Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione dell'11 novembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)1, in particolare l'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a),
Gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale conformemente alla direttiva 2009/138/CE sono di pertinenza ai fini del calcolo del modulo del rischio di mercato e del modulo del rischio di inadempimento della controparte della formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.
Se del caso, le amministrazioni regionali e le autorità locali iscritte in tali elenchi dovrebbero essere categorizzate a seconda della tipologia, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 85 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione2.
Le autorità di vigilanza hanno fornito le informazioni pertinenti sullo specifico potere di imposizione fiscale e sugli assetti istituzionali vigenti ai sensi della legislazione nazionale in relazione alle amministrazioni regionali e alle autorità locali di rispettiva pertinenza e sulla misura in cui tali amministrazioni e autorità rispettino i requisiti di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE.
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio3,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali
Le seguenti amministrazioni regionali e autorità locali sono considerate entità le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese in cui hanno sede a norma dell'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE:
1) in Austria: «Land» o «Gemeinde»;
2) in Belgio: «communauté» o «gemeenschap», «région» o «gewest», «province» o «provincie», o «commune» o «gemeente»;
3) in Danimarca: «region» o «kommune»;
4) in Finlandia: «kaupunki» o «stad», «kunta» o «kommun», o «Ahvenanmaan maakunta» o «Landskapet Åland»;
5) in Francia: «région», «département», «commune», «collectivité à statut particulier» o «établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre»;
6) in Germania: «Land», «Gemeindeverband» o «Gemeinde»;
6 bis) in Lettonia: «valstspilsētas pašvaldība» o «novada pašvaldība»;
7) in Liechtenstein: «Gemeinde»;
8) in Lituania: «savivaldybė»;
9) in Lussemburgo: «commune»;
10) nei Paesi Bassi: «provincie», «waterschap» o «gemeente»;
11) in Polonia: «województwo», «związek powiatów», «powiat», «związek międzygminny», «gmina», o «miasto stołeczne Warszawa»;
12) in Portogallo: «Região Autónoma dos Açores» o «Região Autónoma da Madera»;
13) in Spagna: «comunidad autónoma» o «corporación local»;
14) in Svezia: «region», «landsting» o «kommun»;
15)
Art. 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker