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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/831 della Commissione del 28 maggio 2015 che aggiorna l'elenco dei soggetti esentati dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 a seguito dello screening intrapreso con avviso 2014/C 299/08 della Commissione

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/962, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio3, in particolare gli articoli 7, 10 e 16,

dopo aver informato gli Stati membri,

È attualmente in vigore un dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione europea di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («il dazio esteso») in seguito all'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 («il regolamento di estensione») del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

A norma dell'articolo 3 del regolamento di estensione è conferito alla Commissione europea («la Commissione») il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping. Tali misure di attuazione sono contenute nel regolamento (CE) n. 88/97 («il regolamento di esenzione») che istituisce il sistema di esenzione specifico («il sistema di esenzione»).

Su tali basi la Commissione ha esentato dal dazio esteso una serie di imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»). La decisione di esecuzione della Commissione più recente concernente le esenzioni, in applicazione del regolamento di esenzione, è stata adottata il 16 aprile 20144. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati5.

Secondo quanto enunciato al considerando 44 del regolamento di estensione, la Commissione deve provvedere a riesaminare costantemente il sistema di esenzione al fine di adeguarlo, ove necessario, alla luce dell'esperienza acquisita nella gestione di tale sistema.

La Commissione ha rilevato che diversi soggetti esentati hanno cessato o cambiato attività oppure hanno modificato i dati societari (denominazione, forma giuridica, indirizzo della sede sociale).

Al fine di garantire la corretta gestione del sistema di esenzione, il 5 settembre 2014 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'avviso 2014/C 299/08 della Commissione6 che elenca tutti i soggetti esentati e ne avvia lo screening («l'avviso di screening»).

L'obiettivo dello screening è stato il seguente:

  1. a) aggiornare i riferimenti ai soggetti esentati nella base dati TARIC uniformandoli ai dati relativi alle rispettive società presenti nei registri delle imprese degli Stati membri;

  2. b) individuare le esenzioni che non sono più giustificate (per esempio nei casi in cui un soggetto esentato abbia cessato l'attività, abbia chiesto la revoca dell'esenzione o non collabori); e

  3. c) raccogliere informazioni di base relative ai soggetti esentati, ad esempio i recapiti e altre informazioni pertinenti sulle loro attività di assemblaggio.

L'avviso di screening è stato inoltre notificato a tutti i soggetti esentati, al loro ultimo indirizzo noto, e agli Stati membri. Tutti i soggetti esentati sono stati invitati a rispondere al questionario di screening entro il 20 ottobre 2014.

Le informazioni raccolte con lo screening sono essenziali per la sana gestione del sistema di esenzione. I soggetti esentati sono dunque stati informati che eventuali risposte incomplete o inesatte a tale questionario entro il termine previsto sarebbero state considerate come un'omessa collaborazione ai fini dell'articolo 10 del regolamento di esenzione.

Per i soggetti esentati che non hanno risposto al questionario di screening entro il termine iniziale, la Commissione ha prorogato ulteriormente il termine per rispondere al questionario di screening fino al 21 novembre 2014. Tali soggetti sono stati informati singolarmente della proroga e delle conseguenze dell'omessa collaborazione. La Commissione ha inoltre consultato gli Stati membri al fine di determinare il loro status.

Sulla base delle risposte ricevute dai soggetti esentati, dagli Stati membri e dalle associazioni di settore, la Commissione ha determinato i soggetti esentati la cui esenzione dovrebbe essere mantenuta e i soggetti la cui esenzione dovrebbe essere revocata. I soggetti esentati hanno avuto la possibilità di essere sentiti e di presentare osservazioni in merito ai risultati dello screening. In caso di revoca basata sull'inesistenza di un soggetto, tale circostanza è stata confermata dallo Stato membro interessato.

Soggetti esentati la cui esenzione è mantenuta

I soggetti esentati le cui esenzioni soddisfano le condizioni del regolamento di esenzione e che dovrebbero pertanto essere mantenute sono elencati nell'allegato I.

Per alcuni di questi soggetti esentati i riferimenti (nome, indirizzo, paese e codice addizionale TARIC) dovrebbero essere aggiornati alla luce delle modifiche stabilite durante lo screening. Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono in alcun modo sulle operazioni di assemblaggio rispetto alle condizioni per l'esenzione previste nel regolamento di esenzione.

Per una sana gestione del sistema di esenzione, i codici addizionali TARIC destinati a più soggetti esentati sono sostituiti da nuovi codici individuali.

Poiché le esenzioni si applicheranno soltanto ai soggetti specificamente indicati nell'allegato I con nome e indirizzo, è necessario che i soggetti esentati notifichino immediatamente alla Commissione7 ogni eventuale modifica di questi riferimenti (ad esempio, in seguito a un cambiamento del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo della sede sociale o in seguito alla creazione di nuove entità di assemblaggio). In tal caso è necessario che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività riguardanti le operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i riferimenti a questo soggetto.

Soggetti esentati la cui esenzione è revocata

L'esenzione dei soggetti esentati che hanno richiesto la revoca dell'esenzione, che non hanno risposto al questionario entro il 21 novembre 2014 o che hanno cessato di esistere va revocata. Al fine di garantire la sana gestione del sistema di esenzione, la revoca dovrebbe essere effettiva a decorrere da tale data.

I soggetti esentati la cui esenzione è revocata sono elencati nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. L'allegato II del regolamento (CE) n. 88/97 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. Le esenzioni autorizzate nell'allegato I si applicano soltanto ai soggetti il cui nome e indirizzo sono specificamente indicati in tale allegato. Ciascun soggetto esentato notifica immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi riferimenti fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.

2. L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 88/97 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Soggetti esentati I soggetti di cui all'allegato II sono esentati dall'applicazione del dazio esteso con effetto a decorrere dal 20 aprile 1996 oppure dal giorno in cui l'esenzione è stata concessa con decisione della Commissione, se posteriore.»

Art. 2

Le esenzioni a norma del regolamento (CE) n. 88/97 dei soggetti di cui all'allegato II del presente regolamento sono revocate con effetto dal 21 novembre 2014.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker