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Regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione del 1o agosto 2014 che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 5 bis, paragrafo 1, l'articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 8, paragrafo 3,

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il regolamento (UE) n. 1318/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha modificato il regolamento (CE) n. 1217/2009 per renderlo conforme alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro giuridico risultante da tale allineamento, è opportuno adottare alcune norme mediante atti delegati e atti di esecuzione. Le nuove norme dovrebbero sostituire le norme vigenti stabilite dalla Commissione ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009. È dunque opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1242/20083 e (UE) n. 1291/2009 della Commissione4 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 della Commissione5.

Il regolamento (CE) n. 1217/2009 conferisce alla Commissione il potere di adottare regolamenti delegati che stabiliscono le norme relative ai dati per la rilevazione dei redditi e per l'analisi della situazione economica delle aziende agricole. L'atto delegato dovrebbe in particolare stabilire le regole per la fissazione dei valori soglia che delimitano il campo di osservazione, per l'elaborazione dei piani di selezione delle aziende, per la fissazione del periodo di riferimento della produzione standard, per la determinazione delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e per la determinazione dei principali gruppi di dati da rilevare sulle schede aziendali, nonché le regole generali da seguire al riguardo.

I valori soglia che delimitano il campo di osservazione dovrebbero consentire risultati rappresentativi del campo di osservazione che si vuole ottenere. I valori soglia dovrebbero ottimizzare il rapporto costo/benefici ed essere determinati con l'obiettivo di includere nel campo di osservazione le aziende che rappresentano la maggiore porzione possibile di produzione agricola, superficie agricola e manodopera agricola tra le aziende gestite con un orientamento al mercato.

Il piano di selezione dovrebbe includere un numero minimo di elementi che dimostrino come viene selezionato un campione rappresentativo, consentendo in tal modo all'indagine di conseguire gli obiettivi della rete d'informazione contabile agricola.

Le produzioni standard sono basate su dati medi rilevati nel corso di un determinato periodo di riferimento. Il loro valore dovrebbe essere attualizzato periodicamente per tener conto dell'evoluzione economica, in modo che la tipologia conservi la sua validità. La frequenza dell'attualizzazione dovrebbe essere connessa agli anni in cui vengono eseguite le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione.

È necessario che le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali siano strutturate in modo da permettere la costituzione di gruppi omogenei di aziende con un grado maggiore o minore di aggregazione e il raffronto della situazione dei gruppi di aziende.

I dati riportati nelle schede aziendali dovrebbero permettere di ottenere un quadro delle aziende contabili per quanto riguarda i fattori di produzione, di valutare il livello di reddito agricolo e di rispecchiare la realtà tecnica, economica e sociale dell'azienda agricola interessata. A tal fine occorre determinare i principali gruppi di dati contabili da raccogliere e le norme generali relative alla raccolta dei dati.

Le norme di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dall'esercizio 2015 per la rete di informazione contabile agricola e a decorrere dall'indagine 2016 per le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1217/2009 ai fini della rilevazione annua dei redditi e di un'analisi del funzionamento economico delle aziende agricole mediante la rete d'informazione contabile agricola dell'Unione. Tali norme riguardano:

  1. a) la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009;

  2. b) il piano di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009;

  3. c) il «periodo di riferimento» di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009;

  4. d) le classi di orientamento tecnico-economico di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009;

  5. e) la raccolta di dati contabili di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009.

Art. 2 Soglia

La soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009 garantisce che il campo di osservazione dell'indagine rappresenti la maggiore proporzione possibile di produzione agricola, superficie agricola e manodopera agricola tra le aziende gestite con un orientamento al mercato.

Art. 3 Piano di selezione

Il piano di selezione delle aziende contabili, redatto da ciascuno Stato membro secondo quanto previsto all'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, include elementi atti a garantire l'ottenimento di un campione contabile rappresentativo del campo di osservazione. Nello specifico, il piano deve:

  1. a) essere basato sulle fonti statistiche di riferimento più recenti;

  2. b) spiegare le modalità di stratificazione del campo di osservazione conformemente alle circoscrizioni elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009, nonché alle classi di orientamento tecnico-economico e alle classi di dimensione economica di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009;

  3. c) fornire una ripartizione delle aziende nel campo di osservazione per classi di orientamento tecnico-economico e classi di dimensione economica di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, corrispondente almeno alle tipologie principali;

  4. d) indicare i metodi statistici per la determinazione della percentuale di selezione adottata per ciascuno strato, le procedure di selezione delle aziende contabili e il numero di aziende contabili da selezionare per strato.

Art. 4 Periodo di riferimento della produzione standard

Ai fini del calcolo delle produzioni standard per le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione per l'anno N, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, il periodo di riferimento comprende i cinque anni consecutivi dall'anno N-5 all'anno N-1.

Le produzioni standard sono determinate utilizzando i dati di base medi calcolati per il periodo di riferimento di cui al primo comma e comunemente denominati «produzioni standard N-3». Tali «produzioni standard N-3» sono attualizzate per tener conto dell'evoluzione economica almeno ogni volta che viene effettuata un'indagine sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione.

Art. 5 Classi di orientamento tecnico-economico generali e principali

Le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e la corrispondenza tra di loro, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009, figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio 2015 per la rete di informazione contabile agricola e a decorrere dall'indagine 2016 per le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso