Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia1, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,
Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali il cui significativo impatto ambientale che può essere notevolmente ridotto modificando la progettazione, senza che ciò comporti costi eccessivi.
La direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi2 ha fissato disposizioni relative all’efficienza delle caldaie.
L’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione per i prodotti che presentano un potenziale elevato di riduzione delle emissioni di gas serra efficienti in termini di costi, quali gli impianti di riscaldamento e di riscaldamento dell’acqua.
La Commissione ha realizzato uno studio preparatorio per esaminare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (ambiente e acqua) di norma utilizzati nell’Unione. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell’Unione europea e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.
Gli aspetti ambientali degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti identificati come importanti ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico durante la fase di utilizzo e (per quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento a pompa di calore) il livello di potenza sonora. Inoltre, nel caso degli apparecchi che utilizzano combustibili fossili, anche le emissioni di ossidi di azoto, monossido di carbonio, particolato e idrocarburi rappresentano un ulteriore aspetto ambientale di rilievo.
Non è opportuno stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile per quanto concerne le emissioni di monossido di carbonio, di particolato e di idrocarburi, poiché non si dispone ancora di metodi di misurazione adeguati a livello europeo. Con l’intento di sviluppare tali metodi di misurazione, la Commissione ha conferito il mandato agli organismi europei di normalizzazione affinché tengano conto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile afferenti a tali emissioni durante il riesame del presente regolamento. Le disposizioni nazionali in materia di requisiti per la progettazione ecocompatibile afferenti alle emissioni di monossidi di carbonio, di particolato e di idrocarburi degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti possono essere mantenute o introdotte fino all’entrata in vigore delle corrispondenti specifiche unionali per la progettazione ecocompatibile. Restano immutate le disposizioni della direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas3, che limitano i combustibili destinati a tali apparecchi in relazione a questioni di salute e sicurezza.
Lo studio preparatorio dimostra che, nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, non sono necessarie specifiche riguardanti gli altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE. In particolare, le emissioni gas a effetto serra connesse ai refrigeranti utilizzati negli apparecchi di riscaldamento a pompa di calore destinati a riscaldare gli edifici attualmente esistenti in Europa non sono ritenute significative. L’opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile connesse a tali emissioni di gas a effetto serra sarà valutata nuovamente all’atto del riesame del presente regolamento.
È opportuno che l’ambito d’applicazione del presente regolamento sia esteso alle caldaie per il riscaldamento d’ambiente, agli apparecchi di cogenerazione e agli apparecchi di riscaldamento a pompa di calore che forniscono calore agli impianti di riscaldamento centralizzati a fini di riscaldamento d’ambiente nonché agli apparecchi di riscaldamento misti e agli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore che forniscono calore agli impianti di riscaldamento centralizzati per il riscaldamento d’ambiente e la produzione di acqua calda per usi sanitari. Tali apparecchi sono progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi, compresi quelli da biomassa (a condizione che non siano predominanti), elettricità e calore ambientale o di recupero.
Gli apparecchi di riscaldamento progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente (in misura superiore al 50 %) da biomassa hanno caratteristiche tecniche specifiche che richiedono ulteriori analisi tecniche, economiche e ambientali. Sulla base dei risultati di tali analisi, le specifiche per la progettazione ecocompatibile di detti apparecchi devono essere fissate in un secondo momento, se opportuno.
Il consumo energetico annuo degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti è stato stimato a 12089 PJ (289 Mtep) nell’Unione per il 2005, corrispondente a 698 Mt di emissioni di CO2. In assenza dell’adozione di misure specifiche, si prevede che nel 2020 il consumo energetico annuo raggiunga i 10688 PJ. Le emissioni annue di ossidi di azoto degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti sono state stimate pari a 821 kt SOx equivalente nell’Unione nel 2005. In assenza dell’adozione di misure specifiche si prevede che nel 2020 le emissioni raggiungano le 783 kt SOx equivalente. Lo studio preparatorio mostra che il consumo energetico in fase di utilizzo e le emissioni di ossidi di azoto degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti possono essere ridotte in modo cospicuo.
Il consumo energetico degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti può essere ridotto applicando le tecnologie non proprietarie esistenti efficienti in termini di costi in grado di ridurre i costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti.
Nell’UE esistono quasi cinque milioni di abitazioni dotate di sistemi condivisi di fumisteria aperta. Per ragioni tecniche non è possibile sostituire le caldaie per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti con caldaia a condensazione efficienti nelle abitazioni dotate di un sistema condiviso di fumisteria aperta. Le specifiche contenute nel presente regolamento consentono alle caldaie non a condensazione appositamente progettate per tali configurazioni di restare sul mercato, al fine di prevenire costi indebiti per i consumatori, dare ai produttori il tempo per sviluppare caldaie con tecnologie di riscaldamento più efficienti e dare agli Stati membri il tempo di riesaminare i codici nazionali dell’edilizia.
Si stima che l’effetto combinato delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 811/2013, del 18 febbraio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari4 possa tradursi entro il 2020 in un risparmio energetico annuo pari a circa 1900 PJ (45 Mtep), corrispondenti a circa 110 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, e in una riduzione delle emissioni di ossidi di azoto di circa 270 kt SOx equivalente, rispetto a uno scenario immutato.
È auspicabile che le specifiche per la progettazione ecocompatibile armonizzino i requisiti relativi al consumo energetico, al livello di potenza sonora e alle emissioni di ossidi di azoto degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti in tutta l’Unione, consentendo in tal modo un migliore funzionamento del mercato interno e il miglioramento del rendimento ambientale di tali prodotti.
È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile non incidano sulla funzionalità o sulla portata economica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente o degli apparecchi di riscaldamento misti dal punto di vista dell’utilizzatore finale e che non incidano negativamente sulla salute, la sicurezza o l’ambiente.
È necessario che le specifiche per la progettazione ecocompatibile siano introdotte gradualmente per offrire ai fabbricanti tempo sufficiente per riprogettare opportunamente i prodotti oggetto del presente regolamento. Il calendario deve essere tale da evitare impatti negativi sui produttori, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento siano raggiunti nei tempi previsti.
È opportuno che i parametri di prodotto siano misurati e calcolati tramite metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e generalmente riconosciute compresi, quando disponibili, gli standard armonizzati adottati dagli organismi europei di normalizzazione su richiesta della Commissione, in conformità delle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea5.
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.
Al fine di agevolare i controlli della conformità i produttori sono tenuti a fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE nella misura in cui tali informazioni si riferiscono ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.
Per limitare ulteriormente l’impatto ambientale degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, è necessario che i produttori forniscano informazioni relative allo smontaggio, al riciclaggio e/o allo smaltimento.
Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è necessario definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti oggetto del presente regolamento
Per mezzo del presente regolamento è necessario abrogare la direttiva 92/42/CEE, fatta eccezione per l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 8 e gli allegati da III a V della stessa, e stabilire nuove disposizioni per garantire che l’ambito d’applicazione sia esteso ad apparecchi diversi dagli scaldacqua, al fine di migliorare l’efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, congiuntamente ad altri aspetti ambientali delle stesse.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla commercializzazione e/o alla messa in funzione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e di apparecchi di riscaldamento misti aventi una potenza termica nominale ≤ 400 kW, inclusi gli apparecchi integrati in insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari o in insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari quali definiti all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli apparecchi di riscaldamento appositamente progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente da biomassa;
b) agli apparecchi di riscaldamento che utilizzano combustibili solidi;
c) agli apparecchi di riscaldamento che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6;
d) agli apparecchi di riscaldamento che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o a fini sanitari;
e) agli apparecchi di riscaldamento per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria;
f) agli apparecchi di riscaldamento di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente aventi una potenza elettrica massima pari a 50 kW o superiore;
g) ai generatori di calore per apparecchi di riscaldamento e relativi alloggiamenti destinati a essere attrezzati di tali generatori commercializzati prima del 1o gennaio 2018 al fine di sostituire generatori di calore e alloggiamenti per apparecchi di riscaldamento identici. Il prodotto di sostituzione o il suo imballaggio deve indicare chiaramente il tipo di apparecchio di riscaldamento al quale è destinato.
Art. 2 Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento, s’intende per:
1) «apparecchio di riscaldamento», un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente o un apparecchio di riscaldamento misto;
2) «apparecchio per il riscaldamento d’ambiente», un apparecchio che
a) eroga calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua al fine di raggiungere e mantenere al livello desiderato la temperatura interna di un ambiente chiuso, quale un edifico, un’abitazione o una stanza; ed
b) è munito di uno o più generatori di calore;
3) «apparecchio di riscaldamento misto», un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente progettato anche per erogare calore finalizzato a produrre acqua calda potabile o per usi sanitari a livelli di temperatura, quantitativi e flussi dati in intervalli determinati, collegato a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari;
4) «impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua», un impianto che utilizza l’acqua come vettore di trasferimento del calore per distribuire il calore generato a livello centrale verso radiatori di calore per il riscaldamento d’ambiente di edifici o loro parti;
5) «generatore di calore», la parte di un apparecchio di riscaldamento che genera calore avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
a) combustione di combustibili fossili e/o da biomassa;
b) uso dell’effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica;
c) cattura del calore ambiente proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore disperso;
d) dove anche un generatore di calore progettato per un apparecchio di riscaldamento e un alloggiamento per un apparecchio di riscaldamento destinato a essere attrezzato di un simile generatore è considerato un apparecchio di riscaldamento;
6) «alloggiamento di un apparecchio di riscaldamento», la parte di un apparecchio di riscaldamento in cui va inserito un generatore di calore;
7) «potenza termica nominale» (Pnominale), la potenza termica dichiarata di un apparecchio che produce riscaldamento d’ambiente e, se del caso, acqua calda alle condizioni nominali standard, espressa in kW; per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a pompa di calore e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore le condizioni nominali standard per determinare la potenza termica nominale sono le condizioni di progettazione di riferimento di cui all’allegato III, tabella 4;
8) «condizioni nominali di esercizio», le condizioni di esercizio di un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente in condizioni climatiche medie per determinare la potenza termica nominale, l’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente, l’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua, il livello di potenza sonora nonché le emissioni di ossido d’azoto;
9) «biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
10) «combustibile da biomassa», un combustibile gassoso o liquido prodotto a partire da biomassa;
11) «combustibile fossile», un combustibile gassoso o liquido di origine fossile;
12) «caldaia per il riscaldamento d’ambiente», un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente che genera calore per mezzo della combustione di combustibili fossili e/o da biomassa e/o dell’effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica;
13) «caldaia mista», una caldaia per il riscaldamento d’ambiente progettata anche per erogare calore finalizzato a produrre acqua calda potabile o per usi sanitari a livelli di temperatura, quantitativi e flussi dati in intervalli determinati, collegato a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari;
14) «caldaia elettrica per il riscaldamento d’ambiente», una caldaia per il riscaldamento d’ambiente che genera calore per mezzo del solo effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica;
15) «caldaia elettrica mista», una caldaia di riscaldamento mista che genera calore per mezzo dell’effetto Joule nei soli elementi riscaldanti di resistenza elettrica;
16) «apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente», un apparecchio che genera calore ed elettricità simultaneamente in un unico processo;
17) «apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente», un apparecchio che si avvale del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore disperso per produrre calore; un apparecchio di riscaldamento a pompa di calore può essere munito di uno o più riscaldatori supplementari che si avvalgono dell’effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica o della combustione di combustibili fossili e/o da biomassa;
18) «apparecchio misto a pompa di calore», un apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente progettato anche per erogare calore finalizzato a produrre acqua calda potabile o per usi sanitari a livelli di temperatura, quantitativi e flussi dati in intervalli determinati, collegato a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari;
19) «riscaldatore supplementare», un riscaldatore non preferenziale che genera calore nei casi in cui la domanda di calore è superiore alla potenza termica nominale del riscaldatore preferenziale;
20) «efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente» (ηs), il rapporto fra la domanda di riscaldamento d’ambiente di una data stagione di riscaldamento, erogata da un apparecchio di riscaldamento, e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda, espresso in %;
21) «efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua» (ηwh), il rapporto fra l’energia utile nell’acqua potabile o per usi sanitari erogata da un apparecchio di riscaldamento misto e l’energia necessaria alla generazione, espresso in %;
22) «livello di potenza sonora» (LWA), il livello di potenza sonora ponderato A, all’interno e/o all’esterno, espresso in dB;
23) «coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell’efficienza di produzione media prevista dell’UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio7; il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5.
Ai fini degli allegati da II a V, l’allegato I stabilisce definizioni supplementari.
Art. 3 Specifiche per la progettazione e calendario
1. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile per gli apparecchi di riscaldamento sono definite all’allegato II.
2. Ogni specifica per la progettazione ecocompatibile si applica secondo il seguente calendario:
a) a decorrere dal 26 settembre 2015:
i) gli apparecchi di riscaldamento rispettano le specifiche fissate all’allegato II, punto 1, lettera a) e punti 3 e 5;
ii) gli apparecchi di riscaldamento misti rispettano le specifiche fissate all’allegato II, punto 2, lettera a);
b) a decorrere dal 26 settembre 2017:
i) gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente gli apparecchi di riscaldamento elettrici misti, gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore soddisfano le specifiche fissate all’allegato II, punto 1, lettera b);
ii) gli apparecchi di riscaldamento misti rispettano le specifiche fissate all’allegato II, punto 2, lettera b);
c) a decorrere dal 26 settembre 2018 gli apparecchi di riscaldamento soddisfano le specifiche fissate all’allegato II, punto 4, lettera a);
3. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai parametri che figurano all’allegato III.
Art. 4 Valutazione di conformità
1. La procedura applicabile per la valutazione di conformità di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa, fatto salvo il disposto dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8 e degli allegati da III a V della direttiva 92/42/CEE del Consiglio.
2. Ai fini della valutazione di conformità, la documentazione tecnica contiene le informazioni di prodotto di cui all’allegato II, punto 5, lettera b), del presente regolamento.
Art. 5 Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato
Nel condurre le verifiche ai fini di sorveglianza del mercato come previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE per accertare la conformità alle specifiche di cui all’allegato II del presente regolamento, le autorità dello Stato membro applicano le procedure di verifica descritte nell’allegato IV del presente regolamento.
Art. 6 Parametri di riferimento
I parametri indicativi di riferimento per gli apparecchi di riscaldamento più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti all’allegato V.
Art. 7 Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico nel settore e presenta i relativi risultati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. In particolare, tale riesame comprende una valutazione di quanto segue:
a) l’opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile per le emissioni di gas a effetto serra relative ai refrigeranti;
b) sulla base dei metodi di misurazione in corso di sviluppo, il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile eventualmente introdotte relative alle emissioni di monossido di carbonio, di particolato e di idrocarburi;
c) l’opportunità di fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose per quanto riguarda l’efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti, il livello di potenza sonora e le emissioni di ossidi di azoto;
d) l’opportunità di fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di riscaldamento appositamente progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente da biomassa;
e) la validità del valore del coefficiente di conversione;
f) l’opportunità della certificazione da parte di terzi.
Art. 8 Disposizioni transitorie
1. Fino al 26 settembre 2015 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e/o la messa in funzione di apparecchi di riscaldamento conformi alle disposizioni nazionali vigenti al momento dell’adozione del presente regolamento relativamente all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente, all’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua e al livello di potenza sonora.
2. Fino al 26 settembre 2018 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e/o la messa in funzione di apparecchi di riscaldamento conformi alle disposizioni nazionali vigenti al momento dell’adozione del presente regolamento relativamente alle emissioni di ossidi di azoto.
Art. 9 Abrogazione
La direttiva 92/42/CEE del Consiglio è abrogata, fatta eccezione per l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 8 e gli allegati da III a V della stessa, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di recepimento e di applicazione della detta direttiva fino all’applicazione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato II del presente regolamento.
Art. 10 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso