Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione del 16 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l'allegato V (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli1, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 23, paragrafo 12, l'articolo 24, paragrafo 3, e l'articolo 74,
Con l'espressione «veicoli della categoria L» si intende una vasta gamma di veicoli leggeri a due, tre o quattro ruote, ad esempio le biciclette a pedalata assistita, i ciclomotori a due o tre ruote, i motocicli a due o tre ruote, i motocicli dotati di sidecar e i veicoli leggeri a quattro ruote (quadricicli), come quad da strada, quad fuoristrada e «quadrimobili».
Il regolamento (UE) n. 168/2013 prevede che, ai fini dell'omologazione UE di un veicolo completo, si possano applicare i regolamenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). A norma di detto regolamento, l'omologazione rilasciata in conformità ai regolamenti UNECE ad applicazione obbligatoria va considerata un'omologazione UE.
L'applicazione obbligatoria dei regolamenti UNECE contribuisce a evitare duplicazioni non solo delle prescrizioni tecniche, ma anche delle procedure amministrative e di certificazione. Un'omologazione basata direttamente su norme concordate a livello internazionale potrebbe, inoltre, facilitare l'accesso al mercato dei paesi terzi, in particolare di quelli che sono parti contraenti dell'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»), cui l'Unione ha aderito mediante la decisione del Consiglio 97/836/CE2; ciò rafforzerebbe inoltre la competitività dell'industria dell'Unione. Al momento, tuttavia, i regolamenti UNECE a disposizione sono superati o non dettano alcuna disciplina e sono pertanto oggetto di una revisione e di un aggiornamento alla luce del progresso tecnico.
Il regolamento (UE) n. 168/2013 prevede pertanto l'abrogazione di una serie di direttive riguardanti l'omologazione dei veicoli della categoria L, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli per quanto concerne le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione. Ai fini dell'omologazione UE, tali direttive devono essere inizialmente sostituite dalle disposizioni del presente regolamento. A lungo termine, quando il processo di revisione a livello di Nazioni Unite sarà ultimato, saranno disponibili regolamenti UNECE equivalenti, che consentiranno di sostituire il testo del presente regolamento mediante un rinvio a tali regolamenti UNECE.
A essere aggiornato nel 2011 alla luce del progresso tecnico è stato in particolare il regolamento UNECE n. 41 sulle emissioni acustiche dei motocicli delle categorie L3e e L4e. Il regolamento UNECE n. 41 deve pertanto essere reso obbligatorio a livello della normativa UE in materia di omologazione e sostituire il capitolo 9, allegato III, della direttiva 97/24/CE3 in modo che i motocicli debbano conformarsi a un'unica serie di prescrizioni sulle emissioni acustiche dei motocicli, universalmente accettate dalle parti contraenti dell'Accordo del 1958 riveduto. Anche il regolamento UNECE n. 85 sulla misurazione della potenza netta dei motori elettrici deve essere reso obbligatorio, con lo stesso obiettivo di pervenire, per quanto concerne le prescrizioni relative alle prestazioni delle unità di propulsione dei motori elettrici, al reciproco riconoscimento tra le parti contraenti dell'Accordo del 1958 riveduto.
Le norme ambientali Euro 4 e Euro 5 costituiscono specificamente misure intese a ridurre le emissioni di particolato e dei precursori dell'ozono, come gli ossidi di azoto e gli idrocarburi. Per migliorare la qualità dell'aria occorre una riduzione consistente delle emissioni di idrocarburi prodotte dai veicoli della categoria L. Un sistema di scarico omologato, conforme ai valori limite di emissione stabiliti dal regolamento (UE) n. 168/2013 e alle procedure di prova prescritte dal presente regolamento, contribuisce in misura significativa a ridurre le eccessive emissioni di idrocarburi allo scarico prodotte da questi veicoli leggeri, oltre a contribuire a ridurre i livelli di particelle volatili nelle aree urbane come pure lo smog.
Una delle misure contro le eccessive emissioni di idrocarburi dei veicoli della categoria L consiste nel limitare le emissioni per evaporazione ai valori limite per la massa degli idrocarburi stabiliti nell'allegato VI, parte C, del regolamento (UE) n. 168/2013. A tal fine, in sede di omologazione deve essere condotta una prova di tipo IV per misurare le emissioni per evaporazione di un veicolo. Una delle prescrizioni per la prova di tipo IV in un locale sigillato per misurare le emissioni per evaporazione (SHED test) consiste nell'applicare un filtro a carboni attivi sottoposto a rapido invecchiamento o, in alternativa, nell'applicare un fattore di invecchiamento aggiuntivo in caso di montaggio di un filtro ai carboni attivi rodato. Nello studio dell'impatto ambientale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 168/2013 si esaminerà se sia efficace rispetto al costo mantenere questo fattore di invecchiamento come alternativa al montaggio di un filtro ai carboni attivi rappresentativo e sottoposto a rapido invecchiamento. Se i risultati dello studio dimostreranno l'inefficacia di questo metodo rispetto al suo costo, per sopprimere tale alternativa verrà presentata a tempo debito una proposta destinata ad applicarsi successivamente alla norma Euro 5.
È necessario un metodo standardizzato di misurazione dell'efficienza energetica dei veicoli (consumo di carburante o di energia, emissioni di biossido di carbonio e autonomia elettrica) in modo da evitare l'insorgenza di ostacoli tecnici al commercio tra gli Stati membri e garantire che i clienti e gli utilizzatori dispongano di informazioni obiettive e precise.
I metodi di misurazione delle prestazioni delle unità di propulsione, tra cui velocità massima di progetto del veicolo, coppia massima e potenza nominale continua massima o potenza netta massima dei veicoli della categoria L, possono variare da uno Stato membro all'altro e ciò potrebbe ostacolare gli scambi commerciali all'interno dell'Unione. Occorre pertanto stabilire prescrizioni armonizzate per quanto concerne i metodi di misurazione delle prestazioni delle unità di propulsione dei veicoli della categoria L, in modo che l'omologazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti possa applicarsi a ciascun tipo di tali veicoli.
Le prescrizioni in materia di sicurezza funzionale o di ambiente richiedono l'applicazione di restrizioni alla manomissione di determinati tipi di veicoli della categoria L. Tali restrizioni, per non costituire un ostacolo agli interventi di riparazione e manutenzione da parte dei proprietari dei veicoli, devono limitarsi unicamente alle alterazioni che modificano in misura significativa e in senso dannoso le prestazioni ambientali e delle unità di propulsione del veicolo e la sicurezza funzionale. Dato che un'alterazione dannosa del gruppo propulsore del veicolo incide sia sulle prestazioni ambientali sia sulle prestazioni di sicurezza funzionale, le prescrizioni dettagliate relative alle prestazioni delle unità di propulsione e all'abbattimento del rumore stabilite dal presente regolamento devono costituire il riferimento anche per l'applicazione degli interventi di prevenzione della manomissione del gruppo propulsore.
L'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 cita otto tipi di prova che consentono di valutare le prestazioni ambientali dei veicoli della categoria L da omologare. Con il presente atto delegato è opportuno stabilire prescrizioni di prova dettagliate e modificare l'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 collegando i limiti di prova concordati dal Consiglio e dal Parlamento europeo alle procedure di prova e alle prescrizioni tecniche dettagliate di cui al presente regolamento. Un riferimento alle procedure di prova e alle prescrizioni dettagliate stabilite dal presente regolamento deve essere inserito nell'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 mediante le modifiche di cui all'allegato XII del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le procedure di prova e le prescrizioni tecniche dettagliate in materia di prestazioni ambientali e delle unità di propulsione per l'omologazione dei veicoli della categoria L, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, conformemente al regolamento (UE) n. 168/2013 e contiene un elenco di regolamenti UNECE e relative modifiche.
Art. 2 Definizioni
Si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 168/2013 unitamente alle seguenti definizioni:
1) «WMTC fase 1»: «Worldwide harmonised Motorcycle Testing Cycle» (ciclo di prova armonizzato a livello mondiale per i motocicli), stabilito dal regolamento tecnico mondiale UNECE n. 24, utilizzato dal 2006 come ciclo di prova di tipo I per la misurazione delle emissioni in alternativa al ciclo di guida europeo per i motocicli della categoria L3e;
2) «WMTC fase 2»: «Worldwide harmonised Motorcycle Testing Cycle» (ciclo di prova armonizzato a livello mondiale per i motocicli), stabilito dal regolamento tecnico mondiale UNECE n. 2 modificato5, utilizzato come ciclo di prova di tipo I obbligatorio per la misurazione delle emissioni ai fini dell'omologazione Euro 4 di veicoli delle (sotto)categorie L3e, L4e, L5e-A e L7e-A;
3) «WMTC fase 3»: WMTC richiamato nell'allegato VI, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013. Corrisponde al «Worldwide harmonised Motorcycle Testing Cycle» (ciclo di prova armonizzato a livello mondiale per i motocicli), stabilito dal regolamento tecnico mondiale UNECE n. 2 modificato6 e adattato ai veicoli con una bassa velocità massima di progetto, utilizzato come ciclo di prova di tipo I obbligatorio per la misurazione delle emissioni ai fini dell'omologazione Euro 5 di veicoli della categoria L;
4) «velocità massima di progetto del veicolo»: velocità massima del veicolo determinata conformemente all'articolo 15 del presente regolamento;
5) «emissioni allo scarico»: emissioni di sostanze inquinanti gassose e di particolato dallo scarico;
6) «filtro antiparticolato»: dispositivo di filtraggio montato nel sistema di scarico di un veicolo per ridurre il particolato nel flusso di scarico;
7) «oggetto di adeguata manutenzione e di utilizzo corretto»: veicolo che, al momento della scelta del veicolo di prova, soddisfa i criteri relativi a un buon livello di manutenzione e a un utilizzo normale secondo le raccomandazioni del costruttore del veicolo, per l'accettazione del veicolo di prova;
8) «carburante richiesto dal motore»: tipo di carburante di norma utilizzato dal motore: a) benzina (E5); b) gas di petrolio liquefatto (GPL); c) GN/biometano (gas naturale); d) benzina (E5) o GPL; e) benzina (E5) o GN/biometano; f) carburante diesel (B5); g) miscela di etanolo (E85) e benzina (E5) (policarburante); h) miscela di biodiesel e diesel (B5) (policarburante); i) idrogeno (H2) o miscela (H2GN) di GN/biometano e idrogeno; j) benzina (E5) o idrogeno (bicarburante/bi-fuel);
9) «omologazione delle prestazioni ambientali» di un veicolo: omologazione di un tipo, di una variante o di una versione di veicolo tenendo conto delle seguenti condizioni: a) conformità all'allegato V, parti A e B, del regolamento (UE) n. 168/2013; b) appartenenza a una data famiglia di propulsione in base ai criteri di cui all'allegato XI;
10) «tipo di veicolo per quanto riguarda le prestazioni ambientali»: una serie di veicoli della categoria L che non differiscono tra loro per quanto concerne: a) l'inerzia equivalente, determinata in rapporto alla massa di riferimento conformemente alle appendici 5, 7 o 8 dell'allegato II; b) le caratteristiche di propulsione definite nell'allegato XI relativo alla famiglia di propulsione;
11) «sistema a rigenerazione periodica»: dispositivo di controllo dell'inquinamento, quale un convertitore catalitico, un filtro antiparticolato o qualsiasi altro dispositivo di controllo dell'inquinamento, che richiede un processo di rigenerazione periodica a intervalli inferiori a 4000 km di funzionamento normale del veicolo;
12) «veicolo alimentato da carburante alternativo»: veicolo progettato per funzionare utilizzando almeno un tipo di carburante che sia gassoso a temperatura e pressione atmosferica oppure derivato da oli sostanzialmente non minerali;
13) «veicolo policarburante alimentato a H2GN»: veicolo policarburante progettato per funzionare con diverse miscele di idrogeno e gas naturale o biometano;
14) «veicolo capostipite»: veicolo rappresentativo di una famiglia di propulsione definita nell'allegato XI;
15) «tipo di dispositivo di controllo dell'inquinamento»: categoria di dispositivi di controllo dell'inquinamento che sono impiegati per controllare le emissioni inquinanti e che non differiscono tra loro in termini di caratteristiche essenziali di progettazione e di prestazioni ambientali;
16) «convertitore catalitico»: dispositivo di controllo dell'inquinamento da emissioni che converte i sottoprodotti tossici della combustione presenti nei gas di scarico di un motore in sostanze meno tossiche mediante reazioni chimiche catalizzate;
17) «tipo di convertitore catalitico»: categoria di convertitori catalitici che non differiscono tra loro per quanto concerne: a) numero di substrati rivestiti, struttura e materiale; b) tipo di azione catalitica (di ossidazione, a tre vie o altro tipo di azione catalitica); c) volume, rapporto tra area frontale e lunghezza del substrato; d) contenuto di materiale catalizzatore; e) percentuale di materiale catalizzatore; f) densità delle celle; g) dimensioni e forma; h) protezione termica; i) collettore di scarico, convertitore catalitico e silenziatore non separabili integrati nel sistema di scarico di un veicolo o unità del sistema di scarico separabili e sostituibili;
18) «massa di riferimento»: massa in ordine di marcia del veicolo di categoria L determinata conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 168/2013, maggiorata della massa del conducente (75 kg) e, se del caso, della massa della batteria di propulsione;
19) «sistema di trazione»: parte del gruppo propulsore a valle del lavoro utile della o delle unità di propulsione, che comprende eventualmente le frizioni del convertitore di coppia, la trasmissione e il suo controllo (albero motore, trasmissione a cinghia o catena), i differenziali, la trasmissione finale, e lo pneumatico della ruota motrice (raggio);
20) «sistema Stop/Start»: dispositivo automatico di arresto e di avvio dell'unità di propulsione per ridurre i tempi di funzionamento al minimo, con conseguente riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di sostanze inquinanti e di CO2 del veicolo;
21) «software del gruppo propulsore»: insieme di algoritmi legati al funzionamento dell'elaborazione dati delle centraline del gruppo propulsore, delle centraline della propulsione o delle centraline del sistema di trazione, contenente una sequenza ordinata di istruzioni che modificano lo stato delle centraline;
22) «taratura del gruppo propulsore»: applicazione di un gruppo specifico di mappe dati e parametri utilizzati dal software della centralina per la messa a punto del gruppo propulsore, dell'unità di propulsione o delle unità di trazione del veicolo;
23) «centralina del gruppo propulsore»: centralina unica del motore o dei motori a combustione, dei motori a trazione elettrica o dei sistemi delle unità di trazione, trasmissione o frizione compresa;
24) «centralina del motore»: computer di bordo che controlla, in tutto o in parte, il motore o i motori del veicolo;
25) «centralina del sistema di trazione»: computer di bordo che controlla, in tutto o in parte, il sistema di trazione del veicolo;
26) «sensore»: dispositivo in grado di misurare una quantità fisica o uno stato fisico e di convertirli in un segnale elettrico utilizzato come input per una centralina;
27) «attuatore»: dispositivo che converte un segnale di uscita di una centralina in movimento, calore o altro stato fisico, per controllare il gruppo propulsore, il motore o i motori o il sistema di trazione;
28) «carburatore»: dispositivo il quale mescola carburante e aria in una miscela che può essere bruciata in un motore a combustione;
29) «luce di lavaggio»: connettore tra il basamento e la camera di combustione di un motore a due tempi attraverso il quale la nuova carica di miscela di aria, carburante e olio lubrificante entra nella camera di combustione;
30) «sistema di aspirazione»: sistema costituito da componenti che consentono l'ingresso della nuova carica di miscela di aria e carburante nel motore e comprendente (se presenti) il filtro dell'aria, i condotti di aspirazione, il risonatore o i risonatori, il corpo farfallato e il collettore di aspirazione del motore;
31) «turbocompressore»: compressore centrifugo a turbina azionato dai gas di scarico, che fa aumentare la quantità d'aria immessa nel motore a combustione, incrementando in tal modo le prestazioni dell'unità di propulsione;
32) «compressore volumetrico»: compressore dell'aria in entrata utilizzato per l'induzione forzata di un motore a combustione, con conseguente incremento delle prestazioni dell'unità di propulsione;
33) «pila a combustibile»: dispositivo che converte l'energia chimica dell'idrogeno in energia elettrica per la propulsione del veicolo;
34) «basamento motore»: spazi, nel motore o al suo esterno, collegati alla coppa dell'olio da condotti interni o esterni, attraverso i quali gas e vapori possono defluire;
35) «prova di permeabilità»: prova delle perdite attraverso le pareti del sistema non metallico di stoccaggio del carburante e precondizionamento del materiale non metallico del sistema di stoccaggio del carburante prima della prova dello stoccaggio del carburante conformemente all'allegato II, parte C8, del regolamento (UE) n. 168/2013;
36) «permeazione»: perdite attraverso le pareti dei sistemi di stoccaggio e di erogazione del carburante, generalmente misurate mediante la determinazione delle perdite di peso;
37) «evaporazione»: perdite dovute allo sfiato dai sistemi di stoccaggio e di erogazione del carburante o da altre sedi e che determinano l'emissione di idrocarburi nell'atmosfera;
38) «accumulo di chilometraggio»: veicolo di prova rappresentativo o flotta di veicoli di prova rappresentativi che percorrono una distanza predefinita secondo quanto stabilito dall'articolo 23, paragrafo 3, lettera a) o b) del regolamento (UE) n. 168/2013, conformemente alle prescrizioni di prova di cui all'allegato VI del presente regolamento;
39) «motopropulsore elettrico»: sistema formato da uno o più dispositivi di accumulo dell'energia elettrica, quali batterie, volani elettromeccanici, supercondensatori o altro, da uno o più dispositivi per la trasformazione della potenza elettrica e da una o più macchine elettriche che convertono l'energia elettrica accumulata in energia meccanica trasmessa alle ruote per la propulsione del veicolo;
40) «autonomia elettrica»: distanza che i veicoli che utilizzano un motopropulsore esclusivamente elettrico o un motopropulsore ibrido elettrico a ricarica esterna possono percorrere sfruttando la propulsione elettrica con un'unica batteria o con un unico altro dispositivo di accumulo dell'energia elettrica a piena carica. Si misura conformemente alla procedura di cui all'appendice 3.3 dell'allegato VII;
41) «autonomia OVC»: distanza totale percorsa in cicli combinati completi fino a esaurimento dell'energia fornita dalla carica esterna della batteria (o di altro dispositivo di accumulo dell'energia elettrica), misurata conformemente alla procedura di cui all'appendice 3.3 dell'allegato VII;
42) «velocità massima su 30 minuti» di un veicolo: velocità massima che un veicolo può raggiungere, misurata nell'arco di 30 minuti sulla base della potenza massima su 30 minuti di cui al regolamento UNECE n. 85;
43)«omologazione delle prestazioni delle unità di propulsione» di un veicolo omologazione di un tipo, di una variante o di una versione di veicolo per quanto concerne le prestazioni delle unità di propulsione in rapporto alle seguenti condizioni: a) velocità massima/e di progetto del veicolo; b) coppia nominale continua massima o coppia netta massima; c) potenza nominale continua massima o potenza netta massima; d) coppia e potenza totale massima nel caso di applicazione ibrida; 44)«tipo di propulsione» unità di propulsione che per caratteristiche non differiscono sostanzialmente in termini di velocità massima di progetto del veicolo, potenza netta massima, potenza nominale continua massima e coppia massima;45)«potenza netta» potenza ottenuta sul banco di prova all'estremità dell'albero motore o componente equivalente dell'unità di propulsione, ai regimi di rotazione misurati dal costruttore in sede di omologazione, con gli accessori di cui alla tabella Ap2.1-1 o Ap2.2-1 dell'appendice 2 dell'allegato X, tenendo conto anche dell'efficienza del cambio se la potenza netta è misurabile solo sul sistema di propulsione munito di cambio;46)«potenza netta massima» potenza netta massima prodotta dalle unità di propulsione, comprendenti uno o più motori a combustione, in condizioni di pieno carico;47)«coppia massima» valore massimo della coppia misurato con motore in condizioni di pieno carico;48)«accessori» tutti gli apparecchi e i dispositivi elencati nella tabella Ap2.1-1 o Ap2.2-1 dell'allegato X.
Capo II. Obblighi dei costruttori relativi alle prestazioni ambientali dei veicoli
Art. 3 Prescrizioni di montaggio e di dimostrazione relative alle prestazioni ambientali dei veicoli della categoria L
1. I costruttori dotano i veicoli della categoria L di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti che incidono sulle prestazioni ambientali di un veicolo progettati, costruiti e montati in modo che il veicolo, in condizioni di utilizzo normali e sottoposto a manutenzione secondo le indicazioni del costruttore, sia conforme alle prescrizioni tecniche dettagliate e alle procedure di prova di cui al presente regolamento.
2. I costruttori dimostrano all'autorità di omologazione, mediante prove dimostrative fisiche, che i veicoli della categoria L messi a disposizione sul mercato, immatricolati nell'Unione o che entrano in circolazione nell'Unione sono conformi alle prescrizioni tecniche dettagliate e alle procedure di prova relative alle prestazioni ambientali di questi veicoli di cui agli articoli da 5 a 15.
3. Il costruttore che, successivamente all'immissione sul mercato di un tipo di veicolo omologato per quanto riguarda le prestazioni ambientali, modifichi le caratteristiche del sistema di riduzione delle emissioni o le prestazioni di componenti che incidono sulle emissioni, ne dà immediata comunicazione all'autorità di omologazione. Egli dimostra all'autorità di omologazione che la modifica delle caratteristiche del sistema di riduzione delle emissioni o di un suo componente non determina prestazioni ambientali peggiori di quelle dimostrate al momento dell'omologazione.
4. I costruttori di componenti ed equipaggiamenti garantiscono che i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti messi a disposizione sul mercato o che entrano in circolazione nell'Unione siano conformi alle prescrizioni tecniche dettagliate e alle procedure di prova relative alle prestazioni ambientali dei veicoli di cui al presente regolamento. Un veicolo di categoria L omologato, munito di un tale pezzo di ricambio o equipaggiamento, deve soddisfare le stesse prescrizioni di prova e rispettare gli stessi valori limite di prestazione di un veicolo munito di una parte o di un equipaggiamento originali, soddisfacendo prescrizioni di resistenza pari a quelle di cui all'articolo 22, paragrafo 2, e agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) n. 168/2013.
5. I costruttori garantiscono che le procedure di omologazione per la verifica della conformità della produzione siano seguite per quanto riguarda le prescrizioni tecniche dettagliate relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione di cui all'articolo 33 e all'allegato II, parte C3, del regolamento (UE) n. 168/2013.
6. I costruttori presentano all'autorità di omologazione una descrizione delle misure adottate per prevenire la manomissione del sistema di gestione del gruppo propulsore, compresi i computer che controllano le prestazioni ambientali e delle unità di propulsione, conformemente all'allegato II, parte C1, del regolamento (UE) n. 168/2013.
7. Per le applicazioni ibride o per le applicazioni dotate di un sistema Stop/Start, il costruttore installa sul veicolo una «modalità di servizio» che consente il funzionamento continuo del motore termico del veicolo ai fini delle prove o delle ispezioni relative alle prestazioni ambientali o alle prestazioni delle unità di propulsione. Se l'esecuzione dell'ispezione o della prova richiede una procedura speciale, questa è dettagliatamente descritta nel manuale di manutenzione (o in un documento equivalente). La procedura speciale non deve richiedere l'uso di equipaggiamenti speciali diversi da quelli forniti a corredo del veicolo.
Art. 4 Applicazione dei regolamenti UNECE
1. All'omologazione delle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione si applicano i regolamenti UNECE e le relative modifiche di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. I veicoli con velocità massima di progetto inferiore o pari a 25 km/h devono essere conformi alle prescrizioni pertinenti dei regolamenti UNECE che si applicano ai veicoli con velocità massima di progetto superiore a 25 km/h.
3. I riferimenti ai veicoli delle categorie L1, L2, L3, L4, L5, L6 e L7 contenuti nei regolamenti UNECE sono da interpretarsi a norma del presente regolamento come riferimenti rispettivamente ai veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, eventuali sottocategorie comprese.
Art. 5 Specifiche tecniche, prescrizioni e procedure di prova relative alle prestazioni ambientali dei veicoli della categoria L
1. Le procedure di prova relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione sono eseguite conformemente alle prescrizioni di prova di cui al presente regolamento.
2. Le procedure di prova sono condotte dall'autorità di omologazione o in presenza della medesima oppure dal servizio tecnico, se autorizzato dall'autorità di omologazione. Il costruttore sceglie, ai fini delle prove dimostrative di omologazione, un veicolo capostipite rappresentativo conforme alle prescrizioni dell'allegato XI per dimostrare all'autorità di omologazione che il veicolo rispetta le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali stabilite dal regolamento (UE) n. 168/2013 e dal presente regolamento.
3. I metodi di misurazione e i risultati delle prove sono comunicati all'autorità di omologazione mediante verbali di prova il cui formato è stabilito a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013.
4. L'omologazione delle prestazioni ambientali si estende, relativamente alle prove di tipo I, II, III, IV, V, VII e VIII, a più varianti e versioni di veicoli e a più tipi e famiglie di propulsione, purché i parametri della versione del veicolo, del sistema di propulsione o del sistema di controllo dell'inquinamento di cui all'allegato XI siano identici o rimangano entro le tolleranze prescritte e dichiarate in tale allegato.
5. Le applicazioni ibride o le applicazioni dotate di un sistema Stop/Start sono sottoposte a prova con il motore termico in funzione, se così specificato nella procedura di prova.
Art. 6 Prescrizioni per la prova di tipo I: emissioni allo scarico dopo l'avviamento a freddo
Le procedure e le prescrizioni di prova che si applicano alla prova di tipo I per le emissioni allo scarico dopo l'avviamento a freddo di cui all'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 sono attuate e verificate conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Art. 7 Prescrizioni per la prova di tipo II: emissioni allo scarico a regime minimo (accelerato) e in accelerazione libera
Le procedure e le prescrizioni di prova che si applicano alla prova di tipo II per le emissioni allo scarico a regime minimo (accelerato) e in accelerazione libera di cui all'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 sono attuate e verificate conformemente all'allegato III del presente regolamento.
Art. 8 Prescrizioni per la prova di tipo III: emissioni di gas dal basamento
Le procedure e le prescrizioni di prova che si applicano alla prova di tipo III per le emissioni di gas dal basamento di cui all'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 sono attuate e verificate conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
Art. 9 Prescrizioni per la prova di tipo IV: emissioni per evaporazione
Le procedure e le prescrizioni di prova che si applicano alla prova di tipo IV per le emissioni per evaporazione di cui all'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 sono attuate e verificate conformemente all'allegato V del presente regolamento.
Art. 10 Prescrizioni per la prova di tipo V: durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento
Le procedure e le prescrizioni di prova relative alla durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento di cui all'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 sono attuate e verificate conformemente all'allegato VI del presente regolamento.
Art. 11 Prescrizioni per la prova di tipo VII: emissioni di CO2, consumo di carburante, consumo di energia elettrica o autonomia elettrica
Le procedure e le prescrizioni di prova che si applicano alla prova di tipo VII relativa all'efficienza energetica in rapporto alle emissioni di CO2, al consumo di carburante, al consumo di energia elettrica o all'autonomia elettrica di cui all'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 sono attuate e verificate conformemente all'allegato VII del presente regolamento.