato con un sistema operativo, tale sistema operativo è progettato per applicazioni server destinate a uso domestico o di bassa gamma;
e) non viene commercializzato con una scheda grafica discreta (dGfx) che non rientri nella classe G1;
12)
13)
14)
15)
16)
17) «console per videogiochi», un dispositivo autonomo alimentato dalla rete elettrica concepito principalmente per giocare con i videogiochi. Una console per videogiochi è generalmente progettata per la trasmissione di dati su un display esterno che costituisce il principale schermo di gioco. Le console per videogiochi in genere comprendono una CPU, una memoria di sistema e una o più unità di elaborazione grafica (GPU), e possono contenere dischi rigidi o altri supporti interni di memorizzazione e lettori ottici. Solitamente, al posto di tastiera o mouse esterni, le console per videogiochi utilizzano dispositivi di comando manuali o altri dispositivi di comando interattivi per l’immissione dei dati. Le console per videogiochi, generalmente, non includono i sistemi operativi tipici dei personal computer ma utilizzano invece sistemi operativi sviluppati appositamente per questo tipo di apparecchi. I dispositivi di gioco palmari, con un display integrato che costituisce il principale schermo di gioco, e che funzionano principalmente grazie a una batteria integrata o a un’altra fonte di alimentazione portatile piuttosto che tramite una connessione diretta a una fonte di alimentazione CA, sono anch’essi considerati un tipo di console per videogiochi;
18) «docking station», un prodotto autonomo progettato per essere connesso a un computer, con la finalità di eseguire determinate funzioni quali l’espansione della connettività o il consolidamento dei collegamenti ai dispositivi periferici. Le docking station possono anche facilitare la ricarica delle batterie interne nel computer connesso;
19) «unità di elaborazione centrale (CPU)», una componente del computer adibita all’interpretazione e all’esecuzione di istruzioni. Le CPU possono contenere uno o più processori fisici denominati «unità di esecuzione», che sono appunto processori presenti fisicamente. Ulteriori processori «virtuali» o «logici» derivati da una o più unità di esecuzione non sono nuclei fisici. Un unico pacchetto del processore che occupa un singolo socket fisico nella CPU può contenere più di un’unità di esecuzione. Il numero totale di unità di esecuzione nella CPU è rappresentato dalla somma delle unità di esecuzione fornite dai dispositivi collegati a tutti i socket fisici della CPU;
20) «scheda grafica discreta» (dGfx), una componente interna discreta contenente uno o più unità di elaborazione grafica (GPU) con un’interfaccia di controllo della memoria locale e una memoria locale specifica per la grafica. Rientra in una delle seguenti categorie:
a) G1 (FB_BW ≤ 16);
b) G2 (16< FB_BW ≤ 32);
c) G3 (32 <FB_BW ≤ 64);
d) G4 (64 <FB_BW ≤ 96);
e) G5 (96 <FB_BW ≤ 128);
f) G6 [FB_BW > 128 (con una larghezza di dati FB < 192-bit)];
g) G7 [FB_BW > 128 (con una larghezza di dati FB ≥ 192-bit)];
«larghezza di banda del buffer di frame» (FB_BW), la quantità di dati processati al secondo da tutte le GPU su una dGfx, calcolata secondo la seguente formula:
larghezza di banda del frame buffervelocità di trasmissione datilarghezza dei dati81000
in cui:
a) la larghezza di banda del frame buffer è espressa in gigabyte al secondo (GB/s);
b) la velocità di trasmissione dei dati è la frequenza effettiva dei dati di memoria espressa in MHz;
c) la larghezza dei dati si riferisce al frame buffer della memoria, espressa in bit;
d) la cifra «8» converte il calcolo in byte;
e) la divisione per 1000 converte i mega in giga;
21) «memoria interna», una componente interna al computer che consente la memorizzazione non volatile dei dati;
22) «tipo di prodotto», desktop, desktop integrato, computer portatile, desktop thin client, stazione di lavoro, stazione di lavoro mobile, server di piccole dimensioni, console per videogiochi, docking station, alimentatore interno o alimentatore esterno;
23) «modalità sospensione dello schermo», la modalità di consumo energetico a cui passa uno schermo a seguito della ricezione di un segnale proveniente da un dispositivo collegato o di uno stimolo interno (ad esempio un timer o un sensore di presenza). Lo schermo può passare in questa modalità anche a seguito di un segnale inviato dall’utente. Il prodotto deve riattivarsi al ricevimento di un segnale proveniente da un dispositivo collegato, una rete, un controllo a distanza e/o uno stimolo interno. Quando il prodotto si trova in questa modalità non produce immagini visibili: possibili eccezioni sono le funzioni protettive o dirette all’utente come informazioni sul prodotto, indicazione della modalità o funzioni basate su sensori.
Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell’allegato I.
Art. 3 Specifiche per la progettazione ecocompatibile
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei computer sono definite nell'allegato II.
La conformità dei computer alle specifiche di progettazione ecocompatibile è misurata secondo i metodi di cui all'allegato III.
Art. 4 Modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008
Il testo del regolamento (CE) n. 1275/2008, allegato I, punto 2, è sostituito dal seguente: «2. Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione destinate prevalentemente all’uso in ambiente domestico, ma esclusi i computer da tavolo (desktop), i computer da tavolo (desktop) integrati e computer portatili (notebook), come definiti nel regolamento della Commissione (UE) n. 617/20136
Art. 5 Applicazione del regolamento (CE) n. 278/2009
Il testo del regolamento (CE) n. 278/2009, articolo 2, paragrafo 1, lettera g), è sostituito dal seguente: «g) è destinato all’uso con apparecchi domestici e da ufficio elettrici ed elettronici come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1275/2008, o con computer come definiti nel regolamento della Commissione (UE) n. 617/20137
Art. 6 Valutazione di conformità
Le procedure applicabili per la valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, sono il sistema per il controllo interno della progettazione, di cui all’allegato IV di tale direttiva, o il sistema di gestione per la valutazione della conformità, di cui all’allegato V della stessa direttiva.
Art. 7 Sorveglianza del mercato e procedura di verifica
La sorveglianza del mercato è eseguita conformemente alle norme di cui alla direttiva 2009/125/CE.
Il controllo della conformità dei computer alle specifiche per la progettazione ecocompatibile applicabili deve essere effettuato a norma della procedura di verifica di cui al punto 2 dell'allegato III del presente regolamento.
Art. 8 Parametri di riferimento indicativi
I parametri di riferimento indicativi per i prodotti e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono illustrati nell’allegato IV.
Art. 9 Revisione
Alla luce dei progressi tecnologici, la Commissione procede a una revisione del presente regolamento e ne illustra i risultati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti entro tre anni e mezzo dall’entrata in vigore del regolamento.
A fronte del rapido sviluppo tecnologico, tale revisione terrà conto degli sviluppi nel programma Energy Star e dell’opportunità di rendere più rigorose le specifiche di progettazione ecocompatibile, di ridurre significativamente o eliminare le quote aggiuntive di consumo energetico, in particolare per le schede grafiche discrete (dGfx), di aggiornare le definizioni e il campo di applicazione, nonché della possibilità di considerare il consumo energetico degli schermi integrati.
Inoltre, la revisione prenderà in considerazione in particolare le diverse fasi del ciclo di vita dei prodotti, la possibilità di determinare e applicare specifiche di progettazione ecocompatibile in relazione ad altri aspetti significativi sotto il profilo ambientale quali il rumore e l’efficienza nell’uso dei materiali, compresi i requisiti in materia di durabilità, smontabilità, riciclabilità, standardizzazione delle interfacce dei caricabatterie, nonché i requisiti in materia di informazione relativamente al contenuto di determinate materie prime critiche, al numero minimo di cicli di carico e alla sostituzione delle batterie.
Art. 10 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I punti 3 e 6.1 dell’allegato II si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento.
I punti 1.1, 1.3, 2, 4, 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 7.1, 7.2 e 7.3 dell’allegato II si applicano a decorrere dal 1o luglio 2014.
I punti 1.2 e 1.4 dell’allegato II si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso