Regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione dell'8 agosto 2014 che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 4,
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 stabilisce una classificazione comune delle unità territoriali al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell'Unione.
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 contengono l'elenco delle unità territoriali da utilizzare per le statistiche.
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1059/2003, nel caso di una riorganizzazione sostanziale della pertinente struttura amministrativa di uno Stato membro, gli emendamenti della classificazione NUTS possono essere adottati ad intervalli inferiori a tre anni.
La classificazione NUTS è stata modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 1319/2013 della Commissione2.
Secondo le informazioni fornite alla Commissione, in Portogallo la suddivisione territoriale amministrativa è stata oggetto di una profonda riorganizzazione.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1059/2003.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), il presente regolamento si applica a partire dal 1o gennaio 2016.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso