Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione del 7 luglio 2015 concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell'ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico1, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,
Ai fini del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari l'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE istituisce in capo agli Stati membri obblighi di comunicazione per quanto riguarda l'uso delle reti e l'evoluzione delle condizioni quadro nel settore ferroviario.
In base alle informazioni presentate dagli Stati membri la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio a cadenza biennale sulle materie indicate all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.
Gli Stati membri fornivano già da diversi anni alla Commissione volontariamente le informazioni necessarie. Al fine tuttavia di garantire la coerenza e la comparabilità dei dati presentati dagli Stati membri sono opportune norme dettagliate sul contenuto e sul formato di detti dati.
Il presente regolamento istituisce un questionario da compilarsi annualmente a cura degli Stati membri ai fini del monitoraggio annuale delle condizioni tecniche ed economiche e degli sviluppi del mercato del trasporto ferroviario dell'Unione.
Per l'inserimento nel questionario dei dati richiesti gli Stati membri dovrebbero collaborare con le parti sociali, gli utilizzatori, gli organismi di regolamentazione e le altre autorità competenti a livello nazionale.
Nel decidere il contenuto dei dati da presentare mediante il questionario la Commissione tiene conto delle fonti di dati disponibili e dei dati già forniti in base agli obblighi di comunicazione vigenti, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico del settore ferroviario e degli Stati membri. La Commissione si avvale specificamente, per quanto possibile, dei dati comunicati a norma dei seguenti atti giuridici:
regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio2, per quanto riguarda i dati sugli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria;
regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio3, per quanto riguarda i dati relativi ai flussi di traffico sulla rete ferroviaria e agli incidenti;
regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione4, in particolare gli allegati I e II, per quanto riguarda i dati relativi al trasporto di passeggeri per ferrovia;
regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio5, per quanto riguarda le relazioni annuali da pubblicare a cura delle imprese ferroviarie sulle prestazioni in materia di qualità del servizio; e
regolamento (UE) n. 1300/20146 della Commissione, per quanto riguarda l'inventario dei beni da realizzare a cura degli Stati membri al fine di monitorare e valutare l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta.
La rete europea degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario dovrebbe partecipare attivamente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 15 della direttiva 2012/34/UE, come anche all'aggiornamento della metodologia di raccolta dei dati.
Il questionario figurante nell'allegato andrebbe usato per la raccolta dei dati a partire dall'anno di riferimento 2015. Per i primi due anni di riferimento è necessario un periodo transitorio, in modo da consentire l'eventuale adeguamento dei meccanismi esistenti di raccolta dei dati degli Stati membri a seguito all'entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di evitare errori di interpretazione, durante il periodo transitorio è importante che gli Stati membri informino la Commissione delle differenze nel contenuto dei dati o nel formato dalle pertinenti sezioni del questionario.
Su richiesta dell'impresa ferroviaria interessata, e qualora giustificato dall'esigenza di rispettare la riservatezza commerciale, gli Stati membri possono presentare alla Commissione i dati richiesti al punto 7 ricorrendo all'uso di pseudonimi.
I dati raccolti in forza del presente regolamento dovrebbero essere messi a disposizione di tutte le parti interessate, rispettando le preclusioni imposte dalla riservatezza commerciale.
Le metodologie, le definizioni e i metodi di raccolta delle informazioni possono evolvere nel corso del tempo in seguito al progresso tecnico e scientifico. Analogamente, gli sviluppi del mercato dei servizi ferroviari e la migliorata disponibilità di dati potrebbero rendere opportuno ridurre o ampliare l'ambito del questionario. L'allegato del presente regolamento dovrebbe pertanto essere aggiornato periodicamente in modo da tenere conto di tali sviluppi, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 62, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE.
La Commissione ha consultato le parti sociali e gli utilizzatori del settore ferroviario mediante il gruppo di lavoro per il monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari, e ha consultato altresì la rete europea degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario.
Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce il contenuto e il formato dei dati che gli Stati membri presentano alla Commissione nell'espletamento dei propri obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni figuranti all'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio7, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio8 e all'articolo 3 della direttiva 2012/34/UE.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «canoni per l'accesso alle linee»: canoni esatti a fronte del pacchetto minimo di accesso di cui all'allegato II, punto 1, della direttiva 2012/34/UE;
b) «servizi ad alta velocità»: servizi ferroviari passeggeri prestati con l'impiego di materiale rotabile per l'alta velocità, compresi i treni ad assetto variabile, che si spostano a velocità non inferiore a 200 km/h per almeno una parte del servizio; l'impiego di impianti per l'alta velocità non è un requisito indispensabile;
c) «servizi a lunga percorrenza tradizionali»: servizi di trasporto ferroviario passeggeri diversi dal trasporto urbano, extraurbano, regionale o ad alta velocità;
d) «stazione»: un luogo pertinente ad una ferrovia nel quale può avere inizio, effettuare una fermata o terminare un servizio ferroviario di trasporto di passeggeri;
e) «scalo merci»: un luogo attrezzato per il trasbordo e il deposito di unità di trasporto intermodale, purché almeno parte del trasporto avvenga per ferrovia;
f) «totale della compensazione da parte dello Stato»: nel contesto dei contratti, l'importo totale che lo Stato ha convenuto di versare al gestore dell'infrastruttura a titolo di finanziamento per tutta la durata del contratto;
g) «organismo di monitoraggio»: l'organismo preposto dalla legislazione nazionale a verificare la conformità al contratto dell'operato del gestore dell'infrastruttura;
h) «binario»: rotaie appaiate, usate dai veicoli su rotaia per gli spostamenti;
i) «linea dedicata ad alta velocità»: linea appositamente costruita per consentire nei propri segmenti principali che il traffico viaggi a velocità in genere non inferiore a 250 km/h, ma anche superiore; può comprendere segmenti di raccordo nei quali la velocità è ridotta in considerazione delle condizioni locali;
j) «nodo»: punto importante di una rete ferroviaria dove si interconnettono diverse linee ferroviarie;
k) «servizio di trasporto internazionale di passeggeri»: servizio di trasporto di passeggeri durante il quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro, provvedendo al trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi;
l) «servizio di trasporto nazionale di passeggeri»: servizio di trasporto di passeggeri prestato esclusivamente entro i confini di uno Stato membro;
m) «servizio di trasporto di merci nazionale»: servizio di trasporto di merci prestato esclusivamente entro i confini di uno Stato membro;
n) «assegnazione di tracce»: decisione di assegnare singole tracce ferroviarie per lo svolgimento dell'attività; ogni assegnazione di una traccia ad un servizio ferroviario che si effettua nel quadro di un servizio regolare programmato vale come assegnazione distinta di una traccia;
o) «traccia ferroviaria programmata»: una traccia assegnata nel rispetto delle norme di programmazione di cui all'articolo 45 della direttiva 2012/34/UE;
p) «traccia ferroviaria assegnata ad hoc»: una traccia assegnata in seguito a una richiesta ad hoc ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2012/34/UE;
q) «richiesta di assegnazione di traccia respinta»: richiesta di assegnazione di traccia che ha ricevuto risposta negativa dal gestore dell'infrastruttura previa procedura di coordinamento di cui all'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE; ogni cancellazione di un servizio ferroviario che si effettua nel quadro di un servizio regolare programmato vale come una richiesta di assegnazione respinta;
r) «manutenzione»: spesa corrente effettuata dal gestore dell'infrastruttura al fine di conservare lo stato e la capacità dell'infrastruttura esistente;
s) «rinnovi»: spesa in conto capitale che si esplica in lavori importanti di sostituzione dell'infrastruttura esistente, che non modificano l'insieme delle sue prestazioni;
t) «ristrutturazione»: spesa in conto capitale che si esplica in lavori importanti di modifica dell'infrastruttura, tali da migliorare l'insieme delle sue prestazioni;
u) «nuove infrastruttura»: spesa in conto capitale che si esplica in progetti di costruzione di nuovi impianti infrastrutturali;
v) «fondi pubblici»: nel contesto della spesa per infrastrutture, fondi provenienti direttamente da contributi pubblici per investimenti;
w) «fondi propri»: capitale proveniente dal ricavo ottenuto dai gestori dell'infrastruttura o dagli operatori degli impianti di servizio mediante tariffe per l'accesso e altri strumenti;
x) «ricavo»: il totale delle entrate derivanti dalla prestazione di servizi di trasporto ferroviario durante il periodo di riferimento; tale definizione esclude le entrate di altra natura, quali quelle relative a servizi di ristorazione o servizi forniti nelle stazioni e a bordo treno;
y) «transito»: trasporto attraverso un paese che si trovi tra il luogo di carico o di imbarco e il luogo di scarico o di sbarco, siti entrambi oltre i confini di detto paese;
z) «traffico ferroviario sul territorio nazionale»: ogni movimento di veicoli su rotaia entro i confini di un paese, quale che sia il paese di registrazione dei veicoli;
(aa) «ritardo»: la differenza temporale tra data/ora specificati nell'orario di un treno e il momento effettivo in cui tale treno attraversa lo specifico luogo del suo percorso nel quale sono acquisiti i dati di viaggio;
(bb) «servizio soppresso»: un treno il cui servizio è soppresso in fase operativa per motivi relativi al servizio ferroviario, compresa l'eventuale soppressione di una fermata programmata qualora il treno sia reinstradato o la sostituzione di un servizio ferroviario con un servizio stradale;
(cc) «velocità media da orario»: velocità calcolata dividendo la lunghezza totale di un percorso per il tempo presumibilmente richiesto da tale percorso secondo l'orario ferroviario;
(dd) «compensazione per un obbligo di servizio pubblico»: vantaggi finanziari concessi in maniera diretta o indiretta durante il periodo di riferimento da un'autorità competente, a valere su fondi pubblici, in contropartita della prestazione di servizi di trasporto ferroviario in adempimento di un obbligo di pubblico servizio;
(ee) «servizi commerciali»: tutti i servizi ai passeggeri che non rientrano nell'ambito di applicazione dei servizi forniti in adempimento di un obbligo di pubblico servizio;
(ff) «impresa ferroviaria principale»: l'impresa maggiore in termini di passeggero-km o di tonnellata-km;
(gg) «licenza attiva»: licenza concessa a un'impresa ferroviaria che ha iniziato l'attività e che non ha cessato l'attività entro i periodi fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.
(hh) «licenza inoperante»: licenza concessa a un'impresa ferroviaria che non ha iniziato l'attività o che ha cessato l'attività entro i periodi fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE e le licenze sospese o revocate;
ii) «versamento per l'ottenimento di una licenza»: tutti gli importi addebitati dall'autorità preposta al rilascio della licenza a fronte dell'esame della domanda;
(jj) «tempo per il rilascio della licenza»: lasso di tempo tra la data di presentazione di una domanda di licenza completa e la data della decisione finale;
(kk) «equivalenti a tempo pieno»: totale delle ore lavorate, comprese le ore di lavoro straordinario, svolte per un incarico nel corso di un anno, divise per il numero medio di ore lavorate in un anno da un addetto a tempo pieno;
(ll) «stazioni di smistamento»: sito, o sua parte, dotato di un certo numero di binari o di altre attrezzature impiegate per le operazioni di composizione di un convoglio ferroviario, compreso l'instradamento.
Art. 3 Raccolta e presentazione dei dati
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione i dati relativi all'anno precedente come specificato nel questionario figurante nell'Allegato.
2. Ogni Stato membro presenta alla Commissione i dati relativi al trasporto ferroviario sul proprio territorio.
3. Un'impresa ferroviaria attiva in più di uno Stato membro fornisce alle autorità nazionale insiemi distinti di dati per ognuno degli Stati membri in cui è attiva.
4.
Gli Stati membri possono ricavare i dati necessari attingendo alle fonti di seguito indicate:
a) sondaggi con obbligo di risposta;
b) dati di carattere amministrativo, anche raccolti dagli uffici statistici e dalle altre autorità;
c) stime statistiche, se corredate dalla spiegazione dei metodi applicati;
d) dati forniti dalle pertinenti organizzazioni del settore o da altre parti interessate; e
e) studi specifici.
Gli organismi in possesso dei dati pertinenti li forniscono su richiesta.
5. Al fine di aiutare gli Stati membri a garantire la qualità e la comparabilità dei loro dati la Commissione può elaborare materiali di orientamento metodologico, avvalendosi delle pratiche esemplari adottate dalle autorità nazionali e dalle organizzazioni professionali del settore ferroviario.
6. Gli Stati membri presentano i dati alla Commissione impiegando il formato elettronico del questionario che la Commissione mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web.
7. Gli Stati membri e la Commissione rispettano la riservatezza commerciale delle informazioni ricevute.
Art. 4 Disposizioni transitorie
1. Gli Stati membri garantiscono che le loro modalità di raccolta dei dati consentano la comunicazione dei dati in base al contenuto e al formato definiti nell'allegato per l'anno di riferimento 2017, al più tardi. Nei casi in cui gli Stati membri abbiano individuato difficoltà notevoli relative all'allineamento delle modalità di raccolta dei dati o abbiano espresso preoccupazioni in merito alla pertinenza o alla necessità di talune categorie di dati, si valuterà la necessità di adeguare l'allegato.
2. Se durante il periodo transitorio gli Stati membri non sono in grado di fornire i dati in base al contenuto e al formato di cui all'allegato, essi devono comunicare i dati in un formato il più simile possibile e indicare le discrepanze al momento della presentazione dei dati.
Art. 5 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker