Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea del 24 settembre 2013 relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea1, in particolare l’ articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea,
Il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi e prestiti detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie2, nonché ai prestiti erogati in loro favore, è stato sostanzialmente modificato. Poiché esso deve ora essere nuovamente modificato, in particolare alla luce del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea3, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
Per l'espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) necessita dell’elaborazione di statistiche sui tassi d'interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), escluse le autorità bancarie centrali e dei fondi comuni monetari (FCM), ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie e ai prestiti erogati in loro favore, il cui obiettivo principale è quello di dotare la Banca centrale europea (BCE) di un quadro statistico esaustivo, dettagliato e armonizzato del livello dei tassi di interesse applicati da tali enti e delle loro variazioni nel tempo. Tali tassi di interesse costituiscono l'ultimo anello nel meccanismo di trasmissione della politica monetaria derivante dalle variazioni nei tassi di interesse ufficiali e pertanto costituiscono una condizione necessaria per un'analisi affidabile dell'evoluzione monetaria negli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «Stati membri dell’area dell’euro»). Contemporaneamente, il SEBC necessità di informazioni sugli andamenti dei tassi di interesse per contribuire alla agevole gestione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in relazione alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario.
La BCE è tenuta, in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), ad adottare regolamenti nei limiti necessari ad espletare i compiti del SEBC come definiti nello Statuto del SEBC e, in taluni casi, come previsto nelle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
L’articolo 5.1 dello Statuto del SEBC dispone che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN). L’articolo 5.2 dello Statuto del SEBC prescrive che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all’articolo 5.1.
Potrebbe risultare necessario e determinare una riduzione dell'onere di segnalazione, per le BCN, raccogliere le informazioni statistiche necessarie a far fronte alle esigenze della BCE presso gli operatori segnalanti, nell'ambito di un più ampio quadro di segnalazioni statistiche che le BCN, conformemente al diritto dell’Unione, al diritto nazionale o alla prassi consolidata, stabiliscono sotto la propria responsabilità per altri obiettivi statistici, nella misura in cui ciò non comprometta l'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica nei confronti della BCE. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti segnalanti del fatto che i dati sono raccolti per diverse finalità statistiche. In casi specifici, la BCE può fare affidamento sulle informazioni statistiche raccolte per tali diverse finalità per il soddisfacimento dei propri obblighi.
Dall’adozione del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) vi sono stati miglioramenti nello schema di segnalazione relativo ai tassi di interesse sui prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie e nei metodi per la selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione, che dovrebbero essere presi in considerazione nelle istruzioni di campionamento e negli obblighi di segnalazione statistica.
È anche necessario permettere alla BCE di fornire un supporto analitico e statistico al Comitato europeo per il rischio sistemico in conformità al regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico4
L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 richiede che la BCE specifichi quali operatori, tra quelli assoggettabili agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e riduca al minimo l'onere di segnalazione che ne consegue. Viste le caratteristiche specifiche del settore delle IFM in ciascuno Stato membro dell’area dell’euro, la scelta finale su quale sia il metodo di selezione da adottare, per ciò che concerne gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione, è lasciata alle BCN. L’obiettivo è ridurre l'onere di segnalazione e a garantire, allo stesso tempo, statistiche di alta qualità. L'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti relativi alla definizione e imposizione degli obblighi di segnalazione statistica in capo agli operatori negli Stati membri dell’area dell’euro effettivamente soggetti a tali obblighi. L’articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti volti a definire le condizioni nel rispetto delle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.
L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nel settore statistico e cooperino pienamente con il SEBC al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello Statuto del SEBC.
Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati dalla BCE conformemente all’articolo 34.1 dello Statuto del SEBC non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all’area dell’euro»), l’articolo 5 dello Statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri dell’area dell’euro sia a quelli non appartenenti all’area dell’euro. Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98 rammenta che l’articolo 5 dello Statuto del SEBC e l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, comportano l’obbligo di definire e attuare, a livello nazionale, tutte le misure ritenute idonee dagli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e della realizzazione tempestiva dei preparativi necessari, in ambito statistico, per entrare a far parte degli Stati membri dell’area dell’euro.
Si applicano le norme per la protezione e l’utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite nell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98.
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica che non osservino i relativi obblighi contenuti nei regolamenti o decisioni della BCE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
1. il termine «soggetti segnalanti» ha lo stesso significato di «soggetti dichiaranti» di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98; residente ha il significato stabilito nella medesima norma;
2. per «famiglie» si intendono il settore delle famiglie e il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 e S.15 insieme) come definiti nel Sistema europeo dei conti rivisto (di seguito «SEC 2010») stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013;
3. per «società non finanziarie» si intende il settore delle società non finanziarie (S.11) come definito nel SEC 2010;
4. «istituzione finanziaria monetaria» ha il significato di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. /2013 della Banca centrale 1071europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (ECB/2013/33)5;
5. per «statistiche sui tassi di interesse delle IFM» si intendono le statistiche relative ai tassi di interesse applicati dalle IFM residenti, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie residenti negli Stati membri dell’area dell’euro e ai prestiti erogati a loro favore, entrambi denominati in euro; le «statistiche sui tassi di interesse delle IFM» comprendono gli importi corrispondenti di depositi e prestiti denominati in euro, nonché i volumi delle nuove operazioni di prestiti rinegoziati;
6. «fondi comuni monetari (FCM)» ha il significato stabilito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea (ECB/2008/32)6;
7. per «operatori soggetti ad obblighi di segnalazione statistica» si intendono le IFM residenti, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, che ricevono depositi e/o erogano prestiti, entrambi denominati in euro, da/a famiglie e/o società non finanziarie residenti negli Stati membri dell’area dell’euro;
8. per «ente nella coda» si intende a una IFM di piccole dimensioni, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, cui è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 4.
Art. 2 Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono le IFM residenti, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, selezionati dalle BCN tra i soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione. Le BCN selezionano gli operatori effettivamente agli obblighi di segnalazione attraverso un censimento o a campione.
2. Nel caso di un campione, le BCN stratificano gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione in strati omogenei e poi selezionano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in modo casuale da ciascuno strato oppure selezionano le istituzioni di maggiori dimensioni per ogni strato.
3. In caso di campionamento casuale, la dimensione minima del campione nazionale è tale che l’errore casuale massimo a livello nazionale non superi mediamente 10 punti base a un livello di confidenza del 90 %. Nel caso in cui vengano selezionate le istituzioni di maggiori dimensioni, la dimensione minima del campione nazionale rispetta un livello simile di misura della qualità, sulla base di una funzione della media stimata del valore assoluto degli errori.
4. Le BCN applicano altresì le formule e i criteri per la selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione indicati nell’Indirizzo BCE/2007/9, del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari7
5. Ciascuna BCN informa i soggetti segnalanti residenti dei loro obblighi di segnalazione statistica, conformemente alle procedure nazionali.
6. Il Consiglio direttivo avrà il diritto di controllare la conformità al presente articolo.
Art. 3 Obblighi di segnalazione statistica
1. Al fine della regolare produzione delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica segnalano su base mensile alla BCN dello Stato membro in cui essi sono residenti le informazioni statistiche relative alle nuove operazioni e alle consistenze. Le informazioni statistiche richieste sono specificate nell’allegato I.
2. Le BCN definiscono ed attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione conformemente agli obblighi nazionali. Le BCN assicurano che tali modalità prevedano le informazioni statistiche richieste e consentano un'accurata verifica di conformità dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui al paragrafo 3.
3. Le informazioni statistiche richieste sono segnalate nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, riportati nell’allegato II.
4. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche nazionali aggregate mensili entro il diciannovesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento.
5. La BCE può imporre sanzioni ai soggetti segnalanti che non adempiono agli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento in conformità alla decisione BCE/2010/10, del 19 agosto 2010, relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica8.
Art. 4 Deroghe
1. Qualora gli operatori segnalanti siano selezionati attraverso un censimento, le BCN possono concedere deroghe alle IFM di piccole dimensioni, escluse le autorità bancarie centrali e i fondi comuni monetari (FCM), per quanto riguarda la frequenza di segnalazione, purché l’apporto complessivo di detti operatori al bilancio nazionale delle IFM in termini di consistenze, come calcolato ai sensi del regolamento 1071/2013 BCE/2008/32, non superi il 5 %. Gli enti nella coda possono segnalare le statistiche sui tassi di interesse delle IFM su base trimestrale.
2. Annualmente le BCN accertano in modo tempestivo che le condizioni stabilite al paragrafo 1 siano soddisfatte ai fini della concessione o della revoca, se del caso, di eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio di ogni anno;
3. Gli enti nella coda hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece agli obblighi di segnalazione statistica completa.
4. Per l’estrapolazione dei dati per ottenere la copertura del 100 %, le BCN possono scegliere la procedura per riportare i dati segnalati nei periodi mancanti applicando idonee tecniche di stima statistica per tenere conto dell’andamento dei dati o dei fenomeni stagionali. Le BCN tengono sotto controllo il numero delle istituzioni nella coda di segnalazione su base annuale.
Art. 5 Verifica e raccolta obbligatoria
Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi la facoltà della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un soggetto segnalante non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione definiti nell’allegato II.
Art. 6 Prima segnalazione
La prima segnalazione ai sensi del presente regolamento avrà inizio con le informazioni statistiche mensili riferite a dicembre 2014.
Art. 7 Abrogazione
1. Il regolamento (UE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2015.
2. Qualunque riferimento al regolamento abrogato è da intendersi come effettuato al presente regolamento ed è da interpretarsi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.
Art. 8 Disposizione finale
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a partire dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 settembre 2013. Per il Consiglio direttivo della BCE Il Presidente della BCE Mario Draghi