Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione del 17 dicembre 2020 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, in particolare l’articolo 415, paragrafo 3, primo comma, l’articolo 415, paragrafo 3 bis, primo comma, l’articolo 430, paragrafo 7, primo comma, e l’articolo 430, paragrafo 9, secondo comma,
Fatti salvi i poteri delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione3 stabilisce, sulla base dell’articolo 430 del regolamento (UE) n. 575/2013, un quadro di riferimento coerente per le segnalazioni. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è stato modificato più volte a seguito delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 575/2013 per introdurre, sviluppare ulteriormente o adattare elementi prudenziali.
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano gli obblighi di segnalazione degli enti. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali obblighi di fruire di una visione completa e di un accesso semplice alle disposizioni stesse, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione previste dal regolamento (UE) n. 575/2013.
Tenendo conto delle norme internazionali del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio4 ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 in una serie di aspetti, quali il coefficiente di leva finanziaria, il requisito di finanziamento stabile netto, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni e gli obblighi di segnalazione e informativa. È pertanto opportuno rivedere il quadro di riferimento per le segnalazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e aggiornare la serie di modelli per la raccolta di informazioni a fini di segnalazione alle autorità vigilanza.
Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 un requisito di coefficiente di leva finanziaria di classe 1 calibrato al 3 %, una serie di rettifiche al calcolo dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria e un requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli enti identificati come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) a norma della direttiva 2013/36/UE. La segnalazione del coefficiente di leva finanziaria dovrebbe pertanto essere aggiornata per riflettere tali requisiti e adeguamenti nel calcolo dell’esposizione.
Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 gli obblighi di segnalazione relativi al coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR), compresi i requisiti semplificati. È pertanto necessario stabilire una nuova serie di modelli e istruzioni per la segnalazione.
Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo fattore di sostegno da applicare alle esposizioni in progetti infrastrutturali e metodi aggiornati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per gli organismi di investimento collettivo. È pertanto necessario stabilire, anche in conformità al quadro di riferimento in materia di informativa, nuovi modelli e istruzioni per la segnalazione del rischio di credito e aggiornare le attuali istruzioni.
Il regolamento (UE) 2019/876 ha sostituito nel regolamento (UE) n. 575/2013 il metodo standardizzato con un metodo standardizzato più sensibile al rischio per il rischio di controparte (SA-CCR) e una versione semplificata (SA-CCR semplificato) per gli enti che soddisfano criteri di ammissibilità predefiniti. Il metodo dell’esposizione originaria, benché rivisto, rimane disponibile per gli enti che soddisfano criteri predefiniti. È pertanto necessario stabilire nuovi modelli e istruzioni per la segnalazione del rischio di controparte e aggiornare le attuali istruzioni.
Il regolamento (UE) 2019/876 ha sostituito nel regolamento (UE) n. 575/2013 i riferimenti al «capitale ammissibile» nel calcolo delle grandi esposizioni con riferimenti al «capitale di classe 1» e ha introdotto un’altra soglia per la segnalazione delle grandi esposizioni su base consolidata. La segnalazione delle grandi esposizioni dovrebbe pertanto essere aggiornata.
Il regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio5 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 livelli minimi di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate (NPE) che impone una deduzione dai fondi propri degli enti se le esposizioni deteriorate non sono sufficientemente coperte da accantonamenti o altre rettifiche, sulla base di un calendario predefinito volto ad ottenere una copertura completa nel tempo. Tali livelli si basano sulle definizioni di «esposizione deteriorata» e «misure di concessione» di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. È pertanto necessario modificare i modelli e le istruzioni per assicurare che vi sia un’unica definizione di «esposizione deteriorata» e di «misure di concessione» a fini sia di segnalazione che di livelli minimi di accantonamento prudenziale. Sono inoltre necessari nuovi modelli per la raccolta di informazioni per il calcolo dei livelli minimi.
Il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio6 abroga, con effetto dal 26 giugno 2026, la parte terza, titolo I, capo 1, sezione 2 (articoli da 95 a 98), del regolamento (UE) n. 575/2013. Per questo motivo le disposizioni in materia di segnalazione per i gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento soggette agli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale o su base consolidata dovrebbero cessare di applicarsi il 26 giugno 2026.
In considerazione della portata di tali modifiche e per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e sostituirlo con il presente regolamento.
Il regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio7 fa parte di una serie di misure volte ad attenuare l’impatto della pandemia di COVID-19 sugli enti in tutta l’Unione. Tale regolamento ha introdotto alcune modifiche ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 che hanno un impatto sulle segnalazioni a fini di vigilanza. Tali modifiche dovrebbero pertanto riflettersi nel quadro di riferimento per le segnalazioni.
Gli enti dovrebbero iniziare le segnalazioni a fini di vigilanza per la fine del secondo trimestre del 2021. Tuttavia la segnalazione della riserva del coefficiente di leva finanziaria dovrebbe iniziare dal gennaio 2023, in quanto l’applicazione dei requisiti di riserva di leva finanziaria è stata rinviata al gennaio 2023 dal regolamento (UE) 2020/873.
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio8, eccezion fatta per le disposizioni che riflettono le modifiche apportate dal regolamento (UE) 2020/873 al regolamento (UE) n. 575/2013. L’ABE ha deciso che sarebbe stato altamente sproporzionato effettuare consultazioni pubbliche o un’analisi costi-benefici su tali disposizioni in quanto esse riguardano pochissime righe dei modelli di segnalazione sulla solvibilità e sulla leva finanziaria e non sono suscettibili di incidere in misura rilevante sui costi delle segnalazioni. Inoltre tale consultazione pubblica o un’analisi costi-benefici impedirebbero alle autorità di vigilanza di raccogliere tempestivamente i dati pertinenti in modo coerente e regolare.
Al fine di concedere agli enti il tempo necessario per prepararsi per le segnalazioni a norma del presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce formati e modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e metodologia per l’utilizzo di tali modelli, la frequenza e le date delle segnalazioni, le definizioni e le soluzioni IT per le segnalazioni degli enti alle loro autorità competenti conformemente all’articolo 415, paragrafi 3 e 3 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 430, paragrafi da 1 a 4, e 7 e 9, di tale regolamento.
Art. 2 Date di riferimento per le segnalazioni
1. Gli enti trasmettono alle autorità competenti informazioni sulla situazione in essere alle seguenti date di riferimento per le segnalazioni:
a) segnalazioni mensili: ultimo giorno di ogni mese;
b) segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
c) segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;
d) segnalazioni annuali: 31 dicembre.
2. Le informazioni trasmesse in base ai modelli di cui agli allegati III e IV, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato V, in riferimento a un determinato periodo, sono comunicate cumulativamente dal primo giorno dell’anno contabile alla data di riferimento.
3. Laddove la legislazione nazionale consenta agli enti di segnalare le informazioni finanziarie basandosi sulla fine del loro anno contabile che non corrisponde a quella dell’anno civile, le date di riferimento per le segnalazioni possono essere adattate di conseguenza, in modo tale che le informazioni finanziarie e le informazioni ai fini dell’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva di capitale per i G-SII siano segnalate rispettivamente ogni tre, sei o dodici mesi dalla fine di tale anno contabile.
Art. 3 Date d’invio per le segnalazioni
1. Gli enti trasmettono informazioni alle autorità competenti entro l’orario di chiusura delle attività alle seguenti date d’invio:
a) segnalazioni mensili: quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni;
b) segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio;
c) segnalazioni semestrali: 11 agosto e 11 febbraio;
d) segnalazioni annuali: 11 febbraio.
2. Se la data d’invio coincide con una festività nazionale dello Stato membro dell’autorità competente destinataria della segnalazione o con un sabato o una domenica, i dati sono trasmessi il giorno lavorativo successivo.
3. Laddove gli enti segnalino le informazioni finanziarie o le informazioni ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva di capitale per i G-SII avvalendosi di date di riferimento per le segnalazioni adattate in base alla fine del loro anno contabile come previsto dall’articolo 2, paragrafo 3, anche le date d’invio possono essere adattate di conseguenza in modo tale da mantenere lo stesso periodo d’invio a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni adattata.
4. Gli enti possono trasmettere dati non sottoposti a revisione contabile. Laddove i dati sottoposti a revisione contabile si discostino da quelli non sottoposti a revisione contabile presentati, sono immediatamente comunicati i dati sottoposti a revisione contabile. I dati non sottoposti a revisione contabile sono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati sottoposti a revisione contabile sono i dati verificati da un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.
5. Alle autorità competenti sono immediatamente comunicate anche le altre rettifiche apportate ai dati segnalati.
Art. 4 Soglie di segnalazione — Criteri di inclusione e di esclusione
1. Gli enti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013 iniziano a segnalare le informazioni come enti piccoli e non complessi alla prima data di riferimento per le segnalazioni dopo che tali condizioni sono state soddisfatte. Se non soddisfano più tali condizioni, tali enti interrompono la segnalazione delle informazioni alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva.
2. Gli enti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 iniziano a segnalare le informazioni come grandi enti alla prima data di riferimento per le segnalazioni dopo che tali condizioni sono state soddisfatte. Se non soddisfano più tali condizioni, tali enti interrompono la segnalazione delle informazioni alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva.
3. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni soggette alle soglie stabilite nel presente regolamento alla data di riferimento per le segnalazioni successiva al superamento di tali soglie per due date di riferimento per le segnalazioni consecutive. Gli enti possono interrompere la segnalazione delle informazioni soggette alle soglie stabilite nel presente regolamento alla data di riferimento per le segnalazioni successiva alla terza data di riferimento consecutiva in cui sono scesi al di sotto delle soglie pertinenti.
Art. 5 Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base individuale - segnalazioni trimestrali
1. Per segnalare le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri a norma dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, gli enti trasmettono le informazioni di cui al presente articolo con frequenza trimestrale.
2. Gli enti presentano le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri specificate nei modelli da 1 a 5 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 1.
3. Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte trattate secondo il metodo standardizzato specificate nel modello 7 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.2.
4. Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte trattate secondo il metodo basato sui rating interni specificate nei modelli 8.1 e 8.2 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.3.
5.
Gli enti presentano le informazioni relative alla distribuzione geografica delle esposizioni per paese e le informazioni aggregate a livello totale specificate nel modello 9 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.4.
Gli enti presentano le informazioni specificate nei modelli 9.1 e 9.2, in particolare le informazioni sulla distribuzione geografica delle esposizioni per paese, se le esposizioni originarie non nazionali in tutti i paesi «non nazionali» per tutte le classi di esposizioni, segnalate nella riga 0850 del modello 4 dell’allegato I, sono pari o superiori al 10 % delle esposizioni originarie nazionali e non nazionali totali segnalate nella riga 0860 del modello 4 dell’allegato I. Le esposizioni sono considerate nazionali quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l’ente.
Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4.
6. Gli enti presentano le informazioni relative al rischio di controparte specificate nei modelli da 34.01 a 34.05 e da 34.08 a 34.10 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.9.
7. Gli enti che applicano il metodo standardizzato o il metodo dei modelli interni per il calcolo delle esposizioni al rischio di controparte conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le informazioni relative al rischio di controparte specificate nel modello 34.06 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.9.7.
8. Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni in strumenti di capitale trattate secondo il metodo basato sui rating interni specificate nel modello 10 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.5.
9. Gli enti presentano le informazioni relative al rischio di regolamento specificate nel modello 11 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.6.
10. Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nel modello 13.01 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.7.
11. Gli enti presentano le informazioni relative ai requisiti di fondi propri e alle perdite per il rischio operativo specificate nel modello 16 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4.1.
12. Gli enti presentano le informazioni relative ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato specificate nei modelli da 18 a 24 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punti da 5.1 a 5.7.
13. Gli enti presentano le informazioni relative ai requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito specificate nel modello 25 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 5.8.
14.
Gli enti presentano le informazioni relative alla valutazione prudente specificate nel modello 32 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6, come segue:
a) tutti gli enti forniscono le informazioni specificate nel modello 32.1 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6;
b) oltre alle informazioni di cui alla lettera a), gli enti che applicano il metodo di base a norma del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione1 forniscono anche le informazioni specificate nel modello 32.2 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6;
c) oltre alle informazioni di cui alle lettere a) e b), gli enti che applicano il metodo di base a norma del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione e che superano la soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento forniscono anche le informazioni specificate nei modelli 32.3 e 32.4 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6.
Ai fini del presente paragrafo, non si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4.
15. Gli enti presentano le informazioni relative ai livelli minimi di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate (NPE) specificate nei modelli 35.01, 35.02 e 35.03 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 8.
Art. 6 Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base individuale - segnalazioni semestrali
1. Per segnalare le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri a norma dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, gli enti trasmettono le informazioni di cui al presente articolo con frequenza semestrale.
2. Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nei modelli 14 e 14.01 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.8, tranne nel caso in cui appartengano ad un gruppo nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri.
3.
Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni verso emittenti sovrani come segue:
a) se il valore contabile aggregato delle attività finanziarie afferenti al settore della controparte «amministrazioni pubbliche» è pari o superiore all’1 % della somma del valore contabile totale di «titoli di debito» e «prestiti e anticipazioni», gli enti segnalano le informazioni specificate nel modello 33 dell’allegato I conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 7, e seguono le istruzioni di cui all’allegato V relative al modello 4 dell’allegato III o IV, a seconda del caso, per calcolare i valori pertinenti;
b) se il valore segnalato per le esposizioni nazionali di attività finanziarie non derivate definite alla riga 0010, colonna 0010, del modello 33 dell’allegato I è inferiore al 90 % del valore segnalato per le esposizioni nazionali e non nazionali per lo stesso punto di dati, gli enti che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) segnalano le informazioni specificate nel modello 33 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni dell’allegato II, parte II, punto 7, con una ripartizione completa per paese;
c) gli enti che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) ma non quella di cui alla lettera b) segnalano le informazioni specificate nel modello 33, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 7, aggregando le esposizioni
i) a livello complessivo; e
ii) a livello nazionale.
Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4, paragrafo 3.
4.
Le informazioni relative alle perdite significative dovute al rischio operativo sono segnalate come segue:
a) gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4.2;
b) i grandi enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4.2;
c) gli enti diversi dai grandi enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le seguenti informazioni, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4.2;
i) le informazioni specificate nella colonna 0080 del modello 17.01 dell’allegato I per le seguenti righe:
numero di eventi (nuovi eventi) (riga 0910),
importo delle perdite lorde (nuovi eventi) (riga 0920),
numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite (riga 0930),
adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni (riga 0940),
perdita singola massima (riga 0950),
somma delle cinque maggiori perdite (riga 0960),
importo complessivo dei recuperi diretti delle perdite (escluse le assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio) (riga 0970),
importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio (riga 0980);
ii) le informazioni specificate nel modello 17.02 dell’allegato I;
d) gli enti di cui alla lettera c) possono segnalare la serie completa delle informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4.2;
e) i grandi enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4.2;
f) gli enti diversi dai grandi enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono segnalare le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4.2.
Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4, paragrafo 3.
5. Gli enti che applicano il metodo standardizzato semplificato o il metodo dell’esposizione originaria per il calcolo delle esposizioni al rischio di controparte conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le informazioni relative al rischio di controparte specificate nel modello 34.06 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.9.7.
Art. 7 Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base consolidata
Per segnalare le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri a norma dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, gli enti presentano le informazioni specificate
a) agli articoli 5 e 6 del presente regolamento di esecuzione su base consolidata con la frequenza ivi specificata; e
b) nel modello 6 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2, riguardo ai soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento, con frequenza semestrale.
Art. 8 Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri - obblighi di segnalazione aggiuntivi su base individuale e consolidata
1. Gli enti soggetti all’obbligo di pubblicare le informazioni di cui all’articolo 438, lettera e) o h), o all’articolo 452, lettere b), g) o h), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi con la frequenza di cui all’articolo 433 bis o 433 quater, su base individuale conformemente all’articolo 6 o su base consolidata conformemente all’articolo 13 di tale regolamento, trasmettono le informazioni sul rischio di credito e sul rischio di controparte specificate nei modelli 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.6, 8.7 e 34.11 dell’allegato I del presente regolamento con la stessa frequenza e sulla stessa base, seguendo le istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punti 3.3 e 3.9.12, del presente regolamento.
2. Gli enti soggetti all’obbligo di pubblicare le informazioni di cui all’articolo 439, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi con la frequenza di cui all’articolo 433 bis o 433 quater, su base individuale conformemente all’articolo 6 o su base consolidata conformemente all’articolo 13 di tale regolamento, trasmettono le informazioni sul rischio di controparte specificate nel modello 34.07 dell’allegato I del presente regolamento con la stessa frequenza e sulla stessa base, seguendo le istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.9.8, del presente regolamento.
Art. 9 Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per le imprese d’investimento soggette agli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale
1. Le imprese di investimento che applicano le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 presentano le informazioni di cui al presente articolo.
2. Per segnalare le informazioni sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri conformemente all’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, ad eccezione delle informazioni sul coefficiente di leva finanziaria, le imprese di investimento che si avvalgono dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 con riferimento all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le informazioni specificate nei modelli da 1 a 5 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 1, con frequenza trimestrale.
3. Per segnalare le informazioni sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri conformemente all’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, le imprese di investimento che si avvalgono dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 con riferimento all’articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafi da 1 a 5 e da 8 a 13, e all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento con la frequenza prevista da tali articoli.
Art. 10 Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per i gruppi costituiti unicamente da imprese d’investimento soggette agli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata
1. Le imprese di investimento che applicano le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 presentano le informazioni di cui al presente articolo.
2. Per segnalare le informazioni sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri conformemente all’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, ad eccezione delle informazioni sul coefficiente di leva finanziaria, le imprese di investimento di gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento che si avvalgono dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 con riferimento all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le seguenti informazioni su base consolidata:
a) le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri specificate nei modelli da 1 a 5 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 1, con frequenza trimestrale;
b) le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri riguardanti i soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento specificate nel modello 6 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2, con frequenza semestrale.
3. Per segnalare le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri conformemente all’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, le imprese di investimento di gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento soggette all’articolo 95 e da imprese di investimento soggette all’articolo 96 o di gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento che si avvalgono dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 con riferimento all’articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le seguenti informazioni su base consolidata:
a) le informazioni specificate all’articolo 5, paragrafi da 1 a 5 e da 8 a 13, e all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento con la frequenza stabilita da tali articoli;
b) le informazioni riguardanti i soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento specificate nel modello 6 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2, con frequenza semestrale.
Art. 11 Segnalazione di informazioni finanziarie su base consolidata per gli enti soggetti al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio2
1. Per segnalare le informazioni finanziarie su base consolidata conformemente all’articolo 430, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato III su base consolidata, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato V.
2.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate come segue:
a) le informazioni specificate nell’allegato III, parte 1, con frequenza trimestrale;
b) le informazioni specificate nell’allegato III, parte 3, con frequenza semestrale;
c) le informazioni specificate nell’allegato III, parte 4, ad eccezione di quelle specificate nel modello 47, con frequenza annuale;
d) le informazioni specificate nel modello 20 dell’allegato III, parte 2, con frequenza trimestrale se l’ente supera la soglia di cui all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma;
e) le informazioni specificate nel modello 21 dell’allegato III, parte 2, con frequenza trimestrale, se le attività materiali soggette a leasing operativo sono pari o superiori al 10 % delle attività materiali totali segnalate nel modello 1.1 dell’allegato III, parte 1;
f) le informazioni specificate nel modello 22 dell’allegato III, parte 2, con frequenza trimestrale, laddove i proventi netti da commissioni e provvigioni siano pari o superiori al 10 % della somma tra proventi netti da commissioni e provvigioni e proventi netti da interessi segnalata nel modello 2 dell’allegato III, parte 1;
g) le informazioni specificate nei modelli da 23 a 26 dell’allegato III, parte 2, con frequenza trimestrale se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i) l’ente non è un ente piccolo e non complesso;
ii) il rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni dell’ente che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 bis, paragrafo 1, di tale regolamento è pari o superiore al 5 %;
h) le informazioni specificate nel modello 47 dell’allegato III, parte 4, con frequenza annuale se sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui alla lettera g) del presente paragrafo.
Ai fini della lettera g), punto ii), il rapporto non comprende, nel numeratore o nel denominatore, i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, le disponibilità presso le banche centrali e gli altri depositi a vista.
Ai fini delle lettere da d) a h) del presente paragrafo, si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4, paragrafo 3.