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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione del 10 agosto 2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano1, in particolare l'articolo 18, punti 9 e 10,

Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione2 è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese3. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio4, il regolamento (CE) n. 854/2004 e il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio5 definiscono le norme sanitarie e i requisiti relativi agli alimenti di origine animale, nonché gli opportuni controlli ufficiali.

Oltre a queste disposizioni, occorre definire requisiti più specifici per quanto riguarda le Trichine. Le carni di suini domestici, cinghiali, equidi e altre specie animali possono essere infestate da nematodi del genere Trichinella. Il consumo di carni infette da Trichine può causare l'insorgenza di gravi patologie nell'uomo. Occorre quindi adottare misure di prevenzione delle patologie causate dal consumo di carni contaminate da Trichine.

Il presente regolamento deve definire le norme per il campionamento delle carcasse di specie a rischio di contaminazione da Trichine e per la determinazione della qualifica di aziende e comparti nonché le condizioni di importazione di carni nell'Unione. Esso deve inoltre prevedere metodi di riferimento e metodi equivalenti per la rilevazione della presenza di Trichine nei campioni prelevati dalle carcasse.

Per facilitare la gestione dei locali di sezionamento, la disposizione che consente il sezionamento di carcasse di suini domestici, a determinate condizioni, in attesa dei risultati dell'esame per la rilevazione della presenza di Trichine dovrebbe essere applicata alle medesime condizioni anche per gli equidi.

Il 22 novembre 2001, il comitato scientifico per le misure veterinarie collegate alla sanità pubblica ha adottato un parere sulla trichinellosi, sull'epidemiologia, sui metodi di individuazione e sulla produzione di suini esenti da Trichine. Il 1o dicembre 2004, il gruppo di esperti sui rischi biologici (BIOHAZ) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sull'opportunità e sui particolari relativi a metodi di congelazione che permettono il consumo umano di carni contaminate da Trichine o Cysticercus. Il 9 e 10 marzo 2005, BIOHAZ ha adottato un parere sulla valutazione del rischio nell'ambito di un'ispezione riveduta degli animali macellati in zone con bassa presenza di Trichine.

Il 3 ottobre 2011 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sui rischi per la sanità pubblica cui far fronte mediante l'ispezione delle carni (suine)6, in cui si afferma che il consumo di carni suine contaminate da Trichine comporta un livello di rischio medio per la sanità pubblica e si conclude che, relativamente ai metodi ispettivi per i rischi biologici, l'unico modo per assicurare un controllo efficace dei principali fattori di pericolosità consiste nel garantire la sicurezza della carcassa suina mediante una serie di misure preventive e controlli integrati effettuati in aziende e macelli.

L'EFSA ha individuato alcuni indicatori epidemiologici in materia di contaminazione da Trichine. Tali indicatori possono essere applicati a livello nazionale, regionale, di macello o di azienda, a seconda dell'obiettivo e della situazione epidemiologica del paese.

L'EFSA riconosce la presenza sporadica di Trichine nell'Unione, soprattutto nei suini allevati allo stato brado e in quelli da cortile. Identifica inoltre il tipo di sistema produttivo come principale fattore di rischio per le infezioni da Trichine. I dati disponibili dimostrano inoltre che il rischio di infezioni da Trichine nei suini allevati in condizioni di stabulazione controllata ufficialmente riconosciute è trascurabile.

In ambito internazionale l'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) non riconosce più paesi o regioni a rischio «trascurabile». Tale riconoscimento è invece connesso a comparti composti da una o più aziende che applichino specifiche condizioni di stabulazione controllata.

Al fine di promuovere il sistema di controllo in linea con i reali rischi per la sanità pubblica occorre stabilire misure volte a ridurre il rischio di presenza di Trichine, comprese le condizioni di importazione, nei macelli e le condizioni per la determinazione della qualifica sanitaria di paesi, regioni o aziende rispetto alla presenza di Trichine tenendo conto, tra l'altro, delle norme internazionali.

Nel 2011 Belgio e Danimarca hanno comunicato una condizione di rischio trascurabile riguardo alla presenza di Trichine nel territorio nazionale in conformità del regolamento (CE) n. 2075/2005. Tale condizione di rischio trascurabile non è tuttavia più riconosciuta per paesi e regioni. Le aziende e i comparti di Belgio e Danimarca che soddisfano le condizioni di stabulazione controllata al 1o giugno 2014 sono comunque autorizzati ad applicare la deroga per tali aziende e comparti senza ulteriori condizioni preliminari, quali ulteriori prescrizioni di riconoscimento post-ufficiale da parte dell'autorità competente.

È necessario disporre affinché gli operatori garantiscano che gli animali morti vengano tempestivamente raccolti, identificati e trasportati in conformità degli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione8.

Il numero di casi (importati e autoctoni) di Trichine nell'uomo e i relativi dati epidemiologici vanno comunicati a norma della decisione 2000/96/CE della Commissione9.

Le informazioni sul riconoscimento ufficiale dell'azienda di origine per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata dovrebbero essere incluse da un veterinario ufficiale nei certificati di polizia sanitaria previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio10 per quanto riguarda gli scambi di animali della specie suina all'interno dell'Unione e dal regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione11 per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di suini domestici da paesi terzi, al fine di consentire agli Stati membri di applicare l'appropriato regime di analisi per la rilevazione della presenza di Trichine al momento della macellazione e di non compromettere la qualifica dell'azienda di destinazione di suini destinati all'allevamento o alla produzione.

Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, i paesi terzi che esportano suini domestici o le loro carni dovrebbero figurare negli elenchi dei pertinenti atti sulle condizioni di importazione se applicano le deroghe in materia di campionamento di suini domestici ai fini della rilevazione della presenza di Trichine e se le aziende o i comparti sono ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata.

L'attestato sanitario dell'esame destinato a individuare la presenza di Trichine dovrebbe essere incluso nei certificati veterinari che accompagnano le carni fresche conformemente al regolamento (UE) n. 206/2010, le preparazioni di carni conformemente alla decisione 2000/572/CE della Commissione12 e i prodotti a base di carne conformemente alla decisione 2007/777/CE della Commissione13.

Sono stati approvati vari metodi di laboratorio per l'individuazione delle Trichine nelle carni fresche. Il metodo basato sull'utilizzazione di un agitatore magnetico nella digestione artificiale di campioni aggregati viene raccomandato come metodo affidabile per un uso corrente. Le dimensioni del campione per l'analisi dei parassiti devono essere aumentate qualora sia impossibile prelevare lo stesso nel sito di predilezione e il tipo o la specie di animale siano esposti ad un rischio più elevato di infezione. L'esame trichinoscopico non individua le specie di Trichinella non incistate che contaminano gli animali domestici, gli animali selvatici e l'uomo e pertanto non è più idoneo come metodo di individuazione. Altri metodi, quali quelli basati su test sierologici, possono rivelarsi utili ai fini di un monitoraggio, una volta convalidati da un laboratorio di riferimento dell'Unione designato dalla Commissione. I test sierologici non sono adatti all'individuazione di una contaminazione da Trichinella nei singoli animali destinati al consumo umano.

È iniziata la fabbricazione da parte di imprese private di nuove attrezzature per l'individuazione della presenza di Trichine utilizzando il metodo di digestione equivalente al metodo di riferimento. Tenuto conto di tali sviluppi, nel corso della riunione del 16 dicembre 2008 del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, sono state approvate all'unanimità linee guida per la convalida di nuove attrezzature per l'individuazione della presenza di Trichine utilizzando il metodo di digestione.

Sulla base di tali linee guida, nel 2010 il laboratorio di riferimento dell'Unione per i parassiti ha convalidato una nuova attrezzatura e un nuovo metodo per l'individuazione della presenza di Trichine nei suini domestici con il codice del laboratorio di riferimento dell'Unione n. EURLP_D_001/201114.

La congelazione delle carni in determinate condizioni specifiche può sopprimere tutti i parassiti presenti, ma alcune specie di Trichinella presenti nella selvaggina e nei cavalli resistono alla congelazione eseguita secondo criteri combinati di temperatura e durata conformi alle raccomandazioni.

Il controllo regolare dei suini domestici, dei cinghiali, dei cavalli e delle volpi o di altri animali qualificati come indicatori costituisce un importante strumento di valutazione dell'evoluzione della prevalenza della contaminazione. I risultati del monitoraggio devono essere inseriti in una relazione annuale conformemente alla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15.

Il presente regolamento, in linea generale non consente che le carni dei suini domestici lascino i macelli prima della comunicazione al veterinario ufficiale dei risultati degli esami per l'individuazione delle Trichine. Tuttavia, è opportuno consentire, in presenza di talune precise condizioni, di applicare la bollatura sanitaria e di ammettere le carni al trasporto prima che siano noti i risultati. In dette circostanze è essenziale che l'autorità competente verifichi che sia sempre assicurata la piena tracciabilità delle carni ammesse al trasporto.

Il regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alla selvaggina o alle carni di selvaggina fornite direttamente al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale. Spetta quindi agli Stati membri adottare misure nazionali per limitare il rischio che carni di cinghiale contaminate da Trichine raggiungano il consumatore finale.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) per «Trichina» si intende qualsiasi nematode appartenente alla specie del genere Trichinella;

  2. 2) per «condizioni di stabulazione controllata» si intende un tipo di allevamento nell'ambito del quale i suini sono sottoposti a titolo permanente a controlli da parte dell'operatore alimentare per quanto riguarda l'alimentazione e le condizioni di stabulazione;

  3. 3) per «comparto» si intende un gruppo di aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata. Tutte le aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata in uno Stato membro possono essere considerate come un singolo comparto.

Capo II. Obblighi delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare

Art. 2 Campionamento delle carcasse

1.

Si prelevano campioni dalle carcasse di suini domestici, nei mattatoi, nell'ambito degli esami post mortem secondo le modalità descritte qui di seguito:

  1. a) ogni anno sono sottoposte ad esame per accertare la presenza di Trichine tutte le carcasse di scrofe riproduttrici e verri riproduttori o almeno il 10 % delle carcasse di animali destinati alla macellazione provenienti da ciascuna azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione delle condizioni di stabulazione controllata;

  2. b) sono sottoposte ad esame sistematico per accertare la presenza di Trichine tutte le carcasse provenienti da aziende non ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata.

Al fine di individuare la presenza di Trichine, in un laboratorio designato dall'autorità competente viene prelevato un campione da ciascuna carcassa, utilizzando uno dei seguenti metodi:

  1. a) metodo di rilevamento di riferimento di cui all'allegato I, capitolo I; o

  2. b) metodo di individuazione equivalente di cui all'allegato I, capitolo II.

2.

Le carcasse di solipedi, cinghiali e altre specie animali d’allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione da Trichine sono sottoposte sistematicamente a campionamento nei mattatoi o negli stabilimenti di trattamento della selvaggina, nell’ambito dell’esame post mortem.

Viene prelevato un campione da ciascuna carcassa e viene esaminato conformemente a quanto disposto negli allegati I e III, in un laboratorio designato dall'autorità competente.

3. In attesa dei risultati dell’esame atto ad individuare la presenza di Trichine, e purché la piena tracciabilità sia garantita dall’operatore del settore alimentare, le carcasse di suini domestici e di solipedi possono essere sezionate in sei parti al massimo, nel mattatoio o in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali.

Art. 3 Deroghe

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le carni di suini domestici sottoposte a trattamento di congelazione conformemente all'allegato II, sotto il controllo dell'autorità competente sono esenti dall'esame atto ad individuare la presenza di Trichine.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le carcasse e le carni di suini domestici non svezzati di età inferiore a 5 settimane sono esenti dall'esame atto ad individuare la presenza di Trichine.

3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le carcasse e le carni di suini domestici possono essere esentate dall'esame atto ad individuare la presenza di Trichine nel caso in cui gli animali provengano da un azienda o da un comparto ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'allegato IV, qualora:

  1. a) nello Stato membro non siano state rilevate contaminazioni autoctone da Trichine nei suini domestici allevati in aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata nel corso degli ultimi tre anni, periodo durante il quale gli animali sono stati costantemente sottoposti a controlli a norma dell'articolo 2; o

  2. b) i dati storici sui controlli cui è stata costantemente sottoposta la popolazione suina macellata garantiscano con una probabilità di almeno il 95 % che la prevalenza delle Trichine non sia superiore a un caso per milione; o

  3. c) le aziende che applicano le condizioni di stabulazione controllata siano ubicate in Belgio e Danimarca.

4.

Nel caso in cui uno Stato membro applichi la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. La Commissione pubblica sul suo sito web l’elenco degli Stati membri che applicano tale deroga.

Nel caso in cui uno Stato membro non presenti, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2003/99/CE, i dati relativi agli esami atti a individuare la presenza di Trichine di cui all’allegato IV, capitolo II, del presente regolamento, la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo cessa di essere applicata allo Stato membro in questione.

5. In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, e previa approvazione dell’autorità competente:

  1. a) le carcasse possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, a condizione che:

    1. i) la procedura sia approvata dall’autorità competente;

    2. ii) la carcassa o le parti di carcassa siano destinate a un unico laboratorio di sezionamento;

    3. iii) il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio dello Stato membro; e

    4. iv) in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano;

  2. b) le carcasse ottenute da suini domestici possono essere sezionate in più parti in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali o annesso al mattatoio a condizione che:

    1. i) la procedura sia approvata dall’autorità competente;

    2. ii) prima che sia stata raggiunta la temperatura di cui all’allegato III, sezione I, capitolo V, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004, il sezionamento o il disosso sia effettuato in conformità all’allegato III, sezione I, capitolo V, punto 4, di tale regolamento;

    3. iii) in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano.

Art. 4 Esame destinato a individuare la presenza di Trichine e apposizione del bollo sanitario

1.

Le carcasse di cui all’articolo 2 o parti delle stesse, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 5, non possono lasciare i locali prima che il risultato dell’esame destinato a individuare la presenza di Trichine si riveli negativo.

Analogamente, altre parti dell'animale destinate al consumo umano o animale, che contengono tessuto muscolare striato, non sono autorizzate a lasciare i locali prima che i risultati dell'esame destinato ad individuare la presenza di Trichine siano negativi.

2.

I rifiuti di origine animale e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e non contenenti muscoli striati possono lasciare i locali prima che siano disponibili i risultati destinati ad individuare la presenza di Trichine.

Le autorità competenti possono tuttavia richiedere un esame per individuare la presenza di Trichine o un trattamento preventivo dei sottoprodotti di origine animale prima di autorizzarli a lasciare i locali.

3. Qualora nel mattatoio sia adottata una procedura per garantire che nessuna parte delle carcasse esaminate lasci i locali prima che siano disponibili i risultati negativi degli esami per l’individuazione delle Trichine e tale procedura sia ufficialmente approvata dall’autorità competente, oppure nel caso in cui si applichi la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 5, il bollo sanitario di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 può essere apposto prima che siano disponibili i risultati dell’esame per l’individuazione delle Trichine.

Art. 5 Formazione

Le autorità competenti dispongono che tutto il personale che partecipa all'esame dei campioni destinati ad individuare la presenza di Trichine sia adeguatamente formato e partecipi a:

  1. a) un programma di controllo della qualità delle analisi utilizzate per individuare la presenza di Trichine;

  2. b) una valutazione regolare delle procedure di valutazione, di registrazione e di analisi utilizzate nel laboratorio.

Art. 6 Metodi di individuazione

1. Metodi di individuazione di cui all'allegato I, capitoli I e II, vengono utilizzati per esaminare i campioni di cui all'articolo 2 nei casi in cui vi sia motivo di sospettare una contaminazione da Trichine.

2. Tutti i campioni positivi vengono inviati al laboratorio nazionale di riferimento o al laboratorio di riferimento dell'Unione al fine di identificare le specie di Trichine interessate.

Art. 7 Piani d'emergenza

Le autorità competenti degli Stati membri definiscono un piano d'emergenza, nel quale sono indicate tutte le misure da adottare nel caso in cui l'esame dei campioni di cui all'articolo 2 confermi la presenza di Trichine. Il piano in questione comprende i seguenti aspetti:

  1. a) tracciabilità della/e carcassa/e contaminata/e e parti delle stesse contenenti tessuto muscolare;

  2. b) misure destinate al trattamento della/e carcassa/e contaminata/e e delle relative parti;

  3. c) ricerca della fonte di contaminazione e di un'eventuale diffusione presso la fauna selvatica;

  4. d) qualsiasi altra misura da adottare a livello di commercianti al dettaglio o consumatori;

  5. e) misure da adottare nel caso in cui non sia possibile identificare nel mattatoio la carcassa contaminata;

  6. f) identificazione della specie di Trichinella interessata.

Art. 8 Riconoscimento ufficiale delle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata

1. Ai fini del presente regolamento laddove siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'allegato IV l'autorità competente può riconoscere ufficialmente un'azienda o un comparto che applicano condizioni di stabulazione controllata.

2. Le aziende o un comparto che applicano condizioni di stabulazione controllata in Belgio o Danimarca conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), al 1o giugno 2014 sono considerati ufficialmente riconosciuti per l'applicazione delle condizioni di stabulazione controllata di cui all'allegato IV.

Art. 9 Obbligo d'informazione da parte degli operatori del settore alimentare

Gli operatori del settore alimentare delle aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni si stabulazione controllata informano le autorità competenti nel caso in cui una delle condizioni di cui all'allegato IV non sia più rispettata, ovvero nel caso in cui si verifichino cambiamenti che potrebbero avere conseguenze sulla qualifica dell'azienda rispetto alle Trichine.

Art. 10 Ispezioni presso le aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata

L'autorità competente si assicura che le aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata vengano sottoposte periodicamente ad ispezione.

La frequenza delle ispezioni si basa sul rischio, prendendo in considerazione i precedenti per quanto riguarda la contaminazione e la prevalenza della stessa, le rilevazioni precedenti, la zona geografica, la fauna selvatica locale interessata, le pratiche di allevamento, il controllo veterinario e la conformità degli allevatori.

L'autorità competente si assicura che i suini domestici provenienti da tali da aziende siano esaminati conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.

Art. 11 Programmi di monitoraggio

L'autorità competente può attuare un programma di monitoraggio dei suini domestici provenienti da aziende o comparti ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata al fine di verificare che tale popolazione animale sia effettivamente esente da Trichine.

Nel programma di monitoraggio figurano la frequenza dei test, il numero di animali da sottoporre a controllo e il piano di campionamento. A questo scopo sono prelevati ed esaminati campioni di carni al fine di individuare la presenza di Trichine conformemente a quanto disposto all'allegato I, capitoli I o II.

Il programma di monitoraggio può comprendere metodi sierologici quale strumento supplementare, purché convalidati dal laboratorio di riferimento dell'Unione.