Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione del 5 maggio 2015 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti1, in particolare l'articolo 10,
La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura di prodotti connessi all'energia dotati di un notevole potenziale di risparmio di energia e che, a parità di funzionalità, presentano livelli di prestazione molto diversi.
L'energia consumata dagli armadi frigoriferi/congelatori professionali rappresenta una quota considerevole della domanda totale di energia elettrica nell'Unione e gli armadi frigoriferi/congelatori professionali, a parità di funzionalità, presentano livelli molto diversi in termini di efficienza energetica. Vi è un ampio margine per ridurne il consumo di energia. Gli armadi frigoriferi/congelatori professionali dovrebbero pertanto essere oggetto di specifiche per l'etichettatura energetica.
Riguardo all'efficienza energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali è opportuno stabilire disposizioni armonizzate in tema di etichettatura e di informazioni uniformi relative ai prodotti allo scopo di incentivare i fabbricanti a migliorare l'efficienza energetica di tali prodotti, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare modelli efficienti sotto il profilo energetico e contribuire al funzionamento del mercato interno.
Si prevede che l'effetto combinato del presente regolamento e del regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione2 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi frigoriferi/congelatori professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo produca un risparmio annuo di energia stimato a circa 1,8 TWh nel 2020 e 4,1 TWh nel 2030, per un quantitativo compreso tra 0,7 e 1,4 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, rispetto a quanto avverrebbe in mancanza di un intervento.
Le informazioni riportate sull'etichetta dovrebbero essere ottenute mediante procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili basate sui metodi più avanzati generalmente riconosciuti, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea3.
È opportuno che il presente regolamento stabilisca una forma grafica e un contenuto uniformi per le etichette di prodotto destinate agli armadi frigoriferi/congelatori professionali.
È opportuno altresì che il presente regolamento stabilisca le specifiche per la scheda relativa al prodotto e per la documentazione tecnica per gli armadi frigoriferi/congelatori professionali.
È inoltre opportuno che il presente regolamento stabilisca le specifiche in tema di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali per gli armadi frigoriferi/congelatori professionali.
È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riesaminate alla luce del progresso tecnologico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per l'etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto complementari per gli armadi frigoriferi/congelatori professionali.
2. Il presente regolamento si applica agli armadi frigoriferi/congelatori professionali alimentati dalla rete elettrica, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi.
3. Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:
a) armadi frigoriferi/congelatori professionali alimentati principalmente da energia non elettrica;
b) armadi frigoriferi/congelatori professionali dotati di un'unità di condensazione a distanza;
c) armadi aperti, laddove tale apertura costituisce un requisito fondamentale per la loro funzionalità principale;
d) armadi destinati specificamente alla trasformazione di alimenti, laddove la semplice presenza di uno scomparto con un volume netto equivalente a meno del 20 % del volume netto totale dell'armadio e destinato specificamente alla trasformazione di alimenti non è sufficiente per un'esenzione;
e) armadi destinati specificamente alla sola funzione di scongelamento controllato di alimenti congelati, laddove la presenza di uno scomparto destinato specificamente allo scongelamento controllato di alimenti congelati non è sufficiente per un'esenzione;
f) saladette;
g) banchi frigo e altre forme simili di armadi destinati principalmente all'esposizione e alla vendita di alimenti, oltre alla refrigerazione e allo stoccaggio;
h) armadi che non utilizzano un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore;
i) armadi frigoriferi/congelatori professionali su misura, prodotti non in serie in base a specifiche individuali del cliente e non equivalenti agli altri armadi frigoriferi/congelatori professionali quali descritti nell'allegato I, definizione 9;
j) frigocongelatori a due porte;
k) armadi statici;
l) armadi da incasso;
m) armadi roll-in e passanti;
n) congelatori a pozzetto.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a) «armadio frigorifero/congelatore professionale»: un apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassetti, in grado di mantenere senza interruzione la temperatura degli alimenti nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinati allo stoccaggio di alimenti in ambienti non domestici ma non all'esposizione o all'accesso da parte dei clienti;
b) «alimenti»: cibo, ingredienti, bevande (compreso il vino) e altri prodotti destinati principalmente al consumo, che devono essere refrigerati a temperature specifiche;
c) «armadio da incasso»: un apparecchio di refrigerazione fisso e isolato, destinato a essere installato all'interno di un mobile, di un'apposita rientranza del muro o in ubicazioni simili e che necessita di elementi di finitura;
d) «armadio roll-in»: un armadio frigorifero/congelatore professionale provvisto di un unico scomparto che consente di introdurre prodotti su carrelli;
e) «armadio passante»: un armadio frigorifero/congelatore professionale accessibile da entrambi i lati;
f) «armadio statico»: un armadio frigorifero/congelatore professionale sprovvisto di ventilazione forzata interna, destinato specificamente allo stoccaggio di alimenti sensibili alla temperatura o ad evitare l'asciugatura degli alimenti conservati in contenitori non sigillati, laddove un unico scomparto statico nell'armadio non è sufficiente a designare quest'ultimo come statico;
g) «armadio aperto»: un armadio frigorifero/congelatore professionale il cui scomparto refrigerato può essere raggiunto dall'esterno senza aprire una porta o un cassetto, laddove la semplice presenza di uno scomparto raggiungibile dall'esterno senza aprire una porta o un cassetto e il cui volume netto equivalga a meno del 20 % del volume totale dell'armadio frigorifero/congelatore professionale non è sufficiente a qualificarlo come tale;
h) «saladette»: un armadio frigorifero/congelatore professionale con una o più porte o cassetti posti sul piano verticale, provvisto di diversi fori sulla superficie superiore nei quali è possibile introdurre recipienti per lo stoccaggio temporaneo e di facile accesso di alimenti quali, tra gli altri, condimenti per pizza o ingredienti per insalate;
i) «armadio combinato»: un armadio frigorifero/congelatore professionale provvisto di due o più scomparti con temperature differenti per la refrigerazione e lo stoccaggio degli alimenti;
j) «frigocongelatore a due porte»: un tipo di armadio combinato provvisto di almeno uno scomparto destinato esclusivamente alla temperatura di esercizio per la refrigerazione e di uno scomparto destinato esclusivamente alla temperatura di esercizio per il congelamento;
k) «congelatore a pozzetto»: un congelatore per alimenti i cui scomparti sono accessibili dall'alto oppure, se dispone sia di apertura dall'alto che di scomparti verticali, in cui il volume lordo degli scomparti ad apertura dall'alto supera il 75 % del volume lordo totale dell'apparecchio.
Art. 3 Responsabilità dei fornitori e calendario
1. A partire dal 1o luglio 2016 i fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio armadi frigoriferi/congelatori professionali garantiscono il rispetto delle seguenti specifiche:
a) ciascun armadio frigorifero/congelatore professionale è provvisto di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto stabilito nell'allegato III;
b) per ciascun modello di armadio frigorifero/congelatore professionale è messa a disposizione dei distributori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto stabilito nell'allegato III;
c) è messa a disposizione una scheda relativa al prodotto, secondo quanto stabilito nell'allegato IV;
d) per ciascun modello di armadio frigorifero/congelatore professionale è messa a disposizione dei distributori una scheda elettronica relativa al prodotto, secondo quanto stabilito nell'allegato IV;
e) su richiesta delle autorità degli Stati membri è fornita la documentazione tecnica, secondo quanto stabilito all'allegato V;
f) la pubblicità di uno specifico modello di armadio frigorifero/congelatore professionale, in cui figurano informazioni connesse al consumo di energia o sul prezzo, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello;
g) il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di armadio frigorifero/congelatore professionale, che descrive i parametri tecnici specifici del prodotto, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello.
2. Le etichette di cui all'allegato III accompagnano gli armadi frigoriferi/congelatori professionali immessi sul mercato in base al seguente calendario:
dal 1o luglio 2016: etichetta 1 o etichetta 2;
dal 1o luglio 2019: etichetta 2.
Art. 4 Responsabilità dei distributori
I distributori di armadi frigoriferi/congelatori professionali garantiscono il rispetto delle seguenti specifiche:
a) presso il punto vendita ciascun armadio frigorifero/congelatore professionale riporta l'etichetta provvista dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, apposta all'esterno della parte anteriore o superiore dell'apparecchio in modo da risultare chiaramente visibile;
b) gli armadi frigoriferi/congelatori professionali posti in vendita, noleggio o locazione-vendita in situazioni in cui il potenziale utilizzatore finale non può prendere visione del prodotto esposto, sono commercializzati corredati delle informazioni provviste dai fornitori a norma dell'allegato VI, tranne quando l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII;
c) la pubblicità di uno specifico modello di armadio frigorifero/congelatore professionale, in cui figurano informazioni connesse al consumo di energia o sul prezzo, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello;
d) il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di armadio frigorifero/congelatore professionale, che descrive i parametri tecnici specifici del prodotto, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello.
Art. 5 Misurazione e calcolo
Le informazioni da fornire a norma degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, basate sui metodi più avanzati generalmente riconosciuti, secondo quanto stabilito all'allegato IX.
Art. 6 Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, del consumo e dei volumi annui di energia conformemente alla procedura stabilita nell'allegato X.
Art. 7 Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame valuta in particolare:
a) eventuali variazioni significative delle quote di mercato dei diversi tipi di apparecchio;
b) le tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui all'allegato X;
c) l'opportunità di introdurre un metodo per determinare il consumo annuo standard di energia dei frigocongelatori a due porte;
d) l'opportunità di introdurre un metodo riveduto relativo al consumo annuo standard di energia degli armadi orizzontali.
Art. 8 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker