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Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione del 3 novembre 2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 10, paragrafo 5,

Il regolamento (CE) n. 216/2008 ha l’obiettivo di stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell’aviazione civile in Europa. Tale regolamento stabilisce le modalità per conseguire questo ed altri obiettivi nel settore dell’aviazione civile.

I piloti che svolgono attività di volo su determinati aeromobili, nonché su dispositivi di simulazione per addestramento, le persone e le organizzazioni che partecipano all’addestramento, alle prove e ai controlli eseguiti sui suddetti piloti, devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008. A norma del suddetto regolamento i piloti nonché le persone e le organizzazioni che partecipano al loro addestramento possono ottenere i relativi certificati soltanto se soddisfano requisiti essenziali.

Analogamente, ai piloti può essere rilasciato un certificato medico mentre agli esaminatori aeromedici, responsabili della valutazione dell’idoneità dei piloti sotto il profilo medico, può essere rilasciato un certificato solo se vengono giudicati conformi ai pertinenti requisiti essenziali. Il regolamento (CE) n. 216/2008, tuttavia, prevede la possibilità che medici generalisti possano svolgere funzioni di esaminatori aeromedici a determinate condizioni e se la normativa nazionale lo permette.

Gli equipaggi di cabina responsabili dell’esercizio di determinati aeromobili devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali stabiliti all’allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008. A norma del suddetto regolamento, gli equipaggi di cabina devono essere periodicamente sottoposti a esami medici diretti a verificare l’idoneità a esercitare in sicurezza i compiti loro assegnati. La conformità è dimostrata tramite un’adeguata valutazione, basata sulle migliori pratiche di medicina aeronautica.

Il regolamento (CE) n. 216/2008 impone alla Commissione di adottare le necessarie norme di attuazione relative alla fissazione delle condizioni per il rilascio di certificati ai piloti nonché ai vari soggetti che partecipano all’addestramento, alle prove e ai controlli per il rilascio di attestati agli equipaggi di cabina e per la valutazione della loro idoneità sotto il profilo medico.

È necessario stabilire i requisiti e le procedure per la conversione delle licenze nazionali di piloti e ingegneri di volo in licenze di pilota, per garantire che l’autorizzazione a svolgere le loro attività avvenga alle stesse condizioni; anche le qualifiche per le prove in volo dovrebbero essere convertite in conformità al presente regolamento.

È necessario che gli Stati membri possano riconoscere licenze rilasciate da paesi terzi nei quali è garantito un livello di sicurezza equivalente a quello specificato dal regolamento (CE) n. 216/2008. È necessario stabilire le condizioni per il riconoscimento di licenze rilasciate da paesi terzi.

È necessario stabilire le condizioni per il riconoscimento dell’addestramento già completato al fine di garantire che si tenga conto dell’addestramento iniziato prima dell’applicazione del presente regolamento ai fini dell’ottenimento delle licenze di pilota; andrebbero stabilite anche le condizioni per il riconoscimento delle licenze militari.

È necessario che l’industria aeronautica e le amministrazioni degli Stati membri dispongano del tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo quadro normativo, che gli Stati membri abbiano il tempo sufficiente per rilasciare tipologie specifiche di licenze di pilota e di certificati medici non coperte dalle «JAR» (norme aeronautiche comuni) e riconoscere, a determinate condizioni, la validità delle licenze e dei certificati rilasciati, nonché degli esami aeromedici effettuati, prima che si applichi il presente regolamento.

La direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’accettazione reciproca delle licenze per l’esercizio di funzioni nel settore dell’aviazione civile2 è abrogata a norma dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008. Le misure adottate dal presente regolamento devono essere considerate misure corrispondenti.

Allo scopo di garantire una transizione agevole e un livello elevato ed uniforme di sicurezza nell’aviazione civile dell’Unione, le misure attuative devono rispecchiare lo stato dell’arte, incluse le migliori pratiche, e il progresso tecnico e scientifico nel settore dell’addestramento dei piloti e dell’idoneità degli equipaggi sotto il profilo aeromedico. Di conseguenza, è necessario prendere in considerazione i requisiti tecnici e le procedure amministrative adottati dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) e le Autorità aeronautiche comuni fino al 30 giugno 2009 nonché la legislazione in vigore relativa a un ambiente nazionale specifico.

L’Agenzia ha preparato delle proposte di norme attuative e le ha presentate, a titolo di parere, alla Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per:

  1. a) le diverse abilitazioni per le licenze di pilota, le condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca delle licenze di pilota, i privilegi e le responsabilità dei titolari delle licenze di pilota, nonché le condizioni per la conversione delle licenze nazionali di pilota e di ingegnere di volo esistenti in licenze di pilota;

  2. b) la certificazione delle persone che sono responsabili della fornitura di addestramento al volo o di addestramento con simulatori di volo e della valutazione delle capacità dei piloti;

  3. c) i diversi certificati medici per i piloti, le condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca dei certificati medici, i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati medici nonché le condizioni per la conversione dei certificati medici nazionali in certificati medici reciprocamente riconosciuti;

  4. d) la certificazione degli esaminatori aeromedici, nonché le condizioni alle quali i medici generalisti possono intervenire a titolo di esaminatori aeromedici;

  5. e) l’esame periodico aeromedico dei membri dell’equipaggio di cabina, nonché le qualifiche delle persone che sono responsabili di tale esame;

  6. f) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca degli attestati di equipaggio di cabina, oltre che i privilegi e le responsabilità dei titolari degli attestati di equipaggio di cabina;

  7. g) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati delle organizzazioni di addestramento dei piloti e dei centri aeromedici impegnati nella qualificazione e nella valutazione aeromedica degli equipaggi dell’aviazione civile;

  8. h) i requisiti per la certificazione dei dispositivi di addestramento al volo simulato e per le organizzazioni che operano e utilizzano tali dispositivi;

  9. i) i requisiti per il sistema di amministrazione e gestione che devono essere soddisfatti dagli Stati membri, dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») e dalle organizzazioni in relazione alle norme di cui alle lettere da a) ad h).

2. Gli articoli 11 ter e 11 quater del presente regolamento, nonché l’allegato IV (parte medica), l’allegato VI (parte ARA), l’allegato VII (parte ORA) e l’allegato VIII (parte DTO) del presente regolamento si applicano alle licenze di pilota per palloni e alianti.

  1. 1)

  2. 2)

  3. 3)

  4. 5)

  5. 7)

  6. 9)

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «licenza a norma della parte FCL»: licenza di personale di volo conforme ai requisiti di cui all’allegato I;

  2. 2) «JAR»: norme aeronautiche comuni adottate dalle Autorità aeronautiche comuni applicabili alla data del 30 giugno 2009;

  3. 3 bis) «velivolo complesso»: un velivolo che soddisfa una delle caratteristiche seguenti: i) ha una massa massima al decollo certificata superiore a 5700 kg; ii) è certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a diciannove; iii) è certificato per operare con equipaggio minimo di due piloti; iv) è dotato di uno o più motori a turbogetto o di più di un motore a turboelica;

  4. 3 ter) «elicottero complesso»: un elicottero che soddisfa una delle caratteristiche seguenti: i) ha una massa massima al decollo certificata superiore a 3175 kg; ii) è certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove; iii) è certificato per operare con equipaggio minimo di due piloti;

  5. 3)

  6. 4)

  7. 5) «licenza non conforme alle JAR»: licenza di pilota rilasciata o riconosciuta da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale e che non è stata raccomandata per il riconoscimento reciproco in relazione alla JAR pertinente;

  8. 6) «credito»: il riconoscimento di esperienze o qualifiche precedenti;

  9. 7) «relazione relativa al credito»: una relazione in base alla quale possono essere riconosciute l’esperienza o le qualifiche precedenti;

  10. 8) «relazione relativa alla conversione»: una relazione in base alla quale una licenza può essere convertita in «licenza conforme alla parte-FCL»;

  11. 8 bis) «aerogiro»: un aeromobile a motore, più pesante dell’aria, che per il sostentamento in volo dipende principalmente dalla portanza generata da un massimo di due rotori;

  12. 8 ter) «aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale (VCA)»: un aeromobile a motore, più pesante dell’aria, diverso da un velivolo o un aerogiro, in grado di effettuare il decollo e l’atterraggio verticale (VTOL) per mezzo di unità di sollevamento/spinta utilizzate per fornire portanza durante il decollo e l’atterraggio;

  13. 8 quater) «velivolo SEP»: un velivolo monomotore a equipaggio singolo per cui non è prevista alcuna abilitazione per tipo, dotato di un'unica unità di propulsione centrale, controllata da una singola manetta di comando e azionata da uno dei tipi di motore seguenti: a) un motore a pistoni; b) un sistema motore elettrico che, se specificato come tale a seguito del processo di certificazione a norma del regolamento (UE) n. 748/2012, può essere costituito da più di un motore elettrico; c) un sistema motore ibrido costituito da motori a pistone ed elettrici, se specificato come tale a seguito del processo di certificazione a norma del regolamento (UE) n. 748/2012;

  14. 8 quinquies) «elicottero SEP»: un elicottero monomotore a equipaggio singolo con motore a pistone;

  15. 9)

  16. 10)

  17. 11) «membro di equipaggio di cabina»: un membro dell’equipaggio sufficientemente qualificato, diverso da un membro dell’equipaggio di condotta o tecnico, incaricato da un operatore a svolgere compiti riguardanti la sicurezza dei passeggeri e del volo durante le operazioni;

  18. 12) «personale di bordo»: l’equipaggio di condotta e l’equipaggio di cabina;

  19. 13)

  20. 14) «metodi accettabili di rispondenza (AMC)»: norme non vincolanti adottate dall'Agenzia per illustrare i metodi atti a stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative;

  21. 15) «metodi alternativi di rispondenza (AltMoC)»: metodi che propongono un'alternativa agli AMC esistenti o quelli che propongono nuovi mezzi per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative per i quali l'Agenzia non ha adottato AMC corrispondenti;

  22. 16) «organizzazione di addestramento autorizzata (ATO)»: un'organizzazione autorizzata ad addestrare piloti sulla base di un'approvazione rilasciata in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, primo comma;

  23. 17) «dispositivo di addestramento strumentale di base (BITD)»: dispositivo di addestramento di base a terra che riproduce la stazione dell'allievo pilota di una classe di velivoli e può usare pannelli strumentali a schermo e controlli di volo a molla, fornendo una piattaforma di addestramento quantomeno per gli aspetti procedurali del volo strumentale;

  24. 18) «specifiche di certificazione (CS)»: norme tecniche adottate dall'Agenzia che riportano i metodi atti a essere utilizzati da un'organizzazione ai fini della certificazione;

  25. 19) «istruttore di volo (FI)»: un istruttore con i privilegi per fornire addestramento su un aeromobile conformemente all’allegato I (parte FCL), sottoparte J, del presente regolamento, all’allegato III (parte BFCL), sottoparte FI, del regolamento (UE) 2018/3951 o all’allegato III (parte SFCL), sottoparte FI, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/19762;

  26. 20) «dispositivo di addestramento al volo simulato (FSTD)»: un dispositivo di addestramento dei piloti che sia: a) nel caso dei velivoli, un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (FTD), un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT) o un dispositivo di addestramento strumentale di base (BITD); b) nel caso degli elicotteri, un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (FTD) o un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT);

  27. 21) «qualificazione FSTD»: livello di capacità tecnica di un FSTD come definito nelle specifiche di certificazione relative all'FSTD in questione;

  28. 22) «sede principale» di un'organizzazione: sede centrale o sede legale dell'organizzazione dove vengono svolti le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività di cui al presente regolamento;

  29. 22 bis) «ARO.RAMP»: il capitolo RAMP nell'allegato II del regolamento sulle operazioni aeree;

  30. 22 ter) «convalidata automaticamente»: l'accettazione, senza formalità, da parte di uno Stato contraente dell'ICAO elencato nell'allegato ICAO, di una licenza d'equipaggio di condotta rilasciata da uno Stato in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago;

  31. 22 quater) «allegato ICAO»: un allegato di una licenza d'equipaggio di condotta convalidata automaticamente, rilasciata in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago, menzionato alla voce XIII della licenza d'equipaggio di condotta;

  32. 23) «manuale delle prove di qualifica (QTG)»: un documento ideato per dimostrare che le prestazioni e le qualità di manovra di un FSTD rappresentano quelle dell'aeromobile, della classe di velivolo o del tipo di elicottero, simulato entro i limiti prescritti, e che tutti i requisiti applicabili sono soddisfatti. Il QTG include sia i dati dell'aeromobile, della classe di velivolo o del tipo di elicottero, sia i dati dell'FSTD utilizzati a sostegno della convalida;

  33. 24) «organizzazione di addestramento dichiarata (DTO)»: un'organizzazione autorizzata ad addestrare piloti sulla base di una dichiarazione effettuata in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma;

  34. 25) «programma di addestramento della DTO»: un documento elaborato dalla DTO, che descrive in modo dettagliato il corso di addestramento tenuto da tale DTO.

Art. 3 Rilascio di licenza di pilota e del certificato medico

1. Fatto salvo il regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione3, i piloti degli aeromobili di cui all'articolo 2, punto 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139 devono conformarsi ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati I e IV del presente regolamento.

2. Fatti salvi i privilegi dei detentori delle licenze di cui all'allegato I del presente regolamento, i detentori di licenze di pilota rilasciate in conformità alle sottoparti B e C dell'allegato I del presente regolamento possono effettuare i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 965/2012 e ciò senza pregiudicare la conformità a eventuali requisiti aggiuntivi relativi al trasporto di passeggeri o allo sviluppo delle operazioni commerciali di cui alle sottoparti B o C dell'allegato I del presente regolamento.

Art. 3 bis Misure transitorie per i protocolli di valutazione medica applicati in conformità dell'allegato VI (parte ARA), norma ARA.MED.330, e per i certificati medici rilasciati sulla base di tali protocolli

1. Le autorità competenti che operano con protocolli di valutazione medica o che intendono aderire a un protocollo di valutazione medica esistente, conformemente all'allegato VI (parte ARA), norma ARA.MED.330, come applicabile prima del 13 febbraio 2025 possono continuare ad applicare il protocollo pertinente o possono aderirvi fino alla scadenza del relativo periodo di validità, se tale periodo di validità è stato stabilito prima del 13 agosto 2024.

2. I titolari di certificati medici rilasciati conformemente ai protocolli di valutazione medica di cui al paragrafo 1 possono esercitare i privilegi delle proprie licenze di pilota sulla base dei rispettivi certificati medici, fintanto che il pertinente protocollo di valutazione medica continua ad applicarsi conformemente al paragrafo 1.

Art. 4 Licenze nazionali di pilota esistenti

1.

2. Le licenze non conformi alle JAR, ivi compresi eventuali abilitazioni, certificati, autorizzazioni o qualifiche allegati, rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento vengono convertite in licenze «conformi alla parte FCL» dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza. In deroga al presente paragrafo, l’articolo 4 octies si applica alle licenze di pilota di autogiri.

3. Le licenze non conformi alle JAR vengono convertite in licenze «conformi alla parte FCL» con abilitazioni o certificati allegati in conformità:

  1. a) alle disposizioni dell’allegato II; oppure

  2. b) agli elementi stabiliti in una relazione concernente la conversione.

4. La relazione di conversione deve:

  1. a) essere elaborata dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di pilota in consultazione con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea («L’Agenzia»);

  2. b) descrivere i requisiti nazionali sulla cui base sono state rilasciate le licenze dei piloti;

  3. c) descrivere la portata dei privilegi attribuiti ai piloti;

  4. d) indicare per quali requisiti di cui all’allegato I deve essere concesso un credito;

  5. e) indicare eventuali limitazioni che devono essere incluse nelle licenze conformi alla parte FCL e eventuali requisiti che il pilota deve soddisfare per eliminare tali limitazioni.

5. La relazione di conversione include copie di tutti i documenti necessari per dimostrare gli elementi esposti alle lettere da a) a e) del paragrafo 4, tra cui copie dei requisiti e delle procedure nazionali pertinenti. Al momento di sviluppare la relazione di conversione, gli Stati membri mirano a permettere ai piloti, nella misura del possibile, di conservare la stessa portata di attività.

6. In deroga al paragrafo 3, i titolari di un certificato di istruttore o di un certificato di esaminatore di abilitazione per classe con privilegi previsti per pilotare aeromobili complessi ad alte prestazioni a pilota unico, vedono tali privilegi convertiti in un certificato di istruttore o di esaminatore di abilitazione per tipo per aeromobili a pilota unico.

7. Uno Stato membro può autorizzare gli allievi pilota che seguono un corso di addestramento LAPL ad esercitare senza supervisione privilegi limitati prima che abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di una LAPL alle seguenti condizioni:

  1. a) la portata dei privilegi è basata su una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro, tenendo conto della formazione necessaria per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire;

  2. b) i privilegi sono limitati a:

    1. i) la totalità o parte del territorio nazionale dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione;

    2. ii) l'aeromobile immatricolato nello Stato membro che rilascia l'autorizzazione;

    3. iii) velivoli SEP ed elicotteri SEP, entrambi con una massa massima al decollo non superiore a 2000 kg;

  3. c) per l'addestramento effettuato nel quadro dell'autorizzazione, il titolare di tale autorizzazione che chiede il rilascio di una LAPL riceve crediti che sono determinati dallo Stato membro sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione di addestramento autorizzata (ATO) o di un'organizzazione di addestramento dichiarata (DTO);

  4. d) ogni tre anni lo Stato membro presenta alla Commissione e all'Agenzia relazioni periodiche e valutazioni del rischio per la sicurezza;

  5. e) gli Stati membri monitorano l'utilizzo delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo al fine di garantire un livello accettabile di sicurezza aerea e adottano misure adeguate qualora venga riscontrato un aumento del rischio per la sicurezza o qualsiasi altro problema di sicurezza.

8. Fino all'8 settembre 2021 uno Stato membro può rilasciare ai piloti un'autorizzazione per esercitare specifici privilegi limitati per pilotare aeromobili secondo le regole del volo strumentale prima che essi abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di un'abilitazione al volo strumentale in conformità al presente regolamento, subordinatamente alle seguenti condizioni:

  1. a) lo Stato membro rilascia le predette autorizzazioni soltanto se ciò è giustificato da necessità locali specifiche che non possono essere soddisfatte con le abilitazioni di cui al presente regolamento;

  2. b) la portata dei privilegi garantiti dall'autorizzazione sono basati su una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro, tenendo conto della formazione necessaria per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire;

  3. c) i privilegi dell'autorizzazione sono limitati allo spazio aereo del territorio nazionale dello Stato membro o a parti dello stesso;

  4. d) l'autorizzazione è rilasciata a richiedenti che hanno completato una formazione adeguata con istruttori qualificati e hanno dimostrato le competenze richieste a un esaminatore qualificato, come stabilito dallo Stato membro;

  5. e) gli Stati membri comunicano alla Commissione, all'AESA e agli altri Stati membri le caratteristiche specifiche dell'autorizzazione, nonché la giustificazione della stessa e la valutazione del rischio;

  6. f) gli Stati membri attuano un monitoraggio delle attività connesse con l'autorizzazione per assicurare un livello accettabile di sicurezza e adottano le misure adeguate qualora individuino un aumento dei rischi o qualsiasi timore per la sicurezza;

  7. g) gli Stati membri effettuano un riesame degli aspetti di sicurezza connessi con l'applicazione dell'autorizzazione in parola e presentano una relazione alla Commissione entro l'8 aprile 2017.

9. Per le licenze rilasciate prima del 19 agosto 2018 entro il 31 dicembre 2022 gli Stati membri si conformano ai requisiti stabiliti alla lettera a), seconda frase, della norma ARA.FCL.200, modificata dal regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione1.

Art. 4 bis Privilegi PBN nell'ambito dell'abilitazione al volo strumentale

1. I piloti possono volare in conformità alle procedure di navigazione PBN solo dopo aver ottenuto privilegi PBN quale visto all'abilitazione al volo strumentale («IR»).

2. Un pilota ottiene i privilegi PBN se soddisfa tutti i requisiti seguenti:

  1. a) il pilota ha completato con successo un corso di istruzione teorica comprendente la PBN, conformemente alla norma FCL.615 dell'allegato I (parte FCL);

  2. b) il pilota ha completato con successo un corso di addestramento al volo comprendente la PBN, conformemente alla norma FCL.615 dell'allegato I (parte FCL);

  3. c) il pilota ha completato con successo un test di abilitazione conformemente all'appendice 7 dell'allegato I (parte FCL) oppure un test di abilitazione o i controlli di professionalità conformemente all'appendice 9 dell'allegato I (parte FCL).

3. I requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), si considerano soddisfatti qualora l'autorità competente ritenga che la competenza acquisita, mediante l'addestramento o la familiarità con le operazioni PBN, sia equivalente alla competenza acquisita grazie ai corsi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) e il pilota dimostri tale competenza, in modo soddisfacente per l'esaminatore, in occasione dei controlli di professionalità o del test di abilitazione di cui al paragrafo 2, lettera c).

4. In seguito al superamento del test di abilitazione o dei controlli di professionalità di cui al paragrafo 2, lettera c), una nota relativa alla valida dimostrazione della competenza nella navigazione BPN viene inserita nel registro del pilota o in un registro equivalente e firmata dall'esaminatore che ha condotto il test o i controlli.

5. I piloti titolari di un'abilitazione IR senza privilegi PBN possono volare solo su rotte ed effettuare solo avvicinamenti che non richiedano privilegi PBN e, entro il 25 agosto 2020, per il rinnovo della loro abilitazione IR non devono essere richiesti elementi PBN; dopo tale data verranno richiesti privilegi PBN per ogni abilitazione IR.

Art. 4 ter Addestramento a prevenire la perdita di controllo e a recuperare l'assetto

1. L'addestramento a prevenire la perdita di controllo e a recuperare l'assetto diventa una componente obbligatoria di un corso di addestramento per il rilascio di una licenza di pilota a equipaggio plurimo (MPL), di un corso di addestramento integrato per piloti di linea di aeromobili [(ATP(A)] di un corso di addestramento per il rilascio di una licenza di pilota commerciale per velivoli [CPL(A)] e dei corsi di addestramento per il rilascio di un'abilitazione per classe o per tipo per:

  1. a) velivoli a equipaggio singolo utilizzati in operazioni a equipaggio plurimo;

  2. b) velivoli complessi a non alte prestazioni a equipaggio singolo;

  3. c) velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo; oppure

  4. d) velivoli a equipaggio plurimo;

conformemente all'allegato I (parte FCL).

2.

Per i corsi di addestramento di cui al paragrafo 1 che iniziano prima del 20 dicembre 2019 presso un'organizzazione di addestramento approvata (ATO), l'addestramento a prevenire la perdita di controllo e a recuperare l'assetto non è obbligatorio a condizione che:

  1. a) il corso di addestramento per CPL(A), ATP(A) o MPL sia comunque completato in conformità all'allegato I (parte FCL) e che il test di abilitazione sia completato in conformità alle norme FCL.320 (CPL), FCL.620 (IR) o FCL.415.A (MPL) dell'allegato I (parte FCL) entro e non oltre il 20 dicembre 2021; oppure

  2. b) il corso di addestramento per l'abilitazione per classe o per tipo per velivoli sia comunque completato in conformità all'allegato I (parte FCL) e il test di abilitazione sia completato in conformità alla norma FCL.725, lettera c), secondo comma, dell'allegato I (parte FCL) del presente regolamento entro e non oltre il 20 dicembre 2021.

Ai fini del paragrafo 1 l'autorità competente, una volta effettuata la propria valutazione e sulla base di una raccomandazione formulata da un'ATO, può attribuire un credito per qualsiasi addestramento a prevenire la perdita di controllo e a recuperare l'assetto completato prima del 20 dicembre 2019 nell'ambito dei requisiti di addestramento nazionali.

Art. 4 quarter Misure transitorie per i titolari di un’abilitazione al volo strumentale in rotta

1. Fino all’8 settembre 2022 compreso, i titolari di un’abilitazione al volo strumentale in rotta («EIR») di cui all’allegato I (parte FCL), norma FCL.825:

  1. a) sono autorizzati a continuare a esercitare i privilegi della loro EIR;

  2. b) continuano a essere autorizzati a ricevere il rinnovo o il ripristino della loro EIR conformemente all’allegato I (parte FCL), norma FCL.825, lettera g);

  3. c) sono autorizzati a ricevere i crediti completi ai fini dei requisiti di addestramento di cui all’allegato I (parte FCL), norma FCL.835, lettera c), punto 2), sottopunti i) e iii), quando richiedono il rilascio di un’abilitazione al volo strumentale di base (BIR) conformemente all’allegato I (parte FCL), norma FCL.835; e

  4. d) continuano a essere autorizzati a ricevere i crediti completi come stabilito per i titolari di EIR nell’allegato I (parte FCL).

2. A decorrere dall’8 settembre 2021, i corsi di addestramento per una EIR di cui al paragrafo 1, che hanno avuto inizio prima di tale data, possono proseguire e sono considerati come corsi di addestramento per una BIR. Sulla base di una valutazione del richiedente, l’organizzazione di addestramento autorizzata responsabile del corso di addestramento BIR determina quanto addestramento EIR deve essere accreditato ai fini del rilascio della BIR.

3. I richiedenti di una BIR che sono titolari di una EIR o che hanno superato l’esame delle conoscenze teoriche per una EIR conformemente alla norma FCL.825, lettera d), prima dell’8 settembre 2021 ricevono i crediti completi ai fini dei requisiti per l’istruzione e l’esame delle conoscenze teoriche per la BIR.

Art. 4 quinquies Misure transitorie per i privilegi di abilitazione al volo strumentale monomotore per elicotteri

Fatto salvo l’allegato I (parte FCL), norma FCL.630.H, del presente regolamento, si applicano tutte le seguenti disposizioni:

  1. 1. le abilitazioni al volo strumentale per elicotteri (IR(H)] rilasciate conformemente all’allegato I (parte FCL) del presente regolamento prima del 30 ottobre 2022 sono considerate IR(H) sia per elicotteri monomotore sia per elicotteri plurimotore e sono riemesse come tali IR(H) in caso di riemissione di una licenza di pilota di elicotteri per ragioni amministrative;

  2. 2. ai richiedenti che prima del 30 ottobre 2022 hanno iniziato l’addestramento per una IR(H) per elicotteri monomotore o plurimotore è consentito completare tale addestramento e, in tal caso, è rilasciata loro una IR(H) sia per elicotteri monomotore sia per elicotteri plurimotore.

Art. 4 sexies Misure transitorie per l’addestramento, le prove e i controlli relativi alle operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo

1. Gli Stati membri possono decidere di rilasciare privilegi specifici per effettuare addestramento, test di abilitazione e controlli di professionalità in operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo ai richiedenti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  1. a) sono titolari di un certificato di istruttore o di esaminatore, a seconda dei casi, rilasciato conformemente all’allegato I (parte FCL) del presente regolamento, compresi i privilegi di istruttore o di esaminatore, a seconda dei casi, per il pertinente tipo di elicottero;

  2. b) hanno completato l’addestramento di cui alla norma FCL.735.H della parte FCL;

  3. c) hanno esperienza in operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a un livello accettabile per l’autorità competente di tale Stato membro.

2. I privilegi rilasciati conformemente al paragrafo 1 sono validi fino al 30 ottobre 2025. Per rinnovare i privilegi i richiedenti devono soddisfare i requisiti in materia di esperienza per i privilegi di istruttore ed esaminatore relativi alle operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo di cui alla parte FCL.

Art. 4 septies Abilitazioni per tipo per VCA

1. I richiedenti titolari di una licenza di pilota commerciale per velivoli (CPL(A)] o elicotteri (CPL(H)] in conformità all’allegato I (parte FCL) hanno il diritto di ottenere un’abilitazione per tipo per un VCA ed esercitano i privilegi di tale abilitazione per tipo, purché soddisfino tutte le condizioni seguenti:

  1. a) i prerequisiti specificati nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012;

  2. b) le disposizioni di cui all’allegato I (parte FCL), sottoparte H, sezione 1, e al presente articolo.

2. L’esame teorico è un esame scritto e il numero di domande a risposta multipla dipende dalla complessità dell’aeromobile.

3. L’addestramento per l’abilitazione per tipo, i test di abilitazione e i controlli di professionalità per gli aeromobili specificati al paragrafo 1:

  1. a) soddisfano i seguenti requisiti dell’allegato I (parte FCL), appendice 9:

    1. i) sezione A;

    2. ii) sezioni B, C o D, come previsto e se non diversamente specificato nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012; e

  2. b) alle condizioni e nella misura specificate nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, includono addestramento e prove supplementari per consentire ai richiedenti di ottenere la competenza per l’esercizio del VCA pertinente.

4. In deroga ai paragrafi precedenti, ai richiedenti titolari di una CPL(A) o di una CPL(H) e che hanno partecipato a voli di prova per un particolare tipo di VCA è rilasciata un’abilitazione per tipo per tale aeromobile, a condizione che soddisfino tutte le condizioni seguenti:

  1. a) rispettano le condizioni di volo per operare come pilota in prove nel tipo di VCA pertinente, come stabilito conformemente all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012;

  2. b) hanno completato 50 ore di tempo di volo totale o 10 ore di tempo di volo come pilota in comando su voli di prova nel tipo di VCA pertinente;

  3. c) soddisfano i prerequisiti di cui al paragrafo 1, lettera a).

5. Il periodo di validità delle abilitazioni per tipo rilasciate conformemente al presente articolo è di 1 anno. I titolari sono tenuti a effettuare quanto indicato in tutte le lettere seguenti:

  1. a) al fine di rinnovare l’abilitazione per tipo:

    1. i) entro il periodo di validità dell’abilitazione, completare almeno 2 ore di tempo di volo come pilota del tipo di VCA pertinente;

    2. ii) entro i 3 mesi immediatamente precedenti la data di scadenza dell’abilitazione e nel tipo di VCA pertinente o in un FSTD che rappresenta tale aeromobile, superare un controllo di professionalità conformemente al paragrafo 3, la cui durata può essere conteggiata ai fini del tempo di volo di cui alla lettera a), punto i). Se i richiedenti scelgono di superare il controllo di professionalità prima di tale termine di 3 mesi, il nuovo periodo di validità decorre dalla data del controllo di professionalità;

  2. b) al fine di ripristinare l’abilitazione per tipo, conformarsi all’allegato I (parte FCL), norma FCL.740, lettera b).

6. I titolari di una licenza e di un’abilitazione per tipo di cui al paragrafo 1 sono autorizzati all’esercizio del pertinente VCA secondo le regole del volo strumentale, a condizione che soddisfino tutte le condizioni seguenti:

  1. a) sono titolari di una IR(A) o una IR(H), a seconda dei casi;

  2. b) hanno completato, nel tipo di VCA pertinente, il test di abilitazione o il controllo di professionalità, a seconda dei casi, conformemente al paragrafo 3, compresi i contenuti pertinenti per il volo strumentale.

7.

In deroga all’allegato I (parte FCL), norma FCL.900, lettera b), ai richiedenti titolari di un certificato di istruttore conformemente all’allegato I (parte FCL) con i privilegi per fornire addestramento per le abilitazioni per tipo per velivoli o elicotteri sono rilasciati privilegi per fornire addestramento per le abilitazioni per tipo specificate al paragrafo 1, a condizione che:

  1. a) siano titolari di un’abilitazione per tipo di cui al paragrafo 1 per il tipo di VCA pertinente;

  2. b) salvo diversamente specificato nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, abbiano completato, nei 12 mesi precedenti la richiesta, almeno 30 tratte, compresi decolli e atterraggi, in qualità di pilota in comando nel tipo di VCA pertinente, di cui 15 tratte possono essere completate in un FSTD che rappresenta tale tipo di VCA;

  3. c) abbiano completato, presso un’ATO, l’addestramento teorico e pratico per estendere i privilegi di istruttore a tale tipo di VCA, compresi gli elementi di addestramento obbligatori specificati nei dati di idoneità operativa stabiliti conformemente all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012;

  4. d) abbiano superato le pertinenti sezioni della valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935 dell’allegato I (parte FCL).

In deroga alle lettere b), c) e d), i richiedenti titolari di un certificato TRI(A) o di un certificato TRI(H), e ai quali è stata rilasciata un’abilitazione per tipo per un VCA conformemente al paragrafo 4, ricevono un’estensione dei loro privilegi TRI a tale tipo di VCA.

8. I titolari di privilegi di istruttore di cui al paragrafo 7 ricevono il rinnovo o il ripristino, a seconda dei casi, di tali privilegi se soddisfano i pertinenti requisiti per il rinnovo o il ripristino di cui alla sottoparte J dell’allegato I (parte FCL), come applicabili al certificato di istruttore di cui sono in possesso, e se inoltre:

  1. a) completano, presso un’ATO, un addestramento di aggiornamento per istruttori incentrato sui privilegi di cui al paragrafo 7; o

  2. b) superano le sezioni pertinenti della valutazione della competenza in conformità alla norma FCL.935 dell’allegato I (parte FCL) nel tipo di VCA pertinente di cui al paragrafo 1 o in un FSTD che rappresenta tale tipo.

9. In deroga all’allegato I (parte FCL), norma FCL.1000, lettera b), ai richiedenti titolari di un certificato di esaminatore conformemente all’allegato I (parte FCL) con i privilegi per operare in qualità di esaminatore per le abilitazioni per tipo per velivoli o elicotteri sono rilasciati i privilegi per condurre test di abilitazione e controlli di professionalità per un tipo di VCA di cui al paragrafo 1, a condizione che siano titolari dei privilegi di istruttore di cui al paragrafo 7 per il tipo di VCA pertinente e soddisfino tutte le condizioni seguenti nel pertinente tipo di VCA o in un FSTD che rappresenta tale tipo:

  1. a) completare il programma di standardizzazione per gli esaminatori in conformità all’allegato I (parte FCL), norma FCL.1015, compresa la conduzione di almeno un test di abilitazione o controllo di professionalità;

  2. b) superare le pertinenti sezioni della valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.1020 dell’allegato I (parte FCL).

10. I titolari di privilegi di esaminatore di cui al paragrafo 9 ricevono il rinnovo o il ripristino, a seconda dei casi, di tali privilegi se sono conformi alle pertinenti parti della norma FCL.1025 dell’allegato I (parte FCL) e se inoltre:

  1. a) completano un corso di aggiornamento per esaminatori in conformità all’allegato I (parte FCL), norma FCL.1025, lettera b), punto 2), incentrato sui privilegi di cui al paragrafo 9; o

  2. b) superano le sezioni pertinenti della valutazione della competenza in conformità alla norma FCL.1020 dell’allegato I (parte FCL) nel tipo di VCA pertinente o in un FSTD che rappresenta tale tipo.