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Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

Il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio4, che ha istituito l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), ha subito sostanziali modifiche5. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

La creazione dell'ACER ha manifestamente migliorato il coordinamento delle questioni transfrontaliere tra le autorità di regolazione. All'ACER sono stati assegnati, sin dalla sua creazione, nuovi importanti compiti relativi al monitoraggio dei mercati all'ingrosso e alle infrastrutture energetiche transfrontaliere ai sensi, rispettivamente, dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1227/20116 e (UE) n. 347/20137, nonché compiti relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio8.

Si prevede che nei prossimi anni sarà necessario un maggiore coordinamento delle azioni nazionali di regolamentazione. Il sistema energetico dell'Unione è nel pieno di una trasformazione, la più profonda da decenni. Di fronte alla maggiore integrazione dei mercati e a una produzione sempre più variabile dell'energia elettrica occorre intensificare gli sforzi per coordinare le politiche energetiche nazionali con i paesi vicini e per sfruttare le opportunità di scambi transfrontalieri di energia.

Dall'esperienza acquisita con l'attuazione delle norme sul mercato interno si è constatato che l'assenza di coordinamento delle azioni nazionali può ostacolare seriamente il funzionamento del mercato, in particolare nelle zone strettamente interconnesse in cui le decisioni nazionali sogliono avere un impatto tangibile sui paesi vicini. Affinché il mercato interno dell'energia elettrica produca i benefici attesi in termini di benessere dei consumatori, sicurezza dell'approvvigionamento e decarbonizzazione, gli Stati membri, in particolare le loro autorità indipendenti di regolazione, devono cooperare sulle misure di regolamentazione aventi che hanno effetti transfrontalieri.

La disorganicità degli interventi statali nei mercati dell'energia costituisce un rischio crescente di malfunzionamento dei mercati transfrontalieri dell'energia elettrica. L'ACER dovrebbe pertanto partecipare all'elaborazione di una valutazione dell'adeguatezza delle risorse coordinata a livello europeo, in stretta collaborazione con la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (European Network of Transmission System Operators for Electricity; ENTSO per l'energia elettrica), al fine di evitare i problemi derivanti dalla frammentazione delle valutazioni nazionali che, effettuate con metodi differenti e scoordinati, non tengono sufficientemente conto della situazione nei paesi limitrofi. L'ACER dovrebbe inoltre soprintendere ai parametri tecnici messi a punto dall'ENTSO per l'energia elettrica per l'efficace partecipazione delle capacità transfrontaliere e ad altre caratteristiche tecniche dei meccanismi di regolazione della capacità.

Nonostante i progressi significativi nell'integrazione e nell'interconnessione del mercato interno dell'energia elettrica, alcuni Stati membri o regioni rimangono isolati o non sufficientemente interconnessi, in particolare per gli Stati membri insulari o situati nelle zone periferiche dell'Unione. Nell'ambito della sua attività l'ACER dovrebbe tenere debitamente conto della situazione specifica di tali Stati membri o regioni.

La sicurezza dell'approvvigionamento richiede una preparazione alle crisi impreviste basata su un approccio coordinato. L'ACER dovrebbe pertanto coordinare gli interventi nazionali di preparazione ai rischi, in conformità del regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio9.

La stretta interconnessione della rete elettrica dell'Unione e la crescente necessità di cooperazione tra paesi limitrofi per mantenere stabile la rete e integrare grandi volumi di energia da fonti rinnovabili assegnano un ruolo importante ai centri di coordinamento regionali nel coordinamento dei gestori dei sistemi di trasmissione. L'ACER dovrebbe garantire la vigilanza dei centri di coordinamento regionali ove necessario.

Poiché gran parte della nuova capacità di produzione di energia elettrica sarà collegata a livello locale, i gestori dei sistemi di distribuzione devono svolgere un ruolo importante nell'assicurare un funzionamento flessibile ed efficiente del sistema elettrico dell'Unione.

Gli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente e rimuovere gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di energia elettrica e gas naturale, al fine di realizzare gli obiettivi della politica energetica dell'Unione. L'ACER è stata istituita al fine di colmare il vuoto normativo a livello unionale e contribuire all'efficace funzionamento dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale. L'ACER consente alle autorità di regolazione di intensificare la loro cooperazione a livello di Unione e di partecipare, su base di reciprocità, all'esercizio di funzioni a livello dell'Unione.

È opportuno che l'ACER garantisca un adeguato coordinamento delle funzioni di regolamentazione svolte dalle rispettive autorità di regolamentazione a norma della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11 e, se necessario, il loro perfezionamento a livello dell'Unione. A questo fine è necessario garantire l'indipendenza dell'ACER nei confronti dei produttori di energia elettrica e di gas, dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione, siano essi pubblici o privati, e dei consumatori e assicurare la conformità delle sue azioni con il diritto dell'Unione, le sue competenze tecniche e di regolamentazione, nonché la sua trasparenza, subordinazione al controllo democratico, compresa l'assunzione di responsabilità nei confronti del Parlamento europeo, ed efficienza.

L'ACER dovrebbe monitorare la cooperazione regionale fra i gestori dei sistemi di trasmissione nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché l'esecuzione dei compiti dell'ENTSO per l'energia elettrica e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (European Network of Transmission System Operators for Gas - ENTSO per il gas). L'ACER dovrebbe inoltre monitorare l'esecuzione dei compiti di altri organismi aventi funzioni regolamentari su scala unionale, come le borse dell'energia elettrica. Il coinvolgimento dell'ACER è essenziale al fine di garantire che la cooperazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione e l'esercizio di altri organismi aventi funzioni a livello di Unione avvenga in modo efficiente e trasparente a vantaggio dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.

Le autorità di regolazione dovrebbero coordinarsi tra loro nello svolgimento dei loro compiti per garantire che l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ente dei gestori dei sistemi di distribuzione («EU DSO») e i centri di coordinamento regionali, ottemperino ai loro obblighi conformemente al quadro normativo del mercato interno dell'energia e alle decisioni dell'ACER. Con l'ampliamento delle responsabilità operative dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'EU DSO e dei centri di coordinamento regionali, è necessario migliorare la supervisione delle entità che operano a livello regionale o di tutta l'Unione. La procedura stabilita nel presente regolamento garantisce il sostegno dell'ACER nei confronti delle autorità di regolamentazione nell'esercizio di tali funzioni conformemente alla direttiva (UE) 2019/944.

Al fine di disporre delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, l'ACER dovrebbe poter chiedere e ottenere tali informazioni dalle autorità di regolazione, dall'ENTSO per l'energia elettrica, dall'ENTSO per il gas, dai centri di coordinamento regionali, dall'EU DSO, dai gestori dei sistemi di trasmissione e dai gestori del mercato elettrico designati

L'ACER dovrebbe controllare, in collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le relative autorità nazionali, i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale e, se del caso, comunicare i suoi risultati al Parlamento europeo, alla Commissione e alle autorità nazionali. I compiti di monitoraggio dell'ACER non dovrebbero duplicare né ostacolare il controllo da parte della Commissione o delle autorità nazionali, in particolare le autorità nazionali garanti della concorrenza.

L'ACER offre una struttura integrata entro la quale le autorità di regolamentazione partecipano e cooperano. Tale struttura facilita l'applicazione uniforme della legislazione relativa al mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale in tutta l'Unione. Per quanto riguarda situazioni concernenti più Stati membri, l'ACER ha la facoltà di adottare decisioni individuali. Tale competenza dovrebbe, sussistendo condizioni chiaramente definite, comprendere le questioni tecniche e regolamentari che richiedono un coordinamento regionale, in particolare quelle concernenti l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti, la cooperazione all'interno dei centri di coordinamento regionali, le decisioni di regolamentazione necessarie a monitorare con efficacia l'integrità e la trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso, le decisioni riguardanti l'infrastruttura dell'energia elettrica e del gas naturale che collega o potrebbe collegare almeno due Stati membri e, come ultima risorsa, le deroghe alle norme del mercato interno per nuove interconnessioni di reti elettriche e nuove infrastrutture del gas situate in più di uno Stato membro.

Le revisioni dei codici di rete e degli orientamenti riguardano le modifiche che sono necessarie per tenere conto dell'evoluzione del mercato senza modificare in modo sostanziale tali codici di rete e linee guida o creare nuove competenze per l'ACER.

L'ACER svolge un ruolo importante nell'elaborazione di orientamenti quadro che per loro natura sono non vincolanti. I codici di rete dovrebbero essere conformi a tali orientamenti quadro. Si considera inoltre che sia opportuno, oltre che coerente con i suoi obiettivi, per l'ACER svolgere un ruolo nel riesame e nella modifica dei progetti di codici di rete per garantirne la conformità agli orientamenti quadro e offrire il dovuto livello di armonizzazione, prima di presentarli alla Commissione per adozione.

Con l'adozione di una serie di codici di rete e orientamenti che dispongono l'attuazione graduale e l'ulteriore perfezionamento delle norme comuni regionali e unionali, l'ACER ha assunto un ruolo di maggior rilievo con riguardo al monitoraggio dell'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti e nel contribuire in tal senso. Il monitoraggio efficace dei codici di rete e degli orientamenti è una delle funzioni principali dell'ACER ed è di fondamentale importanza per l'attuazione delle norme del mercato interno.

Durante la fase di attuazione dei codici di rete e degli orientamenti, è emerso che sarebbe opportuno razionalizzare la procedura di approvazione regolamentare dei termini, delle condizioni o delle metodologie regionali o a livello di Unione da elaborarsi a titolo degli orientamenti e dei codici di rete, disponendo che siano presentate direttamente all'ACER, affinché le autorità di regolazione rappresentate nel comitato dei regolatori, possano decidere tali termini, condizioni e metodologie.

Poiché per armonizzare gradualmente i mercati dell'energia dell'Unione occorre passare per una fase intermedia in cui si ricercano regolarmente soluzioni regionali e numerosi termini e condizioni e metodologie devono essere approvati da un numero limitato di autorità di regolazione per una regione specifica, è opportuno tenere conto della dimensione regionale del mercato interno nel presente regolamento e prevedere adeguati meccanismi di governance. Le decisioni sulle proposte di termini, condizioni o metodologie regionali comuni dovrebbero pertanto essere adottate dalle competenti autorità di regolazione della regione interessata, a meno che tali decisioni si ripercuotano in modo tangibile sul mercato interno dell'energia al di là della regione interessata.

Dato che l'ACER ha una visione di insieme dell'attività delle autorità di regolamentazione, essa dovrebbe svolgere anche un ruolo consultivo nei confronti della Commissione, delle altre istituzioni dell'Unione e delle autorità di regolamentazione per quanto riguarda le questioni relative agli obiettivi per cui è stata istituita. Essa dovrebbe inoltre informare la Commissione quando ritiene che la cooperazione fra gestori dei sistemi di trasmissione non produca i risultati necessari o quando un'autorità di regolazione, la cui decisione violi i codici di rete e gli orientamenti, non abbia dato attuazione a un parere, una raccomandazione o una decisione dell'ACER.

L'ACER dovrebbe inoltre poter elaborare raccomandazioni per assistere le autorità di regolazione e gli operatori del mercato nella condivisione delle buone prassi.

L'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas, l'EU DSO, i gestori dei sistemi di trasmissione, i centri di coordinamento regionali e i gestori del mercato elettrico designati dovrebbero prestare la massima considerazione ai pareri e alle raccomandazioni dell'ACER a loro indirizzati a norma del presente regolamento.

L'ACER dovrebbe consultare le parti interessate, se del caso, e dare loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte, quali codici e norme di rete.

L'ACER dovrebbe contribuire all'attuazione degli orientamenti in materia di reti transeuropee nel settore dell'energia, come stabilito nel regolamento (UE) n. 347/2013, in particolare nell'esprimere il proprio parere sui piani di sviluppo decennali non vincolanti della rete a livello unionale (piani di sviluppo della rete a livello unionale).

L'ACER dovrebbe contribuire agli sforzi volti a migliorare la sicurezza energetica.

Le attività dell'ACER dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia, che è costituita da cinque dimensioni strettamente correlate e che si rafforzano reciprocamente, compresa la decarbonizzazione, come indicato all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio12.

Conformemente al principio di sussidiarietà, l'ACER dovrebbe adottare decisioni individuali solamente in circostanze chiaramente definite su questioni strettamente correlate all'obiettivo per il quale l'ACER è stata istituita.

Per assicurare che il quadro dell'ACER sia efficiente e coerente con le altre agenzie decentrate, le norme che disciplinano l'ACER dovrebbero essere conformi all'orientamento comune in materia di agenzie decentrate concordato tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea (orientamento comune)13. Tuttavia, nella debita misura, la struttura dell'ACER dovrebbe essere adeguata per poter far fronte alle esigenze specifiche della regolamentazione nel settore dell'energia. In particolare è necessario tener pienamente conto del ruolo specifico delle autorità di regolamentazione e garantire la loro autonomia.

È possibile prevedere ulteriori modifiche del presente regolamento da apportare in futuro per renderlo pienamente conforme all'orientamento comune. Le regole attualmente necessarie per disciplinare il settore dell'energia impediscono la piena conformità all'orientamento comune. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione delle prestazioni dell'ACER in relazione agli obiettivi, al mandato e ai compiti dell'ACER e, a seguito di tale valutazione, la Commissione dovrebbe essere in grado di proporre modifiche del presente regolamento.

Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere dotato dei poteri necessari per redigere il bilancio, verificarne l'esecuzione, elaborare il regolamento interno, adottare il regolamento finanziario e nominare un direttore. Al fine di assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri, per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio dovrebbe applicare un sistema di rotazione. È opportuno che il consiglio di amministrazione agisca in modo indipendente e obiettivo nell'interesse pubblico e che non solleciti o accetti istruzioni politiche.

L'ACER dovrebbe disporre dei poteri necessari per svolgere le sue funzioni di regolamentazione in maniera efficiente, trasparente, ponderata e soprattutto indipendente. L'indipendenza dell'ACER dai produttori di energia elettrica e di gas, dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione nonché da altri interessi privati o aziendali, oltre che un principio basilare di corretta governance, anche una condizione fondamentale per assicurare la fiducia del mercato. Fatta salva la possibilità che i suoi membri agiscano a nome delle loro rispettive autorità nazionali, il comitato dei regolatori dovrebbe pertanto agire in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, evitare i conflitti di interesse, non chiedere né ricevere istruzioni o non accettare raccomandazioni da parte del governo di uno Stato membro, dalle istituzioni dell'Unione o da un altro soggetto pubblico o privato. Le decisioni del comitato dei regolatori dovrebbero, allo stesso tempo, essere conformi al diritto dell'Unione in materia di energia, quale il mercato interno dell'energia, ambiente e concorrenza. Il comitato dei regolatori dovrebbe riferire alle istituzioni dell'Unione in merito ai suoi pareri, raccomandazioni e decisioni.

Nei settori in cui l'ACER ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, dovrebbero avere diritto di presentare ricorso dinanzi a una commissione dei ricorsi, che dovrebbe essere parte integrante dell'ACER, pur se autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare. A garanzia del corretto esercizio delle sue funzioni e della piena indipendenza, la commissione dei ricorsi dovrebbe avere una linea di bilancio distinta nel bilancio dell'ACER. Nell'interesse della continuità, la nomina o il rinnovo dei membri della commissione dei ricorsi dovrebbe permettere la parziale sostituzione dei suoi membri. Le decisioni della commissione dei ricorsi sono oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia).

L'ACER dovrebbe esercitare il potere decisionale in linea con i principi di trasparenza, equità e ragionevolezza. Le norme procedurali dell'ACER dovrebbero essere definite nel regolamento interno.

Il direttore dovrebbe essere responsabile della redazione e dell'adozione di documenti contenenti pareri, raccomandazioni e decisioni. Taluni pareri, raccomandazioni e decisioni di cui agli articoli 22, paragrafo 5, lettera a), e 24, paragrafo 2, dovrebbero richiedere il parere favorevole del comitato dei regolatori prima della loro adozione. Il comitato dei regolatori dovrebbe poter formulare pareri e, ove opportuno, osservazioni e modifiche rispetto ai testi proposti dal direttore, di cui quest'ultimo dovrebbe tener conto. Qualora si discosti dalle osservazioni e dalle modifiche presentate dal comitato dei regolatori o le respinga, il direttore dovrebbe fornire una motivazione scritta debitamente giustificata al fine di consentire un dialogo costruttivo. Se il comitato dei regolatori non esprime un parere favorevole su un testo ripresentato, il direttore dovrebbe avere la possibilità di modificare ulteriormente il testo in linea con le modifiche e le osservazioni proposte dal comitato dei regolatori al fine di ottenere il loro parere favorevole. Il direttore dovrebbe avere la possibilità di ritirare i progetti di parere, raccomandazione e decisione presentati quando il direttore non è d'accordo con le modifiche presentate dal comitato dei regolatori ed emettere un nuovo testo a seguito di talune procedure di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 24, paragrafo 2. Il direttore dovrebbe avere la possibilità di chiedere il parere favorevole del comitato dei regolatori in merito a un progetto di testo nuovo o rivisto in qualsiasi fase della procedura.

L'ACER dovrebbe disporre di risorse adeguate per lo svolgimento dei suoi compiti. Il finanziamento dell'ACER dovrebbe avvenire principalmente attraverso il bilancio generale dell'Unione. Le tasse migliorano il finanziamento dell'ACER e dovrebbero coprire i suoi costi con riguardo ai servizi forniti agli operatori di mercato o ai soggetti che agiscono a loro nome, consentendo loro di comunicare i dati a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 in modo efficiente, efficace e sicuro. Dovrebbero restare a disposizione dell'ACER le risorse attualmente centralizzate dalle autorità di regolazione per la loro cooperazione a livello dell'Unione. Dovrebbe continuare a essere applicata la procedura di bilancio dell'Unione per quanto attiene alle sovvenzioni imputabili al bilancio generale dell'Unione. Inoltre, la revisione dei conti dovrebbe essere effettuata da un revisore esterno indipendente, a norma dell'articolo 107 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione14.

Il bilancio dell'ACER dovrebbe essere valutato dall'autorità di bilancio su base continuativa, con riferimento al lavoro, alle prestazioni e agli obiettivi dell'ACER di contribuire alla creazione di un mercato interno dell'energia e alla sicurezza energetica a vantaggio dei consumatori dell'Unione. L'autorità di bilancio dovrebbe assicurare che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.

Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea («Centro di traduzione») dovrebbe fornire servizi di traduzione per tutte le agenzie dell'Unione. Se l'ACER incontra particolari difficoltà con i servizi del Centro di traduzione, l'ACER dovrebbe avere la possibilità di invocare il meccanismo di ricorso previsto nel regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio15, che potrebbe, in ultima istanza, determinare il ricorso ad altri prestatori di servizi sotto l'egida del Centro di traduzione.

L'ACER dovrebbe disporre di personale altamente qualificato. In particolare, dovrebbe avvalersi della competenza e dell'esperienza di personale trasferito dalle autorità di regolazione, dalla Commissione e dagli Stati membri. Al personale dell'ACER si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee («statuto dei funzionari») e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee («regime applicabile»), definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio16, nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, dovrebbe adottare le modalità di applicazione adeguate.

Nell'attività di regolamentazione svolta in conformità del presente regolamento il direttore e il comitato dei regolatori dovrebbero poter essere coadiuvati da gruppi di lavoro.

L'ACER dovrebbe applicare le norme generali relative all'accesso del pubblico ai documenti detenuti dagli organismi dell'Unione. Il consiglio di amministrazione dovrebbe stabilire le misure pratiche per la protezione dei dati sensibili da un punto di vista commerciale e dei dati personali.

La cooperazione tra le autorità di regolazione all'interno dell'ACER evidenzia che per compiere progressi sulle questioni inerenti il mercato interno dell'energia aventi effetti economici significativi in vari Stati membri è imprescindibile che le decisioni siano adottate a maggioranza. Il voto delle autorità di regolazione in seno al comitato dei regolatori dovrebbe pertanto continuare a essere a maggioranza dei due terzi. Se del caso, l'ACER dovrebbe essere responsabile nei confronti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

La partecipazione di paesi non membri dell'Unione all'attività dell'ACER dovrebbe essere possibile sulla base di opportuni accordi conclusi dall'Unione.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la cooperazione delle autorità di regolamentazione a livello di Unione e la loro partecipazione nell'esercizio di funzioni connesse all'Unione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere realizzati meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

La sede dell'ACER è situata a Lubiana, come previsto dalla decisione 2009/913/UE17. La sede dell'ACER è il centro delle sue attività e delle sue funzioni regolamentari.

Lo Stato membro ospitante dell'ACER dovrebbe garantire le migliori condizioni possibili per il funzionamento regolare ed efficiente dell'ACER, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto. L'accordo sulla sede tra il governo della Repubblica di Slovenia e l'ACER, che soddisfa tali requisiti, unitamente alle relative disposizioni di attuazione, è stato concluso il 26 novembre 2010 ed è entrato in vigore il 10 gennaio 2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Obiettivi e compiti

Art. 1 Istituzione e obiettivi

1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («ACER»).

2. Lo scopo dell'ACER è quello di assistere le autorità di regolazione di cui all'articolo 57 della direttiva (UE) 2019/944 e all'articolo 39 della direttiva 2009/73/CE nell'esercizio a livello di Unione delle funzioni di regolamentazione svolte negli Stati membri e, se necessario, coordinarne l'azione, nonché svolgere un ruolo di mediazione in caso di disaccordo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 10, del presente regolamento. L'ACER contribuisce altresì alla creazione di pratiche comuni di alta qualità in materia di regolamentazione e vigilanza, contribuendo così a un'applicazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell'Unione al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia.

3. Nello svolgimento dei suoi compiti, l'ACER agisce in maniera indipendente e obiettiva e nell'interesse dell'Unione. L'ACER adotta decisioni autonome, in maniera indipendente da interessi privati e societari.

Art. 2 Atti dell'ACER

L'ACER:

  1. a) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione, all'ENTSO per l'energia elettrica, all'ENTSO per il gas, alla Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), all'EU DSO, ai centri di coordinamento regionali, ai gestori del mercato elettrico designati, e agli enti istituiti dai gestori dei sistemi di trasporto per il gas naturale, dai gestori dei sistemi di GNL, dai gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale o dai gestori dello stoccaggio dell'idrogeno o dai gestori delle reti per l'idrogeno;

a bis) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti alla piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione1;

  1. b) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti alle autorità di regolazione;

  2. c) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione;

  3. d) adotta decisioni individuali sulle forniture di informazioni in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 8, lettera c); sull’approvazione delle metodologie, dei termini e delle condizioni in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4; sul riesame delle zone di offerta di cui all’articolo 5, paragrafo 7; sulle questioni tecniche di cui all’articolo 6, paragrafo 1; sull’arbitrato tra regolatori in conformità dell’articolo 6, paragrafo 10; sui centri di coordinamento regionali di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a); sull’approvazione e sulla modifica delle metodologie, dei calcoli e delle specifiche tecniche di cui all’articolo 9, paragrafo 1; sull’approvazione e sulla modifica delle metodologie di cui all’articolo 9, paragrafo 3; sulle deroghe di cui all’articolo 10; sull’infrastruttura di cui all’articolo 11, lettera d); sulle questioni relative all’integrità e alla trasparenza dei mercati all’ingrosso a norma dell’articolo 12; e sull’approvazione e sulla modifica della proposta congiunta dell’ENTSO per l’energia elettrica e dell’EU DSO relativa al tipo di dati e di formato e alla metodologia relativa all’analisi da fornire per quanto riguarda le esigenze di flessibilità a norma dell’articolo 5, paragrafo 9;

  4. e) presenta orientamenti quadro alla Commissione a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio2.

Art. 3 Compiti generali

1. L'ACER, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione o di sua iniziativa, può esprimere un parere o formulare una raccomandazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su una qualsiasi delle questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.

2.

Su richiesta dell'ACER, le autorità di regolazione, l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas, l'ENNOH, i centri di coordinamento regionali, l'EU DSO, i gestori dei sistemi di trasmissione del gas naturale, i gestori delle reti dell'idrogeno, i gestori del mercato elettrico designati e gli enti istituiti dai gestori del sistema di trasporto per il gas naturale, dai gestori dei sistemi di GNL, dai gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale o dai gestori dello stoccaggio dell'idrogeno o dai gestori dei terminali dell'idrogeno forniscono all'ACER le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei compiti dell'ACER che le sono attribuiti dal presente regolamento, salvo nel caso in cui l'ACER abbia già richiesto e ricevuto tali informazioni.

Ai fini delle richieste di informazioni di cui al primo comma l'ACER ha il potere di emanare decisioni. In tali decisioni l'ACER precisa la finalità della sua richiesta, fa riferimento alla base giuridica della richiesta e fissa un termine per la comunicazione delle informazioni. Tale termine è proporzionato alla richiesta.

L'ACER utilizza le informazioni riservate ottenute a norma del presente regolamento unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento. L'ACER garantisce un'adeguata protezione dei dati per quanto riguarda tutte le informazioni a norma dell'articolo 41.

Il presente paragrafo si applica anche alla piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719.

Art. 4 Compiti dell'ACER relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. L'ACER presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all'elenco dei membri e al progetto di regolamento interno dell'ENTSO per l'energia elettrica a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, in merito a quelli dell'ENTSO per il gas a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio4, in merito a quelli dell'ENNOH a norma dell'articolo 57, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1789 nonché in merito a quelli dell'EU DSO a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1789.

2. L'ACER controlla l'esecuzione dei compiti da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, in conformità dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/943, dell'ENTSO per il gas, in conformità dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1789, dell'ENNOH, in conformità dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2024/1789 e dell'EU DSO in conformità dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2024/1789.

3. L'ACER può presentare un parere:

  1. a) all'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943, alla REGST del gas, a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789, e all'ENNOH, a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento sui codici di rete;

  2. b) all'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, alla REGST del gas, a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789 e all'ENNOH, a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789 sul progetto di piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione e su altri documenti pertinenti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943, e all'articolo 26, paragrafo 3, e all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1789, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento corretto e sicuro dei mercati interni dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas naturale;

  3. c) all'EU DSO sul progetto di programma di lavoro annuale e su altri documenti pertinenti di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1789, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento corretto e sicuro dei mercati interni dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas naturale.

4. L'ACER, se del caso, dopo aver chiesto aggiornamenti dei progetti presentati dai gestori dei sistemi di trasmissione, approva la metodologia relativa all'uso delle entrate derivanti dalla gestione delle congestioni a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943.

5. L'ACER, sulla base di dati oggettivi, presenta un parere debitamente motivato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e delle raccomandazioni all'ENTSO per l'energia elettrica e all'ENTSO per il gas quando ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione che le sono stati presentati a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009 non contribuiscano a un trattamento non discriminatorio, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o a un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze, o non siano conformi alla direttiva 2009/73/CE e al regolamento (CE) n. 715/2009 o alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e della direttiva (UE) 2019/944.

6.

Le competenti autorità di regolazione si coordinano al fine di individuare congiuntamente eventuali inosservanze da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, della REGST del gas, dell'ENNOH, dell'EU DSO o dei centri di coordinamento regionali rispetto agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione e adottano le misure appropriate in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944 o dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

L'ACER, su richiesta di una o più autorità di regolazione o di propria iniziativa, esprime un parere debitamente motivato nonché formula una raccomandazione all'ENTSO per l'energia elettrica, alla REGST del gas, all'ENNOH, all'EU DSO o ai centri regionali di coordinamento in merito al rispetto dei loro obblighi.

7. Qualora un parere debitamente motivato dell'ACER individui un caso di potenziale inosservanza da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, della REGST del gas, dell'ENNOH, dell'EU DSO o di un centro regionale di coordinamento con riferimento ai rispettivi obblighi che incombono loro, le autorità di regolazione interessate adottano all'unanimità decisioni coordinate che stabiliscono se vi sia una violazione degli obblighi pertinenti e, se del caso, le misure che devono essere adottate dall'ENTSO per l'energia elettrica, dalla REGST del gas, dall'ENNOH, dall'EU DSO o dal centro regionale di coordinamento per porre rimedio alla violazione. Qualora le autorità di regolazione non adottino tali decisioni coordinate all'unanimità entro quattro mesi dalla data di ricezione del parere motivato dell'ACER, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10.

8. Se entro tre mesi non è stato posto rimedio all'inosservanza individuata a norma dei paragrafi 6 o 7 del presente articolo, da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, della REGST del gas, dell'ENNOH, dell'EU DSO o di un centro regionale di coordinamento, o se l'autorità di regolazione nello Stato membro in cui l'organismo ha sede non ha adottato misure per garantire l'osservanza, l'ACER formula una raccomandazione all'autorità di regolazione affinché adotti provvedimenti, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944 o dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2024/1788, al fine di garantire che l'ENTSO per l'energia elettrica, la REGST del gas, l'ENNOH, l'EU DSO o i centri regionali di coordinamento si conformino ai loro obblighi, e ne informa la Commissione.

9. I paragrafi 6, 7 e 8 del presente articolo si applicano anche alla piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719.

Art. 5 Compiti dell'ACER in relazione all'elaborazione e all'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti

1. L'ACER partecipa allo sviluppo di codici di rete, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e degli articoli 71 e 72 del regolamento (UE) 2024/1789, nonché degli orientamenti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 74, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1789. In particolare, l'ACER:

  1. a) presenta alla Commissione orientamenti quadro non vincolanti qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 71, paragrafo 4, o dell'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1789. L'ACER riesamina gli orientamenti quadro e li sottopone nuovamente alla Commissione qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 71, paragrafo 7, o dell'articolo 72, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1789;

  2. b) rivede il codice di rete in conformità dell'articolo 59, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 71, paragrafo 11, o dell'articolo 72, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1789. Nella sua revisione l'ACER tiene conto delle opinioni formulate dalle parti coinvolte nella redazione del codice di rete riveduto dall'ENTSO per l'energia elettrica, dalla REGST del gas, dall'ENNOH o dall'EU DSO, e consulta le parti interessate pertinenti in merito alla versione da trasmettere alla Commissione. A tal fine l'ACER può ricorrere, se del caso, al comitato di redazione istituito in relazione ai codici di rete. L'ACER informa la Commissione sui risultati delle consultazioni. Successivamente, l'ACER presenta il codice di rete riveduto alla Commissione in conformità dell'articolo 59, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 71, paragrafo 11, o dell'articolo 72, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1789. Se l'ENTSO per l'energia elettrica, la REGST del gas, l'ENNOH o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete, l'ACER elabora e presenta alla Commissione un progetto di codice di rete qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 71, paragrafo 12, o dell'articolo 72, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2024/1789;

  3. c) presenta alla Commissione un parere debitamente motivato, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 27, paragrafo 1, o dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789, qualora l'ENTSO per l'energia elettrica, la REGST del gas, l'ENNOH e l'EU DSO non abbiano attuato un codice di rete elaborato a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1789 o un codice di rete che è stato stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafi da 3 a 12, del regolamento (UE) 2019/943 oppure dell'articolo 71, paragrafi da 3 a 12, o dell'articolo 72, paragrafi da 3 a 12, del regolamento (UE) 2024/1789, ma che non è stato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943 oppure dell'articolo 71, paragrafo 13, o dell'articolo 72, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2024/1789;

  4. d) controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e degli articoli 71 e 72 del regolamento (UE) 2024/1789 e degli orientamenti adottati a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 74 del regolamento (UE) 2024/1789, il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

  5. e)

2. Qualora uno dei seguenti atti giuridici preveda l'elaborazione di proposte di termini, condizioni o metodologie comuni per l'attuazione di codici di rete e di orientamenti che richiedono l'approvazione di tutte le autorità di regolazione, tali proposte di termini, condizioni comuni o metodologie sono sottoposte all'ACER per revisione e approvazione:

  1. a) un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;

  2. b) i codici di rete e gli orientamenti adottati prima del 4 luglio 2019 e revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; o

  3. c) i codici di rete e gli orientamenti adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio3.

3.

Qualora uno dei seguenti atti giuridici preveda l'elaborazione di proposte di termini, condizioni o metodologie per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti che richiedono l'approvazione di tutte le autorità di regolazione della regione interessata, tali autorità di regolazione concordano all'unanimità termini, condizioni o metodologie comuni che devono essere approvate da ciascuna di tali autorità di regolazione:

  1. a) un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;

  2. b) i codici di rete e gli orientamenti adottati prima del 4 luglio 2019 e revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; o

  3. c) i codici di rete e gli orientamenti adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Le proposte di cui al primo comma sono notificate all'ACER entro una settimana dalla loro presentazione a dette autorità di regolazione. Le autorità di regolazione possono deferire le proposte all'ACER per approvazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, lettera b), e lo fanno a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, lettera a), in assenza del consenso unanime di cui al primo comma.

Il direttore del comitato dei regolatori, di propria iniziativa o su proposta di uno o più dei suoi membri, può chiedere che le autorità di regolazione della regione interessata sottopongano la proposta all'ACER per approvazione. Tale richiesta deve essere limitata ai casi in cui la proposta concordata a livello regionale si ripercuoterebbe in modo tangibile sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento al di là della regione.

4. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, l'ACER è competente ad adottare una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, qualora le autorità di regolazione competenti non si accordino su termini, condizioni o metodologie per l'attuazione dei nuovi codici di rete e degli orientamenti adottati dopo il 4 luglio 2019 quali atti delegati, qualora tali termini, condizioni o metodologie richiedano l'approvazione di tutte le autorità di regolazione o di tutte le autorità di regolazione della regione interessata.

5. Entro il 31 ottobre 2023, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'eventuale necessità dell'ulteriore rafforzamento della partecipazione dell'ACER all'elaborazione e all'adozione di termini, condizioni o metodologie per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati quali atti delegati dopo il 4 luglio 2019. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a trasferire o modificare i necessari poteri all'ACER.

6. Prima di approvare le condizioni o le metodologie di cui ai paragrafi 2 e 3, le autorità di regolazione o, se competente, l'ACER rivedono, se necessario, le suddette condizioni e metodologie, previa consultazione dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'ENTSO per il gas o dell'EU DSO, al fine di garantire che siano in linea con l'obiettivo del codice di rete o dell'orientamento e contribuiscano all'integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato. L'ACER adotta una decisione in merito all'approvazione entro il periodo specificato nei pertinenti codici di rete e orientamenti. Tale periodo ha inizio il giorno seguente a quello in cui la proposta è stata comunicata all'ACER.

7. L'ACER svolge i suoi compiti in relazione al riesame delle zone di offerta a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943.

8.

L'ACER controlla la cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009 e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni.

L’ACER controlla la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719.

9. L’ACER approva e, se necessario, modifica la proposta congiunta dell’ENTSO per l’energia elettrica e dell’EU DSO relativa al tipo di dati, al formato e alla metodologia relativa all’analisi da fornire per quanto riguarda le esigenze di flessibilità a norma dell’articolo 19 sexies, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/943.

Art. 6 Compiti dell'ACER in relazione alle autorità di regolamentazione

1. L'ACER adotta decisioni individuali su questioni tecniche quando tali decisioni sono previste dal regolamento (UE) 2019/943, dal regolamento (CE) n. 715/2009, dalla direttiva (UE) 2019/944 o dalla direttiva 2009/73/CE.

2. L'ACER può, coerentemente con il suo programma di lavoro, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, formulare raccomandazioni finalizzate ad assistere le autorità di regolazione e gli operatori del mercato nello scambio di buone prassi.

3. Entro il 5 luglio 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indipendenza delle autorità di regolazione a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/944 e dell'articolo 76, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1788.

4. L'ACER fornisce un quadro entro il quale le autorità di regolazione possono cooperare al fine di garantire un processo decisionale efficiente in merito a questioni di rilevanza transfrontaliera. Promuove la cooperazione fra le autorità di regolamentazione e fra le autorità di regolazione a livello regionale e dell'Unione e tiene conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni. Quando l'ACER ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione.

5. L'ACER può esprimere un parere, sulla base di dati oggettivi, su richiesta di una o più autorità di regolazione o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione, adottata da un'autorità di regolazione, ai codici di rete e agli orientamenti di cui al regolamento (UE) 2019/943, al regolamento (UE) 2024/1789, alla direttiva (UE) 2019/944 o alla direttiva (UE) 2024/1788, o ad altre pertinenti disposizioni dei suddetti direttive o regolamenti, o all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938.

6. Se un'autorità di regolazione non si conforma al parere dell'ACER di cui al paragrafo 5 entro quattro mesi dal giorno di ricezione, l'ACER informa la Commissione e lo Stato membro in questione.

7. Quando in un caso specifico un'autorità di regolazione incontra delle difficoltà per quanto riguarda l'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti di cui al regolamento (UE) 2019/943 o al regolamento (CE) n. 715/2009, alla direttiva (UE) 2019/944 o alla direttiva 2009/73/CE, può chiedere all'ACER di fornire un parere. Dopo aver consultato la Commissione, l'ACER esprime il proprio parere entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta.

8.

9. L’ACER presenta pareri all’autorità di regolazione interessata e alla Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 1 ter, e dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943.

9 bis.

L'ACER formula raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori dei sistemi di distribuzione, ai gestori delle reti dell'idrogeno e alle autorità di regolazione per quanto riguarda le metodologie di ripartizione intertemporale dei costi a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1789.

L'ACER può formulare raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori dei sistemi di distribuzione, ai gestori delle reti dell'idrogeno e alle autorità di regolazione per quanto riguarda le RAB a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) 2024/1789.

9 ter. L'ACER può formulare raccomandazioni alle autorità di regolazione sulla ripartizione dei costi delle soluzioni alle restrizioni ai flussi transfrontalieri dovute a differenze di qualità del gas a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1789.

9 quater. L'ACER può formulare raccomandazioni alle autorità di regolazione sulla ripartizione dei costi delle soluzioni alle restrizioni ai flussi transfrontalieri dovute a differenze di qualità dell'idrogeno a norma dell'articolo 55, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1789.

9 quinquies. L'ACER pubblica relazioni di monitoraggio sulla congestione nei punti di interconnessione a norma della sezione 2.2.1, punto 2, dell'allegato I al regolamento (UE) 2024/1789.

10.

L'ACER è competente ad adottare decisioni individuali su questioni regolamentari aventi effetti sugli scambi transfrontalieri o sulla sicurezza transfrontaliera del sistema nei casi che richiedono una decisione congiunta di almeno due autorità di regolazione, qualora tali competenze siano state loro attribuite mediante uno dei seguenti atti giuridici:

  1. a) un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;

  2. b) i codici di rete e gli orientamenti di cui agli articoli da 59 a 61 del regolamento (UE) 2019/943 adottati prima del 4 luglio 2019, comprese le revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti;

  3. c) i codici di rete e gli orientamenti di cui agli articoli da 59 a 61 del regolamento (UE) 2019/943 adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011;

  4. d) gli orientamenti a norma dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1789; o

  5. e) i codici di rete e gli orientamenti di cui agli articoli da 71 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789.

L'ACER è competente ad adottare decisioni individuali di cui al primo comma nelle seguenti situazioni:

  1. a) se le competenti autorità di regolazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dal giorno in cui è stata adita l'ultima delle suddette autorità; o entro quattro mesi per quanto riguarda i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento o i casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944 o all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f) della direttiva (UE) 2024/1788;

  2. b) sula base di una richiesta congiunta delle competenti autorità di regolazione.

Le competenti autorità di regolazione possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui al secondo comma, lettera a), del presente paragrafo sia esteso per un periodo fino a sei mesi, tranne per quanto riguarda i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento, o i casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944 o all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2024/1788.

Quando le competenze per decidere sulle questioni transfrontaliere di cui al primo comma del presente paragrafo sono state conferite alle autorità di regolazione mediante i nuovi codici di rete o gli orientamenti di cui agli articoli da 59 a 61 del regolamento (UE) 2019/943 adottati quali atti delegati dopo il 4 luglio 2019, l'ACER è competente su base volontaria a norma del secondo comma, lettera b), del presente paragrafo solo previa richiesta da almeno il 60 % delle competenti autorità di regolazione. Nel caso in cui siano coinvolte solo due autorità di regolazione, ciascuna di esse può deferire il caso all'ACER.

Entro il 31 ottobre 2023, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'eventuale necessità di rafforzare ulteriormente la partecipazione dell'ACER alla risoluzione di casi di disaccordo tra autorità di regolamentazione in merito a decisioni congiunte su questioni per le quali sono state loro conferite competenze mediante un atto delegato dopo il 4 luglio 2019. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare tali poteri o a trasferire i necessari poteri all'ACER.

11. Per mettere a punto la decisione a norma del paragrafo 10, l'ACER consulta le autorità di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e viene informata in merito alle proposte e osservazioni di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione interessati.

12. Se un caso le è stato sottoposto ai sensi del paragrafo 10, l'ACER:

  1. a) emana una decisione entro sei mesi dal giorno in cui le è stato sottoposto; o entro quattro mesi per quanto riguarda i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento o i casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944 o i casi di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2024/1788; e

  2. b) può, se necessario, prendere una decisione provvisoria per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti o la sicurezza operativa.

13. Se le questioni di regolamentazione di cui al paragrafo 10 riguardano anche le esenzioni ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, i termini di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con i termini di cui alle suddette disposizioni.

Art. 7 Compiti dell'ACER in relazione ai centri di coordinamento regionali

1. L'ACER, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione ed ENTSO per l'energia elettrica, monitora e analizza le prestazioni dei centri di coordinamento regionali, tenendo conto delle relazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943.

2. Per eseguire i compiti di cui al paragrafo 1 in modo celere ed efficiente, l'ACER in particolare:

  1. a) decide in merito alla configurazione delle regioni di gestione del sistema a norma dell'articolo 36, paragrafi 3 e 4, e rilascia approvazioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943;

  2. b) se del caso, richiede informazioni ai centri di coordinamento regionali in conformità dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/943;

  3. c) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

  4. d) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai centri di coordinamento regionali.

Art. 8 Compiti dell'ACER in relazione ai gestori del mercato elettrico designati

Per assicurare che i gestori del mercato elettrico designati svolgano le loro funzioni a norma del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione4, l'ACER:

  1. a) monitora i progressi dei gestori del mercato elettrico designati rispetto all'espletamento delle funzioni di cui al regolamento (UE) 2015/1222;

  2. b) rivolge raccomandazioni alla Commissione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/1222;

  3. c) se del caso, richiede informazioni ai gestori del mercato elettrico designati.

Art. 9 Compiti dell'ACER in relazione all'adeguatezza della generazione e alla preparazione ai rischi

1. L'ACER approva e modifica, ove necessario:

  1. a) le proposte di metodologia e calcolo relative alla valutazione europea di adeguatezza delle risorse in conformità dell'articolo 23, paragrafi 3, 4, 6 e 7, del regolamento (UE) 2019/943;

  2. b) le proposte di specifiche tecniche per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità in conformità dell'articolo 26, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943.

2. L'ACER formula un parere a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/941 che valuta se le differenze tra le valutazioni nazionali di adeguatezza delle risorse e le valutazioni europee di adeguatezza delle risorse sono giustificate.

3. L'ACER approva e modifica, ove necessario, le metodologie per:

  1. a) individuare gli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/941;

  2. b) elaborare le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine e stagionale a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/941.

4. Per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, l'ACER è rappresentata in seno al gruppo di coordinamento del gas in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1938 e ottempera ai suoi obblighi in materia di capacità bidirezionale permanente delle interconnessioni per il gas a norma dell'allegato III del regolamento (UE) 2017/1938.

Art. 11 Compiti dell'ACER in relazione alle infrastrutture

Per quanto riguarda le infrastrutture energetiche, l'ACER, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione, ENTSO per l'energia elettrica e ENTSO per il gas:

  1. a) controlla i progressi registrati nella realizzazione di progetti volti a creare nuove capacità di interconnessione;

  2. b) controlla l'attuazione dei piani di sviluppo della rete a livello unionale. Se l'ACER individua incongruenze tra i suddetti piani e la loro attuazione, individua i motivi di tali incongruenze e formula raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasmissione interessati e alle autorità di regolazione o ad altri organismi competenti interessati al fine di attuare gli investimenti in conformità dei piani di sviluppo della rete a livello unionale;

  3. c) ottempera agli obblighi di cui all’articolo 5, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafi da 6 a 9, agli articoli 12, 13 e 17 e alla sezione 2, punto 12), dell’allegato III del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio5;

  4. d) adotta decisioni sulle richieste di investimento comprensive della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/869.