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Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione del 20 febbraio 2015 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE1, in particolare l'articolo 8 quater, paragrafo 10, e l'articolo 10, paragrafo 5,

I controllori del traffico aereo, al pari delle persone e delle organizzazioni che partecipano alla formazione, ai test, ai controlli ed esami medici nonché valutazioni degli stessi controllori, devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008. In particolare, essi devono ricevere un attestato o una licenza dopo aver dimostrato la conformità ai requisiti essenziali.

La licenza europea si è dimostrata un mezzo efficace per riconoscere e certificare la competenza dei controllori del traffico aereo che, in quanto professione, svolgono un ruolo cruciale nel funzionamento in condizioni di sicurezza del controllo del traffico aereo. L'introduzione di uno standard di competenza a livello dell'Unione ha ridotto la frammentazione in questo settore, contribuendo a una più efficiente organizzazione del lavoro nell'attuale contesto di crescente collaborazione a livello regionale fra i fornitori di servizi di navigazione aerea. Il mantenimento e il rafforzamento del sistema comune di licenze per i controllori del traffico aereo nell'Unione costituiscono un elemento essenziale del sistema europeo di controllo del traffico aereo. A questo fine, è necessario ora stabilire requisiti tecnici e procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo che rispecchino lo stato dell'arte in questo settore.

La fornitura di servizi di navigazione aerea richiede personale altamente qualificato e in particolare controllori del traffico aereo la cui competenza sia dimostrata da una licenza rilasciata sulla base dei dettagliati requisiti stabiliti nel presente regolamento. L'abilitazione riportata sulla licenza deve indicare il tipo di servizio relativo al traffico aereo che il controllore è competente a fornire. Le specializzazioni indicate sulla licenza devono attestare sia le capacità specifiche del controllore sia l'autorizzazione delle autorità competenti a fornire servizi per un particolare settore, gruppo di settori e/o posizioni operative.

È necessario che le autorità preposte alla vigilanza e al controllo dell'osservanza ai sensi del presente regolamento siano sufficientemente indipendenti dai controllori del traffico aereo quando rilasciano licenze o prorogano la validità delle specializzazioni e quando sospendono o revocano licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati nei casi in cui le condizioni per il loro rilascio non siano più soddisfatte. È necessario inoltre che tali autorità siano indipendenti sia dai fornitori di servizi di navigazione aerea sia dalle organizzazioni di formazione. È necessario che esse siano sempre in grado di svolgere i propri compiti in modo efficiente. L'autorità o le autorità competenti cui vengono assegnate le responsabilità indicate nel presente regolamento possono essere l'organismo o gli organismi designati o istituiti in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio2. È necessario che l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso «l'Agenzia») agisca in quanto autorità competente per il rilascio ed il rinnovo dei certificati in possesso delle organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo situate fuori dal territorio degli Stati membri e, se del caso, del loro personale. In quanto tale, essa deve soddisfare gli stessi requisiti.

Alla luce delle particolari caratteristiche del traffico aereo nell'Unione europea, è necessario introdurre e applicare in modo efficiente standard di competenza comuni relativi ai controllori del traffico aereo che operano alle dipendenze di fornitori di servizi di navigazione aerea, assicurando la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) al pubblico.

È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di applicare il presente regolamento al loro personale militare che fornisce servizi al pubblico, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 216/2008.

Una scarsa comunicazione è spesso un notevole fattore di inconvenienti e incidenti. Pertanto, è necessario stabilire dettagliati requisiti di competenza linguistica per i controllori del traffico aereo. Tali requisiti si basano sui requisiti adottati dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e costituiscono uno strumento per far applicare tali norme riconosciute a livello internazionale. Allo scopo di promuovere la libera circolazione dei lavoratori, garantendo nel contempo la sicurezza, per quanto riguarda i requisiti di competenza linguistica valgono i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. È necessario che la validità della specializzazione di competenza linguistica sia proporzionata al livello di competenza, come stabilito nel presente regolamento.

Norme comuni per il rilascio e il mantenimento in vigore delle licenze per i controllori del traffico aereo sono essenziali per accrescere la fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi sistemi. Per assicurare il massimo livello di sicurezza è necessario adottare requisiti uniformi in materia di addestramento, qualifiche e competenza dei controllori del traffico aereo. Questo serve inoltre ad assicurare la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo sicuri e di elevata qualità, oltre a contribuire al riconoscimento delle licenze in tutta l'Unione europea, migliorando in tal modo la libertà di circolazione e la disponibilità di controllori del traffico aereo.

L'organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) ha fissato norme appropriate per quanto riguarda l'addestramento iniziale, esposte nella «Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training». Al fine di rispecchiare il progresso tecnico e scientifico e agevolare un approccio uniforme per l'addestramento iniziale, che costituisce l'elemento essenziale per assicurare la mobilità dei controllori del traffico aereo, tali norme devono ora figurare nella normativa dell'Unione. È necessario inoltre stabilire requisiti per l'addestramento di unità e l'addestramento continuo, tenendo conto dei requisiti essenziali applicabili, come specificato all'articolo 8 quater, del regolamento (CE) n. 216/2008. In mancanza di requisiti europei in materia di addestramento gli Stati membri possono continuare a basarsi sulle norme elaborate dall'ICAO.

In consultazione con un gruppo di esperti, Eurocontrol ha elaborato i requisiti relativi agli esami medici dei controllori del traffico aereo, che sono già stati utilizzati dagli Stati membri assieme all'allegato 1 dell'ICAO. È necessario recepire tali requisiti nella normativa dell'Unione per assicurarne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

Allo scopo di assicurare che gli Stati membri ottemperino ai loro obblighi e responsabilità in materia di sicurezza in modo corretto e strutturato mediante un sistema amministrativo e di gestione operato dalle autorità competenti e dalle organizzazioni che agiscono a loro nome, in conformità al programma statale di sicurezza dell'ICAO, è necessario che il presente regolamento stabilisca i requisiti che le autorità competenti devono applicare.

La certificazione delle organizzazioni di addestramento costituisce uno dei fattori essenziali che contribuiscono alla qualità dell'addestramento dei controllori del traffico aereo e, di conseguenza, alla sicurezza delle operazioni di controllo aereo. È quindi necessario rafforzare i requisiti relativi alle organizzazioni di addestramento. È opportuno prevedere la possibilità di certificare l'addestramento in base al tipo, in quanto pacchetto di servizi di addestramento o pacchetto di servizi di addestramento e di navigazione aerea, senza perdere di vista le caratteristiche peculiari dell'addestramento offerto da ogni organizzazione.

È necessario che le condizioni generali previste per il rilascio di una licenza, nella misura in cui si riferiscono all'età e ai requisiti medici, non incidano sui titolari di licenze già rilasciate. Al fine di salvaguardare le attribuzioni delle licenze esistenti e permettere una transizione senza ostacoli per tutti i titolari di licenze e per le autorità competenti, le licenze e i certificati medici rilasciati dagli Stati membri in conformità alla direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 e al regolamento (UE) n. 805/20114 della Commissione si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento.

Per motivi di coerenza, è necessario modificare la definizione di sostanza psicoattiva contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione5.

Mentre il presente regolamento si basa su precedenti risultati e requisiti normativi UE, a fini di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 805/2011.

A norma degli articoli 17, paragrafo 2, lettera b), e 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione ha ricevuto l'assistenza dell'Agenzia nell'elaborazione delle misure previste dal presente regolamento.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate relative a:

  1. a) le norme e le procedure per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione e la revoca di licenze di controllore del traffico aereo e licenze di studente controllore del traffico aereo e delle relative abilitazioni e specializzazioni, comprese le norme e le procedure per la conversione di licenze nazionali di controllore del traffico aereo ottenute nel corso del servizio militare in licenze di controllore del traffico aereo dell’Unione, nonché delle attribuzioni e responsabilità dei titolari di tali licenze, abilitazioni e specializzazioni;

  2. b) le condizioni per il rilascio, la limitazione, la sospensione e la revoca di certificati medici, di controllori del traffico aereo e studenti controllori del traffico aereo, nonché delle attribuzioni e responsabilità dei rispettivi titolari;

  3. c) la certificazione di esaminatori aeromedici e di centri aeromedici per controllori del traffico aereo e studenti controllori del traffico aereo;

  4. d) la certificazione di organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo;

  5. e) le condizioni per la convalida del rinnovo, del ripristino e dell'utilizzo delle suddette licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati.

2. Il presente regolamento si applica:

  1. a) agli studenti controllori del traffico aereo e ai controllori del traffico aereo che esercitano le loro funzioni nell’ambito del regolamento (UE) n. 2018/1139;

  2. b) alle persone e organizzazioni che partecipano al rilascio delle licenze, all'addestramento, ai test, ai controlli e agli esami medici nonché valutazioni dei candidati in conformità al presente regolamento.

Art. 2 Conformità a requisiti e procedure

1. Gli studenti controllori del traffico aereo, i controllori del traffico aereo e i soggetti che partecipano al rilascio delle licenze, all'addestramento, a prove, controlli ed esami medici nonché valutazione dei richiedenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), devono essere qualificati e abilitati in conformità alle disposizioni degli allegati I, III e IV da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 6.

2. Le organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere qualificate in conformità ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative stabilite negli allegati I, III e IV e devono essere certificate dall'autorità competente di cui all'articolo 6.

3. La certificazione medica delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), deve essere conforme ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati III e IV.

4.

I controllori del traffico aereo alle dipendenze di fornitori dei servizi di navigazione aerea che forniscono servizi di traffico aereo nello spazio aereo del territorio nel quale si applica il trattato e aventi la loro sede principale di attività e la propria sede sociale, se del caso, situata al di fuori del territorio soggetto alle disposizioni del trattato, sono considerati titolari di licenza rilasciata in conformità al paragrafo 1, se soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

  1. a) siano titolari di una licenza di controllore del traffico aereo rilasciata da un paese terzo in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago;

  2. b) abbiano dimostrato all'autorità competente di cui all'articolo 6, di aver ricevuto l'addestramento e di aver superato esami e valutazioni equivalenti a quelli richiesti dalla parte ATCO, capo D, Sezioni 1-4, di cui all'allegato I.

I compiti e le funzioni assegnati ai controllori del traffico aereo di cui al primo comma non superano le attribuzioni della licenza rilasciata dal paese terzo.

5.

Gli istruttori pratici e gli addetti alla valutazione pratica alle dipendenze di un'organizzazione di addestramento situata al di fuori del territorio degli Stati membri si considerano qualificati in conformità al paragrafo 1, se soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

  1. a) siano titolari di una licenza di controllore del traffico aereo rilasciata da un paese terzo in conformità all'allegato I della convenzione di Chicago con una abilitazione e, ove applicabile, una specializzazione di abilitazione corrispondente a quella per la quale sono autorizzati a fornire addestramento o valutare;

  2. b) abbiano dimostrato all'autorità competente di cui all'articolo 6, di aver ricevuto l'addestramento e di aver superato esami e valutazioni equivalenti a quelli richiesti dalla parte ATCO, capo D, sezione 5, di cui all'allegato I.

Le attribuzioni di cui al primo comma sono specificate in un certificato rilasciato da un paese terzo e sono limitate a fornire addestramento e valutazioni per le organizzazioni di addestramento situate al di fuori del territorio degli Stati membri.

Art. 3 Fornitura di servizi di controllo del traffico aereo

1. Servizi di controllo del traffico aereo possono essere forniti solo da controllori del traffico aereo qualificati e abilitati in conformità al presente regolamento.

2. Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento al proprio personale militare che fornisce servizi al pubblico.

Art. 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «situazione anomala», delle circostanze, comprese le situazioni degradate, che non sono né abitualmente né comunemente riscontrate e per le quali il controllore del traffico aereo non ha sviluppato capacità automatiche;

  2. 2) «metodi accettabili di rispondenza (AMC)», norme non vincolanti adottate dall’Agenzia per illustrare i metodi attraverso i quali stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione;

  3. 3) «servizio di controllo del traffico aereo (ATC)», un servizio fornito al fine di:

    1. a) prevenire collisioni:

      tra aeromobili, e

      nell'area di manovra tra aeromobili e ostacoli; e

    2. b) rendere spedito e mantenere un ordinato flusso di traffico aereo;

  4. 4) «unità di controllo del traffico aereo», espressione generica che indica indifferentemente un centro di controllo di area, un'unità di controllo di avvicinamento o una torre di controllo di aeroporto;

  5. 5) «metodi alternativi di rispondenza», un’alternativa agli AMC esistenti o nuovi strumenti per stabilire la conformità al regolamento (UE) n. 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione per i quali l’Agenzia non ha adottato AMC corrispondenti;

  6. 6) «valutazione», una valutazione delle competenze pratiche che porta al rilascio della licenza, dell'abilitazione e/o della(e) specializzazione(i) e il loro rinnovo e/o ripristino, incluso il comportamento e l'applicazione pratica delle conoscenze e della comprensione di cui ha dato prova la persona interessata;

  7. 7) «abilitazione di valutatore», l'autorizzazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, che indica la competenza del titolare a valutare le capacità pratiche di studente controllore del traffico aereo e di controllore del traffico aereo;

  8. 7 bis) «credito», il riconoscimento dell’addestramento ricevuto da un controllore del traffico aereo durante il servizio militare al fine di richiedere il rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo in conformità al presente regolamento;

  9. 7 ter) «relazione nazionale di conversione», una relazione sulla base della quale un precedente addestramento militare di controllore del traffico aereo potrebbe ricevere il credito da parte dell’autorità competente alla quale è stata presentata la richiesta di rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo;

  10. 8) «stress da evento critico», il manifestarsi di reazioni insolite e/o estremamente emotive, sul piano fisico e/o comportamentale in un individuo in seguito ad un evento inatteso, un incidente, un inconveniente o un inconveniente grave;

  11. 9) «situazione di emergenza», una situazione grave e pericolosa che richiede interventi immediati;

  12. 10) «esame», una prova formale diretta a valutare la conoscenza e la comprensione di una persona;

  13. 11) «materiale esplicativo (GM)», materiale non vincolante rilasciato dall’Agenzia che aiuta a definire il significato di atti delegati o di esecuzione e che viene utilizzato per facilitare l’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione;

  14. 12) «codice ICAO di località», il codice formato da quattro lettere e composto secondo le regole previste dall'ICAO nel suo manuale «DOC 7910» nella sua ultima versione e assegnato alla località in cui si trova una stazione aeronautica fissa;

  15. 13) «abilitazione di competenza linguistica», la dichiarazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, indicante le competenze linguistiche del titolare;

  16. 14) «licenza», un documento rilasciato e approvato in conformità al presente regolamento, che abilita il suo legittimo titolare a esercitare le attribuzioni delle abilitazioni e specializzazioni in esso indicate;

  17. 14 bis) «specializzazione di licenza», l’autorizzazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, indicante una qualifica specifica del titolare. Si tratta di un termine generico per descrivere l’inclusione delle specializzazioni di istruttore per l’addestramento in posizione operativa, istruttore su dispositivo di addestramento, competenza linguistica e valutatore;

  18. 15) «fase di addestramento in posizione operativa», la fase finale dell'addestramento di unità operativa durante la quale le procedure e competenze legate al lavoro precedentemente acquisite vengono integrate nella pratica sotto la supervisione di un istruttore qualificato per l'addestramento in posizione operativa in una situazione di traffico reale;

  19. 16) «specializzazione di istruttore in posizione operativa (OJTI)», l'autorizzazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, indicante la competenza del titolare a impartire un addestramento in posizione operativa e su dispositivi di addestramento;

  20. 17) «part-task trainer (PTT)», un dispositivo di addestramento che fornisce addestramento per compiti specifici e operativi selezionati senza richiedere all'allievo di praticare tutti i compiti che sono normalmente associati a un ambiente pienamente operativo;

  21. 18) «obiettivo di prestazione», una dichiarazione chiara e inequivocabile dei risultati attesi dalla persona che segue l'addestramento, le condizioni alle quali la prestazione è effettuata e le norme che la persona che segue l'addestramento deve soddisfare;

  22. 19) «incapacità provvisoria», situazione temporanea nella quale il/la titolare della licenza non è in grado di esercitare le attribuzioni della licenza mentre abilitazioni, specializzazioni e il suo certificato medico sono validi;

  23. 20) «sostanza psicoattiva», alcool, oppiacei, derivati della cannabis, sedativi ed ipnotici, cocaina, altri psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, ad esclusione di caffè e tabacco;

  24. 20 bis) «abilitazione», l’autorizzazione riportata sulla licenza o a questa collegata, e che ne forma comunque parte integrante, che specifica le condizioni, le attribuzioni o le limitazioni speciali relative alla licenza stessa;

  25. 21) «specializzazione di abilitazione», l'autorizzazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, che indica le condizioni, le attribuzioni o le limitazioni specifiche relative alla pertinente abilitazione;

  26. 21 bis) «apprendimento a distanza», situazioni di addestramento in cui istruttori e studenti sono fisicamente separati e interagiscono in modo sincrono o asincrono e in cui le informazioni sono generalmente trasmesse tramite mezzi tecnologici;

  27. 22) «ripristino», l'atto amministrativo adottato dopo che un'abilitazione, una specializzazione o un certificato sono scaduti, che ripristina le attribuzioni dell'abilitazione, della specializzazione o del certificato per un ulteriore periodo specifico, fermo restando il rispetto di determinati requisiti;

  28. 23) «rinnovo», l'azione amministrativa adottata all'interno del periodo di validità di un'abilitazione, di una specializzazione o di un certificato, che consente al titolare di continuare ad esercitare le attribuzioni di un'abilitazione, di una specializzazione o di un certificato per un ulteriore periodo specifico, fermo restando il rispetto di determinati requisiti;

  29. 24) «settore», una parte di un'area di controllo e/o una parte di una regione di informazione di volo o di regione superiore;

  30. 25) «simulatore», un dispositivo di addestramento che presenta le caratteristiche rilevanti dell'ambiente operativo reale e riproduce le condizioni operative nelle quali la persona che riceve l'addestramento può praticare i compiti direttamente in tempo reale;

  31. 26) «dispositivo di addestramento», ogni tipo di dispositivo con il quale vengono simulate le condizioni operative, inclusi simulatori e part-task trainer;

  32. 27) «specializzazione di istruttore su dispositivo di addestramento (STDI)», l'autorizzazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, indicante la competenza del titolare a impartire un addestramento su dispositivi di addestramento;

  33. 28) «corso di addestramento», la formazione teorica e/o pratica, sviluppata in un quadro strutturato e dispensata entro una durata determinata;

  34. 29) «organizzazione di addestramento», un'organizzazione certificata dall'autorità competente come idonea a fornire uno o più tipi di addestramento;

  35. 30) «specializzazione di unità operativa», l'autorizzazione riportata nella licenza e parte integrante della stessa, indicante il codice ICAO della località, nonché il settore, il gruppo di settori o posizioni operative nei quali il titolare della licenza è abilitato a svolgere le proprie mansioni;

  36. 31) «convalida», il processo mediante il quale, attraverso il completamento di un corso di specializzazione di unità operativa associato ad un’abilitazione o ad una specializzazione di abilitazione, il titolare può iniziare a esercitare le attribuzioni di tale abilitazione o specializzazione di abilitazione.

  37. 32) «aula virtuale», un ambiente virtuale adattato al processo di apprendimento a distanza e che non richiede un luogo fisico, in cui si svolge l’apprendimento sincrono.

Art. 5 Autorità competente

1. Gli Stati membri nominano o istituiscono una o più autorità competenti con responsabilità di certificazione e sorveglianza delle persone e organizzazioni soggette al presente regolamento.

2. All'interno di un blocco funzionale di spazio aereo o in caso di fornitura di servizi transfrontalieri le autorità competenti sono designate con l'accordo degli Stati membri interessati.

3. Se uno Stato membro nomina o istituisce più di un'autorità competente, gli ambiti di competenza di ciascuna autorità competente sono chiaramente definiti, ove opportuno, sotto il profilo della responsabilità e delle aree geografiche. È istituito un coordinamento tra tali autorità al fine di assicurare una sorveglianza effettiva di tutte le persone e le organizzazioni soggette al presente regolamento nell'ambito dei rispettivi mandati.

4.

Le autorità competenti sono indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dalle organizzazioni di addestramento. Tale indipendenza è garantita mediante una separazione adeguata, almeno a livello funzionale, tra autorità competenti, da un lato, e fornitori di servizi di navigazione aerea e organizzazioni di addestramento, dall'altro. Le autorità competenti esercitano i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

Il primo comma si applica anche all'Agenzia, quando agisce come autorità competente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera a), ii).

5. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano della capacità necessaria per svolgere le attività di certificazione e sorveglianza previste dai rispettivi programmi di certificazione e sorveglianza, incluse le risorse sufficienti per soddisfare i requisiti dell'allegato II (parte ATCO.AR). In particolare, gli Stati membri utilizzano le valutazioni effettuate dalle autorità competenti in conformità al punto ATCO.AR.A. 005, lettera a) dell'allegato II per dimostrare le loro capacità.

6. Gli Stati membri assicurano che, per quanto riguarda il personale delle autorità competenti che svolge le attività di certificazione e sorveglianza a norma del presente regolamento, non sussista alcun conflitto di interessi, diretto o indiretto, in particolare per quanto riguarda interessi di tipo famigliare o finanziario del personale in questione.

7. Le autorità competenti nominate o istituite da uno Stato membro ai fini del regolamento (UE) n. 805/2011, si considerano autorità competenti ai fini del presente regolamento, salvo diversa disposizione dello Stato membro interessato. In quest'ultimo caso, gli Stati membri comunicano all'Agenzia il nome e l'indirizzo delle autorità competenti da essi nominate o istituite in applicazione del presente articolo, nonché eventuali modifiche che le riguardano.

Art. 6 Autorità competente ai fini degli allegati I, III e IV

1. Ai fini dell'allegato I, l'autorità competente è l'autorità nominata o istituita dallo Stato membro alla quale una persona si rivolge per chiedere il rilascio di una licenza.

2. Ai fini dell'allegato III e del controllo dei requisiti dell'allegato I per quanto riguarda i fornitori di servizi di navigazione aerea, l'autorità competente è:

  1. a) l'autorità nominata o istituita dallo Stato membro in quanto propria autorità competente per la sorveglianza dove il richiedente ha la propria sede di attività principale o, eventualmente, la propria sede sociale, salvo se diversamente disposto da accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra Stati membri o le rispettive autorità competenti;

  2. b) l'Agenzia, se il richiedente ha la propria sede di attività principale o, eventualmente, la propria sede sociale, al di fuori del territorio degli Stati membri.

3. Ai fini dell'allegato IV, l'autorità competente è:

  1. a) per i centri aeromedici:

    1. i) l'autorità designata dallo Stato membro nel quale il centro aeromedico ha la propria sede di attività principale;

    2. ii) l'Agenzia, se il centro aeromedico ha sede in un paese terzo;

  2. b) per gli esaminatori aeromedici:

    1. i) l'autorità designata dallo Stato membro nel quale l'esaminatore aeromedico ha il proprio gabinetto medico principale;

    2. ii) se il gabinetto medico principale di un esaminatore aeromedico si trova in un paese terzo, l'autorità designata dallo Stato membro al quale l'esaminatore aeromedico si rivolge per il rilascio del certificato.

Art. 7 Disposizioni transitorie

1. Le licenze, abilitazioni e specializzazioni rilasciate in conformità alle pertinenti disposizioni delle legislazioni nazionali sulla base della direttiva 2006/23/CE e le licenze, abilitazioni e specializzazioni rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 805/2011 si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento.

2. I titolari dell’abilitazione per controllo di aeroporto a vista (ADV) che non possiedono l’abilitazione per controllo di aeroporto strumentale (ADI) mantengono l’autorizzazione a fornire i servizi di controllo del traffico aereo in un aeroporto nel quale non esistono procedure strumentali pubblicate di avvicinamento o di partenza, a condizione che la validità della specializzazione di unità operativa relativa all’abilitazione ADV sia mantenuta.

3.

Art. 8 Modifiche dell’abilitazione e delle specializzazioni di abilitazione

1. Le autorità competenti modificano la denominazione dell’abilitazione per controllo di aeroporto strumentale (ADI) rilasciata prima del 4 agosto 2024 in controllo di aeroporto (ADC) entro e non oltre il 4 agosto 2027 così come stabilito dall’autorità competente.

2. Le autorità competenti non rilasciano licenze comprendenti l’abilitazione per controllo di aeroporto a vista (ADV) successivamente al 4 agosto 2024 se non per i controllori del traffico aereo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

3. Le autorità competenti non rilasciano licenze comprendenti le specializzazioni di abilitazione per controllo aereo (AIR), controllo movimenti al suolo (GMC), controllo di torre (TWR), controllo movimenti al suolo con sorveglianza (GMS), controllo radar d’aeroporto (RAD) e controllo di terminale (TCL) successivamente al 4 agosto 2024.

4. Le attribuzioni delle specializzazioni di abilitazione per controllo aereo (AIR), controllo movimenti al suolo (GMC) e controllo di torre (TWR) rilasciate prima del 4 agosto 2024 entrano a far parte delle attribuzioni dell’abilitazione per controllo di aeroporto (ADC). In conformità al punto ATCO.B.020, lettera d), dell’allegato I, al momento della modifica della denominazione dell’abilitazione per controllo di aeroporto strumentale (ADI) in abilitazione per controllo di aeroporto (ADC) in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, la specializzazione di unità operativa deve indicare se l’esercizio delle attribuzioni del titolare è limitato al solo controllo aereo o controllo a terra.

5. Le attribuzioni della specializzazione di abilitazione per sorveglianza movimento al suolo (GMS) rilasciate prima del 4 agosto 2024 entrano a far parte delle attribuzioni della specializzazione di unità operativa associata all’abilitazione per controllo di aeroporto.

6. Le autorità competenti modificano la denominazione della specializzazione di abilitazione per controllo radar d’aeroporto (RAD) rilasciata prima del 4 agosto 2024 in specializzazione di abilitazione per controllo di aeroporto con sorveglianza (SUR) al momento della modifica della denominazione dell’abilitazione per controllo di aeroporto strumentale (ADI) in controllo di aeroporto (ADC) in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

7. Le attribuzioni della specializzazione di abilitazione per controllo di terminale (TCL) rilasciate prima del 4 agosto 2024 entrano a far parte delle attribuzioni della specializzazione di unità operativa associata all’abilitazione per controllo di avvicinamento con sorveglianza (APS) o controllo di area con sorveglianza (ACS).

8.

Art. 8 bis Conversione delle licenze nazionali militari di controllore del traffico aereo in licenze di studente controllore del traffico aereo

1. Un titolare di una licenza nazionale militare di controllore del traffico aereo rilasciata da uno Stato membro può richiedere la conversione di tale licenza in una licenza di studente controllore del traffico aereo di cui al punto ATCO.B.001. La richiesta di conversione della licenza è presentata all’autorità competente dello Stato membro delle forze militari in cui il richiedente ha prestato servizio.

2. L’autorità competente alla quale è pervenuta la domanda di cui al paragrafo 1 concede il credito al richiedente al fine di dimostrare la conformità ai requisiti pertinenti dell’allegato I (parte ATCO) in conformità alla relazione nazionale di conversione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

3. La relazione nazionale di conversione è notificata dall’autorità competente dello Stato membro interessato all’Agenzia e:

  1. a) descrive i requisiti nazionali sulla base dei quali le licenze militari di controllore del traffico aereo sono rilasciate nello Stato membro in questione;

  2. b) descrive l’ambito delle attribuzioni delle licenze militari di controllore del traffico aereo di cui alla lettera a);

  3. c) indica per quali requisiti di cui all’allegato I (parte ATCO) deve essere concesso il credito;

  4. d) indica l’addestramento aggiuntivo, comprendente gli esami e le valutazioni necessari, che i richiedenti devono sostenere; gli esami e le valutazioni necessari sono condotti da un’organizzazione di addestramento che soddisfa i requisiti stabiliti nell’allegato III (parte ATCO.OR) ed è certificata a fornire l’addestramento iniziale ai fini del rilascio di licenze di studente controllore del traffico aereo in virtù del presente regolamento;

  5. e) comprende una dichiarazione che conferma che la conformità del richiedente ai requisiti di addestramento, esame e valutazione descritti nella relazione nazionale di conversione può essere considerata equivalente al completamento dell’addestramento iniziale richiesto a norma del presente regolamento ai fini del rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo;

  6. f) comprende le copie della documentazione di supporto pertinente, tra cui le copie dei requisiti e delle procedure nazionali pertinenti, che dimostrano come sono stati determinati, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, gli elementi elencati alle lettere da a) a e) di cui sopra.

Art. 9 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione

All'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, il punto 104 è sostituito dal seguente: «104. “sostanza psicoattiva”, alcool, oppiacei, derivati della cannabis, sedativi ed ipnotici, cocaina, altri psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, ad esclusione di caffeina e tabacco;»