Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1563 della Commissione del 18 settembre 2015 che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 settembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 della Commissione2 ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originarie dell'Ucraina.
I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 settembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 sono, per il contingente avente numero d'ordine 09.4273, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione3, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy Plewa Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale