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Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione del 4 settembre 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, in particolare l'articolo 344, paragrafo 1, terzo comma,

A norma dell'articolo 344, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, si può non tener conto del rischio specifico di un contratto future su indici azionari, che sarebbe trattato come singolo strumento di capitale ai sensi di tale articolo, se l'indice di cui trattasi è negoziato in borsa e rappresenta un indice pertinente adeguatamente diversificato.

Qualora un contratto future su indici azionari negoziato in borsa sia adeguatamente diversificato, si può supporre che l'indice azionario non rappresenti alcun rischio specifico. L'indice è considerato tale quando contiene almeno 20 azioni, quando nessuna singola entità che ne fa parte rappresenta oltre il 25 % dell'indice totale e quando il 10 % dei principali titoli azionari (arrotondando il numero dei titoli al numero naturale superiore) rappresenta meno del 60 % dell'indice totale. Inoltre, l'indice deve includere titoli azionari di almeno un mercato nazionale e di almeno quattro tra i settori seguenti: petrolio e gas, materiali di base, prodotti industriali, prodotti di consumo, sanità, servizi ai consumatori, telecomunicazioni, servizi pubblici, prodotti finanziari e tecnologie.

Dato che l'articolo 344, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 fa riferimento a indici ammissibili «pertinenti», solo gli indici azionari pertinenti per gli enti finanziari nell'Unione sono stati valutati a fronte dei criteri per l'identificazione degli indici azionari ammissibili.

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 dl Parlamento europeo e del Consiglio2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Indici azionari ai fini dell'applicazione dell'articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'elenco degli indici azionari per i quali sono disponibili i trattamenti di cui all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013 figura nell'allegato.

Art. 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso