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Regolamento delegato (UE) 2015/1556 della Commissione dell'11 giugno 2015 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, in particolare l'articolo 495, paragrafo 3, terzo comma,

È necessario specificare le condizioni alle quali le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute al 31 dicembre 2007 da enti e da filiazioni di enti nell'UE nel rispettivo Stato membro.

Tali condizioni dovrebbero essere stabilite in maniera armonizzata, in modo da non avere un effetto sproporzionalmente negativo sulla transizione graduale degli ordinamenti giuridici nazionali dal regime stabilito dal recepimento della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2, e in particolare dell'articolo 154, paragrafo 6, al regime istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013.

Nello stabilire tali condizioni, si dovrebbe tener debito conto, nella misura del possibile, delle legittime aspettative degli enti che hanno ottenuto l'esenzione nell'ambito del precedente regime, d'applicazione fino al 31 dicembre 2013. Pertanto, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di concedere l'esenzione a tali enti, mentre altri enti non dovrebbero beneficiarne.

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le autorità competenti possono concedere a enti e filiazioni di enti nell'UE l'esenzione dal trattamento secondo il metodo IRB di cui all'articolo 495, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, soltanto per quanto riguarda quelle categorie di esposizioni in strumenti di capitale che al 31 dicembre 2013 già beneficiavano di un'esenzione dal trattamento secondo il metodo IRB.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker