Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione del 16 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l'allegato V (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO IX
ALLEGATO IX
Prescrizioni per la prova di tipo IX: livello sonoro
| Numero dell'appendice | Titolo dell'appendice |
| 1 | Prescrizioni di prova relative al livello sonoro per le biciclette a pedalata assistita e i ciclomotori a due ruote (categoria L1e) |
| 2 | Prescrizioni di prova relative al livello sonoro per i motocicli (categorie L3e e L4e) |
| 3 | Prescrizioni di prova relative al livello sonoro per i ciclomotori a tre ruote, i tricicli e i quadricicli (categorie L2e, L5e, L6e e L7e) |
| 4 | Specifiche della pista di prova |
1. Introduzione
Il presente allegato descrive la procedura per le prove di tipo IX, di cui all'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013. Esso stabilisce le disposizioni specifiche in materia di procedure di prova relative al livello sonoro ammissibile per i veicoli della categoria L.
2. Procedura di prova, misurazioni e risultati
2.1. I requisiti di durata del sistema di riduzione del rumore devono essere considerati soddisfatti se il veicolo adempie alle prescrizioni riguardanti il condizionamento del veicolo di prova riportate nel presente allegato. Per i veicoli dotati di silenziatori contenenti materiali assorbenti fibrosi, occorre inoltre effettuare la pertinente procedura di prova stabilita nel presente allegato per dimostrare la durata del sistema di riduzione del rumore.
2.2. Quando l'UE ha aderito:
al regolamento UNECE n. 9: Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a tre ruote o dei quadricicli per quanto riguarda il rumore;
al regolamento UNECE n. 411: Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motocicli per quanto riguarda il rumore;
al regolamento UNECE n. 63: Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda il rumore;
al regolamento UNECE n. 92: Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei sistemi silenziatori di ricambio non originali (RESS) per motocicli, ciclomotori e veicoli a tre ruote;
le corrispondenti disposizioni del presente allegato diventeranno obsolete e i veicoli della sottocategoria applicabile elencati nella tabella 8-1 dovranno soddisfare le prescrizioni del corrispondente regolamento UNECE anche per quanto riguarda i limiti sonori:
Tabella 8-1 Sottocategorie di veicoli della categoria L e relativi regolamenti UNECE concernenti le prescrizioni sul livello sonoro
(Sotto)categoria del veicolo Nome della categoria del veicolo Procedura di prova applicabile L1e-A Bicicletta a pedalata assistita Regolamento UNECE n. 63 L1e-B Ciclomotore a due ruote vmax ≤ 25 km/h Ciclomotore a due ruote vmax ≤ 45 km/h L2e Ciclomotore a tre ruote Regolamento UNECE n. 9 L3e Motociclo a due ruote Cilindrata ≤ 80 cm3 Regolamento UNECE n. 41 Motociclo a due ruote 80 cm3 < Cilindrata ≤ 175 cm3 Motociclo a due ruote Cilindrata > 175 cm3 L4e Motociclo a due ruote con sidecar Regolamento UNECE n. 9 L5e-A Triciclo L5e-B Triciclo commerciale L6e-A Quad da strada leggero L6e-B Quadriciclo leggero L7e-A Quad da strada pesante L7e-B Quad fuoristrada pesante L7e-C Quadriciclo pesante
2.3. Sistema multimodale di riduzione del rumore
2.3.1. I veicoli della categoria L dotati di silenziatore multimodale regolabile dell'impianto di scarico, a comando manuale o elettronico, devono essere sottoposti a prova in tutte le modalità.
2.3.2. Per i veicoli dotati di un sistema di riduzione del rumore di cui al punto 2.9.1., il livello di pressione acustica registrato deve essere quello della modalità con il livello di pressione acustica più elevato.
2.4. Prescrizioni relative alle misure contro la manomissione e ai silenziatori multimodali dell'impianto di scarico regolabili manualmente o elettronicamente
2.4.1. Tutti i dispositivi di scarico o i silenziatori devono essere fabbricati in modo da non permettere la facile rimozione di deflettori, coni di uscita e altre parti che funzionano principalmente come parti delle camere di insonorizzazione/espansione. Se l'incorporazione di una parte siffatta è inevitabile, le sue modalità di fissaggio devono essere tali da non facilitarne la rimozione (ad esempio, con dispositivi di fissaggio filettati convenzionali); essa dovrà anche essere applicata in modo che la sua rimozione provochi al silenziatore danni permanenti/irreparabili.
2.4.2. I silenziatori multimodali regolabili dell'impianto di scarico, a comando manuale o elettronico, devono soddisfare tutte le prescrizioni in tutte le modalità di funzionamento. I livelli di rumore registrati in sede di omologazione devono essere quelli della modalità con il più alto livello di rumorosità.
2.4.3. Il costruttore non deve intenzionalmente adattare, modificare o introdurre dispositivi o procedure che in condizioni tipiche di funzionamento su strada non entrano in funzione al solo scopo di soddisfare le prescrizioni relative al rumore per ottenere l'omologazione.
3. Veicolo di prova
3.1. I veicoli di prova utilizzati per le prova sonore di tipo VIII e in particolare il sistema e i componenti per la riduzione del rumore devono essere rappresentativi, sotto il profilo delle prestazioni ambientali, del tipo di veicolo prodotto in serie e immesso sul mercato. Il veicolo di prova deve essere oggetto di una manutenzione adeguata e di un utilizzo corretto.
3.2. Per i veicoli con propulsione ad aria compressa, il rumore deve essere misurato alla pressione massima di stoccaggio nominale dell'aria compressa + 0 / – 15 %.