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Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione del 29 aprile 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 216/20081 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, gli operatori di paesi terzi che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale con aeromobili devono soddisfare le norme corrispondenti dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

Il regolamento (CE) n. 216/2008 non si applica agli operatori di paesi terzi che sorvolano il territorio soggetto alle disposizioni del trattato.

Il regolamento (CE) n. 216/2008 prevede che, nella misura in cui non esistono norme ICAO pertinenti, gli operatori di paesi terzi devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di cui agli allegati I, III e IV e, se applicabile, all'allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008, purché tali requisiti non contrastino con i diritti di paesi terzi previsti dalle convenzioni internazionali.

Il regolamento (CE) n. 216/2008 prevede che l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso «l'Agenzia») rilasci autorizzazioni e monitori costantemente le autorizzazioni da essa rilasciate. L'autorizzazione costituisce una condizione preliminare della procedura per ottenere un permesso operativo o un documento equivalente emesso dal rispettivo Stato membro dell'UE nell'ambito degli attuali accordi in materia di servizi aerei tra gli Stati membri dell'UE e paesi terzi.

Ai fini delle autorizzazioni iniziali e del monitoraggio continuo, l'Agenzia conduce valutazioni e adotta tutte le misure necessarie per impedire il perdurare di una violazione.

È necessario che la procedura di autorizzazione degli operatori di paesi terzi sia semplice, proporzionata, conveniente, efficiente e tenga conto dei risultati del programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza («Universal Safety Oversight Audit Programme») dell'ICAO, delle ispezioni di rampa e delle altre informazioni riconosciute sugli aspetti di sicurezza concernenti operatori di paesi terzi.

Le valutazioni di operatori di paesi terzi soggetti a divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio2 possono includere un audit in loco presso i locali dell'operatore. Al fine di rimuovere la sospensione di un'autorizzazione, l'Agenzia può considerare l'eventualità di condurre un audit dell'operatore di un paese terzo.

Al fine di assicurare una transizione agevole e un elevato livello di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione europea, è necessario che le misure attuative tengano conto delle pratiche raccomandate e dei documenti di orientamento adottati sotto gli auspici dell'ICAO.

È necessario che l'industria aeronautica e l'amministrazione dell'Agenzia abbiano il tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo quadro normativo e per riconoscere, a determinate condizioni, i permessi operativi o i documenti equivalenti emessi da uno Stato membro per operare verso, all'interno o in uscita dal suo territorio.

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha preparato delle proposte di norme di attuazione e le ha presentate, sotto forma di parere, alla Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per gli operatori di aeromobili di paesi terzi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio1, che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all’interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni dei trattati, ivi comprese le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca della loro autorizzazione, i privilegi e le responsabilità dei titolari di autorizzazioni nonché le condizioni in base alle quali le operazioni sono vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni a fini di sicurezza.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «volo»: la partenza da un aeroporto specifico verso un aeroporto di destinazione specifico;

  2. 2) «operatore di un paese terzo»: qualsiasi operatore in relazione al quale le funzioni e i compiti dello Stato dell’operatore non sono svolti da uno Stato membro o dall’Agenzia.

  3. 4)

Art. 3 Autorizzazioni

Gli operatori di paesi terzi possono effettuare operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all’interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni dei trattati solo se soddisfano i requisiti dell’allegato 1 e sono in possesso di un’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia in conformità all’allegato 2 del presente regolamento.

Art. 4 Entrata in vigore

1.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.

In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri che alla data di entrata in vigore del presente regolamento rilasciano permessi operativi o documenti equivalenti a operatori di paesi terzi a norma della propria legislazione nazionale continuano a farlo. Gli operatori di paesi terzi si conformano al campo di applicazione e ai privilegi definiti nel permesso o nella documentazione equivalente rilasciata dallo Stato membro fino a quando l'Agenzia adotta una decisione in conformità all'allegato 2 del presente regolamento. Gli Stati membri informano l'Agenzia in merito al rilascio di tali autorizzazioni o documenti equivalenti.

Dopo la data in cui l'Agenzia prende una decisione riguardante l'operatore di un paese terzo, o dopo un periodo massimo di 30 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, a seconda della data che cade per prima, lo Stato membro non effettua più una valutazione di sicurezza dell'operatore del paese terzo in questione in conformità alla propria legislazione nazionale quando rilascia permessi operativi.

3. Gli operatori di paesi terzi che alla data di entrata in vigore sono titolari di un permesso operativo o documento equivalente, presentano una domanda di autorizzazione all'Agenzia entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La domanda deve contenere informazioni in merito a qualsiasi permesso operativo rilasciato da uno Stato membro.

4. Quando riceve una domanda l'Agenzia valuta la conformità dell'operatore del paese terzo ai requisiti applicabili. La valutazione deve concludersi entro 30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso