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Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 della Commissione del 23 aprile 2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),

Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio2 istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti. I contingenti di cui all'allegato III del medesimo regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Benché i contingenti siano di norma gestiti tramite l'uso di titoli d'importazione, è opportuno prevedere l'attribuzione di diritti d'importazione in una prima fase e il rilascio di titoli d'importazione in una seconda fase, come stabilito dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/20063 della Commissione. In tal modo, gli operatori che hanno ottenuto diritti d'importazione hanno la possibilità di decidere, durante il periodo contingentale, il momento in cui presentare domanda di titoli d'importazione, in funzione dei flussi commerciali effettivi.

Ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione4, fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.

Inoltre è opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 relative alle domande di diritti d'importazione, alla situazione dei richiedenti e al rilascio dei titoli d'importazione si applichino anche ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento, ferme restando le condizioni supplementari previste da quest'ultimo.

Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno disporre il deposito di una cauzione all'atto della presentazione della domanda di diritti d'importazione e al momento del rilascio di un titolo d'importazione.

Per obbligare gli operatori a richiedere titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione loro attribuiti, è opportuno stabilire che tale obbligo costituisce una prescrizione principale ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione5.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione6 ha sostituito alcuni codici della nomenclatura combinata figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/877 con nuovi codici che risultano diversi da quelli cui si fa riferimento nel regolamento (UE) n. 374/2014. È pertanto opportuno riportare i nuovi codici della nomenclatura combinata nell'allegato I del presente regolamento.

Dal momento che i contingenti tariffari figuranti nell'allegato III del regolamento (UE) n. 374/2014 sono aperti solo fino al 31 ottobre 2014, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Apertura e gestione dei contingenti tariffari

1. Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari all'importazione dei prodotti indicati all'allegato I.

2. Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e i numeri d'ordine sono fissati all'allegato I.

3. I contingenti tariffari all'importazione di cui al paragrafo 1 sono gestiti attraverso l'attribuzione di diritti d'importazione in una prima fase e il rilascio di titoli di importazione in una seconda fase.

4. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.

Art. 2 Periodo contingentale

1. I contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono aperti dal 25 aprile al 31 dicembre 2014 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015.

2. Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il 2015 e per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

  1. a) 25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

  2. b) 25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno;

  3. c) 25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;

  4. d) 25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.

Art. 3 Domanda di diritti d'importazione per il periodo contingentale 2014

1. Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 15o giorno di calendario successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 35 EUR/100 kg.

3. I richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, nei 12 mesi immediatamente precedenti al periodo contingentale, un quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici CN 0207, 02109939, 160231, 160232 o 16023921, a norma delle disposizioni doganali pertinenti (in appresso «il quantitativo di riferimento»). Una società sorta dalla fusione d'imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda sul cumulo di tali quantitativi di riferimento.

4. Il quantitativo totale oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata nel periodo contingentale non può superare il quantitativo di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

5. Entro il settimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali oggetto delle domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

6. I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista per la comunicazione di cui al paragrafo 5.

7. Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti d'importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma del paragrafo 2 è immediatamente svincolata, in proporzione.

8. I diritti d'importazione sono validi dalla data del rilascio fino al 31 dicembre 2014. I diritti d'importazione non sono trasferibili.

Art. 3 bis Domande di diritti d'importazione per il periodo contingentale 2015

1. Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 35 EUR/100 kg.

3. Nel presentare la prima domanda per un dato anno contingentale, i richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, nei 12 mesi immediatamente precedenti alla loro prima domanda un quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici NC 0207, 02109939, 160231, 160232 o 16023921 (in appresso «il quantitativo di riferimento»), a norma delle disposizioni doganali pertinenti. Una società sorta dalla fusione d'imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda sul cumulo di tali quantitativi di riferimento.

4. Il quantitativo totale oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata nel sottoperiodo contingentale non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

5. Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione «nulla», di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

6. I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese.

7. Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti d'importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma del paragrafo 2 è immediatamente svincolata, in proporzione.

8. I diritti d'importazione sono validi dal primo giorno del sottoperiodo per cui è stata presentata la domanda, fino al 31 dicembre 2015. I diritti d'importazione non sono trasferibili.

Art. 4 Rilascio dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2014

1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Le domande di titoli d'importazione coprono il quantitativo totale dei diritti d'importazione attribuiti. Tale obbligo costituisce una prescrizione principale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 282/2012.

3. Il richiedente può presentare domanda di titolo d'importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito dei contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

4. Al momento del rilascio del titolo d'importazione l'operatore deposita una cauzione pari a 75 EUR/100 kg. Il rilascio di ciascun titolo d'importazione comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti e lo svincolo immediato della parte corrispondente della cauzione costituita per tali diritti.

5. I titoli d'importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione.

6. La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso.

7. Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:

  1. a) nella casella 8, il nome «Ucraina» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»;

  2. b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.

8. Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.

9. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo d'importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 dicembre 2014.

Art. 4 bis Rilascio dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015

1.

L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

Le domande di titoli d'importazione coprono il quantitativo totale dei diritti d'importazione attribuiti. L'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione1 è rispettato.

2. Il richiedente può presentare domanda di titolo d'importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

3. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 75 EUR/100 kg. Ciascun titolo d'importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti e la cauzione costituita tali diritti è immediatamente svincolata, in proporzione.

4. I titoli d'importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione.

5. La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso.

6. Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:

  1. a) nella casella 8, il nome «Ucraina» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»;

  2. b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.

7. Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.

8. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo d'importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 dicembre 2015.

Art. 5 Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2014

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

  1. a) entro il 10 gennaio 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione nel periodo contingentale 2014;

  2. b) entro il 30 aprile 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione «nulla», che sono oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati.

2. Entro il 30 aprile 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale 2014.

3. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

Art. 5 bis Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2015

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ciascun sottoperiodo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione «nulla», oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il sottoperiodo in questione.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione «nulla», oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:

  1. a) insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 5, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo;

  2. b) entro il 30 aprile 2016 per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a).

3. Entro il 30 aprile 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione.

4. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso