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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1982 della Commissione del 4 novembre 2015 che approva l'esaflumuron come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione2 stabilisce un elenco di principi attivi da sottoporre a valutazione ai fini di un loro eventuale uso in biocidi. Tale elenco comprende l'esaflumuron.

L'esaflumuron è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18 «insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

L'11 luglio 2011 il Portogallo, che era stato designato autorità di valutazione competente, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione4.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 3 dicembre 2014 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 18 e contenenti esaflumuron soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

È pertanto opportuno approvare l'esaflumuron destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.

Il parere conclude che le caratteristiche dell'esaflumuron lo rendono una sostanza molto persistente (vP), molto bioaccumulabile (vB) e tossica (T) secondo i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Poiché, a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, le sostanze per le quali la valutazione degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 dovrebbero essere approvate conformemente alla direttiva 98/8/CE, è opportuno che il periodo di approvazione sia di cinque anni, in linea con la prassi consolidata a norma di detta direttiva.

Ai fini dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'esaflumuron soddisfa tuttavia le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) e d), di detto regolamento e dovrebbe pertanto essere considerato candidato alla sostituzione.

Conformemente all'allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, le autorità competenti dovrebbero altresì valutare se le condizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, possono essere rispettate al fine di decidere se un biocida contenente esaflumuron può essere autorizzato.

Poiché l'esaflumuron soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza molto persistente (vP), molto bioaccumulabile (vB) e tossica (T), secondo i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, gli articoli trattati che sono stati trattati con esaflumuron o che contengono tale sostanza dovrebbero essere opportunamente etichettati al momento dell'immissione sul mercato.

Prima dell'approvazione di un principio attivo, occorre prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'esaflumuron è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker