diritto.io

Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione del 21 ottobre 2014 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione

Testo vigente

Art. 5 quinquies Riconoscimento della compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischio

Gli enti possono riconoscere l’effetto di riduzione del rischio, conformemente all’articolo 5 sexies, solo ai seguenti tipi di accordi di compensazione contrattuale, a condizione che l’accordo di compensazione sia stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all’articolo 296 del regolamento (UE) n. 575/2013 e l’ente soddisfi i requisiti di cui all’articolo 297 di detto regolamento:

  1. a) contratti bilaterali di novazione fra un ente e la sua controparte in cui i diritti e le obbligazioni reciproci sono automaticamente riuniti in modo che la novazione fissi un unico importo netto ogni volta che si applica, così da creare un unico nuovo contratto che è vincolante per le parti e sostituisce tutti i contratti precedenti e tutte le obbligazioni tra le parti a norma di tali contratti;

  2. b) altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte.

Art. 5 sexies Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio

1. Gli enti considerano gli accordi di compensazione contrattuale come segue:

  1. a) nel caso dei contratti di novazione, gli enti possono procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti da tali contratti anziché degli importi lordi. In applicazione dell’articolo 5 ter, gli enti possono prendere in considerazione il contratto di novazione per determinare:

    il costo corrente di sostituzione di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 1;

    gli importi del capitale nozionale o i valori sottostanti di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2.

    Nell’applicazione del metodo semplificato dell’esposizione, nel determinare l’importo nozionale di cui all’articolo 5 quater, paragrafo 1, gli enti possono tenere conto del contratto di novazione ai fini del calcolo dell’importo del capitale nozionale. In tali casi, gli enti applicano le percentuali di cui alla tabella 2;

  2. b) nel caso di altri accordi di compensazione, gli enti applicano l’articolo 5 ter come segue:

    1. i) il costo corrente di sostituzione di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 1, per i contratti inclusi in un accordo di compensazione è ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico reale derivante dall’accordo; qualora la compensazione dia luogo a un credito netto per l’ente che calcola il costo di sostituzione netto, il costo corrente di sostituzione è quantificato a “0”;

    2. ii) l’importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione è ridotto in base alla formula seguente:

    PCEred = 0,4 • PCEgross + 0,6 • NGR • PCEgross dove: PCEred = l’importo ridotto relativo all’esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido; PCEgross = la somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido e che sono calcolati moltiplicando gli importi del capitale nozionale per le percentuali di cui alla tabella 1; NGR = il rapporto netto/lordo calcolato come il quoziente del costo di sostituzione netto per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con una determinata controparte (numeratore) e il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con tale controparte (denominatore).

2.

Per il calcolo dell’esposizione creditizia potenziale futura conformemente alla formula di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli enti possono considerare i contratti derivati perfettamente congruenti inclusi nell’accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti.

Nell’applicazione dell’articolo 5 quater, paragrafo 1, gli enti possono considerare i contratti derivati perfettamente congruenti inclusi nell’accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti; gli importi del capitale nozionale sono moltiplicati per le percentuali indicate alla tabella 2 dell’articolo 5 quater.

Ai fini del presente paragrafo, i contratti derivati perfettamente congruenti sono contratti a termine su tassi di cambio o contratti analoghi nei quali il capitale nozionale è equivalente ai flussi di cassa se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente nella medesima valuta.

3. Per tutti gli altri contratti derivati inclusi in un accordo di compensazione, gli enti possono ridurre le percentuali da applicare come indicato nella tabella 3.

Tabella 3

Durata originariaContratti su tassi di interesseContratti su tassi di cambio
1 anno o meno0,35 %1,50 %
Più di 1 anno ma non più di 2 anni0,75 %3,75 %
Incremento per ogni anno successivo0,75 %2,25 %

4. Nel caso di contratti su tassi di interesse, gli enti possono scegliere tra la durata originaria e la durata residua.

Art. 6 Categorie e indicatori di rischio

1. L'autorità di risoluzione valuta il profilo di rischio dell'ente in base a quattro categorie di rischio:

  1. a) esposizione al rischio;

  2. b) stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento;

  3. c) rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia;

  4. d) altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione.

2. La categoria «esposizione al rischio» consta degli indicatori di rischio seguenti:

  1. a)

  2. b) coefficiente di leva finanziaria;

  3. c) coefficiente di capitale primario di classe 1;

  4. d) esposizione complessiva al rischio divisa per le attività totali.

3. La categoria «stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento» consta degli indicatori di rischio seguenti:

  1. a) coefficiente netto di finanziamento stabile;

  2. b) requisito di copertura della liquidità.

4. La categoria «rilevanza dell’ente per la stabilità del sistema finanziario o dell’economia» consta dell’indicatore «importo totale dei prestiti e depositi interbancari nell’Unione europea», che riflette la rilevanza dell’ente per l’economia dello Stato membro di stabilimento.

5.

La categoria «altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione» consta degli indicatori seguenti:

  1. a) attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione;

  2. b) appartenenza a un sistema di tutela istituzionale;

  3. c) entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato.

Per determinare i diversi indicatori di rischio della categoria «altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione», l'autorità di risoluzione tiene conto della loro rilevanza alla luce della probabilità che l'ente sia assoggettato a risoluzione e della conseguente probabilità, in caso di risoluzione dell'ente, di ricorrere al meccanismo di finanziamento della risoluzione.

6. Per determinare l'indicatore «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» di cui al paragrafo 5, lettera a), l'autorità di risoluzione tiene conto degli elementi seguenti:

  1. a) innalzamento del profilo di rischio dell'ente per i motivi seguenti:

    1. i) incidenza delle attività di negoziazione rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni e rispetto al modello aziendale generale;

    2. ii) incidenza delle esposizioni fuori bilancio rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni;

    3. iii) incidenza dell'importo dei derivati rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni e rispetto al modello aziendale generale;

    4. iv) misura in cui il modello aziendale e la struttura organizzativa dell'ente sono considerati complessi ai sensi del titolo II, capo II, della direttiva 2014/59/UE;

  2. b) abbassamento del profilo di rischio dell'ente per i motivi seguenti:

    1. i) importo relativo dei derivati compensati mediante controparte centrale (CCP);

    2. ii) misura in cui l'ente può essere risolto prontamente e senza impedimenti di diritto ai sensi del titolo II, capo II, della direttiva 2014/59/UE.

7. Per determinare l'indicatore di cui al paragrafo 5, lettera b), l'autorità di risoluzione tiene conto degli elementi seguenti:

  1. a) se l'importo dei fondi disponibili immediatamente, a fini sia di ricapitalizzazione sia di finanziamento di liquidità, per sostenere l'ente che incontra problemi sia sufficientemente consistente da permettere di offrirgli un sostegno credibile e efficace;

  2. b) il grado di certezza giuridica o contrattuale che i fondi di cui alla lettera a) saranno utilizzati integralmente prima di poter chiedere qualsiasi sostegno pubblico straordinario.

8.

L'indicatore di rischio di cui al paragrafo 5, lettera c), assume il valore massimo della scala di cui all'allegato I, fase 3, per:

  1. a) l'ente appartenente a un gruppo sottoposto a ristrutturazione dopo aver ricevuto fondi dello Stato o equivalenti, ad esempio fondi attinti a un meccanismo di finanziamento della risoluzione, e che è ancora nel periodo di ristrutturazione o liquidazione, eccezion fatta per gli ultimi 2 anni di attuazione del piano di ristrutturazione;

  2. b) l'ente in liquidazione, fino a ultimazione del piano di liquidazione (purché sia ancora tenuto al versamento del contributo).

Per tutti gli altri enti detto indicatore assume il valore minimo della scala di cui all'allegato I, fase 3.

9. Ai fini dei paragrafi 6, 7 e 8, per la determinazione degli indicatori l'autorità di risoluzione si basa, laddove disponibili, sulle valutazioni effettuate dalle autorità competenti.

Art. 7 Ponderazione relativa di ogni categoria e indicatore di rischio

1. Per valutare il profilo di rischio di ciascun ente, l'autorità di risoluzione applica alle categorie di rischio i fattori di ponderazione seguenti:

  1. a) esposizione al rischio: 50 %;

  2. b) stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento: 20 %;

  3. c) rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia: 10 %;

  4. d) altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione: 20 %.

2. A ciascun indicatore di rischio della categoria «esposizione al rischio» è attribuito un identico fattore di ponderazione del rischio.

3. A ciascun indicatore di rischio della categoria «stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento» è attribuito un identico fattore di ponderazione di rischio.

4.

Ai fini della determinazione della categoria «altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione», l'autorità di risoluzione valuta ciascun indicatore applicando la ponderazione relativa seguente:

  1. a) attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione: 45 %;

  2. b) appartenenza a un sistema di tutela istituzionale: 45 %;

  3. c) entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato: 10 %.

Nell'applicare l'indicatore di cui alla lettera b) l'autorità di risoluzione tiene conto della ponderazione relativa dell'indicatore di cui alla lettera a).

Art. 8 Applicazione degli indicatori di rischio in casi specifici

1. Laddove l'autorità competente abbia concesso all'ente una deroga a norma degli articoli 8 e 21 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di risoluzione applica l'indicatore di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento a livello del sottogruppo di liquidità. Il risultante punteggio dell'indicatore a livello del sottogruppo di liquidità è attribuito a ciascun ente appartenente al sottogruppo di liquidità ai fini del calcolo del suo indicatore di rischio.

2.

3. Laddove l'autorità competente abbia concesso all'ente una deroga in altra circostanza prevista dal regolamento (UE) n. 575/2013, gli indicatori in questione possono essere calcolati a livello consolidato. Il risultante punteggio degli indicatori a livello consolidato è attribuito a ciascun ente appartenente al gruppo ai fini del calcolo dei sui indicatori di rischio.

Art. 9 Applicazione della correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio

1. L'autorità di risoluzione determina per ciascun ente il fattore di ulteriore correzione per il rischio combinando gli indicatori di rischio di cui all'articolo 6 secondo la formula e le procedure previste nell'allegato I.

2. Fatto salvo l'articolo 10, l'autorità di risoluzione determina, per ogni periodo di contribuzione, il contributo annuale di ciascun ente moltiplicando il contributo annuale di base per il fattore di ulteriore correzione per il rischio, secondo la formula e le procedure previste nell'allegato I.

3. Il fattore di correzione per il rischio si situa tra 0,8 e 1,5.

Art. 10 Contributi annuali degli enti di piccole dimensioni

1. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo pari o inferiore a 50000000 EUR e con attività totali inferiori a 1000000000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 1000 EUR a titolo di contributo annuale.

2. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 50000000 EUR ma pari o inferiore a 100000000 EUR e con attività totali inferiori a 1000000000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 2000 EUR a titolo di contributo annuale.

3. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 100000000 EUR ma pari o inferiore a 150000000 EUR e con attività totali inferiori a 1000000000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 7000 EUR a titolo di contributo annuale.

4. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 150000000 EUR ma pari o inferiore a 200000000 EUR e con attività totali inferiori a 1000000000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 15000 EUR a titolo di contributo annuale.

5. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 200000000 EUR ma pari o inferiore a 250000000 EUR e con attività totali inferiori a 1000000000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 26000 EUR a titolo di contributo annuale.

6. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 250000000 EUR ma pari o inferiore a 300000000 EUR e con attività totali inferiori a 1000000000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 50000 EUR a titolo di contributo annuale.

7. Fatto salvo il paragrafo 8, se l'ente fornisce sufficienti elementi di prova del fatto che la somma forfettaria di cui ai paragrafi da 1 a 6 è superiore al contributo calcolato in conformità all'articolo 5, l'autorità di risoluzione applica il contributo minore.

8. Nonostante i paragrafi da 1 a 6, l'autorità di risoluzione può adottare una decisione motivata in cui stabilisce che l'ente presenta un profilo di rischio sproporzionato alle sue piccole dimensioni e che ad esso si applicano gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9. La decisione si fonda sui criteri seguenti:

  1. a) il modello aziendale dell'ente;

  2. b) le informazioni segnalate dall'ente ai sensi dell'articolo 14;

  3. c) le categorie e gli indicatori di rischio di cui all'articolo 6;

  4. d) la valutazione del profilo di rischio dell'ente da parte dell'autorità competente.

9. I paragrafi da 1 a 8 non si applicano agli enti con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, pari o inferiori a 300000000 EUR previa esclusione delle passività di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

10. Le esclusioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non sono considerate nell'applicazione dei paragrafi da 1 a 9 agli enti con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, pari o inferiori a 300000000 EUR prima dell'esclusione delle passività di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Art. 11 Contributi annuali degli enti contemplati all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE

1. Fatto salvo l'articolo 10, i contributi annuali degli enti di cui all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE sono calcolati conformemente all'articolo 9 utilizzando il 50 % del loro contributo annuale di base.

2. Nel caso in cui il meccanismo di finanziamento della risoluzione sia utilizzato in uno Stato membro in relazione a un ente di cui all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE ad uno dei fini di cui all'articolo 101 della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione può adottare una decisione motivata per stabilire che gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano agli enti che hanno un profilo di rischio analogo o superiore al profilo di rischio dell'ente che ha utilizzato il meccanismo di finanziamento della risoluzione ai fini di cui all'articolo 101 della direttiva 2014/59/UE. Ai fini della decisione motivata, l'autorità di risoluzione determina la similarità del profilo di rischio tenendo conto di tutti i seguenti elementi:

  1. a) il modello aziendale dell'ente;

  2. b) le informazioni segnalate dall'ente ai sensi dell'articolo 14;

  3. c) le categorie e gli indicatori di rischio di cui all'articolo 6;

  4. d) la valutazione del profilo di rischio dell'ente da parte dell'autorità competente.

Art. 12 Enti neoinseriti nella vigilanza o che cambiano status

1. Per l'ente neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione, il contributo parziale è determinato applicando la metodologia di cui alla presente sezione all'importo del contributo annuale calcolato nel periodo di contribuzione successivo con riferimento al numero di mesi completi del periodo di contribuzione per i quali l'ente è stato inserito nella vigilanza.

2. Il cambiamento di status dell'ente, compreso l'ente di piccole dimensioni, nel corso del periodo di contribuzione non incide sul contributo annuale che l'ente è tenuto a versare nell'anno in questione.

Art. 13 Procedura di raccolta dei contributi annuali

1. Entro il 1o maggio di ogni anno l'autorità di risoluzione comunica a ciascun ente di cui all'articolo 2 la decisione che stabilisce il contributo annuale dovuto da ciascuno.

2. L'autorità di risoluzione comunica la decisione in uno dei modi seguenti:

  1. a) per via elettronica o mediante altro mezzo equiparabile di comunicazione che permetta di accusarne il ricevimento;

  2. b) per posta raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La decisione indica le condizioni e il mezzo con cui il contributo annuale dev'essere pagato e la quota di impegni di pagamento irrevocabili di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE di cui ciascun ente può valersi. L'autorità di risoluzione accetta solo le garanzie reali del tipo e secondo condizioni che consentano un rapido realizzo, anche nel caso di decisione di risoluzione adottate durante il fine settimana. Le garanzie reali dovrebbero essere valutate prudentemente in modo da riflettere condizioni di mercato che abbiano subito un significativo deterioramento.

4.

Fatta salva qualsiasi altra misura correttiva a disposizione dell'autorità di risoluzione, in caso di mancato pagamento, di pagamento parziale o di inadempimento degli obblighi previsti dalla decisione è applicata all'ente una penalità giornaliera sull'importo non saldato della rata.

L'importo della penalità giornaliera dovuto è maggiorato su base giornaliera degli interessi di mora, al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di 8 punti percentuali a decorrere dalla data in cui la rata era dovuta.

5. Per l'ente neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione, il contributo annuale parziale è riscosso insieme al contributo annuale dovuto per il periodo di contribuzione successivo.

Sezione 3. Disposizioni e sanzioni amministrative

Art. 14 Obblighi di segnalazione in capo agli enti

1. L'ente trasmette all'autorità di risoluzione l'ultimo bilancio d'esercizio approvato disponibile al più tardi il 31 dicembre dell'anno che precede il periodo di contribuzione, corredato del giudizio formulato dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile a norma dell'articolo 32 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio9.

2. L'ente comunica all'autorità di risoluzione almeno le informazioni di cui all'allegato II a livello individuale.

3. Le informazioni di cui all’allegato II, incluse negli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione10 o, se del caso, in un altro obbligo di segnalazione a fini di vigilanza applicabile all’ente ai sensi della legislazione nazionale, sono trasmesse all’autorità di risoluzione quali comunicate dall’ente nell’ultima pertinente segnalazione a fini di vigilanza presentata all’autorità competente relativamente all’anno al quale si riferisce il bilancio d’esercizio di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno per l'esercizio chiusosi il 31 dicembre dell'anno precedente o per l'esercizio finanziario applicabile. Se il 31 gennaio non cade in un giorno lavorativo, le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo.

5. Laddove le informazioni o i dati comunicati all’autorità di risoluzione siano aggiornati o rettificati, l’aggiornamento o rettifica è trasmesso all’autorità di risoluzione senza indebito ritardo entro il termine stabilito all’articolo 17, paragrafo 5.

6. L'ente trasmette i dati di cui all'allegato II nel formato e nella rappresentazione indicati dall'autorità di risoluzione.

7. Alle informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 2 e 3 si applicano gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale di cui all'articolo 84 della direttiva 2014/59/UE.

Art. 15 Obbligo di scambio di informazioni in capo alle autorità di risoluzione

Art. 16 Obblighi di segnalazione in capo ai sistemi di garanzia dei depositi

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il sistema di garanzia dei depositi comunica all'autorità di risoluzione il calcolo dell'importo medio dei depositi protetti nell'anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti creditizi membri.

2. Dette informazioni sono comunicate a livello sia individuale sia aggregato per gli enti creditizi in questione, affinché l'autorità di risoluzione possa determinare il livello-obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento della risoluzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e stabilire il contributo annuale di base di ciascun ente conformemente all'articolo 5.

Art. 17 Controllo dell'osservanza

1. Laddove l'ente non trasmetta tutte le informazioni di cui all'articolo 14 entro il termine ivi previsto, l'autorità di risoluzione ne calcola il contributo annuale ricorrendo a stime o a ipotesi proprie.

2. Se le informazioni non sono comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno, l'autorità di risoluzione può assegnare all'ente il più elevato fattore di correzione per il rischio di cui all'articolo 9.

3. In caso di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni che l'ente le ha trasmesso, l'autorità di risoluzione corregge il contributo annuale in funzione delle informazioni aggiornate quando calcola il contributo annuale dell'ente per il periodo di contribuzione successivo.

4. L'eventuale differenza tra il contributo annuale calcolato e versato in base alle informazioni sottoposte a rideterminazione dei valori o a revisione e il contributo annuale che avrebbe dovuto essere versato in esito alla correzione è conguagliata nell'importo del contributo annuale dovuto per il periodo di contribuzione successivo. La correzione è effettuata riducendo o aumentando i contributi per il periodo di contribuzione successivo.

5.

Le richieste di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni presentate ai fini del calcolo dei contributi annuali sono soggette a un termine. Tale termine decorre dalla data in cui l’autorità di risoluzione ha notificato all’ente la decisione che determina il contributo annuale a norma dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, e scade il 31 gennaio dell’anno successivo al quarto periodo di contribuzione successivo al periodo di contribuzione in cui tale decisione è stata notificata.

Il termine di cui al primo comma del presente paragrafo si applica sia alle richieste di rideterminazione dei valori o di revisione presentate dagli enti a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, sia a quelle avviate dall’autorità di risoluzione. Il termine non è soggetto a interruzione.

Se il 31 gennaio non è un giorno lavorativo, il termine di cui al primo comma scade il giorno lavorativo successivo.

Art. 18 Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

L'autorità di risoluzione può imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui all'articolo 110 della direttiva 2014/59/UE alle persone o ai soggetti che violano il presente regolamento.

Sezione 4. Intese di cooperazione

Art. 19 Intese di cooperazione

1. Per assicurare che i contributi siano effettivamente versati, l'autorità competente presta all'autorità di risoluzione, su sua richiesta, assistenza nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento.

2. Su richiesta, l'autorità competente comunica all'autorità di risoluzione gli estremi di contatto dell'ente al quale è comunicata la decisione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, entro il 1o aprile di ogni anno o, se il 1o aprile non cade in un giorno lavorativo, il giorno lavorativo successivo. Gli estremi di contatto sono: denominazione sociale della persona giuridica, nome della persona fisica che la rappresenta, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, numero di fax o qualsiasi altra informazione che consente di identificare l'ente.

3. L'autorità competente comunica all'autorità di risoluzione tutte le informazioni che le permettono di calcolare i contributi annuali, in particolare le informazioni relative all'ulteriore correzione per il rischio e alle eventuali deroghe concesse ad enti in forza della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013.

Sezione 5. Disposizioni finali

Art. 20 Disposizioni transitorie

1. Laddove l'obbligo applicabile di segnalazione a fini di vigilanza di cui all'articolo 14 non contempli, per l'anno di riferimento, le informazioni richieste da un indicatore specifico di cui all'allegato II, detto indicatore di rischio non si applica finché non è applicabile l'obbligo di segnalazione a fini di vigilanza. La ponderazione di altri indicatori di rischio disponibili è riscalata proporzionalmente alla rispettiva ponderazione come previsto all'articolo 7 in modo che, sommandone le ponderazioni, il risultato sia 1. Nel 2015, se il sistema di garanzia dei depositi non dispone entro il 1o settembre di una o più delle informazioni previste all'articolo 16 ai fini del calcolo del livello-obiettivo annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o del contributo annuale di base di ciascun ente di cui all'articolo 5, l'ente creditizio interessato, informato dal sistema di garanzia dei depositi, comunica all'autorità di risoluzione le informazioni mancanti entro tale data. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, riguardo ai contributi da versare nel 2015 l'autorità di risoluzione comunica a ciascun ente la decisione che determina il contributo annuale a carico di ciascuno entro il 30 novembre 2015.

2. In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, riguardo ai contributi da versare nel 2015 l'importo dovuto in forza della decisione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, è versato entro il 31 dicembre 2015.

3. In deroga all'articolo 14, paragrafo 4, riguardo alle informazioni da comunicare all'autorità di risoluzione nel 2015 i dati di cui a detta disposizione sono comunicati entro il 1o settembre 2015.

4. In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, il sistema di garanzia dei depositi comunica entro il 1o settembre 2015 all'autorità di risoluzione le informazioni sull'importo dei depositi protetti alla data del 31 luglio 2015.

5. Fatto salvo l’articolo 10 del presente regolamento, nel periodo iniziale previsto all’articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, gli Stati membri possono autorizzare gli enti con attività totali pari o inferiori a 3000000000 EUR a versare una somma forfettaria di 50000 EUR per i primi 300000000 EUR di passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti. Per le passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, oltre 300000000 EUR, l’ente versa il contributo determinato a norma degli articoli da 4 a 9.

6. In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, nel periodo di contribuzione 2023 le autorità di risoluzione notificano, entro il 31 maggio 2023, a ciascun ente di cui all’articolo 2 le decisioni con cui stabiliscono il contributo annuale dovuto da ciascun ente.

7. In deroga all’articolo 14, paragrafo 4, riguardo alle informazioni da comunicare all’autorità di risoluzione nel 2023 i dati di cui a detta disposizione sono comunicati entro il 28 febbraio 2023.

8. In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, nel periodo di contribuzione 2024 le autorità di risoluzione notificano, entro il 31 maggio 2024, a ciascun ente di cui all’articolo 2 le decisioni con cui stabiliscono il contributo annuale dovuto da ciascun ente.

9. In deroga all’articolo 14, paragrafo 4, riguardo alle informazioni da comunicare all’autorità di risoluzione nel 2023, i dati di cui a detta disposizione sono comunicati entro il 29 febbraio 2024.

10.

In deroga all’articolo 17, paragrafo 5, le richieste di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni presentate ai fini del calcolo dei contributi annuali per i periodi di contribuzione precedenti il periodo di contribuzione 2026 sono presentate fino al 31 gennaio 2031.

Se il 31 gennaio non è un giorno lavorativo, il termine di cui al primo comma scade il giorno lavorativo successivo.

Il primo comma del presente paragrafo si applica sia alle richieste presentate dagli enti a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, sia a quelle avviate dall’autorità di risoluzione. Il termine non è soggetto a interruzione.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso