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Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio del 2 marzo 2015 relativo all'esecuzione dell'11o Fondo europeo di sviluppo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, quale modificato da ultimo1 («accordo di partenariato ACP-UE»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE2 («accordo interno»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti,

La decisione n. 1/2013 del Consiglio dei ministri ACP-UE3 ha stabilito il quadro finanziario pluriennale per la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) per il periodo dal 2014 al 2020 mediante l'inserimento di un nuovo allegato I quater dell'accordo di partenariato ACP-UE.

L'accordo interno stabilisce le varie dotazioni finanziarie dell'11o Fondo europeo di sviluppo (FES), il criterio di ripartizione e i contributi all'11o FES, istituisce il comitato FES e il comitato del Fondo investimenti («comitato FI») e determina la ponderazione dei voti e la regola della maggioranza qualificata in seno a tali comitati.

L'accordo interno stabilisce inoltre l'importo complessivo degli aiuti dell'Unione a favore del gruppo degli Stati ACP («Stati ACP») (esclusa la Repubblica del Sudafrica) e dei paesi e territori d'oltremare («PTOM») per il periodo di sette anni dal 2014 al 2020, pari a 30506 milioni di EUR finanziati dagli Stati membri. Di tale importo 29089 milioni di EUR sono assegnati agli Stati ACP, come specificato nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020 di cui all'allegato I quater dell'accordo di partenariato ACP-UE, 364,5 milioni di EUR sono assegnati ai PTOM e 1052,5 milioni di EUR sono assegnati alla Commissione per le spese di supporto in cui incorre nella programmazione ed esecuzione del FES; di questi almeno 76,3 milioni di EUR saranno assegnati alla Commissione per le misure intese a migliorare l'impatto dei programmi del FES di cui all'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo interno.

L'assegnazione dell'11o FES a favore dei PTOM è disciplinata dalla decisione 2013/755/UE del Consiglio4 e dalle relative modalità d'esecuzione e successivi aggiornamenti.

Le misure contemplate e ammesse a beneficiare dei finanziamenti in forza del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio5 dovrebbero essere finanziate dall'11o FES solo nei casi eccezionali in cui l'assistenza si riveli necessaria per garantire la continuità della cooperazione nel passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo sviluppo e non possa essere finanziata dal bilancio generale dell'Unione.

L'11 aprile 2006 il Consiglio ha approvato il principio di finanziare il Fondo per la pace in Africa attingendo al FES e ha convenuto le modalità e la struttura future di tale Fondo.

Gli Stati ACP potranno essere inoltre ammessi all'assistenza dell'Unione nell'ambito dei programmi tematici previsti dal regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio6, dal regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio7, dal regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio8 e dal regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio9. Questi programmi dovrebbero avere un valore aggiunto e essere coerenti e complementari con i programmi finanziati nell'ambito dell'11o FES.

Come indicato al considerando 8 del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10, per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore il Fondo europeo di sviluppo può rendere disponibili finanziamenti, conformemente alle norme che lo disciplinano, ad per azioni sulla mobilità a fini di apprendimento da e verso paesi terzi, nonché per la cooperazione e il dialogo politico con autorità, istituzioni e organizzazioni di tali paesi. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1288/2013 si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.

È opportuno promuovere ulteriormente la cooperazione regionale fra gli Stati ACP, i PTOM e le regioni ultraperiferiche dell'Unione. A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo interno il regolamento di esecuzione dovrebbe contenere misure appropriate che consentano di combinare gli stanziamenti dell'11o FES e del Fondo europeo di sviluppo regionale per finanziare progetti di cooperazione tra le regioni ultraperiferiche dell'Unione e gli Stati ACP e i PTOM nei Caraibi, nell'Africa occidentale e nell'Oceano Indiano, in particolare meccanismi semplificati per la gestione congiunta di questi progetti.

Ai fini dell'esecuzione dell'11o FES è opportuno definire la procedura di programmazione, esame e approvazione degli aiuti e stabilire precise modalità di controllo per il loro utilizzo.

Il consenso europeo sullo sviluppo del 22 dicembre 2005 e le conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2012 «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento» dovrebbero definire il quadro strategico generale che orienterà la programmazione e l'esecuzione dell'11o FES, insieme ai principi internazionalmente convenuti sull'efficacia degli aiuti, come quelli stabiliti nella dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti (2005), al codice di condotta dell'UE in materia di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo (2007), agli orientamenti dell'UE per il programma d'azione di Accra (2008), alla posizione comune dell'UE, anche sulla garanzia di trasparenza UE e sugli altri aspetti della trasparenza e della responsabilità, per il quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti di Busan, che ha portato, fra l'altro, al documento finale di Busan (2011), al piano d'azione per l'azione esterna in materia di parità di genere (2010) e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta dall'Unione.

Il 14 maggio 2012 il Consiglio ha adottato conclusioni intitolate «Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi», in cui ha affermato il proprio impegno a utilizzare il sostegno al bilancio in maniera efficace per sostenere la riduzione della povertà e il ricorso ai sistemi nazionali, rendere gli aiuti meglio prevedibili e rafforzare la titolarità da parte dei paesi partner delle politiche e riforme in materia di sviluppo, in linea con il consenso europeo in materia di sviluppo, il programma di cambiamento nonché il programma internazionale sull'efficacia degli aiuti.

È opportuno che l'Unione promuova un approccio globale in risposta a crisi, catastrofi e situazioni di conflitto e fragilità, comprese le situazioni di transizione. Un tale approccio dovrebbe basarsi in particolare sulle conclusioni del Consiglio sulla sicurezza e lo sviluppo, su una risposta dell'Unione alle situazioni di fragilità e sulla prevenzione dei conflitti, nonché su eventuali conclusioni successive in questo ambito. L'Unione dovrebbe adottare l'approccio e i principi del «New Deal» per l'impegno negli Stati fragili. Ciò dovrebbe contribuire anche a garantire il giusto equilibrio tra gli approcci di sicurezza, di sviluppo e diplomatico e quello umanitario e a creare un collegamento tra risposta a breve termine e sostegno istituzionale a lungo termine.

Nelle conclusioni del 12 dicembre 2013 sulla «Relazione della Commissione sul sostegno dell'UE alla governance democratica, con particolare attenzione all'iniziativa sulla governance», il Consiglio rilevava che, nonostante le esigenze del paese partner e l'impegno dell'Unione di fornire un finanziamento prevedibile, gli elementi di un approccio basato sugli incentivi nella programmazione possono stimolare progressi e risultati nella governance democratica e dovrebbero rispondere in modo dinamico al livello di impegni e di progressi per quanto riguarda i diritti umani, la democrazia, lo Stato di diritto e il buon governo. Il Consiglio constatava altresì che, se è vero che gli incentivi finanziari non sono sufficienti per promuovere riforme democratiche, non di meno un approccio basato sugli incentivi funziona meglio laddove, per produrre risultati ed effetti di rilievo, è disponibile una massa critica di finanziamenti, qualora gli stanziamenti facciano parte di una strategia più ampia dell'impegno dell'Unione. Un approccio basato sugli incentivi dovrebbe tener conto delle precedenti esperienze e lezioni apprese relativamente a meccanismi fondati sui risultati quali l'iniziativa sulla governance del 10o FES.

Nel 2013 il comitato FES istituito in forza dell'accordo interno sul 10o FES11 ha proceduto a numerosi scambi di opinioni iniziali sul metodo per stabilire l'assegnazione indicativa pluriennale delle risorse dell'11o FES. Tali lavori hanno posto le basi per l'approvazione definitiva degli stanziamenti indicativi nazionali.

È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Quest'obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna dell'Unione, nonché l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari con effetto leva. L'Unione dovrebbe inoltre mirare ad assicurare la coerenza con altri settori dell'azione esterna all'atto di formulare la propria politica di cooperazione allo sviluppo e la relativa pianificazione strategica, programmazione e attuazione di misure.

Tra le grandi sfide che l'Unione deve affrontare, la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente fanno urgentemente appello all'intervento internazionale. In linea con l'indirizzo stabilito dalla Commissione nella comunicazione del 29 giugno 2011 intitolata «Un bilancio per la strategia Europa 2020», che sottolinea l'impegno dell'Unione a promuovere nell'ambito delle sue politiche interne ed esterne una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva coniugando i pilastri economico, sociale e ambientale, il presente regolamento dovrebbe contribuire quanto più possibile all'obiettivo di destinare almeno il 20 % dei fondi complessivi dell'Unione all'azione per il clima, rispettando al tempo stesso il principio del partenariato con i paesi ACP sancito nell'accordo di partenariato ACP-UE. Perché abbiano un impatto maggiore, le azioni mirate a una società a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici dovrebbero, laddove possibile, sostenersi a vicenda.

L'Unione e gli Stati membri dovrebbero migliorare la coerenza e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione allo sviluppo, soprattutto rispondendo alle priorità dei paesi e delle regioni partner a livello nazionale e regionale. Per garantire che la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino reciprocamente, è opportuno puntare su programmazioni pluriennali congiunte e relative tappe successive a livello locale, in particolare analisi congiunte, risposte congiunte, divisione dei compiti, assegnazioni finanziarie indicative e, ove opportuno, un quadro di riferimento congiunto dei risultati.

Il partenariato strategico Africa-UE, adottato al vertice UE-Africa del dicembre 2007, è stato confermato al vertice UE-Africa del novembre 2010. Il Consiglio ha inoltre adottato le conclusioni sulla strategia comune relativa al partenariato Caraibi-UE del 19 novembre 2012, che sostituiscono le conclusioni del Consiglio dell'11 aprile 2006 sul partenariato UE-Caraibi. Per il Pacifico, il 14 maggio 2012 il Consiglio ha adottato le conclusioni su un partenariato rinnovato per lo sviluppo, che aggiornano e completano la strategia adottata nel 2006 (conclusioni del Consiglio del 17 luglio 2006).

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Tali misure dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi vigenti con organizzazioni internazionali e paesi terzi.

L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati nella decisione 2010/427/UE del Consiglio12,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Obiettivi e principi generali

Art. 1 Obiettivi e criteri di ammissibilità

1. La cooperazione geografica con i paesi e le regioni ACP nell'ambito dell'11o FES si fonda sugli obiettivi, i principi e i valori di base sanciti nelle disposizioni generali dell'accordo di partenariato ACP-UE.

2.

In particolare, in linea con i principi e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, del consenso europeo sullo sviluppo e del programma di cambiamento, e successive modifiche e integrazioni:

  1. a) la cooperazione nell'ambito del presente regolamento è mirata principalmente a ridurre e, a termine, eliminare la povertà;

  2. b) la cooperazione nell'ambito del presente regolamento contribuirà anche a:

    1. i) promuovere uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile ed inclusivo;

    2. ii) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, i diritti umani e i principi pertinenti del diritto internazionale; e

    3. iii) applicare un approccio basato sui diritti che includa tutti i diritti umani.

La realizzazione degli obiettivi di cui al primo comma è misurata tramite pertinenti indicatori, tra cui indicatori di sviluppo umano e, più nello specifico, l'obiettivo di sviluppo del millennio (OSM) 1 per la lettera a) di tale comma e gli OSM da 1 a 8 per la lettera b) dello stesso e, dopo il 2015, tramite altri indicatori convenuti dall'Unione e dagli Stati membri in ambito internazionale.

3. La programmazione è concepita in modo da rispondere quanto più possibile ai criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo («APS») stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE/CAS»), tenendo conto dell'obiettivo dell'Unione di assicurare che, per il periodo 2014-2020, almeno il 90 % della sua assistenza esterna globale sia considerato APS.

4. Le azioni rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio e ammissibili al finanziamento in forza del medesimo non possono, in linea di principio, essere finanziate dal presente regolamento, se non per garantire la continuità della cooperazione nel passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo sviluppo. In tali casi viene prestata particolare attenzione a garantire un legame efficace tra aiuti umanitari, risanamento e assistenza allo sviluppo, e che tutti questi elementi contribuiscano alla riduzione del rischio di catastrofi e alla resilienza a tale rischio.

Art. 2 Principi generali

1. Nell'esecuzione del presente regolamento sono garantite la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con le altre politiche dell'Unione interessate e la coerenza dello politiche per lo sviluppo, conformemente all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A tal fine le misure finanziate ai sensi del presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sulle politiche di cooperazione definite nell'ambito di strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra l'Unione e i paesi terzi o le regioni interessati, e sulle decisioni, gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione europea.

2. L'Unione e gli Stati membri puntano su programmazioni pluriennali congiunte imperniate sulle strategie di riduzione della povertà o strategie di sviluppo equivalenti dei paesi partner. Essi possono intraprendere azioni congiunte, incluse analisi congiunte e risposte congiunte a tali strategie in cui si individuano settori prioritari d'intervento e si stabilisce una divisione dei compiti a livello di paese, mediante missioni congiunte estese a tutti i donatori e con il ricorso a accordi di cofinanziamento e di cooperazione delegata.

3. L'Unione promuove un approccio multilaterale alle sfide mondiali e collabora a tal fine con gli Stati membri e i paesi partner. Se del caso, incoraggia la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali e con altri donatori bilaterali.

4.

Le relazioni tra l'Unione e gli Stati membri e i paesi partner hanno come fondamento e mirano a promuovere i valori condivisi dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, come anche i principi della titolarità e della responsabilità reciproca. Il sostegno ai partner sarà adattato in funzione della loro situazione in termini di sviluppo e dei loro impegni e progressi a favore dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto e del buon governo.

Inoltre, le relazioni con i paesi partner tengono conto del loro impegno e dei risultati conseguiti nel dare attuazione agli accordi internazionali e alle relazioni contrattuali con l'Unione, anche nel settore della migrazione, come stipulato dall'accordo di partenariato ACP-UE.

5. L'Unione promuove una cooperazione efficace con i paesi e le regioni partner, in linea con le migliori prassi internazionali. Ove possibile l'Unione allinea il proprio sostegno alle strategie di sviluppo nazionali o regionali, alle politiche e alle procedure di riforma dei partner e sostiene la titolarità democratica e la responsabilità interna e reciproca. A tal fine l'Unione promuove:

  1. a) un processo di sviluppo trasparente, sotto la direzione e la titolarità del paese o della regione partner, mirato anche a incentivare le competenze locali;

  2. b) un approccio basato sui diritti, che comprenda tutti i diritti umani, sia civili che politici, economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi dei diritti umani nell'attuazione del presente regolamento, aiutare i paesi partner ad ottemperare ai loro obblighi internazionali in materia di diritti umani e sostenere i detentori di diritti, con particolare attenzione per i gruppi poveri e vulnerabili, nel far valere i loro diritti;

  3. c) la partecipazione alle decisioni della popolazione dei paesi partner, approcci allo sviluppo inclusivi e partecipativi e un ampio coinvolgimento di tutti i settori della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale e regionale, compreso il dialogo politico. Particolare attenzione è accordata ai ruoli rispettivi dei parlamenti, delle autorità locali e della società civile, anche in materia di partecipazione, supervisione e responsabilità;

  4. d) modalità e strumenti di cooperazione efficaci in linea con le migliori prassi dell'OCSE/CAS, compreso il ricorso a strumenti innovativi quali combinazioni di prestiti e sovvenzioni e altri dispositivi di condivisione dei rischi, in settori e paesi selezionati, e l'impegno del settore privato, tenendo debitamente conto delle questioni della sostenibilità del debito e del numero di tali meccanismi e dell'obbligo di valutazione sistematica dell'impatto in conformità degli obiettivi del presente regolamento, in particolare la riduzione della povertà, come pure specifici meccanismi di sostegno di bilancio, ad esempio i contratti di potenziamento istituzionale. Tutti i programmi, gli interventi, le modalità e gli strumenti di cooperazione, adattati alle circostanze particolari di ciascun paese o regione partner, sono incentrati su approcci per programma, sull'erogazione di aiuti finanziari prevedibili, sulla mobilitazione di risorse private, provenienti anche dal settore privato locale, sull'accesso universale e non discriminatorio ai servizi di base e sullo sviluppo e l'impiego di sistemi per paese;

  5. e) la mobilitazione delle entrate nazionali e il rafforzamento delle politiche di bilancio dei paesi partner onde ridurre la povertà e la dipendenza dagli aiuti;

  6. f) un migliore impatto delle politiche e della programmazione attraverso il coordinamento, la coerenza e l'armonizzazione tra donatori al fine di creare sinergie, ridurre sovrapposizioni e doppioni, migliorare la complementarità e sostenere iniziative estese a tutti i donatori, nonché attraverso il coordinamento nei paesi e nelle regioni partner secondo gli orientamenti e i principi delle migliori prassi convenuti in materia di coordinamento e efficacia degli aiuti;

  7. g) approcci di sviluppo basati sui risultati, anche tramite quadri di riferimento trasparenti condotti dai paesi e imperniati, ove opportuno, su traguardi internazionalmente convenuti e indicatori comparabili e aggregabili, come quelli degli OSM, per valutare e comunicare esiti, inclusi risultati, realizzazioni e ripercussioni degli aiuti allo sviluppo.

6. L'Unione sostiene, secondo le circostanze, la cooperazione e il dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, la dimensione di sviluppo degli accordi di partenariato e la cooperazione triangolare. L'Unione promuove la cooperazione sud-sud.

7. Nel condurre le attività di cooperazione allo sviluppo, l'Unione utilizza e condivide le esperienze di riforma e di transizione degli Stati membri e gli insegnamenti tratti, a seconda delle circostanze.

8. L'Unione provvede a attivare scambi sistematici di informazioni con gli attori del partenariato, in linea con l'articolo 4 dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Titolo II. Programmazione e assegnazione dei fondi

Art. 3 Quadro generale dell'assegnazione dei fondi

1. La Commissione stabilisce l'assegnazione indicativa pluriennale delle risorse per ciascun paese e regione ACP e per la cooperazione intra-ACP sulla base dei criteri stabiliti all'allegato IV, articoli 3, 9 e 12 quater, dell'accordo di partenariato ACP-UE, entro i limiti finanziari di cui all'articolo 2 dell'accordo interno.

2.

Le assegnazioni indicative nazionali sono stabilite secondo un approccio differenziato ai paesi partner atto a garantire un cooperazione specifica e su misura che tenga conto:

  1. a) delle esigenze;

  2. b) della capacità di generare risorse finanziarie e di accedervi e della capacità di assorbimento;

  3. c) degli impegni e delle prestazioni; e

  4. d) dell'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione.

Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare quelli meno sviluppati, quelli a basso reddito e quelli in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità.

L'Unione adatterà la sua assistenza attraverso misure dinamiche, orientate ai risultati e specifiche per ciascun paese, come indicato all'articolo 7, paragrafo 2, in funzione della situazione dei paesi come pure dei loro impegni e progressi a favore, tra le altre cose, del buon governo, dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto nonché della capacità di introdurre riforme e soddisfare le richieste e le necessità della popolazione.

3. Il comitato FES tiene uno scambio di opinioni sul metodo per stabilire l'assegnazione indicativa pluriennale delle risorse di cui al paragrafo 1.

Art. 4 Quadro generale della programmazione

1. Il processo di programmazione dell'assistenza ai paesi e alle regioni ACP nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-UE è condotto in linea con i principi generali di cui all'allegato IV, articoli da 1 a 14, dell'accordo e agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.

2.

La programmazione, tranne nei casi previsti al paragrafo 3, sarà realizzata in comune con il paese o la regione partner interessati e si allineerà progressivamente alle loro strategie di riduzione della povertà o equivalenti.

Nelle prime fasi e per tutta la durata del processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri si consultano a vicenda onde favorire coesione, complementarità e coerenza tra le rispettive attività di cooperazione. Queste consultazioni possono portare ad una programmazione congiunta con gli Stati membri rappresentati localmente. La programmazione congiunta dovrebbe basarsi sui vantaggi comparativi dei donatori dell'Unione. Gli altri Stati membri sono invitati a contribuire per potenziare l'azione esterna comune dell'Unione.

Le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono ai principi generali dell'Unione, in particolare quelli definiti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché agli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE, ad esempio ridurre la povertà attraverso una crescita e uno sviluppo economico, sociale e ambientale inclusivi e sostenibili. Ove opportuno, la BEI e la Commissione dovrebbero cercare di ottimizzare le sinergie nell'ambito del processo di programmazione dell'11o FES. La BEI è consultata nelle prime fasi per le questioni attinenti alle sue competenze e operazioni per rafforzare la coesione dell'azione esterna dell'Unione.

Sono altresì consultati altri donatori e attori dello sviluppo, compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali.

3. In circostanze quali quelle di cui all'allegato IV, articolo 3, paragrafo 3, e articolo 4, paragrafo 5, dell'accordo di partenariato ACP-UE, la Commissione può stabilire disposizioni specifiche per programmare e attuare gli aiuti allo sviluppo gestendo essa stessa le risorse assegnate allo Stato in questione, in linea con le pertinenti politiche dell'Unione.

4. Nell'ambito dell'assistenza bilaterale, l'assistenza dell'Unione si concentrerà su un massimo di tre settori da concordare con i paesi partner.

Art. 5 Documenti di programmazione

1.

I documenti di strategia, elaborati dall'Unione e dal paese o dalla regione partner interessati, definiscono un quadro strategico coerente per la cooperazione allo sviluppo, in linea con le finalità globali, l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i principi generali dell'accordo di partenariato ACP-UE e con i principi di cui all'allegato IV, articoli 2, 8 e 12 bis, dell'accordo.

La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia rispettano i principi sull'efficacia degli aiuti: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi del paese beneficiario o ai sistemi regionali, trasparenza, responsabilità reciproca e orientamento ai risultati, come previsto all'articolo 2 del presente regolamento. Il periodo di programmazione dev'essere, in linea di principio, sincronizzato con i cicli strategici dei paesi partner.

2. Con il consenso del paese o della regione partner interessati, non sono richiesti documenti di strategia:

  1. a) quando il paese o la regione hanno elaborato una strategia di sviluppo sotto forma di piano di sviluppo, o documento simile, accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;

  2. b) nel caso di paesi o regioni con i quali l'Unione e gli Stati membri hanno concordato un documento di programmazione pluriennale congiunta;

  3. c) nel caso di paesi o regioni in cui esiste già un documento quadro congiunto (DQC) che individua l'approccio globale dell'Unione alle relazioni con quel paese o quella regione partner e che abbraccia la politica di sviluppo dell'Unione;

  4. d) per le regioni che hanno convenuto con l'Unione una strategia congiunta;

  5. e) per i paesi nei quali l'Unione intende sincronizzare la propria strategia con un nuovo ciclo nazionale che inizi prima del 1o gennaio 2017. In questi casi il programma indicativo pluriennale per il periodo transitorio compreso tra il 2014 e l'inizio del nuovo ciclo nazionale conterrà la risposta dell'Unione per quel paese.

3.

I documenti di strategia non sono richiesti per i paesi o le regioni che ricevono un'assegnazione iniziale di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento non superiore a 50 milioni di EUR per il periodo 2014-2020. In questi casi i programmi indicativi pluriennali conterranno la risposta dell'Unione per tali paesi o regioni.

Un documento di strategia è elaborato nel caso in cui le opzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano accettabili per il paese o la regione partner.

4.

Salvo nelle circostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i programmi indicativi pluriennali si basano su un dialogo con il paese o la regione partner e sono elaborati in base ai documenti di strategia o documenti simili di cui al presente articolo e saranno frutto di un accordo con il paese o la regione interessati.

Ai fini del presente regolamento, il documento di programmazione pluriennale congiunta di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b), può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, sostituire il programma indicativo pluriennale, d'intesa con il paese o la regione partner, se rispetta i principi e le condizioni di cui al presente paragrafo, anche per quanto riguarda l'assegnazione indicativa di fondi.

5.

I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e l'assegnazione finanziaria indicativa, sia complessiva che per settore prioritario. Verrà inoltre spiegato in che modo i programmi proposti contribuiranno, da un lato, alla strategia complessiva nazionale di cui al presente articolo e, dall'altro, alla realizzazione del programma di cambiamento.

Conformemente ai principi di efficacia degli aiuti, la strategia intra-ACP evita la frammentazione e garantisce la complementarità e l'effettivo valore aggiunto dei programmi regionali e nazionali.

6. Oltre ai documenti di programmazione per paese e per regione, la Commissione e gli Stati ACP, tramite il segretariato ACP, elaborano congiuntamente un documento di strategia intra-ACP e il relativo programma indicativo pluriennale in linea con i principi di cui all'allegato IV, articoli 12, 13 e 14, dell'accordo di partenariato ACP-UE.

7. Le disposizioni specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3, possono consistere in programmi speciali di sostegno, alla luce delle considerazioni particolari di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Art. 6 Programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi o fragilità

1.

Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi o fragilità, o esposti alle catastrofi naturali, vengono tenute debitamente in considerazione la vulnerabilità, le esigenze e le circostanze speciali delle popolazioni, dei paesi o delle regioni interessati.

L'Unione ribadisce il suo pieno impegno ad attuare il «New Deal» per l'impegno negli Stati fragili e i suoi principi, segnatamente concentrandosi sui cinque obiettivi per il consolidamento della pace e dello Stato, garantendo la titolarità locale e istituendo una stretta corrispondenza con i piani nazionali elaborati nell'ambito dell'attuazione del «New Deal».

Sarà data la debita attenzione alle misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace nonché di riconciliazione e di ricostruzione post-conflitto, concentrandosi in particolare su politiche inclusive e legittime, sicurezza, giustizia, fondamenti economici e sviluppo delle capacità per una fornitura di servizi equa e responsabile. In tali processi, particolare attenzione sarà accordata al ruolo delle donne e alla prospettiva dei bambini.

Quando un paese o una regione partner sono direttamente coinvolti o colpiti da una situazione di crisi, post-crisi o fragilità, viene data particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra aiuti, risanamento e sviluppo fra tutti i pertinenti attori, comprese le iniziative politiche, per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo. I programmi per i paesi e le regioni in una situazione di fragilità o regolarmente soggetti a catastrofi naturali prevedono interventi di preparazione e prevenzione delle catastrofi e di gestione delle conseguenze di questi fenomeni, affrontano il problema della vulnerabilità agli shock e rafforzano la resilienza.

2. Per i paesi o le regioni in situazioni di crisi, post-crisi e fragilità, può essere condotta una revisione ad hoc della strategia di cooperazione nazionale o regionale. Detta revisione può proporre una strategia specifica e adattata per garantire la transizione verso la cooperazione e lo sviluppo di lungo termine, promuovere un coordinamento migliore e il passaggio dagli strumenti della politica umanitaria a quelli della politica di sviluppo.

Art. 7 Approvazione e modifica dei documenti di programmazione

1.

I documenti di programmazione, comprese le assegnazioni indicative, sono approvati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.

La Commissione trasmette i documenti di programmazione al comitato FES e contemporaneamente all'assemblea parlamentare paritetica per conoscenza, rispettando appieno la procedura decisionale in conformità del titolo IV del presente regolamento.

I documenti di programmazione sono successivamente approvati dal paese o dalla regione ACP interessati, come stipulato nell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE. Paesi o regioni con cui non è stato firmato un documento di programmazione possono comunque beneficiare dei finanziamenti alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.

2.

I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali, comprese le relative assegnazioni indicative, possono essere adeguati alla luce delle revisioni di cui all'allegato IV, articoli 5, 11 e 14, dell'accordo di partenariato ACP-UE.

In linea con le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, e sulla base del precedente FES e di altre esperienze acquisite sugli incentivi, compresi gli insegnamenti tratti, le assegnazioni indicative per paese possono essere completate mediante, tra le altre cose, un meccanismo fondato sui risultati. A tal riguardo, riconoscendo che viene concesso un trattamento speciale per gli Stati fragili e vulnerabili per garantire che si tenga debito conto delle loro esigenze specifiche, devono essere messe a disposizione risorse, se possibile fino al valore della quota di incentivazione per la governance prevista dal 10o FES, al fine di fornire incentivi per riforme orientate ai risultati in linea con il programma di cambiamento e allo scopo di adempiere agli impegni stabiliti dall'accordo di partenariato ACP-UE. Il comitato FES, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, tiene uno scambio di pareri sul meccanismo fondato sui risultati.

3. La procedura di cui all'articolo 14 si applica anche alle modifiche sostanziali che incidono in misura significativa sulla strategia, i documenti di programmazione e/o l'assegnazione delle risorse programmabili. Ove applicabile, le corrispondenti aggiunte ai documenti di programmazione sono successivamente approvate dal paese o dalla regione ACP interessati.

4. I documenti di programmazione di cui all'articolo 5 possono essere modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4, per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, quali crisi o minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, e nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 2.

Titolo III. Esecuzione

Art. 8 Quadro generale di esecuzione

L'assistenza ai paesi e alle regioni ACP, gestita dalla Commissione e dalla BEI nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-UE, è attuata in conformità del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno («regolamento finanziario del FES»).

Art. 9 Adozione di programmi d'azione, misure individuali e misure speciali

1.

La Commissione adotta programmi d'azione annuali fondati sui documenti di programmazione indicativa di cui all'articolo 5.

Nel caso di azioni ricorrenti, la Commissione può anche adottare programmi d'azione pluriennali per un periodo massimo di tre anni.

Se del caso e debitamente giustificata, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei programmi d'azione annuali o pluriennali.

2.

I programmi d'azione e le misure individuali sono elaborati dalla Commissione con il paese o la regione partner interessati, coinvolgendo gli Stati membri rappresentati localmente e coordinandosi, ove opportuno, con altri donatori, in particolare nei casi di programmazione congiunta, e con la BEI. Gli Stati membri che non sono rappresentati localmente saranno informati circa gli interventi organizzati nel settore.

I programmi d'azione contengono una descrizione specifica di ciascuna operazione prevista. Tale descrizione preciserà gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi e i principali interventi.

La descrizione espone i risultati attesi in termini di esiti, realizzazioni e ripercussioni, con obiettivi quantificati o qualificati, e fornirà spiegazioni circa i legami tra ciascun elemento e con gli obiettivi stabiliti dal programma indicativo pluriennale. Gli esiti e, in linea di principio, le realizzazioni hanno indicatori specifici, misurabili e realistici, con valori base e parametri di riferimento temporali, il più possibile allineati agli esiti e ai parametri di riferimento del paese o della regione partner. Ove opportuno sarà completata un'analisi costi-benefici.

La descrizione presenta i rischi, con proposte in merito alla loro mitigazione ove opportuno, l'analisi del contesto settoriale specifico e i principali soggetti interessati, i metodi di attuazione, il bilancio e il calendario indicativo e, in caso di sostegno di bilancio, i criteri di erogazione dei pagamenti, incluse le eventuali quote variabili. La descrizione precisa altresì le eventuali misure di sostegno connesse e le modalità di controllo, revisione e valutazione.

Ove opportuno la descrizione indica la complementarità con le attività della BEI, in corso o previste, nel paese o nella regione partner.

3. Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e per rispondere a necessità impreviste e debitamente giustificate o in casi eccezionali, la Commissione può adottare misure speciali, comprese misure volte a facilitare la transizione dagli aiuti di emergenza agli interventi di sviluppo a lungo termine, oppure misure per preparare meglio la popolazione ad affrontare crisi ricorrenti.

4.

I programmi d'azione e le misure individuali di cui al paragrafo 1 per i quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 5 milioni di EUR e le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 10 milioni di EUR sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Tale procedura non si applica ai programmi d'azione e alle misure al di sotto di queste soglie, e alle relative modifiche non sostanziali. Per modifiche non sostanziali si intendono adeguamenti tecnici quali la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione di fondi all'interno del bilancio di previsione, gli aumenti o le riduzioni del bilancio inferiori al 20 % del bilancio iniziale, ma che non superano i 10 milioni di EUR, purché non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del programma d'azione o della misura iniziale. In questi casi la Commissione adotta i programmi d'azione, le misure o le relative modifiche non sostanziali e li comunica al comitato FES entro un mese dall'adozione.

Ciascuno Stato membro può chiedere il ritiro di un progetto o di un programma da un programma d'azione presentato al comitato FES secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Se tale richiesta è appoggiata da una minoranza di blocco di Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno, il programma d'azione è adottato dalla Commissione senza il progetto o programma in questione. A meno che la Commissione, in linea con i pareri degli Stati membri in seno al comitato FES, non desideri bloccare il ritiro del progetto o del programma, questo è ripresentato al comitato del FES, in una fase successiva, al di fuori del programma d'azione sotto forma di misura individuale che la Commissione adotta successivamente secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi, catastrofi naturali o provocate dall'uomo o minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare misure individuali o speciali o modifiche dei programmi d'azione e delle misure vigenti, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del presente regolamento.

5. La Commissione adotta programmi d'azione specifici per le spese di sostegno di cui all'articolo 6 dell'accordo interno conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Eventuali modifiche dei programmi d'azione per le spese di sostegno sono adottate secondo la stessa procedura.

6. Per i progetti sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare qualora possano avere effetti negativi importanti sull'ambiente e/o sul tessuto sociale e laddove tali effetti siano sensibili, eterogenei o senza precedenti, è effettuata un'idonea analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici, sulla biodiversità e, conseguentemente, sul tessuto sociale, comprendente nei casi pertinenti la valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Detta analisi è condotta sulla base di pratiche riconosciute a livello internazionale. Ove pertinente, nell'ambito dell'attuazione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni ambientali strategiche (VAS). Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati.

Art. 10 Contributi supplementari degli Stati membri

1. Gli Stati membri possono fornire, di propria iniziativa, alla Commissione o alla BEI contributi volontari conformemente all'articolo 1, paragrafo 9, dell'accordo interno per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE al di fuori del cofinanziamento congiunto. Tali contributi non incidono sull'assegnazione globale di fondi nell'ambito dell'11o FES. Essi sono considerati alla stregua dei contributi regolari degli Stati membri previsti all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno, tranne per quanto concerne le disposizioni degli articoli 6 e 7 dell'accordo interno per le quali possono essere stabilite modalità specifiche in accordi bilaterali di contributo.

2. La destinazione dei contributi volontari si limita a casi debitamente giustificati, ad esempio per far fronte alle circostanze eccezionali di cui all'articolo 4, paragrafo 3. In tal caso i contributi volontari affidati alla Commissione sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario del FES.

3. I contributi supplementari sono inclusi nel processo di programmazione e revisione e nei programmi d'azione annuali, nelle misure individuali e nelle misure speciali di cui al presente regolamento e rispecchiano la titolarità del paese o della regione partner.

4. La Commissione adotta le conseguenti modifiche dei programmi d'azione, delle misure individuali o delle misure speciali in conformità dell'articolo 9.

5. Gli Stati membri informano preventivamente il Consiglio e il comitato FES o il comitato FI circa i contributi volontari supplementari affidati alla Commissione o alla BEI per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Art. 11 Imposte, tasse, dazi e oneri

L'assistenza dell'Unione non genera né attiva la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

Fatto salvo l'allegato IV, articolo 31, dell'accordo di partenariato ACP-UE, tali imposte, tasse, dazi e oneri sono ammissibili alle condizioni previste dal regolamento finanziario del FES.