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Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea (versione codificata)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

Il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole della Comunità economica europea2, ha subito numerose e sostanziali modificazioni3. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale regolamento.

Per lo sviluppo della politica agricola comune è necessario disporre d’informazioni obiettive e funzionali, in particolare sui redditi nelle varie categorie di aziende agricole e sul funzionamento economico delle aziende appartenenti alle categorie che richiedono una particolare attenzione a livello della Comunità.

Le contabilità delle aziende agricole costituiscono la fonte fondamentale dei dati indispensabili per rilevare i redditi nelle aziende agricole e per analizzare il loro funzionamento economico.

I dati raccolti dovrebbero provenire da aziende agricole appositamente e opportunamente scelte secondo norme comuni e poggiare su fatti controllabili; tali dati dovrebbero rispecchiare la realtà tecnica, economica e sociale dell’azienda agricola, essere rilevati presso le singole aziende e resi disponibili il più rapidamente possibile, in base a definizioni identiche e a uno stesso modello di presentazione, di cui la Commissione possa servirsi in ogni momento, nelle forme più dettagliate.

Tali obiettivi possono essere conseguiti solo mediante una rete comunitaria d’informazione contabile agricola, («rete d’informazione»), che si avvalga degli uffici contabili agricoli in ciascuno Stato membro e che, riscuotendo la fiducia degli interessati, poggi sulla loro partecipazione volontaria.

Per ottenere risultati contabili sufficientemente omogenei a livello comunitario è opportuno, in particolare, ripartire le aziende contabili per circoscrizioni e classi di aziende, sulla base di una stratificazione del campo d’osservazione fondata sulla tipologia comunitaria delle aziende agricole definita dal regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole4.

Le circoscrizioni della rete d’informazione dovrebbero essere per quanto possibile identiche a quelle considerate ai fini della presentazione di altri dati regionali essenziali per l’orientamento della politica agricola comune.

Per motivi di gestione è opportuno autorizzare la Commissione a modificare l’elenco delle circoscrizioni degli Stati membri, su richiesta di uno Stato membro.

Il campo di osservazione della rete di dati dovrebbe comprendere tutte le aziende agricole di una certa dimensione economica, indipendentemente da qualsiasi attività esterna intrapresa dall’operatore; esso dovrebbe essere periodicamente riesaminato alla luce dei nuovi dati forniti dall’indagine sulla struttura delle aziende agricole.

Le aziende contabili dovrebbero essere scelte conformemente alle norme fissate nell’ambito di un piano di selezione inteso a fornire un campione contabile rappresentativo del campo di osservazione.

Sulla base dell’esperienza acquisita, è opportuno che le principali decisioni concernenti la selezione delle aziende contabili, in particolare l’elaborazione del piano di selezione, vengano adottate a livello nazionale; conseguentemente, la responsabilità di questa operazione dovrebbe essere affidata a un organo nazionale. È tuttavia opportuno consentire agli Stati membri aventi più circoscrizioni di mantenere i comitati regionali.

L’organo di collegamento nazionale dovrebbe assumere una funzione essenziale nella gestione della rete d’informazione.

Nel selezionare le aziende agricole, nonché in sede di esame critico e di valutazione dei dati raccolti, è necessario fare riferimento a dati provenienti da altre fonti d’informazione.

È opportuno fornire agli agricoltori l’assicurazione che i dati contabili della loro azienda e ogni altra informazione individuale, ottenuti in base al presente regolamento, non saranno utilizzati a scopi fiscali, o per fini diversi da quelli previsti nel presente regolamento, né divulgati dalle persone che partecipano o che hanno partecipato alla rete comunitaria d’informazione contabile agricola.

Per accertarsi dell’obiettività e del carattere funzionale delle informazioni raccolte, la Commissione dovrebbe essere in grado di ottenere tutte le informazioni necessarie sul modo secondo il quale gli organi incaricati della selezione delle aziende agricole e gli uffici contabili partecipanti alla rete comunitaria d’informazione contabile agricola adempiono ai loro compiti e, ove lo ritenga necessario, di inviare sul posto degli esperti con il concorso degli organi nazionali competenti.

La rete contabile è un utile strumento che consente alla Comunità di porre in essere la politica agricola comune e di conseguenza giova agli Stati membri oltre che alla Comunità. È dunque opportuno che i costi dei sistemi informatizzati su cui la rete è basata, come pure degli studi e delle attività per lo sviluppo di altri aspetti della rete siano ammessi a beneficiare dei finanziamenti comunitari.

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione5,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Istituzione di una rete d’informazione sulla sostenibilità agricola

Art. 1

1. Al fine di soddisfare le esigenze della politica agricola comune (PAC), compresa la valutazione del suo impatto sul settore agricolo, è istituita una rete d’informazione sulla sostenibilità agricola (“RISA”) per la raccolta e l’analisi di dati sulla sostenibilità a livello di azienda agricola che coprano la dimensione economica, ambientale e sociale (“dati RISA”). I dati RISA possono essere utilizzati per contribuire alla valutazione di aspetti aggiuntivi connessi alla sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione e per rispondere alle sfide cui essa deve far fronte.

2. I dati RISA coprono gli ambiti stabiliti nell’allegato -I. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis al fine di modificare l’allegato -I per modificare tali ambiti o aggiungerne di nuovi. Nell’esercitare il potere di adottare tali atti delegati, la Commissione:

  1. a) garantisce che gli atti delegati siano debitamente giustificati e non creino oneri aggiuntivi significativi per gli Stati membri o le aziende contabili;

  2. b) effettua analisi della pertinenza, della fattibilità e della proporzionalità di tale modifica, anche per quanto riguarda la disponibilità e la qualità delle fonti di dati appropriate, in particolare le fonti amministrative pertinenti, e tiene debitamente conto dei risultati di tali analisi;

  3. c) garantisce che i nuovi ambiti inseriti siano collegati agli obiettivi della PAC;

  4. d) non aggiunge nuovi ambiti fino al 20 dicembre 2026;

  5. e) adotta tali atti delegati, qualora siano aggiunti nuovi ambiti, almeno un anno prima della data di applicazione del relativo atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

3. I dati RISA e i dati provenienti da altre serie di dati di cui all’articolo 4 bis sono utilizzati per effettuare analisi sullo stato di sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione, anche in un formato che consenta l’analisi comparativa. La Commissione mette a disposizione del pubblico i risultati di tali analisi sotto forma di dati RISA aggregati e anonimizzati. Tali dati possono essere utilizzati come informazioni che consentano l’analisi comparativa o per fornire consulenza agli agricoltori, allo scopo di facilitare la gestione delle aziende agricole e migliorarne la sostenibilità. La pubblicazione dei risultati e l’utilizzo dei dati a fini di analisi comparativa o consulenza sono conformi all’articolo 16.

4. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare i dati RISA come fonte di dati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio1, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio2, all’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio3, o ad altri atti adottati a norma dell’articolo 338, paragrafo 1, TFUE.

Art. 2

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) “agricoltore”: la persona fisica o giuridica la cui azienda è situata nell’Unione;

  2. 2) “azienda”: una singola unità, dal punto di vista sia tecnico sia economico, che dispone di una gestione unitaria e che svolge attività economiche in agricoltura in conformità dell’uso generale di tali termini nell’ambito delle indagini e dei censimenti agricoli dell’Unione;

  3. 3) “classe di aziende”: un insieme di aziende appartenenti alla stessa classe di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia dell’Unione relativa alle aziende di cui all’articolo 5 ter;

  4. 4) “azienda contabile”: qualsiasi azienda per cui è compilata una scheda aziendale nel quadro della RISA;

  5. 5) “scheda aziendale”: la scheda, da compilare o già compilata, con i dati relativi all’azienda contabile, esclusi i collegamenti e i dati di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1;

  6. a)

  1. b)

  2. c)

  3. 6) “circoscrizione della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola” o “circoscrizione RISA”: il territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitato ai fini della scelta delle aziende contabili; l’elenco di tali circoscrizioni figura all’allegato I;

  4. 7) “rilevatore di dati”: un organo di collegamento o un’entità da esso incaricata di raccogliere i dati RISA;

  5. e)

  6. 8) “produzione standard”: il valore normale della produzione lorda;

  7. 9) “dati personali”: i dati personali ai sensi dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e dell’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio5;

  8. 10) “dati individuali”: i dati riferiti a un’azienda contabile che consentono di identificare l’azienda o l’agricoltore, direttamente o indirettamente, e che possono essere dati personali o dati riguardanti persone giuridiche;

  9. 11) “dati anonimizzati”: i dati in una forma che non consente di identificare né direttamente né indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche;

  10. 12) “dati pseudonimizzati”: i dati individuali che non possono più essere attribuiti a una specifica persona fisica o giuridica senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati individuali non siano attribuiti a una persona fisica o giuridica identificata o identificabile;

  11. 13) “dati aggregati”: i dati ottenuti da combinazioni o calcoli basati su dati relativi a più aziende contabili.

Art. 3

Al fine di assicurare che l’elenco delle circoscrizioni RISA possa essere aggiornato in seguito a una richiesta di uno Stato membro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis riguardo alle modifiche dell’allegato I relative all’elenco delle circoscrizioni RISA per Stato membro.

Capo II. Dati per la compilazione delle schede aziendali e il collegamento di dati

Art. 4

1. Le schede aziendali sono compilate mediante indagini per le quali gli Stati membri possono utilizzare, se del caso, dati provenienti dalle fonti di dati di cui al paragrafo 2 e da altre fonti di dati pertinenti, nonché metodi di compilazione dei dati o approcci innovativi per la condivisione e la compilazione dei dati.

2. Gli organi di collegamento hanno il diritto di accedere alle seguenti fonti di dati e di utilizzarle gratuitamente:

  1. a) il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) istituito dal regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio6;

  2. b) il sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti istituito dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio7;

  3. c) lo schedario viticolo realizzato in conformità all’articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio8;

  4. d) i registri previsti per l’agricoltura biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio9;

  5. e) i dati degli Stati membri per l’esecuzione del monitoraggio e della valutazione dei piani strategici della PAC (DMV) conformemente all’atto di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 133 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio10;

  6. f) se del caso, i dati raccolti a livello di azienda agricola per la fissazione di programmi d’azione da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio11;

  7. g) qualsiasi altra fonte di dati pertinente accessibile alle autorità degli Stati membri.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organi di collegamento abbiano il diritto di accedere alle fonti di dati di cui al paragrafo 2 e di utilizzarle. Gli Stati membri possono istituire a tal fine i necessari meccanismi di cooperazione che facilitino l’accesso effettivo a tali fonti di dati e il loro utilizzo. Il diritto di accesso e di utilizzo è concesso anche nel caso in cui l’organo di collegamento deleghi a persone fisiche o giuridiche compiti da svolgere per suo conto.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis per modificare il paragrafo 2 del presente articolo aggiungendo nuove fonti di dati adeguate stabilite dal diritto dell’Unione.

Art. 4 bis

1. Oltre alla scheda aziendale, gli Stati membri determinano i collegamenti tra l’azienda contabile e gli identificatori relativi a tale azienda nelle serie di dati seguenti:

  1. a) DMV;

  2. b) SIGC. Gli Stati membri trasmettono tali collegamenti alla Commissione o inviano direttamente i dati relativi all’azienda contabile che figurano nelle serie di dati di cui al primo comma, ad eccezione degli identificatori. Gli Stati membri che inviano direttamente i dati forniscono il numero RISA dell’azienda contabile.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis per modificare l’elenco delle serie di dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e aggiungere nuove serie di dati adeguate e pertinenti. Nell’esercitare il potere di adottare tali atti delegati, la Commissione:

  1. a) garantisce che gli atti delegati siano debitamente giustificati e non creino oneri aggiuntivi significativi per gli Stati membri o le aziende contabili;

  2. b) effettua analisi della pertinenza, della fattibilità, della proporzionalità e della qualità di tali serie di dati e tiene debitamente conto dei risultati di tali analisi.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che elencano i dati da estrarre dalle serie di dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché norme dettagliate sulle specifiche tecniche e sui termini per la trasmissione di tali dati tra gli Stati membri e la Commissione. Tali dati sono collegati alla finalità del presente regolamento di cui all’articolo 1 e a uno o più degli ambiti di cui all’allegato -I. Nell’adottare i suddetti atti di esecuzione, la Commissione tiene conto della pertinenza di tali dati e della fattibilità dell’estrazione dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

4. La Commissione elabora e mette a disposizione degli Stati membri orientamenti tecnici sulla metodologia per l’estrazione dei dati pertinenti.

Art. 5

1.

Il campo d’osservazione comprende le aziende di dimensione economica uguale o superiore a una soglia pari a uno dei limiti inferiori delle classi di dimensione economica della tipologia dell’Unione relativa alle aziende di cui all’articolo 5 ter.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis che integrano il presente regolamento stabilendo le norme per fissare la soglia di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali norme garantiscono che le aziende agricole di dimensioni economiche minori siano adeguatamente rappresentate nei piani di selezione delle aziende contabili stabiliti dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 bis.

La Commissione adotta, sulla base delle informazioni e delle raccomandazioni ricevute dagli Stati membri, atti di esecuzione che fissano la soglia di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

2. Sono considerate aziende contabili le aziende che:

  1. a) sono comprese nel campo d’osservazione di cui al paragrafo 1;

  2. b) sono nel loro complesso, e a livello delle singole circoscrizioni RISA, rappresentative del campo d’osservazione.

3.

Gli Stati membri possono adottare norme nazionali per incoraggiare la partecipazione alle indagini.

In casi eccezionali, gli Stati membri possono anche adottare norme per affrontare eventuali casi in cui è probabile che il numero di aziende contabili stabilito nel piano di selezione delle aziende contabili non possa essere raggiunto. Tali norme, tuttavia, non contemplano sanzioni per gli agricoltori.

4.

Art. 5 bis

1.

Ogni Stato membro elabora un piano di selezione delle aziende contabili che assicuri un campione rappresentativo del campo d’osservazione.

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 19 bis, che stabiliscono le norme a cui gli Stati membri devono attenersi per elaborare tali piani. Tali norme assicurano che i piani di selezione delle aziende contabili:

siano stabiliti in base ai dati statistici più recenti,

siano presentati secondo la tipologia dell’Unione relativa alle aziende, e

precisino, in particolare, la distribuzione delle aziende contabili in base alla classe di aziende e le modalità specifiche di selezione delle aziende stesse.

2. In conformità delle norme adottate ai sensi del paragrafo 1 e sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione RISA. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

3. Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione RISA può essere fino al 20 % inferiore o superiore al numero fissato negli atti di esecuzione da adottare a norma del paragrafo 2, purché il numero totale delle aziende contabili dello Stato membro interessato sia rispettato.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano e aggiornano modelli e metodi relativi alla forma e al contenuto delle informazioni che gli Stati membri devono notificare alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

Art. 5 ter

1.

Le aziende sono classificate in modo uniforme secondo la tipologia dell’Unione relativa alle aziende.

La tipologia relativa alle aziende è utilizzata principalmente per la presentazione, per classe di orientamento tecnico-economico e per classe di dimensione economica, dei dati rilevati nel quadro delle indagini sulla struttura delle aziende agricole dell’Unione e della RISA.

2.

L’orientamento tecnico-economico di un’azienda è determinato dalla percentuale relativa della produzione standard delle diverse attività caratteristiche dell’azienda rispetto alla sua produzione standard totale.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis che fissano il periodo di riferimento della produzione standard.

3.

Le aziende sono suddivise in un numero limitato di classi di orientamento tecnico-economico. Sono specificate le classi di orientamento tecnico-economico generali. A seconda del livello di precisione richiesto le classi di orientamento tecnico-economico generali sono suddivise in classi principali.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis riguardo alla determinazione delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali.

È specificata la corrispondenza tra classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari corrispondenti alle classi di orientamento tecnico-economico principali.

4. La dimensione economica dell’azienda è determinata sulla base della sua produzione standard totale.

5. L’importanza delle attività lucrative direttamente collegate all’azienda, ma diverse dalle sue attività agricole, è determinata sulla base della percentuale di dette altre attività lucrative nella produzione dell’azienda.

6. Le produzioni standard e i dati per determinarle sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) dall’organo di collegamento designato da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 7 o dall’organo a cui tale funzione è stata delegata.

7.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

i metodi per il calcolo di classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari di cui al paragrafo 3 e per assegnare l’azienda a una classe di orientamento tecnico-economico principale,

il metodo per il calcolo della dimensione economica dell’azienda,

le classi di dimensioni economiche delle aziende di cui al paragrafo 1,

i metodi per il calcolo della produzione dell’azienda e per la stima della percentuale delle altre attività lucrative in tale produzione ai fini del paragrafo 5,

il metodo per il calcolo atto a determinare le produzioni standard di ogni attività caratteristica di cui al paragrafo 2, le procedure di raccolta dei dati corrispondenti e i mezzi e i termini per la trasmissione delle produzioni standard alla Commissione, in conformità del paragrafo 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

Art. 6

1. Ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale per la RISA («comitato nazionale»).

2. Al comitato nazionale compete la responsabilità di selezionare le aziende contabili. A tal fine, esso ha in particolare il compito di approvare il piano di selezione delle aziende contabili.

3.

Il presidente del comitato nazionale è designato dallo Stato membro tra i membri del comitato.

Il comitato nazionale prende le proprie decisioni all’unanimità. Se non è raggiunta l’unanimità, le decisioni sono prese da una autorità designata dallo Stato membro.

4.

Gli Stati membri con più circoscrizioni RISA possono creare, a livello di ciascuna delle circoscrizioni sottoposte alla loro giurisdizione, un comitato regionale per la RISA (comitato regionale).

Il comitato regionale ha in particolare il compito di cooperare con l’organo di collegamento di cui all’articolo 7 nella selezione delle aziende contabili.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

Art. 7

1. Ogni Stato membro designa un organo di collegamento incaricato di:

  1. a) informare il comitato nazionale, i comitati regionali e i rilevatori di dati circa il quadro normativo applicabile e di vigilare sulla corretta applicazione di quest’ultimo;

  2. b) redigere il piano di selezione delle aziende contabili, sottoporlo all’approvazione del comitato nazionale e trasmetterlo alla Commissione;

  3. c) elaborare:

    1. i) l’elenco delle aziende contabili;

    2. ii) se del caso, l’elenco dei rilevatori di dati in grado di compilare le schede aziendali;

  4. d) produrre le schede aziendali;

  5. e) verificare che le schede aziendali siano state debitamente compilate e, se necessario, correggere eventuali errori o imprecisioni rilevati;

  6. f) inoltrare alla Commissione le schede aziendali debitamente compilate, nel formato richiesto, entro i termini stabiliti;

  7. g) inviare i collegamenti o i dati di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1;

  8. h) trasmettere le richieste d’informazione di cui all’articolo 17 al comitato nazionale, ai comitati regionali e ai rilevatori di dati, e inoltrare alla Commissione le relative risposte;

  9. i) offrire alle aziende contabili la possibilità di ottenere i propri risultati dall’organo di collegamento o da un’organizzazione da esso designata, quanto prima e in ogni caso entro quattro mesi dalla conferma, da parte della Commissione, che la scheda aziendale è debitamente compilata; ove possibile, tali risultati includono informazioni comparative che confrontano tali risultati con le medie regionali, nazionali, dell’Unione o settoriali;

  10. j) definire un piano per incentivare la partecipazione degli agricoltori alla RISA e presentarlo alla Commissione unitamente al piano di selezione delle aziende contabili;

  11. k) mettere a disposizione, direttamente o tramite un’organizzazione da esso designata, i risultati ottenuti sotto forma di dati aggregati e anonimizzati, ad esempio a livello regionale, nazionale, dell’Unione o settoriale.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

Art. 8

1. Ogni azienda contabile è oggetto di una scheda aziendale individuale ed è identificata nella RISA con un numero RISA nazionale unico.

2. Ogni scheda aziendale debitamente compilata contiene le informazioni che permettono di:

  1. a) descrivere l’azienda contabile mediante gli elementi essenziali dei suoi fattori di produzione;

  2. b) descrivere il reddito dell’azienda sotto i suoi vari aspetti;

  3. c) descrivere la situazione economica, ambientale e sociale dell’azienda;

  4. d) verificare le informazioni fornite con mezzi adeguati quali controlli in loco e controlli a distanza.

3. I dati sulla scheda aziendale si riferiscono a una singola azienda e a un singolo esercizio di riferimento di dodici mesi consecutivi. Tali dati si riferiscono alle attività agricole dell’azienda stessa e ad altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda. Non entrano nella compilazione della scheda aziendale i dati che si riferiscono a eredità, conti bancari privati, proprietà diverse dall’azienda, imposte personali o assicurazioni private.

4. Per assicurare la comparabilità dei dati raccolti mediante schede aziendali, indipendentemente dalle aziende contabili esaminate, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme relative a quanto segue:

  1. a) le variabili e le definizioni delle variabili collegate a uno o più degli ambiti di cui all’allegato -I;

  2. b) l’inizio e la fine dell’anno di riferimento;

  3. c) il modello di scheda aziendale;

  4. d) i metodi e le scadenze di trasmissione dei dati alla Commissione, comprese eventuali proroghe dei termini ed esenzioni per variabili specifiche che possono essere concesse a uno Stato membro su richiesta motivata;

  5. e) la frequenza di trasmissione dei dati, che è annuale o meno frequente a seconda della natura delle variabili. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione si avvale, per quanto possibile, delle variabili disponibili dalle fonti di dati esistenti per l’aggiunta, la modifica o la sostituzione di variabili e tiene conto della necessità di non creare oneri supplementari significativi per gli Stati membri o le aziende contabili. Prima di adottare tali atti di esecuzione, la Commissione analizza la fattibilità delle variabili proposte sulla base, tra l’altro, dei contributi degli Stati membri, tra cui la disponibilità e la qualità delle fonti di dati nuove ed esistenti, l’eventuale applicazione di nuovi metodi e l’onere finanziario a carico degli Stati membri e delle aziende contabili. I risultati di tale analisi sono discussi in seno al comitato di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 1. Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.