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Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione del 5 maggio 2015 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia1, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,

A norma della direttiva 2009/125/CE è opportuno che la Commissione elabori specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un volume considerevole di vendite e di scambi commerciali, caratterizzati da un notevole impatto ambientale e che possiedono significative potenzialità di miglioramento attraverso la progettazione con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi.

Il 21 ottobre 2008 la Commissione ha stabilito il primo piano di lavoro a norma della direttiva 2009/125/CE2 per il periodo 2009-2011, che ha identificato le macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, ivi inclusi gli armadi refrigerati professionali, gli abbattitori, le unità di condensazione e i chiller di processo, come prioritari per l'adozione di misure di esecuzione.

La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle macchine e degli apparecchi per la produzione del freddo generalmente utilizzati nell'Unione, ivi inclusi gli armadi refrigerati professionali, gli abbattitori, le unità di condensazione e i chiller di processo. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

Il quinto prodotto compreso nel lotto delle macchine e degli apparecchi per la produzione del freddo — le celle frigorifere walk-in — è stato trattato separatamente in ragione delle sue particolari caratteristiche nell'ambito del gruppo. Non è pertanto opportuno che le celle frigorifere walk-in siano oggetto del presente regolamento.

Non è necessario elaborare specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali per quanto riguarda le emissioni dirette di gas a effetto serra connesse con l'uso di refrigeranti, poiché il crescente ricorso a refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) nel mercato dei frigoriferi domestici e commerciali stabilisce un precedente che potrebbe essere seguito dal settore degli armadi refrigerati professionali.

È opportuno elaborare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei chiller di processo per quanto riguarda le emissioni dirette di gas a effetto serra connesse con l'uso di refrigeranti, in quanto ciò contribuirà a orientare il ancor più mercato verso l'uso di refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP), che spesso sono anche più efficienti sotto il profilo energetico.

Relativamente alle unità di condensazione esistono tecnologie non proprietarie che riducono le emissioni dirette di gas a effetto serra connesse con l'uso di refrigeranti, ricorrendo a refrigeranti con minore impatto sull'ambiente. Il rapporto costo/efficacia e l'impatto sull'efficienza energetica di queste tecnologie, se applicate alle unità di condensazione, non sono stati tuttavia ancora pienamente accertati, in quanto la loro diffusione è trascurabile o rappresenta solo una piccola quota del mercato attuale delle unità di condensazione.

Poiché i refrigeranti sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 842/20063 e poiché il 7 novembre 2012 la Commissione ha proposto di riesaminare tale regolamento, non è opportuno che nel presente regolamento siano stabilite restrizioni specifiche per l'uso di refrigeranti. Nelle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di condensazione e dei chiller di processo si dovrebbe tuttavia proporre un premio per orientare il mercato verso lo sviluppo di tecnologie basate sull'uso di refrigeranti con minore impatto sull'ambiente in quanto, grazie a tale premio, le specifiche minime di efficienza energetica per le unità di condensazione e i chiller di processo che si avvalgono di refrigeranti a basso GWP sarebbero meno restrittive. Il futuro riesame verterà sui prodotti che si avvalgono di refrigeranti con un GWP elevato, in linea con la vigente normativa in materia.

Ai fini del presente regolamento il consumo di energia nella fase di utilizzo è stato individuato quale significativo aspetto ambientale per quanto riguarda gli armadi refrigerati professionali, gli abbattitori, le unità di condensazione e i chiller di processo.

Lo studio preparatorio ha dimostrato che le specifiche riguardanti gli altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, non sono necessarie nel caso degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo.

Nel 2012 il consumo annuo di energia elettrica nell'Unione delle unità di condensazione, dei chiller di processo e degli armadi refrigerati professionali è stato stimato a 116,5 TWh (terawattora), il che equivale a 47 Mt di emissioni di CO2. A meno che non vengano attuati interventi specifici si prevede che il consumo annuo di energia raggiunga 134,5 TWh nel 2020 e 154,5 TWh nel 2030, il che equivale rispettivamente a 54,5 e 62,5 Mt di CO2. Si prevede che l'effetto combinato del presente regolamento e del regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione4 produca un risparmio annuo del consumo di energia elettrica pari a 6,3 TWh entro il 2020 e a 15,6 TWh entro il 2030 rispetto a quanto avverrebbe in mancanza di un intervento.

Lo studio preparatorio dimostra che il consumo di energia nella fase di utilizzo può essere ridotto drasticamente ricorrendo a tecnologie non proprietarie efficienti sotto il profilo dei costi, che riducono gli oneri complessivi di acquisto e funzionamento di tali prodotti.

È auspicabile che le specifiche per la progettazione ecocompatibile armonizzino i requisiti in tema di consumo di energia per gli armadi refrigerati professionali, gli abbattitori, le unità di condensazione e i chiller di processo in tutta l'Unione, contribuendo in tal modo a migliorare il funzionamento del mercato unico e le prestazioni ambientali di tali prodotti.

È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile non incidano sulla funzionalità o sulla portata economica degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo dal punto di vista dell'utilizzatore finale, né incidano negativamente sulla salute, sulla sicurezza o sull'ambiente.

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere introdotte gradualmente per concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per riprogettare i prodotti oggetto del presente regolamento. Il calendario dovrebbe essere tale da tenere in considerazione eventuali impatti sui costi per i fabbricanti, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento siano conseguiti nei tempi previsti.

È opportuno che i parametri di prodotto siano misurati e calcolati tramite metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto dei metodi di misurazione e calcolo più avanzati generalmente riconosciuti, comprese eventuali norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione su richiesta della Commissione, in conformità delle procedure stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Per la fissazione dei valori del consumo annuo di energia degli armadi refrigerati professionali è impiegata la definizione di temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti congelati che, pur tenendo conto della sicurezza degli alimenti, non è connessa alla normativa che la disciplina.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure applicabili per la valutazione della conformità applicabili.

Al fine di agevolare i controlli di conformità i fabbricanti dovrebbero fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE nella misura in cui tali informazioni si riferiscono alle specifiche stabilite nel presente regolamento.

Al fine di limitare ulteriormente l'impatto ambientale degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo è opportuno che i fabbricanti forniscano informazioni relative allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento.

Oltre alle specifiche giuridicamente vincolanti stabilite nel presente regolamento è necessario definire parametri indicativi riguardo alle migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita degli armadi refrigerati professionali, delle unità di condensazione e dei chiller di processo.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1.

Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai fini dell'immissione sul mercato di armadi refrigerati professionali e di abbattitori.

Il presente regolamento si applica agli abbattitori e agli armadi refrigerati professionali alimentati dalla rete elettrica, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi.

Esso non si applica tuttavia ai seguenti prodotti:

  1. a) armadi refrigerati professionali alimentati principalmente da energia non elettrica;

  2. b) armadi refrigerati professionali dotati di un'unità di condensazione remota;

  3. c) armadi aperti, laddove tale apertura costituisce un requisito fondamentale per la loro funzionalità principale;

  4. d) armadi destinati specificamente alla trasformazione di alimenti, laddove la semplice presenza di uno scomparto con un volume netto equivalente a meno del 20 % del volume netto totale dell'armadio e destinato specificamente alla trasformazione di alimenti non è sufficiente per un'esenzione;

  5. e) armadi destinati specificamente alla sola funzione di scongelamento controllato di alimenti congelati, laddove la presenza di uno scomparto destinato specificamente allo scongelamento controllato di alimenti congelati non è sufficiente per un'esenzione;

  6. f) saladette;

  7. g) banchi frigo e altre forme simili di armadi, destinati principalmente all'esposizione e alla vendita di alimenti, oltre alla refrigerazione e alla conservazione;

  8. h) armadi che non utilizzano un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore;

  9. i) abbattitori e camere di abbattimento con una capacità superiore a 300 kg di alimenti;

  10. j) dispositivi di abbattimento a ciclo continuo;

  11. k) armadi refrigerati professionali e abbattitori su misura, prodotti non in serie in base a specifiche individuali del cliente e non equivalenti agli altri armadi refrigerati professionali quali descritti nell'allegato I, definizione 10, o agli abbattitori, quali descritti nell'allegato I, definizione 11.

  12. l) armadi da incasso;

  13. m) armadi roll-in e passanti;

  14. n) armadi statici;

  15. o) congelatori a pozzetto.

2.

Il presente regolamento stabilisce inoltre le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai fini dell'immissione sul mercato di unità di condensazione che funzionano a bassa o media temperatura o entrambe.

Esso non si applica tuttavia ai seguenti prodotti:

  1. a) unità di condensazione provviste di evaporatore che può essere un evaporatore integrato, come nelle unità monoblocco, o remoto, come nelle unità split;

  2. b) pack di compressori o rack di compressori senza condensatore;

  3. c) unità di condensazione il cui lato condensatore non utilizza aria per il trasferimento termico.

3.

Il presente regolamento stabilisce inoltre le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai fini dell'immissione sul mercato di chiller di processo destinati a funzionare a bassa o media temperatura.

Esso non si applica tuttavia ai seguenti prodotti:

  1. a) chiller di processo destinati a funzionare a temperatura elevata;

  2. b) chiller di processo che utilizzano esclusivamente condensazione evaporativa;

  3. c) chiller di processo prodotti su misura e non in serie, assemblati sul posto;

  4. d) chiller ad assorbimento.

Art. 2 Definizioni

1. Si applicano le definizioni seguenti:

  1. a) «armadio refrigerato professionale»: un apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassetti, in grado di mantenere senza interruzione la temperatura degli alimenti nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinati alla conservazione di alimenti in ambienti non domestici ma non all'esposizione o all'accesso da parte dei clienti;

  2. b) «abbattitore»: un apparecchio di refrigerazione isolato destinato principalmente a raffreddare rapidamente gli alimenti caldi portandoli a una temperatura inferiore a 10 °C nel caso della refrigerazione e inferiore a – 18 °C nel caso del congelamento;

  3. c) «camera di abbattimento»: un ambiente chiuso la cui porta d'accesso e il cui spazio interno sono sufficientemente ampi da consentire l'accesso di una persona, destinato principalmente a raffreddare rapidamente gli alimenti caldi portandoli a una temperatura inferiore a 10 °C nel caso della refrigerazione e inferiore a – 18 °C nel caso del congelamento;

  4. d) «capacità»: per gli abbattitori, il peso di alimenti che l'abbattitore è in grado di portare in un'unica operazione a una temperatura inferiore a 10 °C nel caso della refrigerazione e inferiore a – 18 °C nel caso del congelamento;

  5. e) «macchine ed apparecchi di abbattimento a ciclo continuo»: un abbattitore dotato di un nastro trasportatore per l'introduzione degli alimenti, che consenta di mantenere un ciclo continuo per l'abbattimento o il congelamento degli alimenti;

  6. f) «alimenti»: cibo, ingredienti, bevande (compreso il vino) e altri prodotti destinati principalmente al consumo, che devono essere refrigerati a temperature specifiche;

  7. g) «armadio da incasso»: un apparecchio di refrigerazione fisso e isolato, destinato a essere installato all'interno di un mobile, di un'apposita rientranza del muro o in ubicazioni simili e che necessita di elementi di finitura;

  8. h) «armadio roll-in»: un armadio refrigerato professionale provvisto di un unico scomparto che consente di introdurre prodotti su carrelli;

  9. i) «armadio passante»: un armadio refrigerato professionale accessibile da entrambi i lati;

  10. j) «armadio statico»: un armadio refrigerato professionale sprovvisto di ventilazione forzata interna, destinato specificamente alla conservazione di alimenti sensibili alla temperatura o a evitare l'effetto di essicazione degli alimenti conservati in contenitori non sigillati, laddove un unico scomparto statico nell'armadio non è sufficiente a designare quest'ultimo come statico;

  11. k) «armadio ad alte prestazioni»: un armadio refrigerato professionale in grado di mantenere senza interruzione la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 5, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;

  12. l) «armadio aperto»: un armadio refrigerato professionale il cui scomparto refrigerato può essere raggiunto dall'esterno senza aprire una porta o un cassetto, laddove la semplice presenza di uno scomparto raggiungibile dall'esterno senza aprire una porta o un cassetto e il cui volume netto equivalga a meno del 20 % del volume totale dell'armadio refrigerato professionale non è sufficiente a qualificarlo come tale;

  13. m) «saladette»: un armadio refrigerato professionale con una o più porte o cassetti posti sul piano verticale, provvisto di diversi fori sulla superficie superiore nei quali è possibile introdurre recipienti per la conservazione temporanea e di facile accesso di alimenti quali, tra gli altri, guarniture per pizza o ingredienti per insalate;

  14. n) «congelatore a pozzetto»: un congelatore per alimenti i cui scomparti sono accessibili dall'alto oppure, se dispone sia di apertura dall'alto che di scomparti verticali, in cui il volume lordo degli scomparti ad apertura dall'alto supera il 75 % del volume lordo totale dell'apparecchio;

  15. o) «unità di condensazione»: un prodotto provvisto di almeno un compressore alimentato a elettricità e di un condensatore, in grado di raffreddare e mantenere senza interruzione una temperatura bassa o media all'interno di un apparecchio o di un sistema di refrigerazione utilizzando un ciclo a compressione di vapore una volta collegato a un evaporatore e ad un dispositivo di espansione;

  16. p) «bassa temperatura»: l'unità di condensazione è in grado di garantire la sua capacità nominale di raffreddamento a una temperatura di vapore saturo pari a – 35 °C;

  17. q) «media temperatura»: l'unità di condensazione è in grado di garantire la sua capacità nominale di raffreddamento a una temperatura satura di evaporazione pari a – 10 °C;

  18. r) «capacità nominale di raffreddamento»: la capacità di raffreddamento che l'unità di condensazione, a pieno carico e collegata a un evaporatore e a un dispositivo di espansione, consente di raggiungere nel ciclo di compressione del vapore, misurata alle condizioni nominali standard e alla temperatura ambiente di riferimento di 32 °C, espressa in kW;

  19. s) «chiller di processo»: un prodotto provvisto di almeno un compressore e un evaporatore, in grado di raffreddare e mantenere senza interruzione la temperatura di un liquido destinato al raffreddamento di un apparecchio o sistema refrigerato; esso può integrare o meno il condensatore, il sistema del circuito di raffreddamento e altre attrezzature ausiliarie;

  20. t) «bassa temperatura»: il chiller di processo è in grado di garantire la sua capacità nominale di raffreddamento a una temperatura di uscita di uno scambiatore di calore interno di – 25 °C alle condizioni nominali standard;

  21. u) «media temperatura»: il chiller di processo è in grado di garantire la sua capacità nominale di raffreddamento a una temperatura di uscita di uno scambiatore di calore interno di – 8 °C alle condizioni nominali standard;

  22. v) «alta temperatura»: il chiller di processo è in grado di garantire la sua capacità nominale di raffreddamento a una temperatura di uscita di uno scambiatore di calore interno di 7 °C alle condizioni nominali standard;

  23. w) «capacità nominale di raffreddamento»: espressa in kW, la capacità di raffreddamento che il chiller di processo è in grado di raggiungere a pieno carico, misurata alle condizioni nominali standard e alla temperatura ambiente di riferimento di 35 °C per i chiller raffreddati ad aria e alla temperatura dell'acqua in entrata al condensatore di 30 °C per i chiller raffreddati ad acqua.

  24. x) «blocchi o incastellature per compressori»: un prodotto provvisto di almeno uno o più compressori alimentati a elettricità e di un sistema di controllo;

  25. y) «chiller ad assorbimento»: un chiller di processo in cui la refrigerazione è ottenuta tramite un processo di assorbimento che utilizza il calore come fonte di energia;

  26. z) «chiller a condensazione evaporativa»: un chiller di processo dotato di un condensatore a evaporazione nel quale il refrigerante è raffreddato da una combinazione di movimento d'aria e di getti d'acqua.

Art. 3 Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario

1. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali e degli abbattitori sono definite nell'allegato II.

2. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di condensazione sono definite nell'allegato V.

3. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei chiller di processo sono definite nell'allegato VII.

4. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile si applicano secondo il seguente calendario:

  1. a) dal 1o luglio 2016:

    1. 1) le unità di condensazione sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera a), e al punto 2 dell'allegato V;

    2. 2) i chiller di processo sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera a), e al punto 2 dell'allegato VII;

    3. 3) gli armadi refrigerati professionali sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera a), punto i), e al punto 2, lettera a), dell'allegato II;

    4. 4) gli armadi ad alte prestazioni sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera b), e al punto 2, lettera a), dell'allegato II;

    5. 5) gli abbattitori sono conformi alle specifiche di cui al punto 2, lettera b), dell'allegato II;

  2. b) dal 1o gennaio 2018:

    1. 1) gli armadi refrigerati professionali sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera a), punto ii), dell'allegato II;

  3. c) dal 1o luglio 2018:

    1. 1) le unità di condensazione sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato V;

    2. 2) i chiller di processo sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato VII;

  4. d) dal 1o luglio 2019:

    1. 1) gli armadi refrigerati professionali sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera a), punto iii), dell'allegato II.

5. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali è misurata e calcolata in base ai metodi che figurano negli allegati III e IV.

6. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di condensazione è misurata e calcolata in base ai metodi che figurano nell'allegato VI.

7. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei chiller di processo è misurata e calcolata in base ai metodi che figurano nell'allegato VIII.

Art. 4 Valutazione di conformità

1. Le procedure applicabili per la valutazione della conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE sono il controllo della progettazione interno di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa.

2. Ai fini della valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE la documentazione tecnica contiene le informazioni di cui all'allegato II, punto 2, all'allegato V, punto 2, lettera b), e all'allegato VII, punto 2, lettera b), del presente regolamento.

Art. 5 Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato

Nell'effettuare le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per la verifica della conformità alle disposizioni degli allegati II, V e VII del presente regolamento, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui agli allegati IX, X e XI.

Art. 6 Parametri indicativi

I parametri indicativi per gli armadi refrigerati professionali, le unità di condensazione e i chiller di processo più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono definiti nell'allegato XII.

Art. 7 Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro cinque anni dall'entrata in vigore. Tale riesame comprende i seguenti aspetti:

  1. 1. per gli armadi refrigerati professionali, una valutazione dell'opportunità di introdurre, in particolare:

    1. a) specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

    2. b) specifiche più rigorose per gli armadi ad alte prestazioni;

    3. c) specifiche in tema di informazioni circa la capacità degli armadi refrigerati professionali di raffreddare gli alimenti;

    4. d) un metodo per determinare il consumo annuo standard di energia dei frigocongelatori;

    5. e) un nuovo metodo relativo al consumo annuo standard di energia degli armadi orizzontali;

  2. 2. per gli abbattitori, una valutazione dell'opportunità di introdurre specifiche per la progettazione ecocompatibile di tali prodotti;

  3. 3. per le celle frigorifere walk-in, una valutazione dell'opportunità di introdurre specifiche per la progettazione ecocompatibile di tali prodotti;

  4. 4. per le unità di condensazione e i chiller di processo:

    1. a) una valutazione dell'opportunità di definire specifiche per la progettazione ecocompatibile riguardo alle emissioni dirette di gas a effetto serra connesse ai refrigeranti;

    2. b) una valutazione dell'opportunità di definire specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di condensazione con una capacità nominale di raffreddamento inferiore a 0,1 kW a bassa temperatura e a 0,2 kW a media temperatura e delle unità di condensazione con una capacità nominale di raffreddamento superiore a 20 kW a bassa temperatura e a 50 kW a media temperatura;

    3. c) una valutazione dell'opportunità di definire specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di condensazione vendute con un evaporatore, dei blocchi o delle incastellature per compressori senza condensatore e delle unità di condensazione il cui condensatore non utilizza aria per il trasferimento termico;

    4. d) una valutazione dell'opportunità di definire specifiche per la progettazione ecocompatibile dei chiller di processo che utilizzano condensazione evaporativa e di quelli che utilizzano la tecnologia di assorbimento;

  5. 5. per tutti i prodotti, la verifica dell'eventuale disponibilità di nuove versioni delle fonti citate per i valori GWP;

  6. 6. per tutti i prodotti, il valore delle tolleranze ammesse nella procedura di verifica del valore misurato del consumo di energia.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker