Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione del 23 aprile 2015 relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, lettera e), punto vi),
A norma del regolamento (CE) n. 216/2008 la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (nel prosieguo «l'Agenzia») deve adottare le necessarie norme di attuazione relative ai requisiti comuni di aeronavigabilità per tutta l'Unione.
Tali requisiti coprono l'intero ciclo di vita dei prodotti aeronautici e comprendono specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni da attuare dopo il rilascio iniziale di un certificato di omologazione del tipo, per motivi di sicurezza.
Occorre incorporare nell'ordinamento dell'Unione i requisiti tecnici della norma JAR-26 «Additional Airworthiness Requirements for Operations» («Requisiti di aeronavigabilità supplementari per le operazioni di volo»), emessa dalle Joint Aviation Authorities (JAA) il 13 luglio 1998 e modificata dall'emendamento 3 del 1o dicembre 2005, in quanto le JAA hanno cessato di esistere il 30 giugno 2009 e il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008 è stato esteso alle operazioni di volo il 20 febbraio 2008.
Per garantire la coerenza e chiarire gli obblighi connessi all'aeronavigabilità è opportuno inserire un riferimento al presente regolamento nel regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione2.
Al fine di garantire una transizione senza difficolta ed evitare interruzioni, è opportuno prevedere misure transitorie adeguate.
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall'Agenzia conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce specifiche di aeronavigabilità supplementari comuni relative al mantenimento dell’aeronavigabilità e al miglioramento della sicurezza degli aeromobili.
2. Il presente regolamento si applica a:
a) operatori di
i) aeromobili immatricolati in uno Stato membro, purché e nella misura in cui lo Stato membro non abbia trasferito le proprie competenze in applicazione della convenzione di Chicago a un paese terzo e l'aeromobile non sia operato da un operatore di aeromobili di un paese terzo;
ii) aeromobili immatricolati in un paese terzo e impiegati da un operatore di aeromobili stabilito, residente o avente la sede principale di attività in un territorio cui si applicano i trattati;
b) titolari di certificato di omologazione, certificato di omologazione ristretto, certificato di omologazione supplementare, approvazione di una modifica di progetto o approvazione di un progetto di riparazione rilasciato dall'Agenzia in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione1 o il cui rilascio si ritiene avvenuto in conformità all'articolo 3 del medesimo regolamento;
c) richiedenti un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto per un velivolo pesante per il quale la domanda è stata presentata prima del 1° gennaio 2019 e a cui il certificato è rilasciato dopo il 26 agosto 2020, nei casi indicati nell'allegato I (parte 26).
a)
Art. 2 Definizioni
Agli effetti del presente regolamento, per
a) «configurazione operativa massima di sedili passeggeri», si intende la massima capacità di sedili passeggeri di un singolo aeromobile, con l'esclusione dei sedili dell'equipaggio, stabilita a fini operativi e specificata nel manuale delle operazioni;
b) «velivolo pesante», si intende un velivolo dotato delle specifiche di certificazione per velivoli pesanti «CS-25» o equivalenti nella propria base di certificazione.
b bis) «piccolo velivolo» si intende un velivolo dotato delle specifiche di certificazione per velivoli appartenenti alla categoria Normal «CS-23» o equivalente nella propria base di certificazione;
c) «elicottero pesante», si intende un elicottero dotato delle specifiche di certificazione per aerogiri pesanti «CS-29» o equivalenti nella propria base di certificazione;
c bis) «elicottero leggero» si intende un elicottero dotato delle specifiche di certificazione per aerogiri leggeri «CS-27» o equivalenti nella propria base di certificazione;
c ter) «elicottero leggero di categoria A», si intende un elicottero leggero dotato di tutte le caratteristiche della categoria A quali definite all’allegato I, punto 17), del regolamento (UE) n. 965/2012 e che dispone, nella propria base di certificazione, delle specifiche supplementari di cui alle specifiche di certificazione per aerogiri pesanti (CS-29) applicabili in virtù del riferimento alla CS-27, o equivalente, contenuto nell’appendice C;
c quater) «condizioni marittime comprovate», si intendono le condizioni marittime selezionate dal richiedente un certificato di omologazione o un certificato di omologazione supplementare alle quali la resistenza al capovolgimento di un aerogiro è stata dimostrata e successivamente certificata per le disposizioni di ammaraggio o di galleggiamento di emergenza;
d) «velivolo con un tasso di occupazione ridotto», si intende un velivolo avente una configurazione massima operativa di sedili passeggeri:
1) non superiore a 19 sedili, o
2) non superiore a un terzo della capacità massima di sedili passeggeri del velivolo omologato, di cui alla scheda delle caratteristiche del certificato di omologazione (TCDS) del velivolo, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) il numero totale di sedili passeggeri che possono essere occupati, come da omologazione, durante il rullaggio, il decollo o l'atterraggio è pari o inferiore a 100 per ponte;
b) la configurazione operativa massima di sedili passeggeri durante il rullaggio, il decollo o l'atterraggio in ciascuna area situata tra due uscite di emergenza (o in qualunque area senza sbocchi) è pari o inferiore a un terzo della somma dei sedili passeggeri consentiti per le coppie di uscite di emergenza che delimitano tale area (utilizzando la definizione di sedili passeggeri consentiti per ciascuna coppia di uscite di emergenza che figura nella pertinente base di certificazione del velivolo). Al fine di determinare la conformità alla suddetta delimitazione delle aree nel caso di un velivolo che abbia disattivato le uscite di emergenza, si suppone che tutte le uscite di emergenza siano funzionali.
e) «limite di validità» (limit of validity - LOV) si intende, nel contesto dei dati tecnici a sostegno del programma di manutenzione strutturale, un periodo di tempo, indicato in numero di cicli di volo o di ore di volo totali accumulati, o entrambi, durante il quale è dimostrato che l’aeromobile non subirà danni diffusi da fatica;
f) «sezione relativa alle limitazioni di aeronavigabilità» (airworthiness limitation section - ALS) si intende una sezione delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, come richiesta all’allegato I (parte 21), punti 21.A.61, 21.A.107 e 21.A.120 A, del regolamento (UE) n. 748/2012, che contiene limitazioni di aeronavigabilità che stabiliscono il calendario delle sostituzioni obbligatorie, la frequenza delle ispezioni e la relativa procedura;
g) «programma di controllo e di prevenzione della corrosione» (corrosion prevention and control programme — CPCP) si intende un documento che riflette un approccio sistematico volto a prevenire e controllare la corrosione della struttura primaria di un velivolo attraverso dei compiti di base per quanto concerne la corrosione, tra cui ispezioni, settori oggetto di tali compiti, livelli definiti di corrosione e tempi di esecuzione (soglie di attuazione e frequenza degli interventi);
h) «danni diffusi da fatica» (Widespread Fatigue Damage - WFD) si intende una presenza simultanea in più punti di cricche nella struttura di un aeromobile, le cui dimensioni e quantità sono tali da impedire alla struttura di garantire la resistenza fail-safe (a prova di guasto) o la resistenza residua utilizzata per la certificazione di tale struttura;
i) «struttura di base» si intende la struttura progettata in conformità al certificato di omologazione o al certificato di omologazione ristretto per tale modello di velivolo (ossia la configurazione del modello di velivolo alla consegna);
j) «struttura di base critica dal punto di vista della fatica» (fatigue-critical baseline structure — FCBS) si intende la struttura di base di un velivolo classificata dal titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto come struttura critica dal punto di vista della fatica;
k) «struttura modificata critica dal punto di vista della fatica» (fatigue-critical modified structure - FCMS) si intende qualsiasi struttura critica dal punto di vista della fatica introdotta o interessata da una modifica del relativo progetto di tipo, che non sia già indicata come parte della struttura di base critica dal punto di vista della fatica;
l) «valutazione della tolleranza ai danni» (damage tolerance evaluation - DTE) si intende un processo che porta a determinare gli interventi di manutenzione necessari per individuare o impedire cricche da fatica che potrebbero contribuire a un’avaria catastrofica. Se applicata a riparazioni e modifiche, una DTE comprende la valutazione della riparazione o modifica e della struttura critica dal punto di vista della fatica su cui incide la riparazione o modifica;
m) «ispezione della tolleranza ai danni» (damage tolerance inspection — DTI) si intende un obbligo di ispezione documentato o un altro intervento di manutenzione elaborato dai titolari di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di un certificato di omologazione supplementare o di un'approvazione di una modifica di maggiore entità esistente, come specificato all'allegato I (parte 26), a seguito di una valutazione della tolleranza ai danni che comprende i settori da sottoporre a ispezione, il metodo di ispezione, le procedure di ispezione (compresi la sequenza delle fasi dell'ispezione e i criteri di accettazione e di rifiuto), la soglia ispettiva e la frequenza di tali ispezioni, nonché, ove opportuno, l'indicazione specifica di interventi di manutenzione, quali una sostituzione, una riparazione o una modifica;
n) «ispezione della tolleranza ai danniorientamenti per la valutazione delle riparazioni» (repair evaluation guideline — REG) si intende un processo e un calendario di attuazione per l'esecuzione di controlli istituiti dal titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto per riparazioni che incidono sulle strutture critiche dal punto di vista della fatica, al fine di garantire il mantenimento dell'integrità strutturale di tutte le riparazioni pertinenti, come specificato al punto 26.309 dell'allegato I (parte 26);
o) «struttura critica dal punto di vista della fatica» (fatigue-critical structure - FCS) si intende una struttura di un velivolo soggetta a cricche da fatica che potrebbero determinare un’avaria catastrofica del velivolo.
Art. 3 Specifiche di aeronavigabilità supplementari per un determinato tipo di operazione
Art. 4 Modifica del regolamento (UE) n. 965/2012
L'allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento, al fine di inserirvi un riferimento al presente regolamento.
Art. 5 Disposizioni transitorie
Gli aeromobili per i quali i rispettivi operatori hanno dimostrato all'autorità competente di ottemperare alla norma JAR-26 «Additional Airworthiness Requirements for Operations» (nel prosieguo «requisiti JAR-26»), adottata dalle Joint Aviation Authorities il 13 luglio 1998 e successivamente modificata dall'emendamento 3 del 1o dicembre 2005, prima delle date di applicazione di cui all'articolo 6, sono ritenuti conformi alle specifiche equivalenti di cui all'allegato I del presente regolamento.
Gli aeromobili per i quali, a norma del primo comma, sia stata dimostrata la conformità ai requisiti JAR-26 equivalenti alle specifiche di cui ai punti 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 e 26.250 dell'allegato I del presente regolamento non devono essere successivamente modificati in modo tale da comprometterne la conformità ai requisiti JAR-26 di cui trattasi.
Art. 6 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 2015.
Tuttavia, i punti 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 e 26.250 dell'allegato I si applicano dal 14 maggio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker