Regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione del 27 giugno 2013 che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro1, in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
Il regolamento (UE) n. 473/2013 istituisce un monitoraggio più rigoroso per gli Stati membri la cui moneta è l’euro sottoposti alla procedura per disavanzi eccessivi, mediante obblighi d’informazione aggiuntivi al fine di prevenire eventuali deviazioni dalle raccomandazioni o dalle decisioni di intimazione del Consiglio volte a correggere il disavanzo eccessivo e porvi tempestivamente rimedio.
Detto monitoraggio integra gli obblighi d’informazione vigenti istituiti con l’articolo 3, paragrafo 4 bis, e con l’articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi2, in base ai quali lo Stato membro oggetto di procedura per disavanzo eccessivo, destinatario di una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato o di un’intimazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, del trattato, presenta al Consiglio e alla Commissione una relazione sul seguito dato alla raccomandazione o all’intimidazione per correggere il disavanzo eccessivo. La relazione comprende gli obiettivi in termini di spese ed entrate pubbliche e le misure discrezionali adottate sul fronte delle spese e delle entrate in linea con la raccomandazione del Consiglio, nonché informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per conseguire i suddetti obiettivi.
Il regolamento (UE) n. 473/2013 integra questo primo obbligo d’informazione con un requisito d’informazione più frequente per gli Stati membri la cui moneta è l’euro che si trovano in situazione di disavanzo eccessivo. Questi dovranno riferire alla Commissione e al comitato economico e finanziario (CEF), ogni sei mesi se sono oggetto di una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE e ogni tre mesi se sono oggetto di una decisione di intimazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, sul seguito dato per correggere il disavanzo eccessivo. Le relazioni in questione dovrebbero specificare, per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, l’esecuzione del bilancio nel corso dell’esercizio, l’impatto sul bilancio delle misure discrezionali adottate sul versante delle spese e delle entrate, gli obiettivi delle spese e delle entrate pubbliche e informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per conseguire i suddetti obiettivi. Queste informazioni a scadenza più frequente aiuteranno la Commissione e il CEF a monitorare su base continuativa se lo Stato membro in questione è avviato a correggere il disavanzo eccessivo.
A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013, i contenuti di questa ulteriore relazione sono precisati dalla Commissione. Il presente atto delegato offre un quadro chiaro delle informazioni che gli Stati membri la cui moneta è l’euro sono tenuti a fornire se sono oggetto di procedura per disavanzo eccessivo. Le informazioni stabilite dal presente regolamento delegato offrono una panoramica strutturata e armonizzata della situazione di bilancio degli Stati membri interessati. La relazione dovrebbe contenere dati annuali e trimestrali per specificare i particolari della correzione in corso. I dati dovrebbero essere trasmessi secondo i metodi di contabilità per cassa e per competenza (conformemente al Sistema europeo dei conti nazionali, SEC) per permettere una migliore comprensione delle dinamiche della situazione di bilancio. Poiché è possibile avviare una procedura per disavanzo eccessivo per inosservanza dei valori di riferimento del trattato sia in merito al disavanzo sia in merito al rapporto debito/PIL, occorre riferire sull’evoluzione delle principali componenti sia del disavanzo che del debito delle amministrazioni pubbliche.
I dati effettivi trasmessi a norma del presente atto delegato dovrebbero essere coerenti con quelli trasmessi a Eurostat nell’ambito della procedura per disavanzo eccessivo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le specifiche relative ai contenuti delle relazioni che gli Stati membri la cui moneta è l’euro sono tenuti a presentare a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013.
Art. 2 Struttura e contenuto delle relazioni
1. Le relazioni di cui all’articolo 1 si articolano secondo la struttura seguente:
saldo effettivo, andamento del debito e documenti programmatici di bilancio aggiornati delle amministrazioni pubbliche e relativi sottosettori per il periodo interessato dalla correzione,
descrizione e quantificazione della strategia di bilancio in termini nominali e strutturali (componente ciclica del saldo al netto delle misure una tantum e temporanee) volta a correggere il disavanzo eccessivo entro il termine fissato dal Consiglio, alla luce dell’ultima raccomandazione o decisione di intimazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, o dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, con informazioni dettagliate sulle misure di bilancio programmate o già adottate per conseguire i suddetti obiettivi, e relativo impatto sul bilancio.
2. Le relazioni comprendono le tabelle riportate nell’allegato del presente regolamento.
Art. 2 bis Struttura e contenuto delle relazioni degli Stati membri sottoposti a sorveglianza rafforzata a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 472/2013 per aver utilizzato il sostegno per la gestione della crisi pandemica del meccanismo europeo di stabilità
1. Se uno Stato membro è sottoposto a sorveglianza rafforzata unicamente per aver utilizzato il sostegno per la gestione della crisi pandemica del meccanismo europeo di stabilità, gli obblighi d’informazione nel corso dell’esercizio a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 473/2013 riguardano l’uso dei fondi del sostegno per la gestione della crisi pandemica a copertura dei costi diretti e indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla crisi della Covid-19.
2. Le relazioni comprendono la tabella riportata nell’allegato II.
Art. 3 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente a trattati. Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso