Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione del 12 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, in particolare l'articolo 143, paragrafo 5, terzo comma, e l'articolo 312, paragrafo 4, terzo comma,
A norma dell'articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, nell'ambito di applicazione di un dato sistema di rating rientra la tipologia di esposizioni classificabili con tale sistema.
Il regolamento (UE) n. 575/2013 opera una distinzione fra le estensioni e modifiche sostanziali al metodo basato sui rating interni (metodo IRB) e al metodo avanzato di misurazione (AMA) soggette ad autorizzazione, e tutte le altre modifiche, soggette a notifica. Per questa seconda categoria il regolamento non indica la tempistica della notifica dell'estensione o modifica, ossia non precisa se debba precedere l'attuazione oppure seguirla. È opportuno considerare che le autorità competenti non devono necessariamente essere al corrente preventivamente delle estensioni e modifiche di rilevanza minima e che per l'ente risulterebbe più efficiente e meno oneroso raccogliere tali modifiche di rilevanza minima e notificarle all'autorità competente a cadenza periodica, in un regime che peraltro è già prassi corrente di vigilanza in vari Stati membri. È pertanto opportuno operare un'ulteriore distinzione all'interno della categoria delle estensioni e modifiche soggette a notifica, separando quelle per cui la notifica deve precedere l'attuazione da quelle per cui la notifica è d'obbligo soltanto a attuazione avvenuta. Questa soluzione permetterebbe altresì alle autorità competenti di concentrarsi, nell'attività quotidiana, sulle estensioni e modifiche che potrebbero alterare sostanzialmente i requisiti di fondi propri o la performance dei modelli o dei sistemi di rating. Assicurerebbe inoltre che gli enti operino, in base a un impianto di vigilanza orientato al rischio, una distinzione fra estensioni e modifiche di grande rilevanza ed estensioni e modifiche di rilevanza minima. La distinzione fra estensioni e modifiche soggette a notifica prima dell'attuazione ed estensioni e modifiche soggette a notifica ad attuazione avvenuta sarebbe opportuna nell'ottica della prudenza, perché la notifica prima dell'attuazione darebbe modo alle autorità competenti di valutare la conformità al presente regolamento, alleviando nel contempo l'onere di vigilanza che grava sugli enti.
La rilevanza delle estensioni o modifiche ai modelli dipende in genere sia dal tipo e dalla categoria dell'estensione o modifica proposta (ossia da criteri qualitativi) sia dalla sua capacità potenziale di alterare i requisiti di fondi propri o, ove applicabile, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (ossia da criteri quantitativi). Ne consegue che i criteri quantitativi seguiti nella valutazione della rilevanza delle estensioni o modifiche dovrebbero configurarsi come soglia basata sulla variazione percentuale, tra prima e dopo la modifica, dei requisiti di fondi propri o, ove applicabile, degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.
Per semplicità, nel caso di estensioni e modifiche agli AMA la soglia quantitativa dovrebbe essere calcolata in base ai requisiti di fondi propri; nel caso di modifiche ai metodi IRB dovrebbe invece essere calcolata in base agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, per scongiurare un'influenza indebita delle differenze negli importi delle rettifiche di valore su crediti applicate, che agiscono sui requisiti di fondi propri ma non sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. È altresì opportuno strutturare le soglie quantitative in modo che tengano conto dell'impatto complessivo delle estensioni o modifiche sul requisito patrimoniale calcolato in base ai metodi interni e ai metodi standardizzati, al fine di evidenziare in che misura siano applicati metodi interni per i requisiti complessivi di fondi propri o gli importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio. Il principio si applica a tutte le soglie fissate per entrambi i metodi, tranne la seconda soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), per il metodo IRB e la soglia di notifica preventiva per lo stesso metodo, che sono strutturate in funzione dell'effetto delle modifiche sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che rientrano nell'ambito di applicazione di un dato modello. È opportuno usare, per il metodo IRB così come per l'AMA, la stessa data di base per i calcoli da cui ricavare l'effetto di una data estensione o modifica, data la relativa stabilità nel tempo del complesso delle esposizioni (nel metodo IRB) e del profilo di rischio (nell'AMA).
Le autorità competenti possono adottare in qualsiasi momento misure adeguate di vigilanza riguardo alle estensioni e modifiche ai modelli notificate, sulla scorta del riesame periodico delle vigenti autorizzazioni all'uso di metodi interni previsto dall'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2. Da un lato, questo serve ad assicurare una conformità continuata ai requisiti imposti dalla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, o dalla parte tre, titolo III, capo 4, o ancora dalla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; dall'altro, occorrono regole per fissare i valori di attivazione delle nuove autorizzazioni e notifiche di estensioni e modifiche ai metodi interni. Tali regole dovrebbero lasciare impregiudicati i metodi di verifica dei modelli interni o le procedure amministrative a fini di vigilanza previsti all'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Poiché disciplinate dal regolamento (UE) n. 575/2013, articoli 148 e 150 per il metodo IRB e articolo 314 per l'AMA, le modifiche inerenti all'utilizzo parziale permanente di metodi interni o, ove applicabile, al loro utilizzo sequenziale dovrebbero esulare dal presente regolamento.
Poiché l'autorizzazione delle autorità competenti verte sulle metodologie e sui processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che supportano i metodi, dovrebbe esulare dal presente regolamento l'allineamento continuo dei modelli al corpo di dati usato per il calcolo, basato sulle metodologie e sui processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi approvati.
Gli enti dovrebbero presentare alle autorità competenti una documentazione adeguata che permetta loro di verificare se le norme sulla valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche siano state applicate correttamente. Per ridurre l'onere di vigilanza che grava sugli enti e per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle pertinenti procedure delle autorità competenti, è opportuno disciplinare gli obblighi di documentazione associati alla domanda di autorizzazione o alla notifica di estensioni e modifiche.
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano le estensioni e/o modifiche ai metodi AMA e IRB di calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo e di credito e in quanto queste due tipologie di metodo interno comportano analoghi aspetti e procedure di vigilanza. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni e per consentire alle persone soggette agli obblighi che esse comportano di fruire di una visione completa e di un accesso coordinato alle disposizioni stesse, è opportuno che queste entrino in vigore contemporaneamente e che siano riunite in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di estensioni e modifiche ai modelli interni per il rischio operativo e di credito. Il presente regolamento riguarda tuttavia soltanto le lettere b) e c) dell'articolo 312, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, perché la lettera a) verte su una materia diversa.
L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio3,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i criteri per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e modifiche dei modelli basati sui rating interni, dei modelli avanzati di misurazione e dei metodi basati su modelli interni autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le modalità di notifica delle estensioni e modifiche.
Art. 2 Categorie di estensioni e modifiche
1. Le modifiche dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni ovvero le modifiche di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni per il metodo basato sui rating interni (di seguito «modifiche al metodo IRB»), le estensioni e modifiche del metodo avanzato di misurazione (di seguito «estensioni e modifiche all'AMA»), così come le estensioni e modifiche del metodo basato su modelli interni (di seguito «estensioni e modifiche all'IMA») sono classificate in una delle categorie seguenti in funzione del loro carattere sostanziale:
a) estensioni e modifiche sostanziali soggette all'autorizzazione delle autorità competenti a norma dell'articolo 143, paragrafo 3, dell'articolo 312, paragrafo 2, e dell'articolo 363, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) altre estensioni e modifiche soggette alla notifica alle autorità competenti.
2. Le estensioni e modifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), sono ulteriormente suddivise in:
a) estensioni e modifiche soggette a notifica prima dell'attuazione;
b) estensioni e modifiche soggette a notifica a attuazione avvenuta.
Art. 3 Principi per la classificazione delle estensioni e modifiche
1.
Le modifiche al metodo IRB sono classificate a norma del presente articolo e degli articoli 4 e 5.
Le estensioni e le modifiche all'AMA sono classificate a norma del presente articolo e degli articoli 6 e 7.
Le estensioni e le modifiche all'IMA sono classificate a norma del presente articolo e degli articoli 7 bis e 7 ter.
2. L'ente tenuto a calcolare l'impatto quantitativo dell'estensione o modifica sui requisiti di fondi propri o, ove applicabile, sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio applica la metodologia seguente:
a) basa la valutazione dell'impatto quantitativo sui dati più recenti di cui dispone;
b) se tale impatto quantitativo non può essere valutato con esattezza, effettua la valutazione ricorrendo a un campione rappresentativo o ad altra metodologia inferenziale attendibile;
c) se la modifica non ha un impatto quantitativo diretto, non calcola l'impatto quantitativo previsto, per il metodo IRB, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), per l'AMA, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), o per l'IMA, all'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera c).
3. Un'estensione o modifica sostanziale unica non è scissa in più estensioni o modifiche di rilevanza inferiore.
4. In caso di dubbio, l'ente assegna l'estensione o modifica alla categoria avente la rilevanza potenziale più elevata.
5. Se l'estensione o modifica sostanziale ha ottenuto l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ente calcola i requisiti di fondi propri in base all'estensione o modifica autorizzata a partire dalla data indicata nella nuova autorizzazione che sostituisce la precedente. Per non attuare l'estensione o modifica autorizzata dall'autorità competente a partire dalla data indicata nella nuova autorizzazione occorre un'ulteriore autorizzazione dell'autorità competente, che è richiesta al più presto.
6. Se l'attuazione dell'estensione o modifica autorizzata dall'autorità competente è posticipata, l'ente notifica il ritardo all'autorità competente e le presenta un piano di pronta attuazione dell'estensione o modifica autorizzata, la cui tempistica dev'essere concordata con l'autorità competente.
7. Laddove l'estensione o modifica rientri nella categoria soggetta a notifica preventiva all'autorità competente, l'ente che, dopo tale notifica, decide di non attuare l'estensione o modifica, notifica al più presto questa decisione all'autorità competente.
Art. 4 Modifiche sostanziali al metodo IRB
1. È considerata sostanziale la modifica al metodo IRB che soddisfa una delle condizioni seguenti:
a) si configura come modifica dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni descritto nell'allegato I, parte I, sezione 1;
b) si configura come modifica di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni descritto nell'allegato I, parte II, sezione 1;
c) determina uno degli effetti seguenti:
i) decremento dell'1,5 % di uno degli importi seguenti:
importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, su base consolidata, dell'ente impresa madre dell'UE;
importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione dell'ente che non è né impresa madre né filiazione;
ii) decremento del 15 % o più degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.
2.
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), l'impatto della modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:
a) al numeratore, la differenza, tra prima e dopo la modifica, negli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni, su base consolidata, se si tratta di un ente impresa madre dell'UE, o a livello di ente, se questo non è né impresa madre né filiazione;
b) al denominatore, gli importi complessivi, prima della modifica, delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, su base consolidata, se si tratta di un ente impresa madre dell'UE, o a livello di ente, se questo non è né impresa madre né filiazione.
Il calcolo si riferisce alla stessa data.
L'effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio è determinato in riferimento al solo impatto della modifica al metodo IRB, supponendo esposizioni costanti.
3.
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), l'impatto della modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:
a) al numeratore, la differenza, tra prima e dopo la modifica, negli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni;
b) al denominatore, gli importi, prima della modifica, delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.
Il calcolo si riferisce alla stessa data.
L'effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio è determinato in riferimento al solo impatto della modifica al metodo IRB, supponendo esposizioni costanti.
Art. 5 Modifiche al metodo IRB considerate non sostanziali
1. La modifica al metodo IRB che, seppur non sostanziale, deve essere notificata all'autorità competente a norma dell'articolo 143, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 è notificata con le modalità seguenti:
a) almeno due mesi prima dell'attuazione, per le modifiche rispondenti a una delle seguenti condizioni:
i) modifica descritta nell'allegato I, parte I, sezione 2;
ii) modifica descritta nell'allegato I, parte II sezione 2;
iii) modifica che determina un decremento di almeno il 5 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni;
b) dopo l'attuazione, almeno a cadenza annuale, per tutte le altre modifiche.
2.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'impatto della modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:
a) al numeratore, la differenza, tra prima e dopo la modifica, negli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni;
b) al denominatore, gli importi, prima della modifica, delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.
Il calcolo si riferisce alla stessa data.
L'effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio è determinato in riferimento al solo impatto della modifica al metodo IRB, supponendo esposizioni costanti.
Art. 6 Estensioni e modifiche sostanziali all'AMA
1. È considerata sostanziale l'estensione o modifica all'AMA che soddisfa una delle condizioni seguenti:
a) si configura come estensione descritta nell'allegato II, parte I, sezione 1;
b) si configura come estensione descritta nell'allegato II, parte II, sezione 1;
c) determina uno degli effetti seguenti:
i) decremento del 10 % o più di uno degli elementi seguenti:
requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, su base consolidata, dell'ente impresa madre dell'UE;
requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo dell'ente che non è né impresa madre né filiazione;
ii) decremento del 10 % o più di uno degli elementi seguenti:
requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, su base consolidata, dell'ente impresa madre che non è ente impresa madre dell'UE;
requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo della filiazione laddove l'impresa madre non sia stata autorizzata a ricorrere all'AMA.
2.
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:
a) al numeratore, la differenza, tra prima e dopo l'estensione o modifica, nei requisiti di fondi propri per il rischio operativo associati all'ambito di applicazione del modello AMA, su base consolidata se si tratta di un ente impresa madre dell'UE o a livello di ente se questo non è né impresa madre né filiazione;
b) al denominatore, i requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, prima dell'estensione o modifica, su base consolidata se si tratta di un ente impresa madre dell'UE o a livello di ente se questo non è né impresa madre né filiazione.
Il calcolo si riferisce alla stessa data.
L'effetto sui requisiti di fondi propri è determinato in riferimento al solo impatto dell'estensione o modifica all'AMA, supponendo un profilo di rischio operativo costante.
3.
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:
a) al numeratore, la differenza, tra prima e dopo l'estensione o modifica, nei requisiti di fondi propri per il rischio operativo associati all'ambito di applicazione del modello, su base consolidata se si tratta di un'impresa madre che non è ente impresa madre dell'UE o a livello di filiazione laddove l'impresa madre non sia stata autorizzata a ricorrere all'AMA;
b) al denominatore, i requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, prima dell'estensione o modifica, su base consolidata se si tratta di un'impresa madre che non è ente impresa madre dell'UE o a livello di filiazione laddove l'impresa madre non sia stata autorizzata a ricorrere all'AMA.
Il calcolo si riferisce alla stessa data.
L'effetto sui requisiti di fondi propri è determinato in riferimento al solo impatto dell'estensione o modifica all'AMA, supponendo un profilo di rischio operativo costante.
Art. 7 Estensioni e modifiche all'AMA considerate non sostanziali
L'estensione o modifica all'AMA che, seppur non sostanziale, deve essere notificata all'autorità competente a norma dell'articolo 312, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 è notificata con le modalità seguenti:
a) almeno due mesi prima dell'attuazione, per le estensioni o modifiche che rientrano nell'allegato II, parte I, sezione 2, o parte II, sezione 2;
b) dopo l'attuazione, almeno a cadenza annuale, per tutte le altre estensioni o modifiche.
Art. 7 bis Estensioni e modifiche sostanziali all'IMA
1. È considerata sostanziale l'estensione o modifica all'IMA che soddisfa una delle condizioni seguenti:
a) si configura come estensione descritta nell'allegato III, parte I, sezione 1;
b) si configura come modifica descritta nell'allegato III, parte II, sezione 1;
c) determina una modifica in valore assoluto pari o superiore all'1 %, calcolata per il primo giorno lavorativo della prova dell'impatto dell'estensione o modifica, di una delle misure di rischio pertinenti di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e associata all'ambito di applicazione del pertinente modello dell'IMA a cui la misura del rischio si riferisce, e determina uno degli effetti seguenti:
i) una modifica pari o superiore al 5 % della somma delle misure di rischio di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), rispettivamente rettificata mediante i fattori moltiplicativi (mc) e (ms) ai sensi dell'articolo 366, all'articolo 364, paragrafo 2), lettera b), punto i), e all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, e dei requisiti di fondi propri ai sensi del titolo IV, capi 2, 3 e4, dello stesso regolamento, a seconda del caso, calcolati a livello dell'ente impresa madre dell'UE o, se l'ente non è né un'impresa madre né una filiazione, a livello dell'ente;
ii) una modifica pari o superiore al 10 % di una o più delle misure di rischio pertinenti di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e associate all'ambito di applicazione del pertinente modello dell'IMA a cui la misura del rischio si riferisce.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, come il valore assoluto più elevato nel periodo di cui al paragrafo 4 di un coefficiente così calcolato:
a) al numeratore, la differenza tra la somma di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), con e senza l'estensione o modifica;
b) al denominatore, la somma di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), senza l'estensione o modifica.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, come il valore assoluto più elevato nel periodo di cui al paragrafo 4 di un coefficiente così calcolato:
a) al numeratore, la differenza tra la misura di rischio di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 con e senza l'estensione o modifica;
b) al denominatore, la misura di rischio di cui rispettivamente all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 senza l'estensione o modifica.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), i coefficienti di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati per un periodo la cui durata è pari alla durata più breve tra quelle indicate alle lettere a) e b):
a) 15 giorni lavorativi consecutivi a iniziare dal primo giorno lavorativo della prova dell'impatto dell'estensione o modifica;
b) fino al giorno in cui il risultato del calcolo giornaliero di uno dei coefficienti di cui ai paragrafi 2 e 3 è un impatto pari o superiore alle percentuali di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettera c), punto i), o punto ii).
Art. 7 ter Estensioni e modifiche all'IMA considerate non sostanziali
L'estensione o modifica all'IMA che, seppur non sostanziale, deve essere notificata all'autorità competente a norma dell'articolo 363, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 è notificata con le modalità seguenti:
a) almeno due settimane prima della prevista attuazione, per le estensioni o modifiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato III, parte I, sezione 2, e parte II, sezione 2;
b) dopo l'attuazione, almeno a cadenza annuale, per tutte le altre estensioni o modifiche.
Art. 8 Documentazione a supporto di estensioni e modifiche
1. Per le estensioni o modifiche al metodo IRB, all'AMA o all'IMA soggette all'autorizzazione dell'autorità competente, l'ente correda la domanda di autorizzazione della documentazione seguente:
a) descrizione dell'estensione o modifica, relativa motivazione e finalità;
b) data di attuazione;
c) ambito di applicazione interessato, con specificazione del volume;
d) documentazione tecnica e di processo;
e) relazioni dell'ente sulla verifica indipendente o validazione;
f) conferma dell'avvenuta approvazione dell'estensione o modifica da parte degli organi competenti mediante le procedure apposite dell'ente e data dell'approvazione;
g) ove applicabile, impatto quantitativo dell'estensione o modifica sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, sui requisiti di fondi propri, sulle misure di rischio pertinenti o sulla somma dei requisiti di fondi propri e delle misure di rischio pertinenti;
h) numeri registrati della versione attuale e della versione precedente dei modelli interni dell'ente soggetti ad autorizzazione.
2. Per le estensioni o modifiche soggette a notifica prima o dopo l'attuazione, l'ente correda la notifica della documentazione di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), f) e g).
Art. 9 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso