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Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione dell'8 luglio 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia1, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

previa consultazione del forum consultivo di cui all’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,

Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e presentano significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.

L’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, in conformità alla procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3 e ai criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione adotta, se del caso, misure di esecuzione riguardanti gli apparecchi domestici, inclusi gli aspirapolvere.

La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli aspirapolvere tradizionalmente utilizzati negli ambienti domestici e nei locali adibiti ad attività commerciali. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell’Unione e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

Gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere centralizzati, gli aspirapolvere industriali e a batteria, le lucidatrici per pavimenti e gli aspiratori per esterni presentano caratteristiche particolari e pertanto è opportuno escluderli dal campo di applicazione del presente regolamento.

Gli aspetti ambientali dei prodotti contemplati, considerati significativi ai fini del presente regolamento, sono il consumo di energia nella fase di utilizzo, la capacità di aspirazione della polvere, la (ri)emissione della polvere, il rumore (livello di potenza sonora) e la durabilità. È stato stimato che nell’Unione europea i prodotti disciplinati dal presente regolamento abbiano consumato nel 2005 un totale di 18 TWh di energia elettrica. Senza l’adozione di misure specifiche, si prevede che nel 2020 il consumo annuo di energia elettrica raggiungerà i 34 TWh. Lo studio preparatorio dimostra che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di elettricità dei prodotti oggetto del presente regolamento.

Lo studio preparatorio dimostra inoltre che eventuali specifiche riguardanti altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE non sono necessarie nel caso degli aspirapolvere.

Occorre che il consumo di energia degli aspirapolvere sia reso più efficiente mediante l’applicazione di tecnologie non proprietarie esistenti, efficienti in termini di costi, che consentano di ridurre le spese complessive di acquisto e funzionamento di tali prodotti.

È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile non rendano il prodotto meno funzionale per gli utilizzatori finali e che non nuocciano alla salute, alla sicurezza o all’ambiente. In particolare, i benefici derivanti dalla riduzione del consumo di energia elettrica nella fase di utilizzo devono compensare ampiamente i possibili impatti ambientali nella fase di produzione e di smaltimento.

È necessario introdurre gradualmente le specifiche di progettazione ecocompatibile per offrire ai fabbricanti il tempo sufficiente per riprogettare opportunamente i prodotti disciplinati dal presente regolamento. Occorre fissare il calendario in modo da non incidere negativamente sulla funzionalità degli apparecchi già presenti sul mercato, tenendo conto delle ripercussioni finanziarie per gli utilizzatori finali e i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento siano raggiunti nei tempi prestabiliti.

È previsto un riesame del presente regolamento entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e in relazione a due disposizioni entro il 1o settembre 2016.

È opportuno modificare il regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW2 al fine di escludere i ventilatori integrati negli aspirapolvere dal suo campo di applicazione ed evitare che le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile per gli stessi prodotti siano contenute in due regolamenti distinti.

Occorre che le misurazioni dei pertinenti parametri del prodotto siano effettuate utilizzando procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea3.

Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento deve specificare le procedure di valutazione della conformità applicabili.

Per agevolare i controlli della conformità è opportuno che i fabbricanti forniscano le informazioni contenute nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, sempreché tali informazioni si riferiscano alle specifiche stabilite nel presente regolamento.

Oltre agli obblighi giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è opportuno definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire un’ampia disponibilità e una facile accessibilità alle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante l’intero ciclo di vita dei prodotti oggetto del presente regolamento.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato degli aspirapolvere alimentati dalla rete elettrica, compresi gli aspirapolvere ibridi.

2. Il presente regolamento non si applica:

  1. a) agli aspiraliquidi, agli aspirapolvere aspiraliquidi, agli aspirapolvere a batteria, ai robot aspirapolvere, agli aspirapolvere industriali o agli aspirapolvere centralizzati;

  2. b) alle lucidatrici per pavimenti;

  3. c) agli aspiratori per esterni.

Art. 2 Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «aspirapolvere», un apparecchio che elimina lo sporco da una superficie che viene pulita per mezzo di un flusso d’aria generato da una depressione creata all’interno dell’apparecchio;

  2. 2) «aspirapolvere ibrido», un aspirapolvere che può essere alimentato sia dalla rete elettrica, sia da batterie;

  3. 3) «aspiraliquidi», un aspirapolvere che rimuove materiale secco e/o umido (sporco) da una superficie tramite l’applicazione di detergenti a base di acqua o di vapore sulla superficie da pulire e la loro eliminazione, insieme allo sporco, mediante un flusso d’aria generato da una depressione creata all’interno dell’apparecchio, compresi i tipi comunemente denominati aspiratori a iniezione-estrazione;

  4. 4) «aspirapolvere aspiraliquidi», un aspirapolvere avente la funzione di eliminare un volume superiore a 2,5 litri di liquido, in combinazione con la funzionalità di un aspirapolvere a secco;

  5. 5) «aspirapolvere a secco», un aspirapolvere inteso ad eliminare principalmente lo sporco secco (polvere, fibre, filamenti), compresi i tipi muniti di una bocchetta attiva a batteria;

  6. 6) «bocchetta attiva a batteria», una testa di aspirazione munita di un dispositivo di agitazione alimentato da batterie che facilita l’eliminazione dello sporco;

  7. 7) «aspirapolvere a batteria», un aspirapolvere alimentato unicamente da batterie;

  8. 8) «robot aspirapolvere», un aspirapolvere alimentato a batteria che è in grado di funzionare senza intervento umano entro un perimetro definito, costituito da una parte mobile e da una base di connessione e/o da altri accessori per facilitare il suo funzionamento;

  9. 9) «aspirapolvere industriale», un aspirapolvere progettato per far parte di un processo di produzione, per la rimozione di materiali pericolosi, di polveri pesanti in edifici, fonderie, industrie minerarie o alimentari, parte di un macchinario o strumento industriale e/o un aspirapolvere commerciale con una testa di larghezza superiore a 0,50 m;

  10. 10) «aspirapolvere commerciale», un aspirapolvere per la pulizia di ambienti professionali destinato ad essere utilizzato da utenti non esperti, dal personale o dalle aziende addette alla pulizia, in uffici, negozi, ospedali, hotel, dichiarato tale dal fabbricante nella dichiarazione di conformità di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4;

  11. 11) «aspirapolvere centralizzato», un aspirapolvere con un generatore di depressione e tubi di connessione fissi (non amovibili), situati in posizioni fisse nell’edificio;

  12. 12) «lucidatrice per pavimenti», un apparecchio elettrico destinato a proteggere, uniformare e/o rendere brillanti taluni tipi di pavimento, di solito utilizzata in combinazione con altri agenti di lucidatura da strofinare sul pavimento mediante l’apparecchio stesso e comunemente dotata anche della funzionalità ausiliaria di aspirapolvere;

  13. 13) «aspiratore per esterni», un apparecchio destinato all’uso all’aperto per la raccolta di rifiuti quali l’erba tagliata e le foglie in un collettore mediante un flusso d’aria generato da una depressione creata all’interno dell’apparecchio e che può contenere un dispositivo di frantumazione e può anche essere in grado di funzionare come un soffiatore;

  14. 14) «aspirapolvere alimentato da una batteria di grande capacità», un aspirapolvere a batteria che, se completamente carico, può pulire 15 m2 di superficie con due passaggi doppi su ciascuna parte del pavimento senza ricarica;

  15. 15) «aspirapolvere con filtro ad acqua», un aspirapolvere che utilizza oltre mezzo litro d’acqua come filtro principale, in cui l’aria di aspirazione passa attraverso l’acqua che cattura il materiale secco eliminato;

  16. 16) «aspirapolvere domestico», un aspirapolvere destinato ad essere utilizzato per usi domestici, dichiarato dal fabbricante come tale nella dichiarazione di conformità di cui alla direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5;

  17. 17) «aspirapolvere per uso generale», un aspirapolvere dotato di una bocchetta fissa o almeno di una bocchetta amovibile, progettato per la pulizia di tappeti e pavimenti duri, o munito di almeno una bocchetta amovibile progettata appositamente per la pulizia di tappeti e almeno una bocchetta amovibile progettata appositamente per la pulizia di pavimenti duri;

  18. 18) «aspirapolvere per pavimenti duri», un aspirapolvere munito di una bocchetta fissa progettato appositamente per la pulizia di pavimenti duri, o munito unicamente di una o più bocchette amovibili progettate appositamente per la pulizia di pavimenti duri;

  19. 19) «aspirapolvere per tappeti», un aspirapolvere munito di una bocchetta fissa progettata appositamente per la pulizia di tappeti, o munito unicamente di una o più bocchette amovibili progettate appositamente per la pulizia di tappeti;

  20. 20) «aspirapolvere equivalente», un modello di aspirapolvere immesso sul mercato con potenza di ingresso, consumo annuo di energia, capacità di aspirazione della polvere su tappeti e pavimenti duri, (ri)emissione di polvere, livello di potenza sonora, durabilità dei tubi e durata di vita del motore equivalenti ad un altro modello di aspirapolvere immesso sul mercato con un codice commerciale diverso dallo stesso fabbricante.

Art. 3 Specifiche di progettazione ecocompatibile

1. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere sono indicate nell’allegato I. Esse si applicano secondo il seguente calendario:

  1. a) a decorrere dal 1o settembre 2014: come indicato nell’allegato I, punto 1, lettera a) e nell’allegato I, punto 2;

  2. b) a decorrere dal 1o settembre 2017: come indicato nell’allegato I, punto 1, lettera b) e nell’allegato I, punto 2.

2. La conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai metodi che figurano nell’allegato II.

Art. 4 Valutazione della conformità

1. Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa direttiva.

2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo tecnico comprende una copia dei calcoli di cui all’allegato II del presente regolamento.

3. Se le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di aspirapolvere sono state ottenute mediante calcoli basati su un aspirapolvere equivalente, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli e alle prove svolte dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli. In questi casi, il fascicolo tecnico include anche un elenco di tutti i modelli di aspirapolvere equivalenti per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulla stessa base.

Art. 5 Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per la verifica della conformità alle disposizioni dell’allegato I del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato III del presente regolamento.

Art. 6 Parametri di riferimento indicativi

I parametri di riferimento indicativi per gli aspirapolvere più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti nell’allegato IV.

Art. 7 Revisione

1. La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame è inteso in particolare a valutare le tolleranze ammesse che figurano nell’allegato III, l’eventualità di includere gli aspirapolvere alimentati da batteria di grande capacità nel campo di applicazione del regolamento e la fattibilità dell’utilizzo di metodi di misurazione che impiegano un contenitore per la raccolta della polvere parzialmente riempito anziché vuoto per la definizione dei requisiti relativi al consumo annuo di energia e all’aspirazione e (ri)emissione di polveri.

2. La Commissione riesamina le specifiche sulla progettazione ecocompatibile relative alla durabilità del tubo flessibile e alla durata di vita del motore e presenta il risultato del riesame al forum consultivo entro il 1o settembre 2016.

Art. 8 Modifica al regolamento 327/2011

Il regolamento (UE) n. 327/2011 è modificato come segue:

all’articolo 1, il seguente testo è aggiunto alla fine del paragrafo 3: «e) progettati per funzionare con un’efficienza energetica ottimale a 8000 giri al minuto o maggiore»; all’articolo 3, paragrafo 4, è soppresso il testo seguente: «a) con un’efficienza energetica ottimale a 8000 giri al minuto o più;».

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso