Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 40, l’articolo 46, paragrafi 1, 2, 3 e 4, l’articolo 53, paragrafo 3, l’articolo 57, paragrafo 1, l’articolo 66, paragrafo 3, l’articolo 79, paragrafo 2, l’articolo 106, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 120,
Il regolamento (UE) n. 1306/2013 fissa le disposizioni fondamentali concernenti, tra l’altro, il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l’intervento pubblico, la gestione finanziaria e le procedure di liquidazione, le cauzioni e l’uso dell’euro. Al fine di garantire il buon funzionamento del nuovo quadro giuridico devono essere adottate alcune norme per integrare le disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1306/2013 nei settori interessati. È opportuno che le nuove norme sostituiscano i vigenti regolamenti della Commissione (CE) n. 883/20062, (CE) n. 884/20063, (CE) n. 885/20064, (CE) n. 1913/20065, (UE) n. 1106/20106 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione7, basati sui regolamenti del Consiglio già sostituiti dal regolamento (UE) n. 1306/2013. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n. 1106/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012.
A norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli organismi pagatori dovrebbero essere riconosciuti dagli Stati membri soltanto se rispettano determinati criteri minimi fissati a livello dell’Unione relativamente a quattro settori fondamentali: ambiente interno, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio. È opportuno dare agli Stati membri la facoltà di aggiungere ulteriori criteri per il riconoscimento onde tenere conto di eventuali caratteristiche specifiche di un organismo pagatore. Occorre inoltre stabilire norme relative ai criteri di riconoscimento degli organismi di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Le misure di intervento pubblico possono essere finanziate soltanto se le spese in questione sono sostenute dagli organismi pagatori designati dagli Stati membri come responsabili dell’adempimento di taluni obblighi relativi all’intervento pubblico. Tuttavia, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, può essere delegata l’esecuzione dei compiti relativi, in particolare, alla gestione e al controllo delle misure di intervento, fatta eccezione per il pagamento degli aiuti. Occorre altresì che tali compiti possano essere eseguiti da vari organismi pagatori. È inoltre opportuno disporre che la gestione di determinate misure di ammasso pubblico possa essere affidata a organismi pubblici o privati terzi, sotto la responsabilità dell’organismo pagatore. Di conseguenza è opportuno definire l’ambito della responsabilità degli organismi pagatori a questo riguardo, precisare i loro obblighi e stabilire a quali condizioni e secondo quali norme sia possibile affidare a organismi pubblici o privati terzi la gestione di determinate misure di ammasso pubblico. In quest’ultimo caso è opportuno disporre che gli organismi interessati agiscano sulla scorta di contratti che tengano conto degli obblighi e dei principi generali da stabilire.
La normativa agricola unionale fa obbligo agli Stati membri, nell’ambito del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA), di rispettare determinati termini per il pagamento degli aiuti ai beneficiari. I pagamenti effettuati al di fuori di questi termini devono essere considerati inammissibili al pagamento unionale e quindi non possono essere oggetto di rimborso da parte della Commissione, come previsto dall’articolo 40 del regolamento (UE) n. 1306/2013. L’analisi dei ritardi nel pagamento degli aiuti da parte degli Stati membri rivela che diversi pagamenti tardivi sono dovuti a controlli supplementari effettuati degli Stati membri su domande controverse, ricorsi e altri contenziosi giudiziari nazionali. Conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno stabilire un margine fisso relativo alla spesa entro il quale, per questi casi, non si applica nessuna riduzione dei pagamenti mensili. Una volta superato tale margine, inoltre, per modulare l’impatto finanziario in proporzione al ritardo nel pagamento, è opportuno che la Commissione riduca i pagamenti dell’Unione in proporzione all’entità del ritardo nel pagamento. I pagamenti dell’aiuto anteriori alla prima data possibile di pagamento prevista dalla normativa agricola dell’Unione non possono essere giustificati con le stesse ragioni addotte per i pagamenti effettuati dopo l’ultima data possibile per il pagamento. Non dovrebbe essere prevista, pertanto, nessuna riduzione proporzionale per questi pagamenti anticipati. È tuttavia opportuno applicare una deroga per i casi in cui la normativa agricola dell’Unione prevede il versamento di un anticipo fino ad un certo importo massimo.
La Commissione effettua pagamenti mensili o periodici a favore degli Stati membri sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse da questi ultimi. Essa dovrebbe tuttavia tenere conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell’Unione. Occorre quindi stabilire le condizioni alle quali devono essere effettuate talune compensazioni tra spese ed entrate nell’ambito del FEAGA e del FEASR.
Se, all’inizio dell’esercizio finanziario, il bilancio dell’Unione non è ancora stato adottato, l’articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio8 prevede che le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per tale capitolo per l’esercizio precedente. In tale caso, ai fini di un’equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell’ambito del FEAGA e i pagamenti intermedi nell’ambito del FEASR siano effettuati limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che il saldo non utilizzato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell’ambito delle decisioni della Commissione relative ai pagamenti mensili o intermedi successivi.
I tassi di cambio applicabili dovrebbero essere fissati tenendo conto dell’esistenza o no di un fatto generatore definito nella normativa agricola settoriale. Per evitare l’applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l’euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall’euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell’organismo pagatore, è opportuno che gli Stati membri interessati applichino per le loro dichiarazioni di spesa, nell’ambito del FEAGA, lo stesso tasso di cambio utilizzato per le entrate riscosse o i pagamenti versati ai beneficiari. Inoltre, per semplificare le formalità amministrative relative ai recuperi riguardanti più operazioni, occorre prevedere un tasso di cambio unico per la contabilizzazione di detti recuperi.
Per consentire alla Commissione di verificare che gli Stati membri rispettino l’obbligo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione e garantire un’efficace applicazione della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno stabilire i criteri e la metodologia di applicazione delle rettifiche. Occorre definire i diversi tipi di rettifiche di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e stabilire i principi in base ai quali si terrà conto delle circostanze di ciascun caso per determinare l’ammontare della rettifica. È opportuno, inoltre, stabilire le modalità di accredito ai fondi dei recuperi effettuati dagli Stati membri presso i beneficiari.
Il regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che rientrano direttamente o indirettamente nel sistema di finanziamento del FEAGA sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o dei debitori. È opportuno escludere dal campo di applicazione di tale regolamento le misure che, per loro natura, non si prestano a verifiche ex post mediante il controllo dei documenti commerciali, nonché le misure che riguardano pagamenti per superficie o pagamenti non connessi a documenti commerciali che possono essere sottoposti a controllo.
Numerose disposizioni della normativa agricola dell’Unione prescrivono la costituzione di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma dovuta in caso di inadempimento di un obbligo. Tuttavia, l’esperienza dimostra che nella prassi tale prescrizione è interpretata in modi molto diversi. Pertanto, per evitare disparità nelle condizioni di concorrenza è opportuno stabilire le condizioni applicabili a tale prescrizione.
Le spese relative alla costituzione della cauzione, sostenute tanto dall’interessato che la costituisce quanto dall’organismo competente, possono non essere proporzionate alla somma garantita se tale somma è inferiore a un certo limite. Gli organismi competenti devono pertanto avere il diritto di rinunciare a esigere una cauzione per il pagamento di una somma inferiore a tale limite. Inoltre, gli organismi competenti devono avere la facoltà di rinunciare a prescrivere la costituzione di una cauzione quando la natura del responsabile dell’adempimento degli obblighi rende superflua tale prescrizione.
Gli organismi competenti devono avere il diritto di rifiutare le cauzioni ritenute insoddisfacenti.
Il regolamento (UE) n. 1306/2013 rafforza le disposizioni che prescrivono la costituzione di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma dovuta in caso di mancato adempimento di un obbligo. È opportuno integrare tale quadro giuridico orizzontale unico con norme uniformi sui casi di forza maggiore, sull’incameramento e sullo svincolo della cauzione. Il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione9 e il regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione10 contengono norme sullo svincolo e sull’incameramento delle cauzioni nel settore dei titoli d’importazione e di esportazione e del regime delle restituzioni all’esportazione. Le nuove norme previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi anche in questi settori. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 e del regolamento (CE) n. 612/2009.
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 ha operato una distinzione tra prescrizioni principali, secondarie e subordinate, mentre un numero limitato di regolamenti della Commissione fa riferimento soltanto alle prescrizioni principali. Il mancato adempimento di una prescrizione determinava l’incameramento integrale o proporzionale della cauzione relativa a tale prescrizione secondo complessi metodi di calcolo che hanno generato confusione. Nel rispetto del principio di proporzionalità, è opportuno semplificare l’approccio all’incameramento adeguandosi alla situazione concreta in cui un obbligo non è adempiuto, o non è adempiuto tempestivamente, o non ne è provato l’adempimento entro i termini stabiliti.
Molte disposizioni della normativa agricola dell’Unione prevedono l’incameramento della cauzione costituita in caso di violazione di un obbligo da essa garantito, senza distinguere tra i diversi tipi di violazione. Per ragioni di equità è opportuno fare una distinzione tra le conseguenze derivanti dalla violazione di obblighi diversi. In particolare, occorre prevedere l’incameramento parziale della cauzione in casi specifici.
Non è opportuno operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di un obbligo a seconda che sia stato ricevuto o no un anticipo. Pertanto, le cauzioni costituite a fronte di anticipi devono essere soggette a norme particolari.
È opportuno stabilire i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili alle diverse situazioni che si verificano nell’ambito della normativa agricola settoriale, fatte salve le eventuali definizioni o deroghe previste dalle norme che disciplinano i settori interessati, in base ai criteri di cui all’articolo 106, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Per tutti i prezzi e gli importi che vanno determinati nel quadro degli scambi con i paesi terzi, l’accettazione della dichiarazione in dogana rappresenta il fatto generatore più idoneo per raggiungere il fine commerciale perseguito. Lo stesso vale per le restituzioni all’esportazione e per la determinazione del prezzo di entrata degli ortofrutticoli nell’Unione, in base al quale i prodotti sono classificati nella tariffa doganale comune. È quindi opportuno adottare questo fatto generatore.
Per le restituzioni alla produzione, il fatto generatore del tasso di cambio è legato, in linea di massima, all’adempimento di determinate formalità. Ai fini dell’armonizzazione delle regole applicabili, è opportuno disporre che il fatto generatore sia la data in cui viene dichiarato che i prodotti hanno raggiunto la destinazione richiesta, qualora sia richiesta una destinazione, e, in tutti gli altri casi, l’accettazione della domanda di pagamento della restituzione da parte dell’organismo pagatore.
Per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, l’obbligo cui è subordinata la concessione dell’aiuto è costituito da un atto che garantisce l’uso appropriato dei prodotti in questione. La presa in consegna dei prodotti da parte dell’operatore interessato rappresenta una condizione preliminare affinché le autorità competenti possano effettuare le necessarie verifiche o ispezioni alla contabilità dell’operatore stesso e venga garantito il trattamento uniforme delle pratiche. È quindi opportuno che il fatto generatore del tasso di cambio sia messo in relazione con la presa in consegna dei prodotti.
Per gli altri aiuti a favore del settore agricolo, le situazioni possono essere molto diverse. Tali aiuti, comunque, sono sempre concessi previa domanda e nei termini prescritti dalla normativa. È pertanto opportuno far corrispondere il fatto generatore del tasso di cambio al termine ultimo per la presentazione delle domande.
Per le misure di sostegno, gli aiuti e i premi nel settore vitivinicolo, occorre collegare il fatto generatore del tasso di cambio, a seconda della situazione, alla data d’inizio della campagna viticola, al completamento di determinate operazioni o a una data specifica. È opportuno quindi precisare il fatto generatore da prendere in considerazione per ogni situazione.
Le situazioni da prendere in considerazione ai fini della determinazione del fatto generatore sono molto diverse da un settore all’altro. È quindi opportuno stabilire il fatto generatore in funzione della specificità di ciascuna delle situazioni e delle misure contemplate dai diversi settori agricoli, in particolare per quanto riguarda gli aiuti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il programma «Frutta nelle scuole», il settore dello zucchero, le misure promozionali e alcune misure nel settore degli ortofrutticoli.
Per quanto riguarda gli importi a vocazione strutturale o ambientale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11, e gli importi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio12, il cui pagamento è a carico dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli importi sono fissati per una campagna di commercializzazione o per un anno civile. Il fine commerciale è dunque raggiunto se il fatto generatore del tasso di cambio è stabilito per l’anno in questione. In considerazione di tali elementi, è opportuno stabilire che il fatto generatore è il 1o gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto.
Per quanto riguarda gli anticipi e le cauzioni, gli importi da versare o garantiti sono fissati in euro secondo la normativa agricola settoriale. Il tasso di cambio applicabile a detti importi deve essere quindi quello di una data prossima alla data di pagamento dell’anticipo o di costituzione della cauzione. Se si ricorre alla cauzione, il relativo importo deve permettere anche di coprire l’insieme dei rischi per i quali è stata costituita. In tali circostanze, è opportuno definire il fatto generatore del tasso di cambio in funzione della data di fissazione dell’importo dell’anticipo o di costituzione della cauzione, oppure della data del relativo versamento.
A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio13, la Commissione procede al disimpegno automatico di un impegno di bilancio relativo a un programma di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 che non è stato utilizzato alla fine del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio. Il regolamento (UE) n. 1306/2013 modifica la norma, disponendo il disimpegno automatico alla fine del terzo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio. Per ragioni di coerenza, ai programmi di sviluppo rurale del periodo 2007-2013 si dovrebbe continuare ad applicare la regola «N+2», stabilendo di conseguenza una disposizione transitoria. Parimenti, è opportuno che i pagamenti intermedi relativi ai programmi di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 continuino ad essere assoggettati all’obbligo di rispettare l’importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni asse prioritario per l’intero periodo coperto dal programma interessato. Inoltre, per garantire la continuità nella gestione di tali programmi, è opportuno che queste disposizioni transitorie si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Organismi pagatori e altri organismi
Art. 1 Condizioni di riconoscimento degli organismi pagatori
1. Gli organismi pagatori incaricati di gestire e controllare le spese, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, forniscono, per quanto riguarda i pagamenti che eseguono e la comunicazione e conservazione delle informazioni, garanzie sufficienti in ordine ai seguenti aspetti:
a) il controllo dell’ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme dell’Unione, prima di procedere all’ordine di pagamento;
b) l’esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
c) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell’Unione;
d) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme dell’Unione;
e) l’accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell’Unione.
2.
Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che rispettano le condizioni di cui al paragrafo 1. Per essere riconosciuti, inoltre, gli organismi pagatori devono disporre di una struttura amministrativa e di un sistema di controllo interno conformi ai criteri di cui all’allegato I («criteri per il riconoscimento») relativi ai seguenti aspetti:
a) ambiente interno;
b) attività di controllo;
c) informazione e comunicazione;
d) monitoraggio.
Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri di riconoscimento per tenere conto delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche specifiche dell’organismo pagatore.
Art. 2 Condizioni di riconoscimento degli organismi di coordinamento
1. Ove siano riconosciuti più organismi pagatori, a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, lo Stato membro interessato decide, mediante atto formale adottato a livello ministeriale, in merito al riconoscimento dell’organismo di coordinamento, dopo aver accertato che l’organizzazione amministrativa di tale organismo offre garanzie sufficienti in ordine alla sua capacità di svolgere i compiti di cui a detto articolo.
2. Per ottenere il riconoscimento, l’organismo di coordinamento deve adottare procedure atte a garantire che:
a) le dichiarazioni destinate alla Commissione siano basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate;
b) le dichiarazioni destinate alla Commissione siano debitamente autorizzate prima della loro trasmissione;
c) esista una pista adeguata di controllo a sostegno delle informazioni trasmesse alla Commissione;
d) le informazioni ricevute e trasmesse siano archiviate in modo sicuro, in formato cartaceo o elettronico.
Art. 3 Obblighi dell’organismo pagatore per quanto riguarda l’intervento pubblico
1.
Gli organismi pagatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 provvedono alla gestione e al controllo delle operazioni connesse alle misure di intervento relative all’ammasso pubblico di cui sono responsabili, alle condizioni definite nell’allegato II del presente regolamento e, se del caso, dalla normativa agricola settoriale, in particolare in base alle percentuali minime di controllo fissate nello stesso allegato.
Gli organismi pagatori hanno la facoltà di delegare le proprie competenze in questo ambito ad organismi di intervento rispondenti alle condizioni previste per il riconoscimento all’allegato I, punto 1.C, del presente regolamento o di intervenire per il tramite di altri organismi pagatori.
2.
Gli organismi pagatori o gli organismi di intervento possono, ferma restando la loro responsabilità globale relativa all’ammasso pubblico:
a) affidare la gestione di alcune misure di ammasso pubblico a persone fisiche o giuridiche che provvedono all’ammasso dei prodotti agricoli di intervento («enti assuntori»);
b) incaricare persone fisiche o giuridiche dell’assolvimento di alcuni compiti specifici previsti dalla normativa agricola settoriale.
Qualora gli organismi pagatori affidino la gestione agli enti assuntori di cui al primo comma, lettera a), tale gestione avviene obbligatoriamente nell’ambito di contratti di ammasso, in base agli obblighi e ai principi generali definiti nell’allegato III.
3.
Gli obblighi a carico degli organismi pagatori, ai fini dell’ammasso pubblico, sono in particolare i seguenti:
a) tenere una contabilità di magazzino e finanziaria per ogni prodotto oggetto di una misura di intervento di ammasso pubblico, con riferimento alle operazioni che realizzano nel periodo compreso tra il 1o ottobre di un dato anno e il 30 settembre dell’anno successivo, periodo detto «esercizio contabile»;
b) tenere aggiornato l’elenco degli enti assuntori con cui hanno stipulato un contratto di ammasso pubblico. Tale elenco contiene gli elementi tecnici che consentono di determinare con precisione tutti i luoghi di ammasso, le rispettive capacità, il numero di capannoni, di celle frigorifere e di sili, le piante e gli schemi;
c) tenere a disposizione della Commissione i contratti tipo utilizzati per l’ammasso pubblico, le regole definite per la presa in consegna dei prodotti, l’ammasso e l’uscita dei prodotti dai magazzini degli assuntori, nonché le regole applicabili alla responsabilità di questi ultimi;
d) tenere una contabilità di magazzino centralizzata e informatizzata, che fa riferimento a tutti i siti di ammasso, a tutti i prodotti, con le rispettive quantità e qualità, e che precisa per ciascun prodotto il peso, se del caso netto e lordo, oppure il volume;
e) effettuare sotto la propria responsabilità tutte le operazioni relative all’immagazzinamento, alla conservazione, al trasporto o ai trasferimenti dei prodotti di intervento in conformità delle normative unionale e nazionale, fatta salva la responsabilità degli acquirenti, degli altri organismi pagatori che intervengono nell’ambito di un’operazione o delle persone a tal fine delegate;
f) effettuare durante tutto l’anno i controlli sui luoghi di ammasso dei prodotti di intervento, a intervalli irregolari e senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 24 ore, salvo in casi debitamente giustificati;
g) effettuare un inventario annuo alle condizioni stabilite all’articolo 4.
Se in uno Stato membro le gestione dei conti dell’ammasso pubblico per uno o più prodotti è affidata a più organismi pagatori, la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui alle lettere a) e d) sono consolidate a livello di Stato membro prima che siano comunicate le informazioni corrispondenti alla Commissione.
4. Gli organismi pagatori prendono le misure necessarie a garantire:
a) che i prodotti oggetto di misure di intervento dell’Unione siano correttamente conservati controllando la qualità dei prodotti immagazzinati almeno una volta all’anno;
b) l’integrità delle scorte d’intervento.
5.
Gli organismi pagatori informano immediatamente la Commissione:
a) dei casi in cui la proroga del periodo di ammasso di un prodotto può provocarne il deterioramento;
b) delle perdite quantitative o del deterioramento di un prodotto a causa di calamità naturali.
Se si verificano le situazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), la Commissione adotta le decisioni del caso:
a) per le situazioni di cui al primo comma, lettera a), secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14;
b) per le situazioni di cui al primo comma, lettera b), secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 116, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
6. Le conseguenze finanziarie risultanti dalla cattiva conservazione del prodotto oggetto di misure di intervento dell’Unione, in particolare a causa dell’inadeguatezza dei metodi di ammasso, sono a carico degli organismi pagatori. In caso di inadempimento dei rispettivi impegni o obblighi, la responsabilità finanziaria incombe agli organismi pagatori, ferma restando la possibilità di rivalsa nei confronti degli enti assuntori.
7. Gli organismi pagatori garantiscono agli agenti della Commissione o alle persone da essa incaricate l’accessibilità permanente, per via elettronica o presso la propria sede, alla contabilità dell’ammasso pubblico e a tutti i documenti, i contratti e i fascicoli costituiti o ricevuti nell’ambito dell’intervento.
Art. 4 Inventario
1.
Gli organismi pagatori procedono, nel corso di ogni esercizio contabile, alla compilazione di un inventario di tutti i prodotti che hanno formato oggetto di interventi dell’Unione.
Essi confrontano i risultati dell’inventario con i dati contabili. Le eventuali differenze di quantità constatate e gli importi risultanti dalle differenze qualitative rilevate in occasione di verifiche sono contabilizzati a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. Ai fini del paragrafo 1, i quantitativi mancanti connessi a normali operazioni di ammasso corrispondono alla differenza tra le scorte teoriche che risultano dall’inventario contabile, da un lato e, dall’altro, le scorte reali riscontrate in base all’inventario di cui al paragrafo 1 ovvero le scorte contabili sussistenti dopo l’esaurimento delle scorte reali di un magazzino e sono soggetti ai limiti di tolleranza stabiliti nell’allegato IV.
Capo II. Gestione finanziaria
Art. 5 Inosservanza del termine ultimo di pagamento per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia
1. Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in virtù delle eccezioni di cui all’articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre i termini di pagamento prescritti sono ammissibili al finanziamento unionale alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2.
Quando le spese pagate oltre i termini rappresentano fino al 5 % delle spese pagate nel rispetto dei termini non è operata alcuna riduzione dei pagamenti mensili.
Quando le spese pagate oltre i termini superano il limite del 5 %, tutte le spese supplementari pagate oltre i termini sono ridotte secondo le seguenti modalità:
a) le spese pagate nel primo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 10 %,
b) le spese pagate nel secondo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %,
c) le spese pagate nel terzo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 45 %,
d) le spese pagate nel quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 70 %,
e) le spese pagate oltre il quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %.
3.
In deroga al paragrafo 2, per i pagamenti diretti soggetti al massimale di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15 si applicano le seguenti modalità:
a) quando il limite di cui al paragrafo 2, primo comma, non è stato interamente utilizzato per pagamenti effettuati per l’anno civile N entro il 15 ottobre dell’esercizio N + 1 e la parte rimanente del limite supera il 2 %, questa parte rimanente è ridotta al 2 %;
b) durante l’esercizio finanziario N + 1, i pagamenti diretti, diversi dai pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e al regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17, con riferimento all’anno civile N - 1 o ad anni precedenti, effettuati oltre i termini di pagamento prescritti, sono ammissibili al finanziamento del FEAGA soltanto se l’importo totale dei pagamenti diretti eseguiti entro l’esercizio finanziario N + 1, rettificato ove opportuno per gli importi precedenti all’adattamento di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, non supera il massimale di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno civile N, a norma dell’articolo 7 del medesimo regolamento;
c) le spese che superano i massimali di cui alla lettera a) o alla lettera b) sono ridotte del 100 %.
Per la verifica del rispetto della condizione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, non si tiene conto degli importi dei rimborsi di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
3 bis.
4.
La Commissione applica una ripartizione temporale diversa da quella prevista ai paragrafi 2 e 3, e/o tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per talune misure, o se gli Stati membri presentano giustificazioni fondate.
Tuttavia, il primo comma non si applica alle spese che superano il massimale di cui al paragrafo 3, lettera b).
5.
Il controllo del rispetto dei termini di pagamento è eseguito una volta nel corso di ciascun esercizio di bilancio sulle spese effettuate fino al 15 ottobre. Tuttavia, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento nel contesto delle dichiarazioni di spesa mensili, è opportuno prevedere la possibilità di eseguire un controllo supplementare del rispetto dei termini di pagamento sulle spese effettuate fino al 31 luglio.
Gli eventuali superamenti dei termini di pagamento sono presi in considerazione al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di verifica di conformità, di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Art. 5 bis Inosservanza del termine ultimo di pagamento per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
1. Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in virtù delle eccezioni di cui all'articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre il termine di pagamento prescritto sono ammissibili al finanziamento unionale alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2.
Quando le spese pagate oltre il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 rappresentano fino al 5 % delle spese pagate nel rispetto del termine non è operata alcuna riduzione dei pagamenti intermedi.
Quando le spese pagate oltre il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 superano il limite del 5 %, tutte le spese supplementari pagate oltre il termine sono ridotte per i periodi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione7 secondo le seguenti modalità:
a) le spese effettuate tra il 1o luglio e il 15 ottobre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %;
b) le spese effettuate tra il 16 ottobre e il 31 dicembre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 60 %;
c) le spese effettuate oltre il 31 dicembre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %.
3. In deroga al paragrafo 2, quando il limite di cui al primo comma di tale paragrafo non è stato interamente utilizzato per pagamenti effettuati per l'anno civile N entro il 31 dicembre dell'esercizio N + 1 e la parte rimanente del limite supera il 2 %, questa parte rimanente è ridotta al 2 %.
4. Qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per talune misure o se gli Stati membri presentano giustificazioni fondate, la Commissione applica ripartizioni temporali diverse da quelle previste ai paragrafi 2 e 3, o tassi di riduzione inferiori o nulli.
5.
Il controllo del rispetto del termine di pagamento è effettuato una volta nel corso di ciascun esercizio di bilancio sulle spese effettuate fino al 15 ottobre.
Gli eventuali superamenti del termine di pagamento sono presi in considerazione al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di verifica di conformità, di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
7. I limiti e le riduzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati separatamente in relazione alle dotazioni del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, senza le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, e in relazione a tali risorse aggiuntive.
Art. 6 Inosservanza della prima data possibile di pagamento
Per quanto concerne il FEAGA, se gli Stati membri sono autorizzati a versare anticipi fino a un certo importo massimo anteriormente alla prima data possibile per l’esecuzione del pagamento fissata dalla normativa agricola settoriale, le spese che superano tale importo massimo sono considerate spese effettuate anteriormente alla prima data possibile. Tuttavia, in virtù delle eccezioni di cui all’articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali spese sono ammissibili al finanziamento unionale previa riduzione del 10 %.
Art. 7 Compensazione da parte degli organismi pagatori
1.
Con la decisione relativa ai pagamenti mensili adottata in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione effettua il pagamento del saldo delle spese dichiarate da ciascuno Stato membro nella sua dichiarazione delle spese, diminuite dell’importo delle entrate con destinazione specifica indicate dallo Stato membro nella medesima dichiarazione. Detta compensazione si considera equivalente alla riscossione delle entrate corrispondenti.
Gli stanziamenti d’impegno e gli stanziamenti di pagamento generati dalle entrate con destinazione specifica sono aperti a partire dall’assegnazione di tali entrate alle linee di bilancio.
2. Gli importi di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013 che siano stati trattenuti prima del pagamento dell’aiuto oggetto dell’irregolarità o della negligenza sono dedotti dalla spesa corrispondente.
3. Durante ciascun periodo di riferimento gli importi dei contributi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) recuperati presso i beneficiari nell’ambito del programma di sviluppo rurale di cui trattasi sono dedotti dall’importo a carico del FEASR nella dichiarazione di spesa relativa a tale periodo.
4. Gli importi in più o in meno eventualmente risultanti dalla liquidazione contabile di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che possono essere riutilizzati nell’ambito del programma di sviluppo rurale, sono aggiunti o dedotti dall’importo del contributo del FEASR quando viene effettuata la prima dichiarazione dopo la decisione sulla liquidazione dei conti.
5. Il finanziamento da parte del FEAGA è pari alle spese, calcolate in base ai dati comunicati dall’organismo pagatore, previa detrazione delle entrate eventuali originate dalle misure di intervento, convalidate dal sistema informatico posto in essere dalla Commissione e indicate dall’organismo pagatore nella propria dichiarazione delle spese.
Art. 8 Adozione tardiva del bilancio dell’Unione
1. Per quanto riguarda il FEAGA, se all’apertura dell’esercizio finanziario il bilancio dell’Unione non è ancora stato adottato, i pagamenti mensili di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono concessi limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro, fissata per capitolo di spesa e nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 16 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.
2. Per quanto riguarda il FEASR, se all’apertura dell’esercizio finanziario il bilancio dell’Unione non è ancora stato adottato:
a) i pagamenti intermedi di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono concessi in proporzione agli stanziamenti disponibili come percentuale delle dichiarazioni di spesa ricevute per ogni programma di sviluppo rurale. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nei pagamenti intermedi successivi;
b) per quanto riguarda gli impegni di bilancio di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1306/2103, le prime rate annuali dopo l’adozione dei programmi di sviluppo rurale rispettano l’ordine di adozione di tali programmi. Gli impegni di bilancio relativi alle rate annuali successive sono assunti secondo l’ordine dei programmi che hanno esaurito i rispettivi impegni. La Commissione può assumere impegni annuali parziali per i programmi di sviluppo rurale nel caso in cui gli stanziamenti di impegno disponibili siano limitati. Il saldo residuo per tali programmi è impegnato non appena si rendano disponibili stanziamenti di impegno aggiuntivi.
Art. 9 Rinvio dei pagamenti mensili
Dopo aver informato gli Stati membri interessati, la Commissione può rinviare i pagamenti mensili di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1306/2013 da versare agli Stati membri nei casi in cui le comunicazioni previste dall’articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del medesimo regolamento arrivino in ritardo o contengano discrepanze che richiedono ulteriori verifiche.
Art. 10 Sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva
1. La sospensione dei pagamenti di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica alle misure elencate nell’allegato V del presente regolamento.
2. Per quanto riguarda le spese del FEAGA, si applicano i seguenti tassi di sospensione dei pagamenti:
a) se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 15 ottobre, l’1 % delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile;
b) se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 1o dicembre, l’1,5 % delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile.
3. Per quanto riguarda le spese del FEASR, si applicano i seguenti tassi di sospensione dei pagamenti:
a) se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 15 ottobre, l’1 % delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile;
b) se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 15 gennaio, l’1,5 % delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile.