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Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione del 13 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni1, in particolare l'articolo 64, paragrafo 7,

Il regolamento (UE) n. 648/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme procedurali per l'esercizio, da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento ai repertori di dati sulle negoziazioni e alle persone che vi operano. L'applicazione del presente regolamento dovrebbe tener conto delle norme organizzative dell'AESFEM di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio2, tra cui, in particolare, la delega di alcuni compiti e decisioni ben definiti a comitati o gruppi di esperti interni, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010, nel pieno rispetto dei diritti di difesa delle persone oggetto delle indagini e del principio di collegialità che disciplina le operazioni dell'AESFEM.

Il diritto di essere ascoltati è riconosciuto nella Carta dei diritti fondamentali. A garanzia dei diritti di difesa dei repertori di dati sulle negoziazioni e delle altre persone nei cui confronti agisce e per assicurare che tutti i fatti pertinenti siano tenuti in considerazione all'adozione delle decisioni di esecuzione, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) dovrebbe ascoltare i repertori di dati sulle negoziazioni o qualsiasi altra persona interessata. Alle persone oggetto delle indagini dovrebbe pertanto essere garantito il diritto di replicare con osservazioni scritte alla sintesi dei risultati formulata dal funzionario incaricato delle indagini e dall'AESFEM, anche in caso di modifica importante della sintesi dei risultati iniziale.

Dopo che il repertorio di dati sulle negoziazioni ha trasmesso le osservazioni scritte al funzionario incaricato delle indagini, all'AESFEM dovrebbe essere presentato il fascicolo completo che le comprende. Può tuttavia accadere che elementi delle osservazioni scritte con cui il repertorio di dati sulle negoziazioni replica al funzionario incaricato delle indagini o all'AESFEM, non siano sufficientemente chiari o dettagliati e che il repertorio di dati debba precisarli ulteriormente. Se il funzionario incaricato delle indagini o l'AESFEM ritiene di essere in presenza di tale circostanza, il repertorio di dati sulle negoziazioni o le persone oggetto delle indagini possono essere convocati affinché chiariscano gli elementi in questione nel corso di un'audizione.

Il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, è riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A norma dell'articolo 64, paragrafo 5, e dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 648/2012, le persone interessate dal procedimento dell'AESFEM hanno diritto d'accesso al fascicolo dell'AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali e dei propri dati personali. Il diritto di accesso al fascicolo non dovrebbe estendersi alle informazioni riservate.

Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio3 stabilisce norme particolareggiate sui termini di prescrizione applicabili alle ammende che la Commissione impone ad un'impresa a norma dell'articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Anche la normativa vigente negli Stati membri prevede norme sui termini di prescrizione, specifiche per i titoli oppure valide in generale nella sfera del diritto amministrativo. È quindi opportuno basare le norme relative ai termini di prescrizione su caratteristiche che accomunano tali norme nazionali e la normativa dell'Unione.

Il regolamento (UE) n. 648/2012 e il presente regolamento rimandano a periodi di tempo e a date, ad esempio per la fissazione dei termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni. Affinché tali termini siano calcolati correttamente, è opportuno applicare le norme del diritto dell'Unione vigenti per gli atti del Consiglio e della Commissione, a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio4.

A norma dell'articolo 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, le sanzioni inflitte dall'AESFEM ai sensi degli articoli 65 e 66 del medesimo regolamento costituiscono titolo esecutivo e la loro applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio esse sono eseguite. Gli importi corrispondenti sono allocati al bilancio generale dell'Unione.

Ai fini dell'esercizio immediato ed efficace dell'attività di vigilanza e di esecuzione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme procedurali inerenti alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai repertori di dati sulle negoziazioni o ad altre persone interessate da un procedimento di indagine e di esecuzione dell'AESFEM, comprese norme sul diritto di difesa e sui termini di prescrizione.

Art. 2 Diritto di essere ascoltati dal funzionario incaricato delle indagini

1. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo all'AESFEM a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, il funzionario incaricato delle indagini informa per iscritto la persona oggetto delle indagini dei risultati, dandole modo di presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3. La sintesi dei risultati espone i fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, comprese le circostanze aggravanti o attenuanti di tali violazioni.

2. La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine.

3. Nelle osservazioni scritte la persona oggetto delle indagini può esporre tutti i fatti pertinenti alla sua difesa di cui è a conoscenza. Vi acclude tutta la pertinente documentazione a riprova dei fatti esposti. Può proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possono confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni.

4. Il funzionario incaricato delle indagini può anche invitare ad un'audizione la persona oggetto delle indagini cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal funzionario incaricato delle indagini. Le audizioni non sono pubbliche.

Art. 3 Diritto di essere ascoltati dall'AESFEM su sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza

1. Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a trasmettere all’AESFEM include i documenti seguenti:

  1. a) sintesi dei risultati e copia della sintesi dei risultati trasmessa alla persona oggetto delle indagini;

  2. b) copia delle osservazioni scritte trasmesse dalla persona oggetto delle indagini;

  3. c) verbale delle eventuali audizioni.

2. Se reputa incompleto il fascicolo trasmesso dal funzionario incaricato delle indagini, l'AESFEM glielo rimanda corredato di una richiesta motivata di documenti supplementari.

3. Se, disponendo di un fascicolo completo, reputa che i fatti esposti nella sintesi dei risultati non paiano costituire una violazione secondo la definizione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, l'AESFEM decide di chiudere il caso e notifica la decisione in tal senso alle persone oggetto delle indagini.

4.

Se non condivide i risultati del funzionario incaricato delle indagini, l'AESFEM trasmette una nuova sintesi dei risultati alle persone oggetto delle indagini.

La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui le persone oggetto delle indagini possono presentare osservazioni scritte. L'AESFEM non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione della decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 65 e 73 del regolamento (UE) n. 648/2012.

L'AESFEM può anche invitare ad un'audizione le persone oggetto delle indagini cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.

5.

Se condivide in tutto o in parte i risultati del funzionario incaricato delle indagini, l'AESFEM informa di conseguenza le persone oggetto delle indagini. L'informazione in tal senso fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. L'AESFEM non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione della decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 65 e 73 del regolamento (UE) n. 648/2012.

L'AESFEM può anche invitare ad un'audizione le persone oggetto delle indagini cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.

6. Se decide che la persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, e ha adottato una decisione con cui è imposta una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 65, l'AESFEM notifica immediatamente tale decisione alla persona oggetto delle indagini.

Art. 3 bis Diritto di essere ascoltati dall’AESFEM in merito alle decisioni provvisorie su misure di vigilanza

1. In deroga agli articoli 2 e 3, la procedura di cui al presente articolo si applica quando l’AESFEM adotta decisioni provvisorie a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012.

2.

Il funzionario incaricato delle indagini trasmette il fascicolo con i suoi risultati all’AESFEM e informa immediatamente la persona oggetto delle indagini di tali risultati, ma non dà a tale persona la possibilità di trasmettere osservazioni. La sintesi dei risultati del funzionario incaricato delle indagini espone i fatti che possono costituire una o più violazioni elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, comprese le relative circostanze aggravanti o attenuanti.

Su richiesta, il funzionario incaricato delle indagini concede alla persona oggetto dell’indagine l’accesso al fascicolo.

3. Se reputa che i fatti esposti nella sintesi dei risultati del funzionario incaricato delle indagini non paiano costituire una violazione elencata nell’allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, l’AESFEM decide di chiudere l’indagine e notifica tale decisione alla persona oggetto delle indagini.

4.

Qualora decida che la persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012 e adotti una decisione provvisoria che impone misure di vigilanza a norma dell’articolo 73, paragrafo 1, lettere a), c) e d), di tale regolamento, l’AESFEM notifica immediatamente la decisione provvisoria a tale persona.

L’AESFEM fissa un termine ragionevole entro cui le persone oggetto delle indagini possono presentare osservazioni scritte relative alla decisione provvisoria. L’AESFEM non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

Su richiesta, l’AESFEM concede alle persone oggetto dell’indagine l’accesso al fascicolo.

L’AESFEM può invitare a un’audizione le persone oggetto delle indagini. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall’AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.

5.

L’AESFEM, quanto prima possibile dopo aver adottato la decisione provvisoria, sente la persona oggetto delle indagini e adotta una decisione definitiva.

Se, sulla base di un fascicolo completo e dopo aver sentito le persone oggetto dell’indagine, reputa che la persona oggetto dell’indagine abbia commesso una o più violazioni elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, l’AESFEM adotta una decisione di conferma con cui impone una o più misure di vigilanza conformemente all’articolo 73, paragrafo 1, lettere a), c) e d), di tale regolamento. L’AESFEM notifica immediatamente tale decisione alla persona interessata.

Se l’AESFEM adotta una decisione definitiva che non conferma la decisione provvisoria, quest’ultima viene considerata abrogata.

Art. 4 Diritto di essere ascoltati dall'AESFEM sulle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

Prima di adottare una decisione che impone una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento a norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 648/2012, l'AESFEM trasmette una sintesi dei risultati alla persona interessata dal procedimento, nella quale espone i motivi dell'imposizione della sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona interessata può presentare osservazioni scritte. L'AESFEM non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

Non possono più essere inflitte sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento una volta che il repertorio di dati sulle negoziazioni o la persona interessata si è conformata alla pertinente decisione di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.

La decisione di infliggere una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento indica la base giuridica e le motivazioni della decisione, l'importo e la data d'inizio della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

L'AESFEM può anche invitare ad un'audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.

Art. 5 Accesso al fascicolo e uso dei documenti

1. In presenza di una richiesta in tal senso, l'AESFEM permette l'accesso al fascicolo alle parti cui il funzionario incaricato delle indagini o l'AESFEM ha trasmesso una sintesi dei risultati. L'accesso è autorizzato a seguito della notifica della sintesi dei risultati.

2. I documenti del fascicolo consultati a norma del paragrafo 1 sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi vertenti sull'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012.

Art. 6 Termini di prescrizione per l'imposizione di sanzioni

1. La facoltà conferita all'AESFEM di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sui repertori di dati sulle negoziazioni è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.

2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la violazione è commessa. Tuttavia, in caso di violazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la violazione cessa.

3. Qualsiasi atto compiuto dall'AESFEM ai fini di un'indagine o di un procedimento per una violazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 interrompe il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l'atto è notificato al repertorio di dati sulle negoziazioni o alla persona oggetto delle indagini o interessata dal procedimento in ordine a una violazione del regolamento (UE) n. 648/2012.

4. Ciascuna interruzione determina l'inizio della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione. Tuttavia, il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che l'AESFEM abbia imposto alcuna sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Detto periodo è prorogato della durata della sospensione della prescrizione a norma del paragrafo 5.

5. Il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell’AESFEM è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso, ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010, e dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 69 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Art. 7 Termini di prescrizione per l'applicazione di sanzioni

1. La facoltà dell'AESFEM di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) n. 648/2012 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.

2. Il termine di cinque anni di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.

3. Interrompono il termine di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni:

  1. a) una notifica con cui l'AESFEM segnala al repertorio di dati sulle negoziazioni o ad altra persona interessata una decisione che varia l'importo originario della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento;

  2. b) un atto dell'AESFEM, o di un'autorità di uno Stato membro che agisce su richiesta dell'AESFEM, volto a dare esecuzione al pagamento o ai termini e condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4. Ciascuna interruzione determina l'inizio della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione.

5. Il termine di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni è sospeso fintantoché:

  1. a) il periodo di tempo concesso per il pagamento non è scaduto;

  2. b) l’esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell’AESFEM ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 69 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Art. 8 Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento riscossi dall’AESFEM restano su un conto fruttifero aperto dal contabile dell’AESFEM fino al momento in cui le sanzioni diventano definitive. Qualora l’AESFEM riscuota in parallelo più sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, il contabile dell’AESFEM provvede affinché siano depositate in conti o sottoconti separati. Gli importi pagati non sono iscritti nel bilancio dell’AESFEM, né registrati come disponibilità di bilancio.

Una volta appurato che le sanzioni amministrative pecuniarie o le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono ormai definitive dopo l'esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, il contabile dell'AESFEM trasferisce alla Commissione gli importi in questione maggiorati di tutti gli interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio generale dell'Unione come entrate generali.

Il contabile dell’AESFEM riferisce periodicamente all’ordinatore della direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali della Commissione europea sugli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento imposte e sulla relativa situazione.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso