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Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione del 12 luglio 2013 che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l’elenco degli enti esonerati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 6,

la Commissione ha valutato il trattamento internazionale degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali e ha presentato le proprie conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio2. In particolare, la Commissione ha effettuato un’analisi comparata del trattamento riservato a detti enti pubblici e alle banche centrali dal quadro normativo di un congruo numero di paesi terzi, nonché degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati concluse da detti enti e dalle banche centrali nelle giurisdizioni in questione.

Sulla scorta di questa analisi, la Commissione ha concluso che è necessario esonerare le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dagli obblighi di compensazione e di segnalazione applicabili ai derivati over-the-counter (OTC), conformemente alle regole sui derivati OTC introdotte in Giappone e negli Stati Uniti d’America.

Aggiungere all’elenco degli enti esonerati di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima negli Stati Uniti e in Giappone dovrebbe promuovere la neutralità delle condizioni di mercato nell’applicazione delle riforme relative ai derivati OTC per quanto riguarda le operazioni con le banche centrali in tali giurisdizioni, oltre che contribuire ad una maggiore coerenza e uniformità a livello internazionale.

L’esercizio delle responsabilità monetarie e la gestione del debito sovrano, che hanno un impatto congiunto sul funzionamento dei mercati dei tassi di interesse, devono essere oggetto di coordinamento in modo che le due funzioni siano esercitate con efficienza. Dato che il regolamento (EU) n. 648/2012 esclude dal suo ambito di applicazione le banche centrali dell’UE e gli altri enti pubblici dell’UE incaricati della gestione del debito, in modo da non limitare i poteri di cui detti enti dispongono per l’esercizio delle loro funzioni di interesse comune, l’applicazione a tali funzioni di regimi diversi quando esse sono esercitate da enti di paesi terzi nuocerebbe alla loro efficacia. Per assicurare che le banche centrali e gli altri enti pubblici di paesi terzi incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima continuino a poter esercitare le loro funzioni in maniera adeguata, gli enti pubblici dei paesi terzi incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dovrebbero essere esclusi anche dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso