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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/416 della Commissione del 12 marzo 2015 che approva il dinotefuran come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

Il 29 marzo 2012 il Regno Unito ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2, ai fini dell'iscrizione del principio attivo dinotefuran nell'allegato I per l'uso nel tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi), quale definito nell'allegato V di detta direttiva.

Il 14 maggio 2000 il dinotefuran non era presente sul mercato come principio attivo di un biocida.

Il 15 ottobre 2013 il Regno Unito ha presentato all'Agenzia europea delle sostanze chimiche la relazione di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 17 giugno 2014 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

Da tale parere risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 18 e contenenti dinotefuran possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni d'uso.

Da tale parere risulta inoltre che le caratteristiche del dinotefuran lo rendono molto persistente (vP) e tossico (T), ai sensi dei criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Il dinotefuran è quindi considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012 ai fini dell'autorizzazione di prodotto, conformemente all'articolo 23 del suddetto regolamento.

È pertanto opportuno approvare il dinotefuran destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.

Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, l'approvazione non riguarda tali materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Poiché sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, si applicano le disposizioni di detto regolamento. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, di detto regolamento, è opportuno approvare il dinotefuran per un periodo non superiore a sette anni.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il dinotefuran è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker