Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1609 della Commissione del 24 settembre 2015 che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione2 stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. In tale elenco figura il propiconazolo.
Il propiconazolo è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 7 «preservanti per pellicole», quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
La Finlandia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, in data 6 novembre 2013.
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 4 dicembre 2014 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 7 e contenenti propiconazolo soddisfino i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.
È pertanto opportuno approvare il propiconazolo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.
Poiché il propiconazolo soddisfa i criteri per essere ritenuto molto persistente (vP) a norma dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e per essere classificato come sensibilizzante della pelle di categoria 1 a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio4, gli articoli trattati con propiconazolo o contenenti tale principio attivo dovrebbero essere adeguatamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.
È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il propiconazolo è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker