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Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea del 22 ottobre 2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi1, in particolare gli articoli 4, paragrafo 3, secondo comma, 30 e 33, paragrafo 2, secondo comma,

Vista la pubblica consultazione e l'analisi condotta in conformità all'articolo 30, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013,

Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 istituisce un Meccanismo di vigilanza unico composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle autorità nazionali competenti (ANC).

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'MVU nei confronti di tutti gli enti creditizi, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista in tutti gli Stati membri dell'area dell'euro oltre che negli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che instaurano una cooperazione stretta con la BCE. Le norme e le procedure che disciplinano la cooperazione tra la BCE e le ANC nell'ambito dell'MVU e con le autorità nazionali designate sono dettate nel Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)2.

L'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 impone il pagamento di un contributo annuale per le attività di vigilanza svolte dalla BCE agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti e alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante. I contributi imposti dalla BCE dovrebbero coprire e non eccedere le spese sostenute dalla BCE in relazione ai compiti ad essa attribuiti dagli articoli da 4 a 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovrebbe includere un importo corrisposto annualmente da tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti e dalle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da parte di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante vigilati nell'ambito dell'MVU.

Nell'ambito dell'MVU, le responsabilità in materia di vigilanza della BCE e di ciascuna ANC sono ripartite sulla base della significatività dei soggetti vigilati.

La BCE è competente a esercitare la vigilanza diretta sugli enti creditizi, sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista insediati in Stati membri partecipanti e sulle succursali insediate in Stati membri partecipanti di enti creditizi significativi stabiliti in Stati membri non partecipanti.

La BCE sorveglia altresì il funzionamento dell'MVU che include tutti gli enti creditizi, significativi o meno. La BCE è competente in via esclusiva in relazione a tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti in merito al rilascio dell'autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio, alla revoca delle autorizzazioni e alla valutazione delle acquisizioni e delle cessioni di partecipazioni qualificate.

Le ANC sono responsabili della vigilanza diretta sui soggetti meno significativi, fatto salvo il potere della BCE di esercitare la vigilanza diretta in casi particolari in cui ciò si renda necessario per l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati. Nella ripartizione delle somme da recuperare attraverso i contributi per le attività di vigilanza tra le categorie di soggetti vigilati significativi e meno significativi, si tiene conto della condivisione delle responsabilità in materia di vigilanza nell'ambito dell'MVU e delle relative spese sostenute dalla BCE.

L'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 impone alla BCE di rendere pubblici, mediante regolamenti e decisioni, i meccanismi operativi dettagliati per l'attuazione dei compiti ad essa conferiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013.

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 i contributi sono basati su criteri oggettivi in relazione alla rilevanza e al profilo di rischio dell'ente creditizio interessato, comprese le attività ponderate per il rischio.

I contributi sono calcolati al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti. Ciò vuol dire che quando gli enti creditizi fanno parte di un gruppo vigilato stabilito negli Stati membri partecipanti, sarà calcolato e corrisposto un unico contributo a livello di gruppo.

Nel calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza, non si dovrebbe tener conto delle filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante. Al riguardo, e al fine di determinare i fattori per il calcolo della contribuzione di un gruppo vigilato, dovrebbero essere forniti dati a livello subconsolidato per tutte le filiazioni e le operazioni controllate dall'impresa madre negli Stati membri partecipanti. Tuttavia, poiché i costi per l'elaborazione di tali dati a livello subconsolidato potrebbero risultare elevati, dovrebbe essere concessa ai soggetti vigilati la facoltà di optare per il calcolo del contributo sulla base dei dati forniti al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti includendo le filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti anche se possano risultarne contributi più elevati.

I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sono esclusi dai compiti di vigilanza attribuiti alla BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/20133 e pertanto la BCE non imporrà loro il pagamento di contributi.

Un regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'area dell'euro. Esso costituisce pertanto lo strumento giuridico appropriato per predisporre meccanismi pratici di attuazione dell'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

In linea con l'articolo 30, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, il presente regolamento fa salvo il diritto delle ANC di imporre il pagamento di contributi in conformità al diritto nazionale e, nella misura in cui i compiti di vigilanza non siano stati attribuiti alla BCE, ovvero in relazione ai costi inerenti alla cooperazione e all'assistenza prestata alla BCE in conformità alle istruzioni da quest'ultima impartite, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nel rispetto dei meccanismi attuativi del Regolamento (UE) n. 1024/2103, compresi gli articoli 6 e 12,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Parte I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:

  1. a) i meccanismi di calcolo dell'importo totale del contributo annuale per le attività di vigilanza per soggetti e gruppi vigilati;

  2. b) la metodologia e i criteri per il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato;

  3. c) la procedura per la riscossione da parte della BCE dei contributi annuali per le attività di vigilanza;

2. L'importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza comprende il contributo annuale per le attività di vigilanza relativo a ciascun soggetto o gruppo vigilato significativo e meno significativo ed è calcolato dalla BCE al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2013 e al Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), in aggiunta alle seguenti:

  1. 1) «contributo annuale per le attività di vigilanza»: contributo dovuto in relazione a ciascun soggetto e gruppo vigilato, calcolato secondo i meccanismi stabiliti all'articolo 10,

  2. 2) «costi annuali»: la somma, determinata ai sensi dell'articolo 6, recuperabile dalla BCE mediante i contributi annuali per le attività di vigilanza per un determinato periodo di contribuzione,

  3. 3) «soggetto obbligato al pagamento»: ente creditizio o succursale tenuto a contribuzione individuato ai sensi dell'articolo 4 e destinatario dell'avviso di contribuzione;

  4. 4) «fattori per il calcolo della contribuzione»: i dati relativi a un soggetto o gruppo vigilato definiti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza;

  5. 5) «avviso di contribuzione»: avviso che specifica il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto, emesso nei confronti del soggetto obbligato al pagamento ai sensi del presente regolamento;

  6. 6) «ente creditizio tenuto a contribuzione»: ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante;

  7. 7) «succursale tenuta a contribuzione»: succursale stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante;

  8. 8) «periodo di contribuzione»: un anno civile;

  9. 9)

  10. 10) «gruppo di soggetti tenuti a contribuzione»: (i) un gruppo vigilato e (ii) un certo numero di succursali tenute a contribuzione considerate un'unica succursale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3;

  11. 11) «Stato membro»: Stato membro dell'Unione;

  12. 12) «attività totali»: a) per un gruppo vigilato, il valore totale delle attività determinato in conformità all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (ECB/2014/17), escluse le attività delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi, salva diversa decisione del gruppo vigilato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera c); b) per una succursale tenuta a contribuzione, il valore totale delle attività segnalato a fini prudenziali. Se non è richiesta la segnalazione del valore totale delle attività a fini prudenziali, per attività totali si intende il valore totale delle attività determinato sulla base del più recente bilancio annuale sottoposti a revisione redatti secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) come applicabili nell’ambito dell’Unione in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e, qualora tale bilancio non sia disponibili, sulla base del bilancio annuale redatto in conformità alle norme nazionali applicabili in materia di contabilità. Per le succursali tenute a contribuzione che non redigono il bilancio annuale, per attività totali si intende il valore totale delle attività determinato in conformità all’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17); c) per due o più succursali tenute a contribuzione che siano considerate un’unica succursale in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, la somma del valore totale delle attività rispettivamente determinata per ciascuna succursale tenuta a contribuzione; d) in tutti gli altri casi, il valore totale delle attività determinato in conformità all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (ECB/2014/17);

  13. 12).

  14. 13) «importo complessivo dell’esposizione al rischio»: a) per un gruppo vigilato, l’importo determinato al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti e calcolato in conformità all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2, escluso l’importo dell’esposizione al rischio delle succursali stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi salva diversa decisione da parte di un gruppo vigilato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera c); b) per una succursale tenuta a contribuzione e per due o più succursali tenute a contribuzione che siano considerate un’unica succursale in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, zero; c) in tutti gli altri casi, l’importo calcolato in conformità all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Art. 3 Obbligo generale di pagare il contributo annuale per le attività di vigilanza

1. La BCE impone il pagamento di un contributo annuale per le attività di vigilanza a ciascun soggetto e gruppo vigilato rispetto a ciascun periodo di contribuzione.

2. Il contributo annuale per le attività di vigilanza per ciascun soggetto e gruppo vigilato è specificato in un avviso di contribuzione emesso nei confronti del soggetto obbligato al pagamento ed esigibile nei suoi confronti. Il soggetto obbligato al pagamento è destinatario dell'avviso di contribuzione e di ogni altro avviso o comunicazione da parte della BCE concernenti i contributi per le attività di vigilanza. Il soggetto obbligato al pagamento è responsabile del versamento del contributo annuale per le attività di vigilanza.

3. Due o più succursali tenute a contribuzione stabilite dal medesimo ente creditizio nello stesso Stato membro partecipante sono considerate un'unica succursale. Succursali tenute a contribuzione dello stesso ente creditizio stabilite in Stati membri partecipanti diversi non sono considerate un'unica succursale.

4. Ai fini del presente regolamento le succursali tenute al pagamento del contributo sono considerate distinte dalle filiazioni dello stesso ente creditizio stabilite nello stesso Stato membro partecipante.

Art. 4 Soggetto obbligato al pagamento

1. In relazione al contributo annuale per le attività di vigilanza è obbligato al pagamento:

  1. a) l'ente creditizio tenuto a contribuzione, in caso di ente creditizio tenuto a contribuzione che non faccia parte di un gruppo vigilato;

  2. b) la succursale tenuta a contribuzione, in caso di succursale tenuta contribuzione che non sia considerata congiuntamente ad altra succursale tenuta a contribuzione;

  3. c) il soggetto individuato ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, in caso di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione.

2.

Fatti salvi gli accordi stipulati nell’ambito di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione in relazione alla ripartizione dei costi, un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione è considerato unitariamente. Ciascun gruppo di soggetti contributori nomina il soggetto tenuto al pagamento per l’intero gruppo e ne notifica l’identità alla BCE. Il soggetto tenuto al pagamento deve essere stabilito in uno Stato membro. Tale notifica si considera valida solo se:

  1. a) indica il nome del gruppo coperto dalla notifica;

  2. b) è sottoscritta dal soggetto tenuto al pagamento per conto di tutti i soggetti vigilati del gruppo;

  3. c) perviene alla BCE al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di poter essere presa in considerazione per l’emissione dell’avviso di contribuzione in relazione al periodo di contribuzione successivo.

Se alla BCE perviene tempestivamente più di una notifica per gruppo di soggetti contributori, prevale l’ultima notifica ricevuta dalla BCE entro il 30 settembre. Se un soggetto vigilato entra a far parte del gruppo vigilato dopo che la BCE ha ricevuto una valida notifica relativa al soggetto tenuto al pagamento, salvo che la BCE abbia ricevuto informazioni in contrario, la notifica si considera sottoscritta anche per conto di quest’ultimo.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, la BCE si riserva il diritto di individuare il soggetto tenuto al pagamento.

Parte II. Spese e costi

Art. 5 Costi annuali

1. I costi annuali costituiscono la base per la determinazione dei contributi annuali per le attività di vigilanza e sono recuperati mediante il pagamento di detti contributi annuali per le attività di vigilanza.

2. L'importo dei costi annuali è determinato in base all'ammontare delle spese annuali rappresentate dalle spese sostenute dalla BCE nel periodo di contribuzione di riferimento direttamente o indirettamente collegate ai suoi compiti in materia di vigilanza;

3. Nella determinazione dei costi annuali, la BCE tiene conto:

  1. a) di contributi relativi a precedenti periodi di contribuzione che non è stato possibile riscuotere;

  2. b) di interessi ricevuti ai sensi dell'articolo 14;

  3. c) di somme ricevute o rimborsate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3.

4. Entro quattro mesi dalla fine di ciascun periodo di contribuzione, l’importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti vigilati e gruppi vigilati per tale periodo di contribuzione è pubblicata sul sito Internet della BCE.

Parte III. Determinazione del contributo annuale per le attività di vigilanza

Art. 7 Nuovi soggetti vigilati, soggetti non più vigilati o cambiamento della qualificazione

1. Ove un soggetto vigilato o un gruppo vigilato sia soggetto a vigilanza solo per una parte del periodo di contribuzione, il contributo annuale per le attività di vigilanza è calcolato in base al numero dei mesi interi del periodo di contribuzione durante i quali il soggetto o il gruppo vigilato è sottoposta a vigilanza.

2. Ove, a seguito di una decisione della BCE a tale effetto, la BCE assuma la vigilanza diretta di un soggetto o di un gruppo vigilato ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) ovvero la vigilanza diretta di un soggetto o di un gruppo vigilato da parte della BCE cessi ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), il contributo annuale per le attività di vigilanza è calcolato in base al numero di mesi durante i quali il soggetto o il gruppo vigilato è stato direttamente o indirettamente vigilato da parte della BCE all’ultimo giorno del mese.

3. Ove l'ammontare del contributo annuale per le attività di vigilanza si discosti dall'ammontare del contributo calcolato in conformità ai paragrafi 1 o 2, la BCE provvede al rimborso in favore del soggetto obbligato al pagamento del contributo o all'emissione di una fattura aggiuntiva a suo carico.

Art. 8 Ripartizione dei costi annuali tra soggetti vigilati significativi e meno significativi

1. Al fine di calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza in relazione a ciascun soggetto e gruppo vigilato, i costi annuali sono suddivisi in due parti, una per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati, nel modo di seguito indicato:

  1. a) i costi annuali da recuperare dai soggetti vigilati significativi;

  2. b) i costi annuali da recuperare dai soggetti vigilati meno significativi;

2. La suddivisione dei costi annuali ai sensi del paragrafo 1 è effettuata sulla base dei costi imputati alle funzioni interessate che esercitano la vigilanza diretta sui soggetti vigilati significativi e la vigilanza indiretta sui soggetti vigilati meno significativi.

Art. 10 Contributo annuale per le attività di vigilanza per soggetti o gruppi vigilati

1. Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto o gruppo vigilato significativo è determinato mediante la ripartizione dell'importo esigibile nei confronti della categoria dei soggetti e dei gruppi vigilati significativi tra i singoli soggetti e gruppi vigilati significativi in base ai rispettivi fattori per il calcolo della contribuzione.

2. Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto o gruppo vigilato meno significativo è determinato mediante la ripartizione dell'importo esigibile nei confronti della categoria dei soggetti e dei gruppi vigilati meno significativi tra i singoli soggetti o gruppi vigilati meno significativi in base ai rispettivi fattori per il calcolo della contribuzione.

3. I fattori per il calcolo della contribuzione al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti sono determinati nel modo di seguito indicato:

  1. a) I fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per determinare il contributo annuale per le attività di vigilanza esigibile nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato sono costituiti dall'ammontare alla data di riferimento:

    1. i) delle attività totali; e

    2. ii) dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio.

  2. ba) I fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati per ciascun periodo di contribuzione sulla base dei dati segnalati dai soggetti vigilati a fini prudenziali con data di riferimento del 31 dicembre del precedente periodo di contribuzione.

  3. bb) Ove un soggetto vigilato rediga il bilancio annuale, compreso il bilancio annuale consolidato, sulla base di un esercizio contabile che non coincida con l’anno di calendario, la data di riferimento per le attività totali è la chiusura dell’esercizio corrispondente al precedente periodo di contribuzione.

  4. bc) Ove un soggetto o gruppo vigilato sia costituito dopo la relativa data di riferimento specificata alle lettere ba) o bb), ma prima del 1o ottobre del periodo di contribuzione per il quale il contributo è stabilito e, di conseguenza, non sussistano fattori di contribuzione con quella data di riferimento, la data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione è la fine del trimestre più vicino alla relativa data di riferimento specificata alle lettere ba) o bb).

  5. bd) Per i soggetti e i gruppi vigilati che non siano assoggettati a segnalazioni obbligatorie a fini prudenziali o per i gruppi vigilati che escludano le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi in conformità alla lettera c), i fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati sulla base delle informazioni da questi segnalate separatamente ai fini del calcolo del contributo per le attività di vigilanza. I fattori per il calcolo della contribuzione devono essere comunicati all’ANC interessata unitamente alla relativa data di riferimento determinata ai sensi delle lettere ba), bb) o bc), in conformità a una decisione della BCE.

  6. b)

  7. c) Ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione, il gruppo vigilato dovrebbe, di regola, escludere le attività e l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi. I gruppi vigilati possono decidere di non escludere tali attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione.

  8. d) Per i soggetti o i gruppi vigilati classificati come meno significativi sulla base dell'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, il fattore per il calcolo della contribuzione relativo alle attività totali non può eccedere 30 miliardi di EUR.

  9. e) Le ponderazione relativa utilizzata in relazione ai fattori per il calcolo della contribuzione è la seguente:

    1. i) per le attività totali; 50 per cento;

    2. ii) per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio: 50 per cento;

4. La somma delle attività totali di tutti i soggetti obbligati al pagamento e la somma degli importi complessivi dell’esposizione al rischio di tutti i soggetti obbligati al pagamento è pubblicata sul sito Internet della BCE.

5. Ove un soggetto obbligato al pagamento ometta di comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione, la BCE determina i fattori per il calcolo della contribuzione in conformità a una decisione della BCE.

6.

Il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo è effettuato con le modalità di seguito indicate:

  1. a) Il contributo annuale per le attività di vigilanza è la somma della componente costituita dal contributo minimo e della componente variabile del contributo.

  2. b) il contributo minimo è calcolato in percentuale fissa sull’ammontare complessivo dei contributi per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati in conformità all’articolo 8.

    1. i) Per la categoria dei soggetti e gruppi vigilati significativi la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento. Per i soggetti e i gruppi vigilati significativi con attività totali pari o inferiori a 10 miliardi di EUR, il contributo minimo è dimezzato.

    2. ii) Per la categoria dei soggetti vigilati meno significativi, la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento. Per i soggetti e i gruppi vigilati men significativi con attività totali pari o inferiori a 1 miliardo di EUR, il contributo minimo è dimezzato.

  3. c) La componente variabile del contributo corrisponde alla differenza tra l'ammontare totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti vigilati determinata ai sensi degli dell’articolo 8 il contributo minimo per la stessa categoria. La componente variabile del contributo è ripartita tra i singoli soggetti obbligati al pagamento del contributo di ciascuna categoria in base alla rispettiva quota di ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo rispetto alla somma di tutti i fattori per il calcolo della contribuzione ponderati di tutti i soggetti tenuti alla contribuzione.

Sulla base del calcolo eseguito in conformità al presente paragrafo e dei fattori per il calcolo della contribuzione determinati in conformità al presente articolo, la BCE decide il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto obbligato al pagamento. Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto sarà comunicato al soggetto obbligato al pagamento del contributo mediante avviso di contribuzione.

Parte IV. Cooperazione con le anc

Art. 11 Cooperazione con le ANC

1. La BCE comunica con le ANC prima di decidere in merito al livello definitivo del contributo così da assicurare che i costi della vigilanza restino sostenibili e ragionevoli per tutti gli enti creditizi e le succursali interessate. A tale scopo la BCE sviluppa e utilizza un idoneo canale di comunicazione in cooperazione con le ANC.

2. Le ANC, su richiesta di quest'ultima, assistono la BCE nell'imposizione di contributi.

3. In caso di enti creditizi in uno Stato membro partecipante non appartenente all'area dell'euro la cui cooperazione stretta con la BCE non è sospesa né cessata, la BCE impartisce istruzioni all'ANC di tale Stato membro in merito alla raccolta dei fattori per il calcolo della contribuzione e alla fatturazione del contributo annuale per le attività di vigilanza.