Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con il quale è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ("strategia Europa 2020"), l'Unione e gli Stati membri si sono posti l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020. Cionondimeno, nel 2011 quasi un quarto delle persone che vivevano nell'Unione (119,82 milioni) erano a rischio di povertà o di esclusione sociale, ossia circa 4 milioni di persone in più rispetto all'anno precedente. La povertà e l'esclusione sociale non sono però ripartite in modo uniforme in tutta l'Unione e la loro gravità varia tra i diversi Stati membri.
Il numero di persone che vivono in condizioni di deprivazione materiale anche grave nell'Unione è in aumento e, nel 2011, quasi l'8,8 % dei cittadini dell'Unione viveva in condizioni di grave deprivazione materiale. Inoltre, tali persone sono spesso troppo emarginate per beneficiare delle misure di attivazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e, in particolare di quelle del regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero prendere provvedimenti atti a evitare ogni tipo di discriminazione e assicurare la parità tra uomini e donne come pure l'integrazione coerente della prospettiva di genere in tutte le fasi della preparazione, della programmazione, della gestione, dell'attuazione, della sorveglianza e della valutazione del Fondo di aiuti europei agli indigenti (il "Fondo"), nonché nelle campagne di informazione e di sensibilizzazione e nello scambio delle migliori prassi.
L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) sottolinea che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
L'articolo 6 TUE sottolinea che l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione, al fine di promuovere uno sviluppo armonioso, sviluppi e persegua la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.
Il Fondo dovrebbe rafforzare la coesione sociale, contribuendo alla riduzione della povertà fino ad arrivare all'eliminazione delle sue forme più gravi nell'Unione mediante il sostegno a programmi nazionali che prestano un'assistenza non finanziaria per ridurre la deprivazione alimentare e la deprivazione materiale grave e/o contribuire all'inclusione sociale delle persone indigenti. Occorre che il Fondo riduca le forme di povertà estrema aventi il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, tra cui la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e la deprivazione alimentare.
Il Fondo non intende sostituire le politiche pubbliche adottate dagli Stati membri al fine di combattere la povertà e l'esclusione sociale, in particolare quelle necessarie per impedire la marginalizzazione dei gruppi vulnerabili e a basso reddito ed evitare l'aumento del rischio di povertà e di esclusione sociale.
Ai sensi dell'articolo 317 TFUE e nell'ambito della gestione concorrente è opportuno specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie competenze per l'esecuzione del bilancio dell'Unione e precisare le competenze in materia di cooperazione con gli Stati membri. Tali condizioni dovrebbero consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano il Fondo legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6 (il "regolamento finanziario").
Tali disposizioni garantiscono altresì che le operazioni finanziate siano conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione e del relativo diritto nazionale che attua direttamente o indirettamente il presente regolamento, nonché alle rispettive politiche, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base forniti alle persone indigenti.
La ripartizione degli stanziamenti del Fondo tra gli Stati membri per il periodo 2014-2020 tiene conto in eguale misura dei seguenti indicatori, valutati sulla base di dati Eurostat: la popolazione in condizioni di grave deprivazione materiale e la popolazione che vive in famiglie ad intensità di lavoro molto bassa. Tale ripartizione tiene altresì conto delle diverse modalità utilizzate negli Stati membri per fornire assistenza alle persone indigenti. Cionondimeno, a ogni Stato membro dovrebbe essere assegnato un importo minimo pari a 3500000 EUR per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini dell'istituzione di un programma operativo dotato di un livello di risorse significativo.
La dotazione assegnata a uno Stato membro a titolo del Fondo dovrebbe essere detratta dalla dotazione di tale Stato membro a titolo dei fondi strutturali.
I programmi operativi degli Stati membri dovrebbero individuare e giustificare le forme di deprivazione alimentare e/o materiale da considerare e/o le attività di inclusione sociale da sostenere, nonché descrivere le caratteristiche dell'assistenza alle persone indigenti che sarà realizzata con il sostegno del Fondo per i programmi nazionali. Dovrebbero inoltre contenere gli elementi necessari a garantire un'attuazione efficace ed efficiente dei programmi operativi.
Nell'Unione, la grave deprivazione alimentare coincide con significativi sprechi alimentari. A tale riguardo, il Fondo dovrebbe agevolare le donazioni di prodotti alimentari, laddove opportuno. Tuttavia ciò non pregiudica la necessità di eliminare gli ostacoli esistenti onde incoraggiare le donazioni di prodotti alimentari in eccesso, così da combattere la deprivazione alimentare.
Nell'ottica di garantire l'attuazione efficace ed efficiente delle misure finanziate attraverso il Fondo, laddove opportuno, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, promuovere la cooperazione tra le autorità regionali e locali e gli organismi che rappresentano la società civile, nonché la partecipazione di tutti i soggetti che concorrono all'elaborazione e alla realizzazione delle attività finanziate dal Fondo.
Al fine di accrescere al massimo l'efficacia del Fondo, in particolare per quanto riguarda la possibile evoluzione delle situazioni nazionali, è opportuno stabilire una procedura per modificare il programma operativo.
Al fine di rispondere nella maniera più efficace e adeguata alle varie esigenze e raggiungere in modo migliore le persone indigenti, occorre applicare il principio del partenariato.
Gli scambi di esperienze e di migliori prassi hanno un notevole valore aggiunto, in quanto facilitano l'apprendimento reciproco. La Commissione dovrebbe favorirne e promuoverne lo scambio, cercando nel contempo sinergie con lo scambio di migliori prassi nel contesto di fondi connessi, in particolare del Fondo sociale europeo (FSE).
Al fine di monitorare i progressi nell'attuazione dei programmi operativi, gli Stati membri dovrebbero redigere e fornire alla Commissione relazioni di attuazione annuali e finali. Ciò dovrebbe garantire la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate. Agli stessi fini è opportuno che la Commissione e ciascuno Stato membro si incontrino ogni anno per effettuare un riesame, a meno che convengano diversamente. Le parti interessate dovrebbero essere coinvolte nella sorveglianza in modo opportuno.
Al fine di migliorare la qualità e la concezione di ogni programma operativo e di valutare l'efficacia e l'efficienza del Fondo, occorre effettuare valutazioni ex ante ed ex post. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su dati pertinenti ed essere integrate, se necessario, da indagini sulle persone indigenti che hanno beneficiato del programma operativo, e, se del caso, da valutazioni nel corso del periodo di programmazione. Esse dovranno altresì rispettare la riservatezza dei destinatari finali ed essere svolte in modo da non stigmatizzare le persone indigenti. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione a tale riguardo.
In sede di valutazione del Fondo e nel contesto dell'elaborazione della metodologia di valutazione occorre tenere presente che la deprivazione è un concetto complesso di natura pluridimensionale.
I cittadini hanno il diritto di sapere come e con quali risultati sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. Al fine di provvedere a un'ampia diffusione delle informazioni sui risultati conseguiti dal Fondo e per assicurare l'accessibilità e la trasparenza delle opportunità di finanziamento, occorre definire modalità dettagliate di informazione e comunicazione, in particolare per quanto riguarda la responsabilità dei beneficiari, degli Stati membri e, se del caso, delle autorità locali e regionali.
Si applica il diritto dell'Unione sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7.
È necessario stabilire il livello massimo del cofinanziamento a titolo del Fondo per i programmi operativi in modo da ottenere un effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre tenere conto della situazione degli Stati membri che incontrano temporanee difficoltà di bilancio.
Ai fini del Fondo dovrebbero essere applicate in tutta l'Unione norme uniformi, semplici ed eque relative al periodo di ammissibilità, alle operazioni e alle spese. Le condizioni di ammissibilità dovrebbero riflettere la specificità degli obiettivi e dei destinatari del Fondo, in particolare attraverso criteri adeguati e semplificati di ammissibilità per le operazioni, le forme di sostegno nonché le norme e le condizioni di rimborso.
Tenuto conto della data entro cui devono essere bandite le gare d'appalto, dei termini per l'adozione del presente regolamento e dei tempi necessari per preparare i programmi operativi, è opportuno prevedere norme che consentano una transizione agevole per evitare qualsiasi interruzione nella fornitura degli aiuti alimentari. A tal fine è opportuno consentire l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1o dicembre 2013.
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio8 prevede che i prodotti acquistati come scorte mediante intervento pubblico possano essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, se tale programma lo prevede. Poiché, a seconda della circostanze, l'acquisizione di prodotti alimentari ottenuti mediante l'utilizzo, il trattamento o la vendita di tali prodotti è l'opzione economicamente più vantaggiosa, è opportuno prevedere tale possibilità nel presente regolamento. Occorre che gli importi derivanti da una transazione riguardante tali prodotti siano utilizzati a favore degli indigenti. Tali importi non dovrebbero essere applicati in modo da attenuare l'obbligo degli Stati membri di cofinanziare il programma. Al fine di garantire l'impiego più efficace possibile di tali prodotti e dei proventi da essi derivanti, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabiliscano le procedure di utilizzo, trattamento o vendita di tali prodotti ai fini del programma a favore degli indigenti.
È necessario precisare i tipi di azioni che possono essere realizzate su iniziativa della Commissione e degli Stati membri in forma di assistenza tecnica con il sostegno del Fondo. A tal fine, la Commissione dovrebbe consultare gli Stati membri e i rappresentanti delle organizzazioni partner a livello di Unione.
Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi. Gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo dei rispettivi programmi operativi.
Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo del Fondo. Dovrebbero pertanto essere specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei loro programmi operativi e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione.
È opportuno che gli Stati membri adempiano agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumano le responsabilità conseguenti, che sono indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al presente regolamento e al regolamento finanziario. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, siano introdotte disposizioni efficaci per l'esame dei reclami concernenti il Fondo. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri, su richiesta della Commissione, dovrebbero esaminare i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito dei rispettivi accordi e informare la Commissione sull'esito degli esami su richiesta.
È necessario che gli Stati membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per ciascun programma operativo. Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di gestione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter designare organismi intermedi cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. In tal caso gli Stati membri dovrebbero precisarne le responsabilità e funzioni.
L'autorità di gestione è la responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente del Fondo e svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al controllo del programma operativo, alla gestione e ai controlli finanziari, nonché alla scelta dei progetti. Di conseguenza, è opportuno definire nel presente regolamento le responsabilità e funzioni dell'autorità di gestione.
L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme dell'Unione e nazionali applicabili. È opportuno definire nel presente regolamento le responsabilità e funzioni dell'autorità di certificazione.
L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di operazioni e sui conti. E' opportuno definire nel presente regolamento le responsabilità e le funzioni dell'autorità di audit. Gli audit delle spese dichiarate dovrebbero essere effettuati su un campione rappresentativo di operazioni al fine di consentire risultati idonei ad essere estrapolati. Come norma generale, dovrebbe essere utilizzato un metodo di campionamento statistico mirato a fornire un campione rappresentativo attendibile. Le autorità di audit dovrebbero comunque poter utilizzare, in circostanze motivate, un metodo di campionamento non statistico o verifiche di convalida purché nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per il Fondo nonché dell'esigenza di garantire proporzionalità nell'approccio, è opportuno fissare disposizioni specifiche relative alla designazione delle autorità di gestione e di certificazione. Al fine di evitare oneri amministrativi superflui, la verifica ex ante della conformità ai criteri di designazione indicati nel presente regolamento dovrebbe limitarsi all'autorità di gestione e di certificazione. La designazione non dovrebbe essere soggetta all'approvazione della Commissione. La verifica della conformità ai criteri di designazione effettuata sulla base dei meccanismi di audit e controllo dovrebbe dare adito, laddove emerga una situazione di mancato rispetto dei criteri stessi, ad azioni correttive ed, eventualmente, porre fine alla designazione.
Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno assicurare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nel quadro del presente regolamento e fissare criteri che consentano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.
Si dovrebbero definire i poteri e le responsabilità della Commissione con riferimento alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di effettuare audit sul posto mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di trarre conclusioni sull'efficacia del Fondo.
Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere assunti annualmente. Per garantire un'efficace gestione dei programmi è necessario stabilire semplice norme relative al prefinanziamento, alle richieste di pagamento intermedio e al pagamento del saldo finale.
Al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli prima dell'accettazione dei conti, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90 % dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento stabilito nella decisione di adozione del programma operativo alla spesa ammissibile. Gli importi arretrati dovrebbero essere pagati agli Stati membri all'accettazione dei conti, purché la Commissione sia in grado di deliberare che i conti sono completi, esatti e veritieri.
Un pagamento di prefinanziamento all'avvio del programma operativo dovrebbe far sì che lo Stato membro disponga di mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno per l'attuazione delle operazioni a partire dall'adozione del programma operativo. Tale prefinanziamento dovrebbe essere utilizzato esclusivamente a tale scopo e i beneficiari dovrebbero ricevere finanziamenti sufficienti per avviare un'operazione al momento in cui è selezionata.
I beneficiari dovrebbero ricevere il sostegno completo entro 90 giorni dalla data di presentazione della loro richiesta di pagamento da parte del beneficiario, fatta salva la disponibilità di fondi dal prefinanziamento e dai pagamenti intermedi. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di sospendere le scadenze qualora i documenti giustificativi siano incompleti o qualora vi siano prove di irregolarità che esigono ulteriori indagini.
Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno prevedere misure che siano limitate nel tempo e che consentano all'ordinatore delegato di poter interrompere i pagamenti qualora emerga chiara evidenza che lasci supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti. La durata del periodo di interruzione dovrebbe essere pari a un periodo di sei mesi, con un possibile prolungamento di detto periodo a nove mesi con il consenso dello Stato membro onde consentire tempo sufficiente per porre rimedio alle cause dell'interruzione e quindi evitare l'applicazione di sospensioni.
Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, è opportuno stabilire disposizioni che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti.
Ai fini dell'applicazione delle norme del regolamento finanziario alla gestione finanziaria del Fondo, è necessario istituire procedure semplici per la preparazione, l'esame e l'accettazione dei conti tali da assicurare una base chiara e certezza giuridica per tali accordi. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di adempiere correttamente alle loro responsabilità, lo Stato membro dovrebbe avere la facoltà di escludere importi oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità.
Per ridurre il rischio di dichiarazione di spese irregolari, dovrebbe essere possibile per un'autorità di certificazione, senza necessità di una giustificazione aggiuntiva, includere gli importi che richiedono ulteriore verifica in una domanda di pagamento intermedio dopo il periodo contabile nel quale sono stati contabilizzati.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, è opportuno prevedere limiti per il periodo in cui le autorità di gestione sono tenute ad assicurare la disponibilità di documenti per operazioni dopo la presentazione delle spese o il completamento di un'operazione. Conformemente al principio di proporzionalità, il periodo per la conservazione dei documenti dovrebbe essere differenziato a seconda della spesa totale ammissibile di un'operazione.
Poiché i conti sono verificati e accettati ogni anno, la procedura di chiusura dovrebbe essere semplice. La chiusura finale del programma dovrebbe pertanto fare riferimento soltanto ai documenti concernenti il periodo contabile finale e la relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale, senza alcuna necessità di produrre documenti addizionali.
Per salvaguardare il bilancio dell'Unione, è possibile che si renda necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le eventuali rettifiche finanziarie che la Commissione impone agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, tali rettifiche dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione del diritto applicabile dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione riguarda l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo delle operazioni e della spesa corrispondente dichiarata alla Commissione. Per garantire la proporzionalità, è opportuno che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione e la relativa incidenza finanziaria per il bilancio dell'Unione al momento di decidere l'importo di una rettifica finanziaria.
È necessario istituire un quadro giuridico che fornisca solidi sistemi di gestione e di controllo e un'adeguata divisione dei ruoli e delle responsabilità nel contesto della gestione concorrente. È opportuno pertanto precisare e chiarire il ruolo della Commissione e stabilire norme proporzionate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione.
La frequenza degli audit sulle operazioni dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso il Fondo. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un'operazione non superi i 150000 EUR. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare audit in qualsiasi momento laddove emergano prove di un'irregolarità o di una frode ovvero, in seguito alla chiusura di un'operazione completata, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di riesaminare la pista di controllo dell'autorità di audit oppure di prendere parte ai controlli sul posto di quest'ultima. La Commissione dovrebbe avere la possibilità, qualora non ottenga le necessarie garanzie in merito all'efficacia del funzionamento dell'autorità di audit con tali mezzi, di ripetere l'attività di audit laddove ammissibile in base ai principi internazionalmente riconosciuti in materia di audit. Affinché il livello degli audit effettuati dalla Commissione sia commisurato al rischio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, laddove non sussistano carenze significative o le autorità di audit siano affidabili, di ridurre le proprie attività di audit in relazione ai programmi operativi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, è opportuno introdurre norme specifiche per la diminuzione del rischio di sovrapposizione tra audit di una stessa operazione da parte di diverse istituzioni, segnatamente la Corte dei conti europea, la Commissione e l'autorità di audit. La portata degli audit dovrebbe inoltre tenere pienamente conto dell'obiettivo e delle caratteristiche dei destinatari del Fondo, come pure del carattere volontario di molti beneficiari.
Al fine di garantire la disciplina finanziaria, è opportuno precisare le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma operativo, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata, nonché in una situazione in cui è stata inoltrata una richiesta di pagamento ma per cui la scadenza del pagamento è stata interrotta o il pagamento sospeso.
Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni, ai criteri di determinazione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e al recupero degli importi versati indebitamente, alle norme che precisino le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito dei sistemi di sorveglianza istituiti dalle autorità di gestione, ai requisiti minimi per le piste di controllo contabile, alla portata e al contenuto degli audit nazionali, e al metodo di campionamento, alle norme dettagliate per l'utilizzo dei dati raccolti durante gli audit e ai criteri per determinare mancanze gravi nel funzionamento effettivo dei sistemi di gestione e controllo, per stabilire il livello di rettifica finanziaria applicabile e per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione, per quanto riguarda le decisioni sui piani annuali delle azioni da finanziare a titolo di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, di approvazione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni di sospensione dei pagamenti intermedi, le decisioni sulla non accettazione e l'importo imputabile se i conti non sono stati accettati, le decisioni sulle rettifiche finanziarie, le decisioni che stabiliscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il modello di indagine strutturata presso i destinatari finali, la frequenza della segnalazione delle irregolarità e il modulo di segnalazione da utilizzare, le modalità e le condizioni per il sistema di scambio di dati elettronici tra gli Stati membri e la Commissione per la gestione e il controllo, le specifiche tecniche delle segnalazioni e delle registrazioni dei dati riguardo al sistema di gestione e controllo, il modello per la dichiarazione di gestione, i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo, il modello per la relazione e il parere dell'organismo indipendente di audit e la descrizione delle funzioni e delle procedure in vigore per l'autorità di gestione, e, se del caso, l'autorità di certificazione, il modello per le domande di pagamento e il modello per i bilanci. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio9.
Per taluni atti di esecuzione da adottare secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n 182/2011, il potenziale impatto e le implicazioni sono di un'importanza tale per gli Stati membri che un'eccezione alla regola generale è giustificata. Di conseguenza, in mancanza di un parere del comitato, la Commissione non dovrebbe adottare il progetto di atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione riguardano la stesura delle specifiche tecniche di registrazione e conservazione dei dati in relazione al sistema di gestione e di controllo. L'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n 182/2011 dovrebbe pertanto applicarsi a tali atti di esecuzione
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il rispetto della dignità umana, della vita privata e familiare, il diritto alla tutela dei dati personali, i diritti del bambino, i diritti degli anziani, la parità tra donne e uomini e il divieto di discriminazione. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare la coesione sociale nell'Unione e contribuire alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
È necessario garantire che il Fondo integri le azioni che sono finanziate a titolo del FSE in quanto attività a favore dell'inclusione sociale e che sostenga nel contempo in via esclusiva le persone indigenti.
Al fine di consentire l'adozione tempestiva degli atti delegati di cui al presente regolamento, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e finalità
Il presente regolamento istituisce, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (il "Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, l'ambito d'intervento del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione per ciascun Stato membro, e fissa le norme necessarie a garantire l'efficacia e l'efficienza del Fondo.
Art. 2 Definizioni
Si intende per:
1) "assistenza materiale di base": beni di consumo di base di valore limitato forniti alle persone indigenti per uso personale, ad esempio vestiario, calzature, prodotti per l'igiene, materiale scolastico e sacchi a pelo;
2) "persone indigenti": persone fisiche, singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le parti interessate, evitando conflitti di interessi, o definiti dalle organizzazioni partner e approvati da dette autorità nazionali, che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;
3) "organizzazioni partner": gli organismi pubblici e/o le organizzazioni senza scopo di lucro che distribuiscono prodotti alimentari e/o forniscono assistenza materiale di base, ove applicabile, attuando altresì misure di accompagnamento, direttamente o attraverso altre organizzazioni partner, oppure che intraprendono attività direttamente finalizzate all'inclusione sociale delle persone indigenti, e le cui operazioni sono state selezionate dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3;
4) "programmi nazionali": qualsiasi programma avente, almeno in parte, gli stessi obiettivi del Fondo e attuato a livello nazionale, regionale o locale da organismi pubblici od organizzazioni senza scopo di lucro;
5) "programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base" ("PO I"): un programma operativo che sostiene la distribuzione di prodotti alimentari e/o la fornitura di assistenza materiale di base alle persone indigenti, associato se del caso a misure di accompagnamento e finalizzato ad alleviare l'esclusione sociale delle persone indigenti;
6) "programma operativo per l'inclusione sociale delle persone indigenti" ("PO II"): un programma operativo a sostegno delle attività che non rientrano nelle misure attive per il mercato del lavoro, che prevede assistenza non finanziaria e non materiale ed è finalizzato all'inclusione sociale delle persone indigenti;
7) "operazione": un progetto, un contratto o un'azione selezionati dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma operativo cui si riferisce;
8) "operazione completata": un'operazione materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il sostegno del programma operativo corrispondente è stato erogato ai beneficiari;
9) "beneficiario": un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;
10) "destinatario finale": la persona o le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
11) "misure di accompagnamento": le attività svolte in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o alla fornitura di assistenza materiale di base al fine di alleviare l'esclusione sociale e/o di affrontare le emergenze sociali in modo più cosciente e sostenibile, ad esempio orientamenti su una dieta equilibrata e consulenza in materia di gestione finanziaria;
12) "spesa pubblica": qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato al Fondo, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10;
13) "organismo intermedio": ogni organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione alle operazioni attuate dai beneficiari;
14) "esercizio contabile": il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno, tranne per il primo esercizio del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale va dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024;
15) "esercizio finanziario": il periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre;
16) "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione del Fondo che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione;
17) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'attuazione dell'intervento del Fondo, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;
18) "irregolarità sistemica": qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento;
19) "carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo": una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre il Fondo a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con una revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.
Art. 3 Obiettivi
1.
Il Fondo promuove la coesione sociale, rafforza l'inclusione sociale e concorre quindi in ultima analisi all'obiettivo di eliminare la povertà nell'Unione, contribuendo a conseguire l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale a norma della strategia Europa 2020, e integra nel contempo i fondi strutturali. Il Fondo contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di alleviare le forme più gravi di povertà, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti mediante prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base nonché attività a favore dell'inclusione sociale finalizzate all'integrazione sociale delle persone indigenti.
Tale obiettivo e i risultati dell'attuazione del Fondo sono valutati in termini sia qualitativi che quantitativi.
2. Il Fondo integra le politiche nazionali sostenibili per l'eliminazione della povertà e per l'inclusione sociale, che rimangono responsabilità degli Stati membri.
Art. 4 Ambito di intervento
1.
Il Fondo sostiene programmi nazionali nell'ambito dei quali organizzazioni partner selezionate dagli Stati membri distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base.
Al fine di aumentare e diversificare la fornitura di prodotti alimentari alle persone indigenti nonché di ridurre ed evitare lo spreco di alimenti, il Fondo può sostenere attività legate alla raccolta, al trasporto, al magazzinaggio e alla distribuzione di donazioni di prodotti alimentari.
Il Fondo può altresì finanziare misure di accompagnamento che integrano la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base.
2. Il Fondo sostiene le attività che contribuiscono all'inclusione sociale delle persone indigenti.
3. Il Fondo promuove a livello dell'Unione l'apprendimento reciproco, il collegamento in rete e la diffusione delle buone prassi in materia di assistenza non finanziaria alle persone indigenti.
Art. 5 Principi
1. La parte di bilancio dell'Unione destinata al Fondo è eseguita nell'ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, che è fornita nell'ambito della gestione diretta a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.
2. La Commissione e gli Stati membri provvedono, tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro, affinché il sostegno del Fondo sia coerente con le pertinenti politiche e priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione.
3. Il sostegno a titolo del Fondo è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.
4. Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili dell'attuazione dei programmi operativi e dello svolgimento dei rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento in conformità al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e nel rispetto del presente regolamento.
5. Le modalità di esecuzione e di impiego del Fondo, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la predisposizione di relazioni, la valutazione, la gestione e il controllo, tengono conto del principio di proporzionalità rispetto al livello del sostegno assegnato e della capacità amministrativa limitata delle organizzazioni le cui attività sono principalmente svolte da volontari.
6. In funzione delle rispettive competenze e al fine di evitare doppi finanziamenti, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento con il FSE e con altre politiche, strategie e strumenti pertinenti dell'Unione, in particolare le iniziative dell'Unione nel settore della sanità pubblica e della lotta agli sprechi alimentari.
7. La Commissione, gli Stati membri e i beneficiari applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 30 del regolamento finanziario.
8. La Commissione e gli Stati membri provvedono ad assicurare l'efficacia del Fondo, in particolare tramite la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione.
9. Gli Stati membri e la Commissione provvedono ad assicurare che i programmi operativi siano predisposti, programmati, attuati, monitorati e valutati, nel rispetto del principio di partenariato, nell'ambito delle consultazioni delle parti interessate in conformità del presente regolamento.
10. La Commissione e gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire l'efficacia del Fondo e svolgono i rispettivi ruoli in relazione al Fondo in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.
11.
La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la parità tra donne e uomini e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse nel corso delle varie fasi della preparazione, della programmazione, della gestione ed attuazione, della sorveglianza e della valutazione del Fondo, nonché nelle campagne di informazione e di sensibilizzazione e nello scambio delle migliori prassi. La Commissione e gli Stati membri ricorrono a dati disaggregati per genere, ove disponibili.
La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ai fini dell'accesso al Fondo nonché a programmi e operazioni da esso sostenuti.
12. Le operazioni sostenute dal Fondo sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile"). In particolare, il Fondo può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.
13. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti climatici e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti.
14. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del presente Fondo rispettino la dignità delle persone indigenti.
Titolo II. Risorse e programmazione
Art. 6 Risorse globali
1. Le risorse disponibili a titolo del Fondo per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 ammontano a 3395684880 EUR, espresse in prezzi 2011, secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato II.
2. La dotazione del Fondo per ciascuno Stato membro per il periodo 2014-2020 è stabilita nell’allegato III, fatta eccezione per le risorse aggiuntive assegnate in risposta all’epidemia di COVID-19 di cui all’articolo 6 bis. L’importo minimo destinato a ciascuno Stato membro è pari a 3500000 EUR per l’intero periodo.
3. Ai fini della programmazione e della successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, l'importo delle risorse è indicizzato in ragione del 2 % annuo.
4. Lo 0,35 % delle risorse globali è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
Art. 6 bis Risorse aggiuntive in risposta alla crisi determinata dall’epidemia di COVID-19
1. Ove lo Stato membro lo ritenga opportuno, le risorse di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento sono incrementate in risposta alla crisi determinata dall’epidemia di COVID-19, conformemente all’articolo 92 ter, paragrafo 5, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e alle condizioni pertinenti stabilite da tale paragrafo. Le risorse aggiuntive costituiscono un’entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio3 e sono soggette all’articolo 3, paragrafi 3, 4, 7 e 9 del medesimo regolamento. Le risorse aggiuntive possono incidere sugli impegni di bilancio per gli anni 2021 e 2022.
2. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, per i programmi operativi che beneficiano di risorse aggiuntive conformemente al paragrafo 1 del presente articolo il periodo termina il 31 dicembre 2022.
3.
In deroga all’articolo 38, primo comma, del presente regolamento, gli impegni di bilancio per le risorse aggiuntive per ciascun programma sono effettuati negli anni 2021 e 2022.
In deroga all’articolo 59, paragrafo 1, del presente regolamento, gli impegni di bilancio per le risorse aggiuntive sono disimpegnati conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.
4.
Oltre al prefinanziamento di cui all’articolo 44, paragrafo 1, la Commissione versa, a titolo di prefinanziamento, un importo pari all’11 % delle risorse aggiuntive assegnate per il 2021 a seguito della decisione della Commissione che approva la modifica di un programma per l’assegnazione delle risorse aggiuntive.
In aggiunta al prefinanziamento iniziale di cui al primo comma, la Commissione versa, quale prefinanziamento iniziale aggiuntivo nel 2022, il 4 % delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per l'anno 2021. Per i programmi negli Stati membri che hanno registrato un livello di arrivi di persone dall'Ucraina superiore all'1 % rispetto alla loro popolazione nazionale tra il 24 febbraio 2022 e il 23 marzo 2022, detta percentuale è aumentata al 34 %.
La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale di cui al primo e al secondo comma è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma operativo.
5. In deroga all’articolo 20, un tasso di cofinanziamento fino al 100 % può essere applicato alle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 7 Programmi operativi
1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un PO I e/o un PO II per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
2. Un PO I stabilisce:
a) un'identificazione e una motivazione della scelta della tipologia o delle tipologie di deprivazione materiale da considerare individuate, motivandone debitamente la scelta, nell'ambito del programma operativo e, per ogni tipologia di deprivazione materiale considerata, una descrizione delle principali caratteristiche della distribuzione di prodotti alimentari e/o della fornitura di assistenza materiale di base nonché, se del caso, delle misure di accompagnamento da prevedere, tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante effettuata in conformità dell'articolo 16;
b) una descrizione del programma o dei programmi nazionali corrispondenti per ciascun tipo di deprivazione materiale considerato;
c) una descrizione del meccanismo per determinare i criteri di ammissibilità delle persone indigenti differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;
d) i criteri di selezione delle operazioni e una descrizione del meccanismo di selezione differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale;
e) i criteri di selezione delle organizzazioni partner differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;
f) una descrizione del meccanismo utilizzato per provvedere alla complementarità con il FSE;
g) un piano di finanziamento contenente una tabella che specifichi, per l'intero periodo di programmazione, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del programma operativo, suddiviso indicativamente per tipo di deprivazione materiale considerato, nonché le corrispondenti misure di accompagnamento.
3. Un PO II stabilisce:
a) una strategia relativa al contributo del programma alla promozione della coesione sociale e alla riduzione della povertà, conformemente alla strategia Europa 2020, inclusa una giustificazione della scelta della priorità di intervento;
b) gli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dell'individuazione delle esigenze nazionali, tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante effettuata in conformità dell'articolo 16. La valutazione ex ante è presentata alla Commissione contemporaneamente al programma operativo;
c) un piano di finanziamento contenente una tabella che specifichi, per l'intero periodo di programmazione, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del programma operativo, suddiviso indicativamente per tipo di azione;
d) l'individuazione delle persone indigenti destinatarie;
e) gli indicatori finanziari relativi alla corrispondente spesa assegnata;
f) i risultati previsti per gli obiettivi specifici nonché i corrispondenti indicatori di realizzazione e di risultato specifici a ciascun programma, con un valore di riferimento e un valore obiettivo;
g) una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui alla lettera b), compresi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei tipi di beneficiari;
h) una descrizione del meccanismo utilizzato per garantire la complementarità con il FSE ed evitare sovrapposizioni e doppi finanziamenti tra le operazioni.
4.
Ogni programma operativo stabilisce inoltre:
a) l'identificazione dell'autorità di gestione, eventualmente dell'autorità di certificazione, dell'autorità di audit e dell'organismo al quale la Commissione effettua pagamenti nonché una descrizione della procedura di sorveglianza;
b) una descrizione delle misure adottate per associare tutte le parti interessate e, se del caso, le autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche competenti nella preparazione del programma operativo;
c) una descrizione dell'utilizzo previsto dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 27, paragrafo 4, comprese le azioni intese a rafforzare la capacità amministrativa dei beneficiari ai fini dell'attuazione del programma operativo;
d) un piano di finanziamento contenente una tabella che specifichi, per ciascun anno, in conformità dell'articolo 20, l'importo della dotazione finanziaria prevista a titolo del Fondo e del cofinanziamento di cui all'articolo 20.
Le organizzazioni partner di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), che distribuiscono direttamente i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base svolgono esse stesse o in cooperazione con altre organizzazioni, le attività che consistono, se del caso, nel reindirizzamento ai servizi competenti, che integrano la prestazione di assistenza materiale e mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti, indipendentemente dal fatto che le attività stesse siano finanziate dal Fondo. Tuttavia, il primo comma non si applica qualora i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base siano forniti esclusivamente a bambini indigenti presso strutture di assistenza all'infanzia o strutture analoghe.
5. Gli Stati membri o un'autorità da essi designata redigono i programmi operativi. Essi cooperano con tutte le parti interessate nonché, laddove opportuno, con le competenti autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche. Gli Stati membri garantiscono che i programmi operativi siano strettamente legati alle politiche nazionali di inclusione sociale.
6. Gli Stati membri elaborano i programmi operativi secondo gli opportuni modelli di cui all'allegato I.
Art. 8 Adozione dei programmi operativi
1. La Commissione valuta la coerenza di ogni programma operativo con il presente regolamento e il relativo contributo agli obiettivi del Fondo tenendo conto della valutazione ex ante effettuata in conformità dell'articolo 16. La Commissione garantisce l'assenza di sovrapposizioni con i programmi operativi finanziati dal FSE nello Stato membro interessato.
2. La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma operativo. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma operativo proposto.
3. Ove siano state prese adeguatamente in considerazione tutte le sue osservazioni formulate a norma del paragrafo 2, la Commissione approva ciascun programma operativo mediante atti di esecuzione entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.
Art. 9 Modifiche dei programmi operativi
1. Uno Stato membro può presentare una richiesta di modifica di un programma operativo. La richiesta è corredata del programma operativo riveduto e della motivazione della modifica.
2. La Commissione valuta le informazioni presentate a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro e può formulare osservazioni al riguardo; in tal caso lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.
3. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, la modifica di un programma operativo entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, purché siano state prese adeguatamente in considerazione tutte le osservazioni della Commissione.
4.
I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai fini della modifica di elementi di un programma operativo che rientrano rispettivamente nelle sottosezioni 3.5 e 3.6 e nella sezione 4 dei modelli di programma operativo di cui all’allegato I, o degli elementi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a e) e g), qualora tale modifica sia effettuata in conseguenza della crisi dovuta all’epidemia di COVID-19.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di modifica degli elementi di cui al primo comma entro un mese dalla data della decisione. La decisione indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.
Il primo e il secondo comma si applicano anche ai fini della modifica di elementi di un programma operativo per far fronte alle sfide migratorie in seguito all’aggressione militare da parte della Federazione russa.
Art. 10 Scambio di buone prassi
La Commissione facilita, anche per mezzo di un sito internet, lo scambio di esperienze, lo sviluppo di capacità, il collegamento in rete nonché la diffusione dei risultati pertinenti nell'ambito dell'assistenza non finanziaria alle persone indigenti.
Le organizzazioni pertinenti che non ricorrono al Fondo possono altresì essere incluse.
Almeno una volta all'anno la Commissione consulta inoltre le organizzazioni che rappresentano le organizzazioni partner a livello di Unione in merito al sostegno apportato dal Fondo e, in seguito a tale consultazione, riferisce quindi al Parlamento europeo e al Consiglio in tempo debito.
La Commissione facilita altresì la diffusione on-line dei risultati pertinenti, delle relazioni e delle informazioni riguardanti il Fondo.