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Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Nell'applicare i requisiti stabiliti nel presente regolamento, occorre tenere conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. È opportuno che gli oneri e la complessità imposti alle imprese di assicurazione siano proporzionati al loro profilo di rischio. Nell'applicare i requisiti stabiliti nel presente regolamento, le informazioni sono da considerarsi sostanziali se possono influenzare le decisioni o il giudizio dei previsti utenti di tali informazioni.

Al fine di evitare un'eccessiva dipendenza dai rating esterni, è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione effettuino valutazioni proprie del merito di credito riguardo a tutte le loro esposizioni. Tuttavia, tenuto conto del principio di proporzionalità, è opportuno che le imprese di assicurazione e di riassicurazione effettuino valutazioni proprie del merito di credito solo riguardo alle esposizioni più grandi o più complesse.

È necessario che le autorità di vigilanza garantiscano che le imprese di assicurazione e di riassicurazione adottino misure adeguate per elaborare modelli interni che comprendano il rischio di credito qualora le esposizioni delle imprese siano sostanziali in termini assoluti e, nel contempo, le imprese abbiano un gran numero di controparti rilevanti. A tal fine, le autorità di vigilanza dovrebbero tendere ad armonizzare le definizioni di esposizioni sostanziali in termini assoluti e di un gran numero di controparti rilevanti.

Per evitare il rischio di stime distorte del rischio di credito da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano un modello interno approvato per calcolare il rischio di credito nel loro requisito patrimoniale di solvibilità, è indispensabile che le loro valutazioni del merito di credito non comportino requisiti patrimoniali inferiori rispetto a quelli derivanti da rating esterni.

Per evitare un'eccessiva dipendenza dai rating quando le esposizioni sono nei confronti di un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'uso dei rating ai fini del calcolo del requisito patrimoniale secondo la formula standard potrebbe essere sostituito da un riferimento alla posizione di solvibilità della controparte (metodo del coefficiente di solvibilità). Tale metodo renderebbe necessaria una calibrazione basata sui requisiti patrimoniali di solvibilità e sugli importi ammissibili dei fondi propri per coprire detti requisiti determinati all'entrata in vigore della direttiva «Solvibilità II». Il metodo del coefficiente di solvibilità dovrebbe essere limitato alle imprese di assicurazione e di riassicurazione prive di rating.

Per garantire che i principi di valutazione a fini di vigilanza siano compatibili con gli sviluppi internazionali in materia contabile, è opportuno che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino metodi di valutazione in linea con il mercato come prescritto nei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002, a meno che l'impresa sia tenuta ad utilizzare un metodo di valutazione specifico in relazione ad un'attività o passività o sia autorizzata a utilizzare metodi basati sul metodo di valutazione impiegato per redigere il proprio bilancio.

È necessario che, in sede di valutazione delle attività e delle passività in base ai metodi allineati al mercato prescritti nei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002, le imprese di assicurazione e di riassicurazione seguano una gerarchia per cui i prezzi di mercato quotati in mercati attivi per le stesse attività o passività sono il metodo di valutazione per difetto al fine di garantire che le attività e le passività siano valutate all'importo al quale potrebbero essere scambiate in caso di attività o trasferite/cedute o regolate in caso di passività tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato. È opportuno che le imprese applichino questa impostazione indipendentemente dal fatto che i metodi di valutazione internazionali o di altro tipo seguano una gerarchia diversa.

È indispensabile che le imprese di assicurazione e di riassicurazione contabilizzino e valutino le attività e passività fiscali differite in relazione a tutti gli elementi che sono contabilizzati a fini di solvibilità o nello stato patrimoniale a fini fiscali, in modo da garantire che siano registrati tutti gli importi che potrebbero dare origine a futuri flussi di cassa.

La valutazione delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dovrebbe comprendere le obbligazioni relative alle attività di assicurazione e di riassicurazione esistenti. La valutazione non dovrebbe comprendere le obbligazioni relative ad attività future. Qualora i contratti di assicurazione e di riassicurazione prevedano la possibilità per i contraenti di stabilire, rinnovare, estendere, aumentare o riprendere la copertura assicurativa o riassicurativa o la possibilità per le imprese di porre termine al contratto o di modificare i premi o le prestazioni, è necessario definire un limite contrattuale per specificare se la copertura aggiuntiva derivante da tali possibilità è considerata un'attività esistente o futura.

Per determinare il valore del trasferimento delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, è opportuno che la valutazione delle obbligazioni tenga conto di futuri flussi di cassa relativi alle opzioni di rinnovo dei contratti, a prescindere dalla loro redditività, salvo che, da un punto di vista economico, la facoltà di rinnovo implichi per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione gli stessi diritti di fissazione dei premi o delle prestazioni del contratto rinnovato rispetto a quelli esistenti per un nuovo contratto.

Per garantire che l'analisi della posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia falsata, le riserve tecniche di un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione possono essere negative. Il calcolo delle riserve tecniche non dovrebbe essere soggetto a una soglia minima pari a zero.

Il valore del trasferimento di un'obbligazione di assicurazione o di riassicurazione può essere inferiore ai valori di riscatto dei contratti sottostanti. Il calcolo delle riserve tecniche non dovrebbe essere soggetto a soglie minime del valore di riscatto.

Per ottenere riserve tecniche corrispondenti al valore di trasferimento delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, è indispensabile che il calcolo della migliore stima tenga conto degli sviluppi futuri, come quelli demografici, giuridici, medici, tecnologici, sociali, ambientali ed economici, che avranno ripercussioni sulle entrate e le uscite di cassa necessarie per regolare le obbligazioni.

Per ottenere una migliore stima corrispondente alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità di cui all'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, occorre che la proiezione dei flussi di cassa utilizzata nel calcolo della migliore stima tenga conto di tutte le incertezze dei flussi di cassa.

La scelta del metodo di calcolo della migliore stima dovrebbe essere proporzionata alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi sostenuti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Tra i vari metodi di calcolo della migliore stima figurano la simulazione e le tecniche deterministiche e analitiche. Per taluni contratti di assicurazione vita, in particolare qualora diano luogo a partecipazioni agli utili a carattere discrezionale che dipendono dai redditi sugli investimenti o qualora includano garanzie finanziarie e opzioni contrattuali, i metodi di simulazione possono consentire di ottenere un calcolo più adeguato della migliore stima.

Se i contratti di assicurazione e di riassicurazione includono opzioni e garanzie finanziarie, il valore attuale dei flussi di cassa derivanti da tali contratti può dipendere sia dall'esito previsto di eventi e sviluppi futuri, sia dal modo in cui l'esito effettivo in alcuni scenari potrebbe discostarsi dall'esito previsto. I metodi utilizzati per calcolare la migliore stima dovrebbero tenere conto di tali dipendenze.

È necessario che la definizione di future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale tenga conto delle partecipazioni agli utili dei contratti di assicurazione e di riassicurazione versate oltre alle prestazioni garantite e derivanti dalla partecipazione agli utili del contraente. La definizione dovrebbe escludere le prestazioni collegate a un indice (index-linked) o a quote (unit-linked).

È necessario che il calcolo del margine di rischio sia basato sul presupposto che l'intero portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione sia trasferito a un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione. In particolare, il calcolo dovrebbe tenere conto della diversificazione dell'intero portafoglio.

È opportuno che il calcolo del margine di rischio sia basato su una proiezione del requisito patrimoniale di solvibilità che tenga conto dell'attenuazione del rischio dei contratti di riassicurazione e delle società veicolo. Non dovrebbero essere effettuati calcoli separati del margine di rischio al lordo e al netto dei contratti di riassicurazione e delle società veicolo.

L'aggiustamento per il rischio di credito dei tassi di interesse privi di rischio di base dovrebbe essere derivato dai tassi di mercato che tengono conto del rischio di credito riflesso nel tasso variabile dei contratti swap su tassi di interesse. A tale scopo, per allineare la determinazione dell'aggiustamento alla normale prassi di mercato e a condizioni di mercato simili a quelle esistenti alla data di adozione della direttiva 2014/51/UE, in particolare per l'euro, occorre che i tassi di mercato corrispondano ai tassi interbancari offerti per una scadenza di 3 mesi.

In condizioni di mercato simili a quelle esistenti alla data di adozione della direttiva 2014/51/UE, nel determinare l'ultima scadenza per la quale i mercati delle obbligazioni non sono più da considerare DLT (Deep, Liquid and Transparent), ossia idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi ai sensi dell'articolo 77 bis della direttiva 2009/138/CE, è necessario che i mercati delle obbligazioni denominate in euro non siano considerati idonei per spessore e liquidità qualora il volume cumulativo delle obbligazioni con scadenza pari o superiore all'ultima scadenza sia inferiore al 6 % del volume di tutte le obbligazioni in tale mercato.

Laddove non sia possibile desumere uno spread di credito affidabile dalle statistiche di inadempimento, come nel caso delle esposizioni al debito sovrano, lo spread«fondamentale» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità dovrebbe essere pari alla percentuale della media a lungo termine dello spread rispetto al tasso d'interesse privo di rischio di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2009/138/CE. Per quanto riguarda le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri, è necessario che la classe di attività tenga conto della differenza tra i singoli Stati membri.

Per garantire la trasparenza nella determinazione del tasso d'interesse privo di rischio pertinente, conformemente al considerando 29 della direttiva 2014/51/UE, è necessario che, nell'ambito delle informazioni tecniche da pubblicare ai sensi dell'articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) pubblichi la metodologia, le ipotesi e l'identificazione dei dati da essa utilizzati per calcolare l'aggiustamento per i tassi swap per il rischio di credito, l'aggiustamento per la volatilità e lo spread«fondamentale» per l'aggiustamento di congruità.

La segmentazione delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione in aree di attività e gruppi di rischi omogenei dovrebbe tenere conto della natura dei rischi sottostanti l'obbligazione. La natura dei rischi sottostanti può giustificare una segmentazione diversa dall'assegnazione delle attività di assicurazione alle attività di assicurazione vita e alle attività di assicurazione non vita, dalle classi di assicurazione non vita di cui all'allegato I della direttiva 2009/138/CE e dalle classi di assicurazione vita di cui all'allegato II della direttiva 2009/138/CE.

È necessario che la determinazione della proporzionalità del metodo di calcolo delle riserve tecniche alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi comprenda una valutazione dell'errore di modello del metodo. Tuttavia, è opportuno che per tale valutazione le imprese di assicurazione e di riassicurazione non siano tenute a specificare l'importo esatto dell'errore di modello.

Ai fini della richiesta di approvazione delle autorità di vigilanza per l'uso dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, è necessario che le imprese abbiano la possibilità di considerare vari prodotti di assicurazione ammissibili come un unico portafoglio, purché siano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione su base continuativa e non sussistano ostacoli giuridici che impediscano di organizzare e gestire l'attività separatamente dal resto dell'attività dell'impresa in un unico portafoglio.

È necessario che l'approvazione dei fondi propri accessori da includere per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia basata sulla valutazione dei criteri pertinenti da parte delle autorità di vigilanza. Tuttavia, occorre che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che chiede l'approvazione di un elemento dei fondi propri accessori dimostri alle autorità di vigilanza che i criteri sono stati rispettati e fornisca a dette autorità tutte le informazioni necessarie per compiere tale valutazione. È necessario che la valutazione della domanda di approvazione dei fondi propri accessori da parte delle autorità di vigilanza sia effettuata caso per caso.

Quando considerano una domanda di approvazione di fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 90 della direttiva 2009/138/CE, occorre che le autorità di vigilanza considerino la sostanza economica e l'opponibilità giuridica dell'elemento dei fondi propri accessori per il quale si richiede l'approvazione.

I fondi propri di livello 1 dovrebbero essere costituiti da elementi dei fondi propri di elevata qualità che assorbono interamente le perdite per garantire la continuità aziendale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Qualora l'effetto economico di un'operazione, o di un gruppo di operazioni connesse, sia equivalente al possesso da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione delle proprie azioni, occorre ridurre l'eccedenza di attività rispetto alle passività per tenere conto dell'esistenza di un gravame su tale parte di fondi propri.

Per valutare se un singolo elemento dei fondi propri ha una durata sufficiente, occorre basarsi sulla durata originaria di tale elemento. La durata media dei fondi propri totali di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, tenendo conto della durata residua di tutti gli elementi dei fondi propri, non dovrebbe essere notevolmente inferiore rispetto alla durata media delle passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. È necessario che, nell'ambito della loro valutazione interna dei rischi e della solvibilità, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutino inoltre se l'importo totale dei fondi propri abbia una durata sufficiente, tenuto conto della durata originaria e residua di tutti gli elementi dei fondi propri e di tutte le passività assicurative e riassicurative.

La valutazione della capacità di assorbimento di perdite in una procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 93 della direttiva 2009/138/CE non dovrebbe essere basata su un confronto tra l'eccedenza di attività rispetto alle passività valutata nella prospettiva di continuità aziendale e l'eccedenza di attività rispetto alle passività valutata sulla base del presupposto che la procedura di liquidazione sia stata avviata in relazione all'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Poiché i futuri premi esigibili in virtù di contratti di assicurazione e di riassicurazione esistenti sono inclusi nel calcolo delle riserve tecniche, è opportuno che non si adegui l'importo dell'eccedenza di attività rispetto alle passività inclusa nel livello 1 per escludere gli utili previsti su tali premi futuri.

È necessario che gli elementi dei fondi propri con caratteristiche che incentivano il riscatto, come gli aumenti contrattuali del dividendo spettante o gli aumenti del tasso di cedola uniti a un'opzione call, siano limitati per consentire di applicare limitazioni al rimborso o al riscatto in caso di violazioni del requisito patrimoniale di solvibilità e che siano classificati solo nel livello 2 o nel livello 3.

È opportuno che le imprese di assicurazione e di riassicurazione dividano l'eccedenza di attività rispetto alle passività in importi corrispondenti agli elementi del capitale nei loro bilanci e a una riserva di riconciliazione. La riserva di riconciliazione può essere positiva o negativa.

È opportuno stabilire l'elenco completo degli elementi dei fondi propri per ciascun livello, compreso il livello 3, in modo tale che sia chiaro per quali elementi le imprese di assicurazione e di riassicurazione debbano richiedere l'approvazione delle autorità di vigilanza a fini di classificazione.

I fondi separati sono un dispositivo in base al quale un insieme identificato di attività e passività viene gestito come se fosse un'impresa separata, e non dovrebbero includere attività convenzionali collegate a un indice, a quote o di riassicurazione. Nel calcolo dell'eccedenza di attività rispetto alle passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione occorre tenere conto della ridotta trasferibilità delle attività di un fondo separato.

I fondi separati possono derivare da attività di assicurazione e di riassicurazione sia vita, sia non vita. La partecipazione agli utili non implica necessariamente la creazione di fondi separati e non dovrebbe essere intesa come la caratteristica peculiare di un fondo separato.

È necessario limitare i fondi separati a tali disposizioni che riducono la capacità di taluni elementi dei fondi propri di assorbire le perdite in un'ottica di continuità aziendale. Le disposizioni che riguardano unicamente la capacità di assorbimento delle perdite in caso di liquidazione non dovrebbero essere ritenute fondi separati.

Per evitare il doppio computo dei fondi propri tra settori assicurativo e bancario a livello individuale, è opportuno che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detraggano dall'importo dei fondi propri di base le eventuali partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi superiori al 10 % degli elementi dei fondi propri di livello 1 non soggetti a limitazioni. Le partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi che in totale superano la stessa soglia dovrebbero essere detratte parzialmente su base proporzionale. La detrazione non è necessaria se le partecipazioni sono strategiche e se alle imprese interessate si applica il metodo 1 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE per il calcolo della solvibilità di gruppo.

Occorre che la maggior parte dell'importo ammissibile dei fondi propri a copertura del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità sia composta da fondi propri di livello 1. Per garantire che l'applicazione dei limiti non determini possibili effetti prociclici, è opportuno applicare i limiti agli importi ammissibili degli elementi di livello 2 e di livello 3 in modo tale che una perdita di fondi propri di livello 1 non comporti una perdita di fondi propri ammissibili totali superiore alla prima. È necessario quindi applicare i limiti nella misura in cui il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo sono coperti con fondi propri. Gli elementi dei fondi propri eccedenti i limiti non dovrebbero essere conteggiati come fondi propri ammissibili.

Nell'istituire elenchi di amministrazioni regionali e autorità locali, l'EIOPA dovrebbe rispettare il requisito secondo cui non vi è alcuna differenza in termini di rischio tra le esposizioni verso dette amministrazioni regionali e autorità locali e le esposizioni verso l'amministrazione centrale nella cui giurisdizione esse sono stabilite, in virtù di specifici poteri di imposizione fiscale delle prime, e secondo cui vi è uno specifico assetto istituzionale avente l'effetto di ridurre il rischio di inadempimento. In relazione a tali elenchi, l'atto di esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/EC implica che le esposizioni dirette alle amministrazioni regionali e alle autorità locali presenti nell'elenco siano considerate alla stregua di esposizioni verso l'amministrazione centrale della giurisdizione in cui esse sono stabilite per il calcolo del modulo del rischio di mercato e del modulo del rischio di inadempimento della controparte della formula standard.

Per evitare di incentivare erroneamente la ristrutturazione dei contratti a lungo termine come contratti rinnovabili a breve termine, è necessario che la misura di volume utilizzata nella formula standard per il rischio di tariffazione dell'assicurazione non vita e dell'assicurazione malattia SLT sia basata sulla sostanza economica dei contratti di assicurazione e di riassicurazione anziché sulla loro forma giuridica. La misura di volume dovrebbe pertanto tener conto di tutti i premi acquisiti in base ai contratti esistenti e in virtù dei contratti che saranno sottoscritti nei 12 mesi successivi.

Poiché gli utili previsti inclusi nei futuri premi dei contratti di assicurazione e di riassicurazione non vita esistenti sono riconosciuti nei fondi propri ammissibili delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, è opportuno che il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita tenga conto del rischio di estinzione anticipata relativo ai contratti di assicurazione e di riassicurazione non vita.

In relazione al rischio di tariffazione, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita e malattia dovrebbe essere basato sul maggiore tra i premi passati e i premi futuri acquisiti previsti per tenere conto dell'incertezza relativa ai futuri premi acquisiti. Tuttavia, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione possa garantire attendibilmente che i futuri premi acquisiti non supereranno i premi previsti, il calcolo dovrebbe essere basato unicamente sui premi acquisiti previsti.

Per riflettere le caratteristiche medie delle obbligazioni di assicurazione vita, è necessario che la modellizzazione del rischio di estinzione anticipata di massa nella formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità sia basata sul presupposto che il rischio relativo alle opzioni esercitabili da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione cedente di un contratto di riassicurazione non sia rilevante per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione cessionaria.

Per riflettere il diverso profilo di rischio dell'assicurazione malattia praticata su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita (assicurazione malattia SLT) e di altre attività di assicurazione malattia (assicurazione malattia NSLT), è necessario che il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia comprenda vari sottomoduli per questi due tipi di assicurazione.

Per riflettere le caratteristiche medie delle obbligazioni di assicurazione vita, è necessario che la modellizzazione dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita e l'assicurazione malattia SLT sia basata sul presupposto che il rischio relativo alla dipendenza delle prestazioni assicurative e riassicurative dall'inflazione non sia rilevante.

I calcoli basati su scenari dei sottomoduli del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita e per l'assicurazione malattia della formula standard dovrebbero essere basati sulla specificazione dei sinistri lordi dovuti a catastrofi, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo. Nel determinare la variazione dei fondi propri di base derivante dallo scenario, è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengano conto dell'effetto di attenuazione del rischio dei loro specifici contratti di riassicurazione e delle società veicolo.

Per riflettere le caratteristiche medie delle obbligazioni di assicurazione non vita, è necessario che la modellizzazione del rischio di responsabilità civile nel sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita della formula standard sia basata sul presupposto che il rischio di un accumulo di un gran numero di sinistri simili coperti da obbligazioni di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi non sia rilevante.

Per riflettere le caratteristiche medie delle obbligazioni di assicurazione non vita, è necessario che la modellizzazione del rischio di incidente di massa nella formula standard sia basata sul presupposto che l'esposizione di imprese di assicurazione e di riassicurazione al rischio di incidente di massa in paesi terzi, diversi da specifici paesi europei, non sia rilevante per imprese di assicurazione e di riassicurazione e gruppi assicurativi soggetti alla direttiva 2009/138/CE. La modellizzazione dovrebbe anche basarsi sul presupposto che il rischio di incidente di massa in relazione all'assicurazione di risarcimento dei lavoratori non sia rilevante.

Per riflettere le caratteristiche medie delle obbligazioni di assicurazione non vita, è necessario che la modellizzazione del rischio di concentrazione di incidenti nella formula standard sia basata sul presupposto che il rischio di concentrazione di incidenti in relazione all'assicurazione per le spese mediche e all'assicurazione protezione del reddito diverse da contratti di gruppo non sia rilevante.

Per riflettere i risultati empirici sulle catastrofi naturali nella calibrazione della formula standard, è necessario che la modellizzazione del rischio di catastrofe naturale sia basata su suddivisioni geografiche sufficientemente omogenee in relazione al rischio al quale le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono esposte. Le ponderazioni per il rischio per tali suddivisioni dovrebbero essere specificate in modo tale da tenere conto del rapporto tra sinistri annuali e somme assicurate per le aree di attività pertinenti utilizzando una misura del tipo valore a rischio con un livello di confidenza del 99,5 %. La scelta dei coefficienti di correlazione tra tali suddivisioni geografiche dovrebbe riflettere la correlazione tra i rischi pertinenti nelle suddivisioni geografiche, tenendo conto di un'eventuale non linearità della correlazione.

Per tenere conto dell'effettiva esposizione al rischio dell'impresa nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe naturale nella formula standard, è necessario stabilire la somma assicurata in modo tale da tenere conto dei limiti contrattuali per la compensazione prevista in caso di eventi catastrofici.

Il modulo del rischio di mercato della formula standard dovrebbe essere basato sul presupposto che la sensibilità delle attività e delle passività a variazioni della volatilità dei parametri di mercato non sia rilevante.

La calibrazione del rischio di tasso di interesse a scadenze più lunghe dovrebbe riflettere il fatto che il tasso a termine finale (Ultimate Forward Rate — UFR) verso il quale la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio converge è stabile nel tempo e varia solo in seguito a modifiche delle aspettative a lungo termine.

Ai fini del calcolo della formula standard, occorre che le imprese di assicurazione e di riassicurazione individuino le loro imprese partecipate di natura strategica. La calibrazione del sottomodulo del rischio azionario relativo agli investimenti in imprese partecipate di natura strategica dovrebbe riflettere la possibile riduzione della volatilità del loro valore derivante dalla loro natura strategica e dall'influenza esercitata dall'impresa partecipante su dette imprese partecipate.

È necessario che il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata si fondi sul presupposto che il periodo tipico di detenzione degli investimenti in strumenti di capitale di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE sia coerente con la durata media delle passività ai sensi dell'articolo 304 di detta direttiva.

Per evitare gli effetti della prociclicità, il periodo di tempo previsto per il meccanismo di aggiustamento simmetrico del sottomodulo del rischio azionario dovrebbe favorire un equilibrio tra il mantenimento della sensibilità al rischio del sottomodulo e l'obiettivo dell'aggiustamento simmetrico.

Quando viene applicato un aggiustamento di congruità nel calcolo della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, è necessario che il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nel sottomodulo del rischio di spread tenga conto dell'impatto delle variazioni degli spread relativi alle attività sull'aggiustamento di congruità e quindi sul valore delle riserve tecniche.

Tenuto conto che il profilo di rischio di beni immobili situati in paesi terzi non è sostanzialmente diverso da quello di beni immobili situati nell'Unione europea, il sottomodulo del rischio immobiliare della formula standard dovrebbe considerare questi due tipi di esposizione allo stesso modo.

Poiché il rischio di concentrazione è in larga misura determinato dalla mancanza di diversificazione degli emittenti ai quali sono esposte le imprese di assicurazione o di riassicurazione, il sottomodulo delle concentrazioni del rischio di mercato della formula standard dovrebbe essere basato sul presupposto che la concentrazione geografica o settoriale delle attività detenute dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia rilevante.

Il modulo del rischio di inadempimento della controparte della formula standard dovrebbe essere basato sul presupposto che, per le esposizioni che possono essere diversificate e rispetto alle quali è probabile che le controparti siano provviste di rating (esposizioni di tipo 1), le perdite per inadempimento sulle controparti non appartenenti allo stesso gruppo sono indipendenti e le perdite per inadempimento sulle controparti appartenenti allo stesso gruppo non sono indipendenti.

Al fine di garantire che nel requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard si tenga conto del rischio di credito relativo a tutte le controparti cui sono esposte le imprese di assicurazione o di riassicurazione, è necessario che tutte le esposizioni non incluse nel sottomodulo del rischio di spread né nel modulo del rischio di inadempimento della controparte come esposizioni di tipo 1 siano prese in considerazione nel modulo del rischio di inadempimento della controparte come esposizioni di tipo 2.

È opportuno che il modulo del rischio di inadempimento della controparte della formula standard tenga conto dell'effetto economico dei contratti di garanzia collaterale in caso di inadempimento della controparte. In particolare, si dovrebbe considerare se è stata trasferita o meno la piena proprietà della garanzia collaterale. È altresì necessario considerare se, in caso di insolvenza della controparte, la determinazione della quota proporzionale dell'attivo fallimentare della controparte che eccede il valore della garanzia collaterale spettante all'impresa di assicurazione o di riassicurazione tiene conto del fatto che l'impresa riceve la garanzia collaterale.

Conformemente all'impostazione di cui all'articolo 104, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale di solvibilità di base dovrebbe includere un modulo aggiuntivo di rischi allo scopo di affrontare i rischi specifici derivanti da attività immateriali, rilevate e valutate a fini di solvibilità, di cui non si tiene altrimenti conto nel requisito patrimoniale di solvibilità.

Il modulo del rischio operativo della formula standard tiene conto del rischio derivante dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane o sistemi interni oppure da eventi esogeni in un calcolo basato su fattori. A tal fine le risorse tecniche, i premi acquisiti durante i dodici mesi precedenti e le spese sostenute durante i dodici mesi precedenti sono considerati misure di volume appropriate per catturare questo rischio. Quest'ultima misura di volume è rilevante solo per i contratti di assicurazione vita dove il rischio è sostenuto dal contraente. Alla luce del fatto che le spese di acquisizione sono attuate in maniera eterogenea in diversi modelli di business assicurativo, queste spese non dovrebbero essere prese in considerazione nella misura di volume per l'importo delle spese sostenute durante i precedenti dodici mesi. Per garantire che il requisito patrimoniale per il rischio operativo continui a soddisfare il livello di confidenza di cui all'articolo 101 della direttiva 2009/138/CE, occorre che il modulo del rischio operativo sia riesaminato nel quadro della revisione, da parte della Commissione, dei metodi, delle ipotesi e dei parametri standard utilizzati nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard, come indicato al considerando 150. Questa revisione dovrebbe in particolare avere per oggetto i contratti di assicurazione vita dove il rischio è sostenuto dal contraente.

Il calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite dovrebbe garantire che non vi sia un doppio computo dell'effetto di attenuazione del rischio fornito dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale o dalle imposte differite.

Generalmente, le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale sono un elemento associato a contratti di assicurazione vita e di assicurazione malattia SLT. Occorre quindi che l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche tenga conto dell'effetto di attenuazione fornito dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in relazione al rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, al rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT, al rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia, al rischio di mercato e al rischio di inadempimento della controparte. Al fine di limitare la complessità della formula standard e l'onere del calcolo per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, è opportuno che l'aggiustamento non si applichi ai rischi dell'assicurazione non vita e dell'assicurazione malattia NSLT. Poiché le perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane o sistemi interni, oppure da eventi esogeni potrebbero non essere assorbite con efficacia dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale, è opportuno che l'aggiustamento non si applichi al rischio operativo.

È opportuno che il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità tenga conto della sostanza economica della tecnica utilizzata e sia limitato alle tecniche di attenuazione del rischio che trasferiscono effettivamente il rischio al di fuori dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

La valutazione dell'effettivo trasferimento del rischio dovrebbe tener conto di tutti gli aspetti della tecnica di attenuazione del rischio e degli accordi tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e le relative controparti. Nel caso in cui l'attenuazione del rischio sia garantita mediante riassicurazione, il fatto che la probabilità di una variazione rilevante dell'importo o dei tempi dei pagamenti da parte del riassicuratore sia remota non dovrebbe implicare di per sé che il riassicuratore non abbia assunto il rischio.

I calcoli basati su scenari della formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità sono fondati sull'impatto di stress istantanei e le imprese di assicurazione e di riassicurazione non dovrebbero tenere conto delle tecniche di attenuazione del rischio che dipendono dal fatto che le imprese di assicurazione o di riassicurazione adottino misure future, quali strategie di copertura dinamica o future misure di gestione, nel momento in cui si verifica lo stress. Occorre distinguere le strategie di copertura dinamica e le future misure di gestione dagli accordi di rolling hedge, se attualmente è in uso una tecnica di attenuazione del rischio che alla sua scadenza sarà sostituita da un dispositivo simile a prescindere dalla posizione di solvibilità dell'impresa.

Al fine di evitare la situazione in cui l'efficacia di una tecnica di attenuazione del rischio possa essere compromessa dall'esistenza di un rischio di base, in particolare a causa di un disallineamento di valuta, è opportuno che le imprese tengano conto del rischio di base rilevante nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. In caso contrario, non si dovrebbe riconoscere la tecnica di attenuazione del rischio.

Nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità è necessario tenere adeguatamente conto dell'esistenza di accordi di partecipazione agli utili secondo cui gli utili sono assegnati ai contraenti o ai beneficiari.

Qualora il calcolo del requisito patrimoniale di un modulo o di un sottomodulo di rischio del requisito patrimoniale di solvibilità di base sia basato sull'impatto di scenari bidirezionali sui fondi propri di base, come nel caso del rischio di tasso di interesse, del rischio valutario o del rischio di estinzione anticipata, è opportuno che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione determini lo scenario che produce gli effetti più negativi sui fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel suo complesso. Nel determinare lo scenario, occorre tenere conto, se del caso, degli effetti della partecipazione agli utili e della distribuzione delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale a livello di fondo separato. Lo scenario determinato in questo modo dovrebbe essere lo scenario pertinente per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per ciascun fondo separato.

Per poter prepararsi a future revisioni dei parametri di correlazione sulla base di adeguate informazioni empiriche, come le variazioni dei tassi di mortalità e dei tassi di estinzione anticipata per le obbligazioni di assicurazione vita e dei rapporti combinati o dei rapporti di run-off per le obbligazioni di assicurazione non vita, l'EIOPA dovrebbe ricevere dati adeguati dalle autorità di vigilanza. Dette autorità dovrebbero ricevere tali dati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell'ambito delle informazioni che devono essere fornite alle autorità di vigilanza, tenuto conto che saranno necessari ai fini della vigilanza, e pertanto non dovrebbero esservi ulteriori oneri per le imprese.

Nel fornire un parere su un aggiornamento dei parametri di correlazione, l'EIOPA dovrebbe valutare se l'applicazione dei parametri di correlazione aggiornati da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione comporterebbe un requisito patrimoniale di solvibilità complessivo conforme ai principi di cui all'articolo 101 della direttiva 2009/138/CE e se le correlazioni tra i rischi sono non lineari o se vi è una mancanza di diversificazione in scenari estremi, nel cui caso l'EIOPA dovrebbe prendere in considerazione misure alternative di dipendenza allo scopo di calibrare gli aggiornamenti dei parametri di correlazione.

È probabile che molti aspetti dei modelli interni cambieranno nel tempo, parallelamente al miglioramento delle conoscenze relative alla modellizzazione del rischio, ed è indispensabile che le autorità di vigilanza tengano conto delle informazioni e delle pratiche correnti in sede di valutazione del modello interno per assicurarsi che esso sia al passo con gli sviluppi recenti.

Un modello interno può svolgere un ruolo importante nel sistema di governance di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione solo se è adeguato all'attività dell'impresa e compreso dalle persone che basano le decisioni sui suoi risultati. È opportuno che la prova dell'utilizzo per i modelli interni garantisca che i modelli interni approvati siano adeguati per l'attività dell'impresa e siano compresi dalle persone che dirigono effettivamente l'impresa.

È opportuno che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità sulla base di un modello interno utilizzino il modello interno nel loro sistema di gestione del rischio e nei loro processi decisionali in modo da incentivare il miglioramento della qualità del modello stesso.

Occorre evitare che il requisito che il modello interno sia ampiamente utilizzato e svolga un ruolo importante nel sistema di governance di cui all'articolo 120 della direttiva 2009/138/CE induca le imprese di assicurazione e di riassicurazione ad affidarsi ciecamente ai risultati del modello interno. Occorre evitare che le imprese basino le decisioni sui risultati del modello interno senza mettere in discussione l'appropriatezza del modello. Esse dovrebbero essere consapevoli dei limiti del modello interno e tenerne conto nelle loro decisioni.

Poiché per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista per i modelli interni non è prescritto alcun metodo particolare a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE e i modelli interni dovrebbero essere adattati all'attività specifica dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, è possibile che i modelli interni varino significativamente sul piano della metodologia, delle informazioni, delle ipotesi e dei dati utilizzati nonché della procedura di convalida. È pertanto necessario che gli standard di qualità statistica e gli standard di convalida continuino a basarsi su principi ed includano solo requisiti minimi specifici. Per la stessa ragione gli standard in materia di documentazione non dovrebbero includere un elenco completo di documenti, bensì limitarsi a un elenco minimo di documenti che dovrebbero esistere per ciascun modello interno. È opportuno che la documentazione delle imprese contenga eventuali informazioni aggiuntive necessarie per rispettare gli standard in materia di documentazione per i modelli interni.

Per garantire che il modello interno sia aggiornato e rifletta il loro profilo di rischio nel miglior modo possibile, è opportuno che le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano al corrente degli sviluppi attuariali pertinenti e della prassi di mercato generalmente accettata in materia di modellizzazione del rischio. Ciò non implica tuttavia che le imprese di assicurazione e di riassicurazione debbano sempre adattare il loro modello interno alle pratiche di mercato generalmente accettate. In molti casi potrebbe essere necessario allontanarsi dalla pratica di mercato generalmente accettata per giungere ad un modello interno appropriato.

È probabile che i modelli interni si basino su un gran numero di dati derivanti da una varietà di fonti e aventi caratteristiche e qualità diverse. Per garantire l'adeguatezza dei dati utilizzati per il modello interno, è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione raccolgano, elaborino e applichino i dati in modo trasparente e strutturato.

È opportuno che le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano libere di decidere la struttura del modello interno che riflette in modo più adeguato i loro rischi, fermo restando l'obbligo di approvazione da parte delle autorità di vigilanza. In caso di modelli interni parziali, potrebbe essere più appropriato calcolare le diverse componenti separatamente ed integrarle direttamente nella formula standard senza ulteriore aggregazione nel modello interno. In questo caso occorre calcolare per ciascun componente una distribuzione di probabilità prevista.

Qualsiasi integrazione tecnica di un modello interno parziale nella formula standard per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità è parte di tale modello interno e dovrebbe, insieme alle altre componenti del modello interno parziale, rispettare i requisiti pertinenti della direttiva 2009/138/CE.

È opportuno che le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolino il requisito patrimoniale minimo lineare utilizzando un metodo standard a prescindere dal fatto che l'impresa utilizzi la formula standard o un modello interno per calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità.

Ai fini del calcolo della soglia massima e minima del requisito patrimoniale minimo di cui all'articolo 129, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, è necessario che alle imprese di assicurazione e di riassicurazione non sia richiesto di calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità trimestralmente. Qualora il calcolo del requisito patrimoniale minimo non coincida con un calcolo annuale del requisito patrimoniale di solvibilità, occorre che le imprese utilizzino l'ultimo requisito patrimoniale di solvibilità calcolato ai sensi dell'articolo 102 della direttiva 2009/138/CE.

Conformemente al principio della persona prudente di cui all'articolo 132 della direttiva 2009/138/CE e per assicurare la coerenza tra settori, è necessario allineare gli interessi delle imprese che «confezionano» i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti, promotori o prestatori originari) e quelli delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che investono in questi titoli o strumenti. Per conseguire tale allineamento è opportuno che le imprese di assicurazione e di riassicurazione possano investire in questi titoli o strumenti solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario mantiene un interesse economico netto rilevante nelle attività sottostanti. Il requisito per il cedente, il promotore o il prestatore originario di mantenere un interesse economico netto rilevante nelle attività sottostanti dovrebbe essere applicato anche in presenza di una pluralità di cedenti, promotori o prestatori originari. Per prevenire potenziali casi di elusione dei requisiti, evitare malintesi e uniformare la formulazione linguistica a quella utilizzata nella legislazione UE che disciplina le attività degli enti creditizi, si dovrebbe utilizzare l'espressione «investimenti in posizioni verso una cartolarizzazione» in luogo di «investimenti in titoli scambiabili o altri strumenti finanziari basati su prestiti confezionati».

È necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che investono in operazioni di cartolarizzazione abbiano una comprensione globale e piena dell'investimento e delle relative esposizioni sottostanti. A tal fine è opportuno che le imprese prendano la loro decisione di investimento solo dopo aver svolto una due diligence completa, dalla quale dovrebbero derivare informazioni e conoscenze adeguate in merito alla cartolarizzazione.

Per garantire che i rischi derivanti dalle posizioni verso cartolarizzazioni siano adeguatamente riflessi nei requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, è necessario includere norme che prevedano un trattamento di tali investimenti che sia sensibile al rischio e solido sotto il profilo prudenziale e che dipenda dalla natura e dal processo di sottoscrizione delle esposizioni sottostanti nonché dalle caratteristiche strutturali e di trasparenza. Occorre che le cartolarizzazioni che soddisfano tali requisiti siano soggette ad un trattamento specifico nel sottomodulo del rischio di spread, riconoscendo il relativo profilo di rischio più contenuto. Dato che solo i segmenti di rango più elevato possono essere soggetti a tale trattamento e tenuto conto del supporto di credito incorporato nei segmenti di rango più elevato rispetto all'intero pool di esposizioni sottostanti, è opportuno stabilire un massimale per i fattori di rischio di spread su tali posizioni pari al livello del fattore di rischio di spread che sarebbe applicabile alle esposizioni sottostanti, ovvero al livello del fattore di rischio del 3 % per anno di durata applicabile ai prestiti privi di rating. Questo approccio dovrebbe essere riesaminato nel quadro della revisione, da parte della Commissione, dei metodi, delle ipotesi e dei parametri standard utilizzati nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard come indicato al considerando 150.

Per evitare l'arbitraggio regolamentare, le regole in materia di cartolarizzazioni dovrebbero applicarsi sulla base del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. A tal fine, è necessaria una definizione chiara e completa di cartolarizzazione che rifletta ogni operazione o schema mediante il quale il rischio di credito associato a un'esposizione o a un pool di esposizioni è segmentato. Un'esposizione che crea un'obbligazione di pagamento diretto per un'operazione o uno schema utilizzato per finanziare o amministrare attività materiali non dovrebbe essere considerata un'esposizione verso una cartolarizzazione, anche se l'operazione o lo schema comporta obbligazioni di pagamento di rango (seniority) diverso.

Una buona governance è la base per una gestione efficace e solida delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ed un elemento chiave del quadro di regolamentazione. Il sistema di governance di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe essere fondato su un'allocazione appropriata e trasparente delle responsabilità di sorveglianza e direzione che garantisca procedure decisionali efficaci, eviti conflitti di interessi e assicuri una direzione efficace dell'impresa.

Un principio di base della buona governance è che nessun individuo dovrebbe avere un potere decisionale non soggetto ad alcuna forma di controllo. Ne consegue che qualsiasi decisione significativa riguardante l'impresa dovrebbe essere sottoposta al vaglio di almeno un'altra persona prima di essere attuata.

Per garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi, è opportuno tra l'altro che le imprese di assicurazione e di riassicurazione istituiscano, applichino, mantengano e monitorino pratiche e procedure appropriate in materia di politica di gestione dei rischi per quanto attiene ai settori principali dell'attività dell'impresa.

Occorre che le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongano di controlli interni appropriati per garantire che tutte le persone con responsabilità operative e di sorveglianza agiscano conformemente agli obiettivi dell'impresa e nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili.

Per garantire una valutazione economica che sia affidabile, accurata e conforme all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, è importante stabilire e attuare un sistema di controllo interno appropriato per la valutazione delle attività e delle passività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprendente una revisione e verifica indipendenti delle informazioni, dei dati e delle ipotesi utilizzati.

Per garantire che la valutazione delle riserve tecniche sia realizzata conformemente agli articoli da 76 a 85 della direttiva 2009/138/CE, è indispensabile che il sistema di governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione includa una procedura di convalida del calcolo delle riserve tecniche.

Nel contesto del sistema di governance, per garantire l'indipendenza una persona o un'unità organizzativa incaricata di una funzione dovrebbe essere in grado di svolgere i compiti connessi obiettivamente e senza influenze e di riferire i risultati pertinenti direttamente all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza. Per consentire alle autorità di vigilanza di adottare per tempo misure correttive se necessario, è opportuno che le imprese di assicurazione e di riassicurazione notifichino per tempo all'autorità di vigilanza le informazioni riguardanti tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa o esercitano altre funzioni chiave, nonché le informazioni necessarie per valutare la competenza e l'onorabilità di tali persone. Riconoscendo, tuttavia, la necessità di evitare oneri indebiti per le imprese di assicurazione o di riassicurazione o le autorità di vigilanza, la notifica da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione non dovrebbe implicare la previa approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. È opportuno che l'autorità di vigilanza abbia il potere di imporre all'impresa di sostituire una persona qualora concluda che detta persona non soddisfa i requisiti di competenza e onorabilità di cui alla direttiva 2009/138/CE.

Per valutare la reputazione delle persone che dirigono effettivamente l'impresa o esercitano altre funzioni chiave, è opportuno valutare se la loro condotta passata suggerisca che le persone potrebbero non essere in grado di assolvere efficacemente i propri doveri conformemente alle regole, ai regolamenti e agli orientamenti applicabili. Le informazioni relative alla condotta passata potrebbero provenire dal casellario giudiziale o da documenti finanziari. La condotta d'affari passata di una persona potrebbe fornire indicazioni in merito all'integrità di tale persona.

Per garantire che l'esternalizzazione di funzioni o attività avvenga in modo efficace e non pregiudichi l'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 2009/138/CE da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, è necessario prevedere obblighi in materia di scelta del fornitore di servizi, accordo scritto da concludere e controllo continuativo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione sul fornitore di servizi.

Le politiche e le pratiche di retribuzione che incentivano ad assumere rischi eccedenti i limiti di tolleranza del rischio approvati delle imprese di assicurazione e di riassicurazione possono mettere a repentaglio una gestione del rischio efficace da parte di tali imprese. È pertanto necessario prevedere obblighi in materia di retribuzione ai fini di una gestione sana e prudente dell'attività ed impedire che si adottino accordi in questo ambito che incoraggino un'eccessiva assunzione di rischio.

La specificazione delle circostanze in cui possono essere imposte maggiorazioni del capitale e delle metodologie per il loro calcolo dovrebbe garantire che l'uso delle maggiorazioni del capitale sia uno strumento di vigilanza efficace e praticabile per la protezione dei contraenti e dei beneficiari attraverso il calcolo di un requisito patrimoniale di solvibilità che rifletta adeguatamente il profilo di rischio globale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le maggiorazioni del capitale hanno un valore numerico positivo. È opportuno che in sede di specificazione delle circostanze si tenga conto anche della necessità di sviluppare approcci coerenti e comuni per circostanze analoghe. A tal fine, percentuali di riferimento e limiti potrebbero essere utilizzati come ipotesi per valutare le deviazioni, ma non dovrebbero sviare dall'obiettivo principale di imporre maggiorazioni del capitale adeguate all'impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, nel decidere se dichiarare l'esistenza di una situazione eccezionalmente avversa che influisce sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione che rappresentano una quota rilevante del mercato o delle aree di attività interessate, è necessario che l'EIOPA tenga conto di tutti i fattori pertinenti a livello di mercato o di area di attività interessati, compresi quelli indicati nel presente regolamento.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 138, paragrafo 4, nel decidere se estendere il periodo di risanamento e nello stabilire la durata di tale estensione per una determinata impresa di assicurazione o di riassicurazione, entro il limite massimo dei sette anni di cui all'articolo 138, paragrafo 4, è necessario che l'autorità di vigilanza tenga conto di tutti i fattori pertinenti specifici per l'impresa, compresi quelli indicati nel presente regolamento.

A norma della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a pubblicare informazioni in merito alla loro solvibilità e alla loro situazione finanziaria. Occorre che gli obblighi dettagliati e armonizzati sulle informazioni da pubblicare e sui mezzi da utilizzare a tal fine siano adeguati per garantire condizioni di mercato equivalenti nonché il buon funzionamento e l'efficace integrazione dei mercati assicurativi e riassicurativi in tutta l'Unione.

Occorre evitare che a seguito dell'applicazione del principio di proporzionalità nel settore dell'informativa al pubblico le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano tenute a pubblicare qualsiasi informazione che non sarebbe rilevante per la loro attività o non sarebbe rilevante di fatto.

È necessario che eventuali riferimenti a informazioni equivalenti pubblicate in virtù di altri obblighi legali o regolamentari conducano direttamente all'informazione stessa e non ad un documento generale.

Quando le autorità di vigilanza consentono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di non rendere pubbliche talune informazioni conformemente all'articolo 53, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/138/CE, è necessario che tale permesso resti valido solo finché sussiste la ragione che giustifica la non pubblicazione. Quando tale ragione cessa di esistere e solo a decorrere da tale data, è indispensabile che le imprese di assicurazione e di riassicurazione rendano pubbliche le informazioni pertinenti.

La direttiva 2009/138/CE impone agli Stati membri di garantire che le autorità di vigilanza abbiano il potere di richiedere tutte le informazioni necessarie a fini di vigilanza. Occorre che le informazioni in questione siano essenzialmente quelle che devono essere presentate periodicamente alle autorità di vigilanza.

Per garantire un'efficace convergenza della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza occorre prevedere requisiti dettagliati e armonizzati per le informazioni che devono essere presentate periodicamente e i mezzi da utilizzare a tal fine.

Le informazioni che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono presentare periodicamente alle autorità di vigilanza comprendono la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria. In aggiunta occorre che le imprese presentino alle autorità di vigilanza la relazione periodica che contiene le informazioni necessarie a fini di vigilanza non contenute nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria. È opportuno che, a beneficio sia delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che delle autorità di vigilanza, queste due relazioni presentino la stessa struttura.

Sulla base della valutazione del rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione conformemente all'articolo 36 della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza possono richiedere che la relazione periodica venga presentata annualmente. Se non è così e le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentano la loro relazione periodica di vigilanza solo ogni tre anni, è opportuno che esse informino comunque annualmente le autorità di vigilanza di eventuali sviluppi importanti verificatisi dall'ultimo periodo di riferimento della relazione.

Occorre rendere pubbliche o comunicare periodicamente alle autorità di vigilanza informazioni quantitative e qualitative in forma di relazione discorsiva e modelli quantitativi. È necessario che i modelli quantitativi specifichino con maggiori dettagli e integrino, laddove appropriato, le informazioni fornite nella relazione discorsiva. È necessario che la relazione e i modelli forniscano alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie, oltre a quelle già contenute nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, per consentire loro di adempiere alle proprie responsabilità a norma della direttiva 2009/138/CE, senza causare però oneri inutili per le imprese di assicurazione e di riassicurazione. È indispensabile che la portata dei modelli quantitativi da presentare trimestralmente sia più ristretta di quella dei modelli quantitativi da presentare annualmente.

Occorre evitare che, a seguito dell'applicazione del principio di proporzionalità nel settore delle informazioni da fornire alle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione o le loro succursali stabilite nell'Unione siano tenute a fornire qualsiasi informazione che non sarebbe rilevante per la loro attività o non sarebbe rilevante di fatto.

Occorre rendere pubblici i criteri e i metodi utilizzati per la procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza. Dovrebbero essere resi pubblici anche i mezzi e le misure generali utilizzati dalle autorità di vigilanza per esaminare e valutare l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE e in particolare l'adeguatezza della gestione del rischio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché la loro capacità di resistere a eventi o cambiamenti sfavorevoli.

La comunicazione di dati statistici aggregati a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/138/CE è intesa a fornire informazioni generali sui settori assicurativi nazionali nonché su attività importanti delle autorità di vigilanza stesse. È opportuno che le informazioni pertinenti comprendano dati relativi ai requisiti sia quantitativi che qualitativi insieme a dati nazionali aggregati trasmessi in termini comparabili nel tempo.

Per garantire la comparabilità delle informazioni rese pubbliche dalle autorità di vigilanza, è indispensabile un elenco definito degli aspetti fondamentali dell'applicazione del quadro prudenziale in merito ai dati aggregati minimi che devono esser pubblicati dalle autorità di vigilanza.

È necessario che l'esposizione della società veicolo sia sempre limitata al fine di garantire che le attività della società veicolo siano pari o superiori alla sua esposizione massima al rischio aggregata.

Qualora una società veicolo assuma rischi da più imprese di assicurazione o di riassicurazione, è necessario che tale società sia sempre protetta dalla procedura di liquidazione di una delle altre imprese di assicurazione o di riassicurazione che trasferiscono rischi a detta società.

È opportuno che le valutazioni dei requisiti di competenza ed onorabilità per azionisti o membri che detengono una partecipazione qualificata nella società veicolo e per le persone che dirigono effettivamente la società veicolo tengano conto, se del caso, di requisiti simili applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Il trasferimento del rischio dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione alla società veicolo e da quest'ultima ai detentori del debito della società veicolo o ai fornitori di finanziamento alla società veicolo dovrebbe essere libero da ogni operazione connessa che potrebbe mettere a repentaglio l'effettivo trasferimento del rischio, ad esempio i diritti contrattuali di compensazione o gli accordi accessori intesi a ridurre le perdite potenziali o effettive in seguito al trasferimento del rischio ai detentori del debito della società veicolo o ai fornitori di finanziamento alla società veicolo.

Al fine di garantire che l'inclusione di futuri pagamenti non mini l'effettivo trasferimento del rischio dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione alla società veicolo, è importante che il mancato ricevimento dei pagamenti non si ripercuota negativamente sui fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Nel determinare se esiste uno scenario in cui potrebbe verificarsi tale situazione, è necessario che l'impresa consideri tutti gli scenari contemplati negli accordi contrattuali e qualsiasi altro scenario, salvo che la probabilità che tali altri scenari si verifichino sia troppo remota.

L'articolo 220 della direttiva 2009/138/CE stabilisce che la solvibilità a livello di gruppo sia calcolata secondo il metodo 1 (metodo basato sul bilancio consolidato), salvo che la sua applicazione esclusiva sia inopportuna. Occorre che, nel valutare se il metodo 2 (metodo della deduzione e dell'aggregazione) debba essere utilizzato al posto del metodo 1, o in combinazione ad esso, l'autorità di vigilanza del gruppo consideri una serie di elementi pertinenti armonizzati. Uno di tali elementi è se l'uso del metodo 1 sarebbe eccessivamente oneroso e se la natura, la portata e la complessità dei rischi del gruppo siano tali che l'uso del metodo 2 non inciderebbe in misura significativa sui risultati del calcolo della solvibilità di gruppo. Nel valutare, a tal fine, se l'uso del metodo 2 non inciderebbe in misura significativa sui risultati del calcolo della solvibilità di gruppo, è necessario confrontare il metodo 2 con il metodo 1 utilizzando i fondi propri ammissibili di gruppo aggregati e i requisiti patrimoniali di solvibilità di gruppo aggregati calcolati conformemente alla direttiva 2009/138/CE e non con i requisiti di solvibilità stabiliti in un paese terzo equivalente.

Al fine di garantire una parità di condizioni nei paesi terzi, qualora un gruppo comprenda imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate in paesi terzi, e qualora la Commissione abbia adottato atti delegati ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 4 o 5, della direttiva 2009/138/CE stabilendo che i regimi di solvibilità di tali paesi terzi sono equivalenti o temporaneamente equivalenti, è necessario che l'autorità di vigilanza del gruppo attribuisca la priorità a tale considerazione nel decidere se il metodo 2 (deduzione e aggregazione) dovrebbe essere utilizzato al posto del metodo 1 (consolidamento) o in combinazione ad esso.

La direttiva 2009/138/CE prevede che, se le autorità di vigilanza ritengono che taluni fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata non possano essere resi effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, detti fondi propri possono essere inclusi nel calcolo solo nella misura in cui siano ammissibili alla copertura del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipata. In questo contesto, nel valutare se taluni fondi propri di un'impresa partecipata non possano essere resi effettivamente disponibili al gruppo, le autorità di vigilanza dovrebbero fondare le loro decisioni su eventuali limitazioni che incidono sulla fungibilità degli elementi dei fondi propri corrispondenti (ossia se siano intesi ad assorbire solo determinate perdite) o sulla loro trasferibilità (vale a dire, se vi siano ostacoli significativi al trasferimento di elementi dei fondi propri da un'entità all'altra). Ai fini di tale valutazione, è necessario che le autorità di vigilanza prestino particolare attenzione a eventuali partecipazioni minoritarie nei fondi propri ammissibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista.

Per garantire che i contraenti e i beneficiari delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo siano adeguatamente protetti in caso di liquidazione di un'impresa inclusa nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo, è necessario che gli elementi dei fondi propri emessi da società di partecipazione assicurativa e società di partecipazione finanziaria miste del gruppo non siano considerati liberi da gravami, salvo che i crediti relativi a tali elementi dei fondi propri abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti i contraenti e i beneficiari delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti al gruppo.

È opportuno definire disposizioni adeguate a livello di gruppo per il trattamento delle società veicolo. In questo contesto, le società veicolo definite nell'ambito della direttiva 2009/138/CE conformi ai requisiti in essa stabiliti o regolamentate dall'autorità di vigilanza di un paese terzo e conformi a requisiti equivalenti non dovrebbero essere consolidate integralmente.

Il calcolo della migliore stima delle riserve tecniche a livello di gruppo secondo il metodo 1 (metodo basato sul bilancio consolidato) dovrebbe fondarsi sul presupposto che la somma della migliore stima dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e di una quota proporzionale della migliore stima per le relative imprese partecipate, ciascuna adeguata per le operazioni infragruppo, sia approssimativamente pari all'importo che deriverebbe dal calcolo della migliore stima per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione consolidate a livello di gruppo conformemente agli articoli da 75 a 86 della direttiva 2009/138/CE. In particolare, qualora in tale calcolo si utilizzino le migliori stime delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, tali migliori stime dovrebbero essere valutate conformemente a detti articoli.

Il calcolo del margine di rischio delle riserve tecniche a livello di gruppo secondo il metodo 1 (metodo basato sul bilancio consolidato) dovrebbe fondarsi sul presupposto che il trasferimento delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sia eseguito separatamente per ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo e che il margine di rischio non consenta la diversificazione tra i rischi di tali imprese. In relazione alle imprese di cui all'articolo 73, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2009/138/CE, è necessario che il calcolo si fondi sul presupposto che il trasferimento del portafoglio delle obbligazioni di assicurazione per le attività nei settori vita e non vita sia eseguito separatamente.

I gruppi possono chiedere di utilizzare due tipi di modelli interni per calcolare il loro requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato. Se un modello interno è utilizzato soltanto per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e non è utilizzato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata del gruppo, si dovrebbe applicare l'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE. In questo contesto è necessario garantire che l'approvazione di un modello interno utilizzato unicamente per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato sia concessa dall'autorità di vigilanza del gruppo in maniera conforme alle disposizioni di tale direttiva relative alla procedura di approvazione dei modelli interni utilizzati a livello individuale, compreso l'atto di esecuzione di cui all'articolo 114, paragrafo 2, di detta direttiva. Per promuovere la cooperazione nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza è necessario specificare in che modo l'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe coinvolgere altre autorità di vigilanza prima di adottare la propria decisione sulla domanda.

Se un gruppo chiede di utilizzare lo stesso modello interno per calcolare sia il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, sia il requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata del gruppo, si dovrebbe applicare l'articolo 231 della direttiva 2009/138/CE. In questo contesto, per garantire che l'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza interessate cooperino in modo efficace e adottino una decisione congiunta informata sull'opportunità di consentire l'uso di detto modello interno, è necessario stabilire disposizioni sulla documentazione necessaria e sulla procedura di adozione della decisione congiunta sulla domanda.

È opportuno che l'approvazione di un modello interno utilizzato unicamente per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato concessa sulla base dell'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE non influisca su eventuali autorizzazioni future ai sensi dell'articolo 231 di detta direttiva. In particolare, è opportuno che per le richieste di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato insieme al requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata del gruppo sulla base di un modello interno giù approvato ai sensi dell'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE si segua la procedura di cui all'articolo 231 di detta direttiva.

Occorre che i gruppi richiedano l'autorizzazione ad utilizzare un modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato nel caso in cui solo alcune delle imprese partecipate siano incluse nell'ambito di applicazione del modello interno di gruppo, o in relazione all'ambito limitato di cui all'articolo 112, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, o in relazione a una loro combinazione.

Affinché un modello interno utilizzato unicamente per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato sia ampiamente utilizzato e svolga un ruolo importante nel sistema di governance del gruppo, il risultato di tale modello interno dovrebbe essere utilizzato dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione la cui attività rientra interamente o in parte nell'ambito di applicazione del modello interno. In questo contesto è opportuno che tali imprese non siano tenute a rispettare i requisiti della prova dell'utilizzo come se utilizzassero il modello interno per il calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità. Il requisito di soddisfare la prova dell'utilizzo per tali imprese dovrebbe essere limitato al risultato di tale modello interno e allo scopo di un'attuazione coerente dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno in tutto il gruppo.

Nel valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 236 della direttiva 2009/138/CE, è opportuno che l'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza interessate tengano conto di una serie di criteri pertinenti armonizzati per garantire la vigilanza armonizzata sulla solvibilità di gruppo per gruppi con gestione centralizzata del rischio.

Per raggiungere una collaborazione efficiente in materia di vigilanza delle imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie del gruppo con gestione centralizzata del rischio di cui agli articoli da 237 a 243 della direttiva 2009/138/CE, è essenziale armonizzare le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire nella vigilanza di tali imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie.

Per determinare chiaramente quando si verifica una situazione di emergenza ai sensi dell'articolo 239, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia la cui condizione finanziaria si sta deteriorando dovrebbe tener conto di una serie di criteri armonizzati.

È opportuno che il collegio delle autorità di vigilanza costituisca una piattaforma permanente per il coordinamento tra le autorità di vigilanza, promuovendo un'interpretazione comune del profilo di rischio del gruppo e delle sue imprese partecipate e mirando a una vigilanza basata sui rischi più efficace ed efficiente sia a livello individuale, sia a livello di gruppo. In questo contesto, al fine di garantire il corretto funzionamento del collegio, è necessario fissare dei criteri per stabilire che una succursale è significativa ai fini della partecipazione delle autorità di vigilanza delle succursali significative al collegio. Inoltre, è essenziale armonizzare i requisiti applicabili al coordinamento della vigilanza dei gruppi di assicurazione e di riassicurazione, allo scopo di promuovere la convergenza delle prassi di vigilanza.

La direttiva 2009/138/CE stabilisce che le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti o le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria miste pubblichino informazioni sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria del gruppo. La direttiva consente inoltre a tali imprese di presentare un'unica relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contenente sia le informazioni a livello di gruppo, sia le informazioni sulla solvibilità e la condizione finanziaria richieste in relazione a ciascuna delle imprese figlie. Tale regime è inteso a garantire che le parti interessate siano adeguatamente informate sulla solvibilità e la condizione finanziaria dei gruppi di assicurazione e di riassicurazione, riducendo nel contempo, nella misura adeguata, il relativo onere per detti gruppi. In questo contesto, è necessario armonizzare i requisiti applicabili all'informativa al pubblico da parte dei gruppi di assicurazione e di riassicurazione, a prescindere dal fatto che tali gruppi si avvalgano della possibilità di presentare un'unica relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria.

Per garantire un'efficace convergenza della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo occorre prevedere requisiti dettagliati e armonizzati per le informazioni che devono essere presentate periodicamente da gruppi di assicurazione e di riassicurazione. I requisiti dovrebbero inoltre facilitare lo scambio di informazioni nei collegi delle autorità di vigilanza, mirando poi per quanto possibile a limitare il relativo onere per tali gruppi di assicurazione e di riassicurazione.

Occorre che la valutazione a norma degli articoli 172, 227 e 260 della direttiva 2009/138/CE del fatto se il regime di solvibilità o prudenziale di un paese terzo sia equivalente a quello di cui al titolo I o III di tale direttiva sia un processo continuativo e sia realizzata con l'obiettivo di garantire che il regime di solvibilità o prudenziale del paese terzo dimostri un livello equivalente di protezione dei contraenti e dei beneficiari come previsto da tale direttiva.

La valutazione di cui agli articoli 172, 227 e 260 della direttiva 2009/138/CE dell'equivalenza del regime di solvibilità o del regime prudenziale di un paese terzo a quelli di cui al titolo I o III di detta direttiva dovrebbe essere effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento, rispettivamente all'articolo 378 per quanto riguarda l'articolo 172, all'articolo 379 per quanto riguarda l'articolo 227 e all'articolo 380 per quanto riguarda l'articolo 260.

Per stabilire se i criteri da applicare in sede di valutazione dell'equivalenza di un paese terzo siano stati soddisfatti, occorre basarsi sulla sostanza della legislazione o di altri requisiti regolamentari del regime di solvibilità o prudenziale di tale paese terzo, su come tale legislazione e tali requisiti sono attuati e applicati e sulle pratiche delle autorità di vigilanza di tale paese terzo. Occorre inoltre tenere conto della misura in cui le autorità di vigilanza di tale paese terzo applichino il principio di proporzionalità di cui alla direttiva 2009/138/CE.

Per garantire che gli effetti di una conclusione positiva in materia di equivalenza di cui all'articolo 172, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/138/CE e all'articolo 211 del presente regolamento non mettano a repentaglio il principale obiettivo della regolamentazione e della vigilanza del settore assicurativo e riassicurativo, ovvero l'adeguata tutela dei contraenti e dei beneficiari, è necessario che i criteri per valutare l'equivalenza a norma dell'articolo 172 di tale direttiva incorporino i principi di cui al titolo I riguardanti le disposizioni generali in materia di accesso ed esercizio delle attività di riassicurazione.

Per garantire che la presa in considerazione del requisito patrimoniale di solvibilità e dei fondi propri ammissibili previsti da un paese terzo nella determinazione della solvibilità di gruppo laddove venga utilizzato il metodo 2 porti a dei risultati in materia di solvibilità di gruppo equivalenti a quelli derivanti dall'applicazione dei requisiti di cui alla direttiva 2009/138/CE, occorre che i criteri per valutare l'equivalenza di cui all'articolo 227 di tale direttiva incorporino i principi di cui al titolo I, capo VI sulle regole riguardanti la valutazione delle attività e delle passività, le riserve tecniche, i fondi propri, il requisito patrimoniale di solvibilità, il requisito patrimoniale minimo e gli investimenti.

Per garantire che l'esenzione di un gruppo dalla vigilanza di gruppo a livello dell'Unione non pregiudichi il ruolo fondamentale assegnato alla vigilanza di gruppo nella direttiva 2009/138/CE, occorre che i criteri per valutare l'equivalenza a norma dell'articolo 260 di tale direttiva incorporino i principi di cui al titolo III riguardanti la vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo.

È necessario che le autorità di vigilanza degli Stati membri e le autorità di vigilanza dei paesi terzi per i quali è stata presa una decisione positiva in materia di equivalenza o per i quali si applica un regime di equivalenza temporaneo o transitorio cooperino e si scambino informazioni per garantire una chiara comprensione reciproca dei rischi e della solvibilità di gruppo.

Per garantire lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza, occorre che le autorità di vigilanza dei paesi terzi per i quali vi sia stata una decisione positiva in materia di equivalenza o si applichi un regime di equivalenza temporaneo o transitorio siano vincolate al segreto d'ufficio.

Al fine di garantire che la formula standard continui a essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 101, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/138/CE su base continuativa, la Commissione riesaminerà i metodi, le ipotesi e i parametri standard utilizzati nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard, in particolare i metodi, le ipotesi e i parametri standard utilizzati nel modulo del rischio di mercato di cui al titolo I, capo V, sezione 6, compreso un riesame riguardante i parametri standard per i titoli a reddito fisso e le infrastrutture a lungo termine e i parametri standard per il rischio di tariffazione e di riservazione di cui all'allegato II, i parametri standard per il rischio di mortalità, il sottoinsieme di parametri standard che possono essere sostituiti da parametri specifici dell'impresa di cui all'articolo 218 e i metodi standardizzati da utilizzare per calcolare tali parametri di cui all'articolo 220. Il riesame dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione nel periodo transitorio e nei primi anni di applicazione degli atti delegati e dovrebbe essere effettuato entro dicembre 2018.

Ai fini di una maggiore certezza del diritto relativamente al regime di vigilanza durante il periodo transitorio di cui all'articolo 308 bis della direttiva 2009/138/CE, che inizierà il 1o aprile 2015, è importante garantire che il presente regolamento entri in vigore quanto prima possibile, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Valutazione e requisiti patrimoniali basati sul rischio (primo pilastro), rafforzamento della governance (secondo pilastro) e maggiore trasparenza (terzo pilastro)

Capo I. Disposizioni generali

Sezione 1. Definizioni e principi generali

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1. «metodi alternativi di valutazione»: i metodi di valutazione conformi all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, diversi da quelli che utilizzano esclusivamente i prezzi di mercato quotati per le stesse attività o passività o per attività e passività simili;

  2. 2. «analisi di scenario»: l'analisi dell'impatto di una combinazione di eventi sfavorevoli;

  3. 3. «obbligazione di assicurazione malattia»: un'obbligazione di assicurazione che copre una delle seguenti opzioni o entrambe:

    1. i) l'erogazione di trattamenti o assistenza medici compresi i trattamenti e l'assistenza medici preventivi o curativi in seguito a malattia, incidente, disabilità o infermità, o una compensazione finanziaria per tali trattamenti o assistenza;

    2. ii) una compensazione finanziaria derivante da malattia, incidente, disabilità o infermità;

  4. 4. «obbligazione di assicurazione per le spese mediche»: un'obbligazione di assicurazione che copre l'erogazione o la compensazione finanziaria di cui al punto 3, i);

  5. 5. «obbligazione di assicurazione di protezione del reddito»: un'obbligazione di assicurazione che copre la compensazione finanziaria di cui al punto 3, ii), diversa dalla compensazione finanziaria di cui al punto 3, i);

  6. 6. «obbligazione di assicurazione di risarcimento dei lavoratori»: un'obbligazione di assicurazione che copre l'erogazione o la compensazione finanziaria di cui al punto 3, i) e ii), e che deriva unicamente da infortuni su lavoro e malattie professionali;

  7. 7. «obbligazione di riassicurazione malattia»: un'obbligazione di riassicurazione derivante dalla riassicurazione accettata a copertura delle obbligazioni di assicurazione malattia;

  8. 8. «obbligazione di riassicurazione per le spese mediche»: un'obbligazione di riassicurazione derivante dalla riassicurazione accettata a copertura delle obbligazioni di assicurazione per le spese mediche;

  9. 9. «obbligazione di riassicurazione di protezione del reddito»: un'obbligazione di riassicurazione derivante dalla riassicurazione accettata a copertura delle obbligazioni di assicurazione di protezione del reddito;

  10. 10. «obbligazione di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori»: un'obbligazione di riassicurazione derivante dalla riassicurazione accettata a copertura delle obbligazioni di assicurazione di risarcimento dei lavoratori;

  11. 11. «premi contabilizzati»: i premi dovuti a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione durante un periodo di tempo specificato a prescindere dal fatto che i premi si riferiscano in tutto o in parte alla copertura assicurativa o riassicurativa fornita in un periodo di tempo diverso;

  12. 12. «premi acquisiti»: i premi relativi al rischio coperto dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione durante un periodo di tempo specificato;

  13. 13. «riscatto»: tutti i modi possibili per disdire del tutto o in parte una polizza, fra cui:

    1. i) disdetta volontaria della polizza con o senza il pagamento di un valore di riscatto;

    2. ii) cambiamento dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione da parte del contraente;

    3. iii) disdetta della polizza derivante dal rifiuto del contraente di pagare il premio;

  14. 14. «cessazione» di una polizza di assicurazione: riscatto, estinzione anticipata senza il pagamento di un valore, contratto liberato dal pagamento dei premi, clausole di decadenza automatica, esercizio di altre opzioni di cessazione o mancato esercizio di opzioni di continuità;

  15. 15. «opzioni di cessazione»: tutti i diritti legali o contrattuali del contraente che consentono a quest'ultimo di terminare, riscattare, diminuire, restringere o sospendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o di permettere l'estinzione anticipata della polizza di assicurazione;

  16. 16. «opzioni di continuità»: tutti i diritti legali o contrattuali del contraente che consentono a quest'ultimo di istituire, rinnovare, aumentare, estendere o riprendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o riassicurativa;

  17. 17. «copertura di un modello interno»: i rischi che sono rispecchiati nella distribuzione di probabilità prevista sottesa al modello interno;

  18. 18. «ambito di applicazione di un modello interno»: i rischi per la cui copertura il modello interno è approvato; detto ambito può includere sia i rischi che sono rispecchiati nella formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità sia quelli che non lo sono;

  19. 18 bis. «cartolarizzazione»: un'operazione o uno schema ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/24021;

  20. 18 ter. «cartolarizzazione STS»: una cartolarizzazione classificata come «semplice, trasparente e standardizzata» o «STS» conformemente ai requisiti di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402;

  21. 19. «posizione verso una cartolarizzazione»: una posizione verso una cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) 2017/2402;

  22. 19 bis. «posizione verso una cartolarizzazione senior»: una posizione verso una cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/20132;

  23. 20. «posizione verso una ricartolarizzazione»: un'esposizione verso una ricartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2402;

  24. 21. «cedente»: un cedente ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2017/2402;

  25. 22. «promotore»: un promotore ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/2402;

  26. 23. «segmento»: un segmento ai sensi dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2017/2402;

  27. 24. «banca centrale»: una banca centrale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  28. 25. «rischio di base»: il rischio derivante dalla situazione in cui l'esposizione coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio non corrisponde all'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

  29. 26. «contratti di garanzia collaterale»: contratti in base ai quali il fornitore di una garanzia collaterale esegue una delle seguenti azioni:

    1. (a) trasferisce la piena proprietà della garanzia collaterale al beneficiario di quest'ultima al fine di garantire o altrimenti coprire l'adempimento di un'obbligazione pertinente;

    2. (b) fornisce una garanzia collaterale a titolo di garanzia reale a favore del beneficiario della garanzia o gliela consegna e il fornitore della garanzia o un depositario conservano la proprietà di quest'ultima quando il diritto di garanzia è costituito;

  30. 27. in relazione a una serie di elementi, per «tutte le possibili combinazioni di due» di tali elementi s'intendono tutte le coppie ordinate di elementi di detta serie;

  31. 28. «accordo di pooling»: un accordo in base al quale varie imprese di assicurazione o di riassicurazione concordano di condividere rischi assicurativi individuati in proporzioni definite. Le parti assicurate dai membri dell'accordo di pooling non sono esse stesse membri di tale accordo;

  32. 29. «esposizione appartenente a un pool di tipo A»: il rischio ceduto da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a un accordo di pooling quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non fa parte di tale accordo;

  33. 30. «esposizione appartenente a un pool di tipo B»: il rischio ceduto da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a un altro membro di un accordo di pooling quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fa parte di tale accordo;

  34. 31. «esposizione appartenente a un pool di tipo C»: il rischio ceduto da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che fa parte di un accordo di pooling a un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione che non è membro di tale accordo;

  35. 32. «mercato idoneo per spessore»: un mercato in cui si possono effettuare operazioni riguardanti una considerevole quantità di strumenti finanziari senza che il prezzo degli strumenti ne risulti significativamente influenzato;

  36. 33. «mercato idoneo per liquidità»: un mercato in cui gli strumenti finanziari sono facilmente convertibili attraverso un atto d'acquisto o di vendita senza determinare una variazione significativa del prezzo;

  37. 34. «mercato idoneo per trasparenza»: un mercato in cui sono facilmente disponibili al pubblico, in particolare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, informazioni sugli scambi e i prezzi correnti;

  38. 35. «future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale»: le future partecipazioni agli utili diverse dalle prestazioni collegate a un indice o a quote di contratti di assicurazione o di riassicurazione aventi una delle seguenti caratteristiche:

    1. (a) sono giuridicamente e contrattualmente basate su uno o più dei seguenti risultati:

      1. i) la performance di un gruppo specifico di contratti o di un tipo specifico di contratto o di un singolo contratto;

      2. ii) i redditi realizzati o non realizzati sugli investimenti su uno specifico pool di attività detenuto dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

      3. iii) gli utili o le perdite dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del fondo corrispondente al contratto;

    2. (b) sono basate su una dichiarazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e i tempi o l'importo delle partecipazioni agli utili sono determinati pienamente o parzialmente a discrezione dell'impresa;

  39. 36. «struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base»: una struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio derivata alla stregua della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, ma senza applicazione di un aggiustamento di congruità o di un aggiustamento per la volatilità o di un aggiustamento transitorio alla struttura del tasso d'interesse privo di rischio pertinente ai sensi dell'articolo 308 quater di detta direttiva;

  40. 37. «portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità»: un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione cui si applica l'aggiustamento di congruità e il portafoglio di attività dedicato di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;

  41. 38. «obbligazioni di assicurazione malattia SLT»: obbligazioni di assicurazione malattia assegnate alle aree di attività per le obbligazioni di assicurazione vita ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1;

  42. 39. «obbligazioni di assicurazione malattia NSLT»: obbligazioni di assicurazione malattia assegnate alle aree di attività per le obbligazioni di assicurazione non vita ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1;

  43. 40. «organismo di investimento collettivo»: un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 o un fondo d'investimento alternativo (FIA) di cui all'articolo 4, punto 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3;

  44. 41. in relazione a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, per «settore di attività principale» s'intende un segmento definito dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che opera indipendentemente da altre parti dell'impresa e ha risorse e procedure di governance dedicate all'interno dell'impresa e contiene rischi significativi in rapporto all'intera attività dell'impresa;

  45. 42. in relazione a un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione, per «settore di attività principale» s'intende un segmento definito del gruppo che opera indipendentemente da altre parti del gruppo e ha risorse e procedure di governance dedicate all'interno del gruppo e contiene rischi significativi in rapporto all'intera attività del gruppo; ogni soggetto giuridico appartenente al gruppo costituisce un settore di attività principale o consiste di diversi settori di attività principali;

  46. 43. «organo amministrativo, direttivo o di vigilanza»: qualora la legge nazionale preveda un sistema duale comprendente un organo direttivo e un organo di vigilanza, l'organo direttivo o l'organo di vigilanza o entrambi come specificato nella legislazione nazionale pertinente o, qualora la legislazione nazionale non specifichi alcun organo, l'organo direttivo;

  47. 44. «esposizione massima al rischio aggregata»: la somma dei pagamenti massimi, comprese le spese che le società veicolo possono sostenere, escluse le spese che soddisfano tutti i seguenti criteri:

    1. (a) la società veicolo ha il diritto di richiedere all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito i rischi alla società veicolo di pagare le spese;

    2. (b) la società veicolo non è tenuta a pagare le spese a meno che e fintantoché non si riceva un importo pari alle spese dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito i rischi alla società veicolo;

    3. (c) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito i rischi alla società veicolo non include le spese come importo recuperabile dalla società veicolo ai sensi dell'articolo 41 del presente regolamento;

  48. 45. «contratto di assicurazione o di riassicurazione esistente»: un contratto di assicurazione o di riassicurazione per il quale sono state riconosciute obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione;

  49. 46. «utili attesi inclusi nei premi futuri» : il valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri derivante dall'inclusione nelle riserve tecniche dei premi relativi a contratti di assicurazione e di riassicurazione esistenti la cui riscossione è attesa in un momento futuro, ma che potrebbero non essere riscossi per qualsiasi motivo diverso dal verificarsi dell'evento assicurato, indipendentemente dai diritti legali o contrattuali del contraente di disdire la polizza;

  50. 47. «assicurazione su ipoteche»: un'assicurazione dei crediti che offre una copertura ai prestatori in caso di inadempimento relativo a prestiti ipotecari;

  51. 48. «impresa figlia»: un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, comprese le relative imprese figlie;

  52. 49. «impresa partecipata»: un'impresa figlia o un'altra impresa in cui si detiene una partecipazione o un'impresa collegata a un'altra impresa da un rapporto di cui all'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;

  53. 50. «impresa regolamentata»: un «ente regolamentato» ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4;

  54. 51. «impresa non regolamentata»: un'impresa diversa da quelle di cui all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2002/87/CE;

  55. 52. «impresa non regolamentata che svolge attività finanziarie»: un'impresa non regolamentata che svolge una o più attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5 qualora tali attività costituiscano una parte rilevante della sua attività complessiva;

  56. 53. «impresa strumentale»: un'impresa non regolamentata la cui attività principale consiste nella proprietà e nella gestione di immobili, nella gestione di servizi di elaborazione dati, in servizi sanitari e assistenziali o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;

  57. 54. «società di gestione di OICVM»: una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE o una società d'investimento autorizzata ai sensi dell'articolo 27 della stessa direttiva a condizione che non abbia designato una società di gestione ai sensi di tale direttiva;

  58. 55. «gestore di fondi di investimento alternativi»: un gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, punto 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;

55. bis «attività infrastrutturali»: attività fisiche, strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali;

55. ter «entità infrastrutturale»: un'entità o un gruppo di imprese che, sulla base dell'esercizio finanziario più recente di tale entità o gruppo per il quale sono disponibili dati o sulla base di una proposta di finanziamento, deriva la maggioranza sostanziale delle sue entrate dal possesso, dal finanziamento, dallo sviluppo o dalla gestione di attività infrastrutturali;

  1. 55 quater. «rischio di sostenibilità»: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento o sul valore della passività;

  2. 55 quinquies. «fattori di sostenibilità»: fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio7;

  3. 55 sexies. «preferenze di sostenibilità»: la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:

    1. a) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili quali definiti all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio8;

    2. b) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili quali definiti all’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088;

    3. c) uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono stabiliti dal cliente o dal potenziale cliente;

  4. 56. «enti pensionistici aziendali o professionali»: enti ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6;

  5. 57. «impresa di assicurazione nazionale»: un'impresa autorizzata e vigilata da autorità di vigilanza di paesi terzi che richiederebbe un'autorizzazione quale impresa di assicurazione conformemente all'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE se la sua sede fosse situata nell'Unione;

  6. 58. «impresa di riassicurazione nazionale»: un'impresa autorizzata e vigilata da autorità di vigilanza di paesi terzi che richiederebbe un'autorizzazione quale impresa di riassicurazione conformemente all'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE se la sua sede fosse situata nell'Unione.

  7. 59. «CCP»: una CCP ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio8;

  8. 60. «non aggredibile in caso di procedura concorsuale» in relazione ad attività dei clienti, che esistono disposizioni efficaci che assicurano che tali attività non saranno a disposizione dei creditori di una CCP o di un partecipante diretto in caso di insolvenza di tale CCP o partecipante diretto rispettivamente o che le attività non saranno a disposizione del partecipante diretto per coprire le perdite sostenute in seguito all'inadempimento di uno o più clienti diversi da quelli che hanno costituito tali attività;

  9. 61. «cliente»: un cliente ai sensi dell'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 648/2012 o un'impresa che ha stabilito accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento;

  10. 62. «partecipante diretto»: un partecipante diretto ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012;

  11. 63. «operazione relativa a CCP»: un contratto o un'operazione di cui all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 tra un cliente e un partecipante diretto che siano direttamente collegati a un contratto o ad un'operazione elencati in tale paragrafo tra tale partecipante diretto e una CCP.

Art. 2 Giudizio degli esperti

1. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione formulano ipotesi sulle norme relative alla valutazione delle attività e delle passività, delle riserve tecniche, dei fondi propri, dei requisiti patrimoniali di solvibilità, dei requisiti patrimoniali minimi e sulle norme relative agli investimenti, tali ipotesi si basano sulla competenza di persone con conoscenze pertinenti, esperienza e comprensione dei rischi inerenti alle attività di assicurazione o di riassicurazione.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, tenendo debito conto del principio di proporzionalità, garantiscono che gli utenti interni delle ipotesi pertinenti siano informati del loro contenuto, del loro grado di attendibilità e delle loro limitazioni. A tale scopo, i fornitori di servizi ai quali sono state esternalizzate funzioni o attività sono considerati utenti interni.

Sezione 2. Valutazioni esterne del merito di credito

Art. 3 Associazione delle valutazioni del merito di credito alle classi di merito di credito

La scala delle classi di merito di credito di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE include le classi di merito di credito da 0 a 6.

Art. 4 Requisiti generali sull'uso delle valutazioni del merito di credito

1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono utilizzare una valutazione esterna del merito di credito per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard solo se è stata emessa da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) o è stata approvata da un'ECAI ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio7.

2. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione prescelgono una o più ECAI ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard.

3. L'utilizzo delle valutazioni del merito di credito è coerente e tali valutazioni non sono utilizzate selettivamente.

4. Nell'utilizzo delle valutazioni del merito di credito, le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettano tutti i seguenti obblighi:

  1. (a) se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI prescelta per una certa classe di elementi, le utilizza in modo coerente per tutti gli elementi appartenenti a tale classe;

  2. (b) se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI prescelta, le utilizza in modo continuo e coerente nel tempo;

  3. (c) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza solo le valutazioni del merito di credito dell'ECAI prescelta che tengono conto degli importi complessivi ad essa dovuti a titolo di capitale e di interessi;

  4. (d) qualora per un elemento provvisto di rating esista una sola valutazione del merito di credito ad opera di un'ECAI prescelta, tale valutazione è impiegata per determinare i requisiti patrimoniali per l'elemento in questione;

  5. (e) qualora per un elemento provvisto di rating esistano due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte ed esse corrispondano a parametri differenti, si utilizza la valutazione corrispondente al requisito patrimoniale più alto;

  6. (f) qualora per un elemento provvisto di rating esistano più di due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte, si utilizzano le due valutazioni corrispondenti ai due requisiti patrimoniali più bassi. Se i due requisiti patrimoniali più bassi sono diversi, tra le due valutazioni del merito di credito si utilizza quella corrispondente al requisito patrimoniale più elevato. Se i due requisiti patrimoniali più bassi sono identici, si utilizza la valutazione corrispondente a tale requisito patrimoniale;

  7. (g) le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano, se disponibili, le valutazioni del merito di credito richieste e non richieste.

5. Qualora un elemento faccia parte delle esposizioni più grandi o più complesse dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'impresa effettua la propria valutazione interna del merito di credito dell'elemento e lo attribuisce a una delle sette classi di una scala di valutazione del merito di credito. Qualora la valutazione interna del merito di credito corrisponda a un requisito patrimoniale più basso di quello risultante dalle valutazioni del merito di credito di ECAI prescelte, ai fini del presente regolamento la valutazione interna del merito di credito viene ignorata.

6. Ai fini del paragrafo 5, le esposizioni più grandi o più complesse di un'impresa comprendono le posizioni verso una cartolarizzazione di cui all'articolo 178, paragrafi 8 e 9, e le posizioni verso una ricartolarizzazione;

Art. 5 Valutazione del merito di credito per emittente e per emissione

1. Se esiste una valutazione del merito di credito per uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene l'elemento che costituisce l'esposizione, si utilizza tale valutazione.

2.

Ove per un determinato elemento non esista una valutazione del merito di credito direttamente applicabile, ma esista una valutazione per uno specifico programma di emissione o linea di credito ai quali l'elemento che costituisce l'esposizione non appartiene o esista una valutazione generale del merito di credito per l'emittente, tale valutazione è utilizzata in uno dei seguenti casi:

  1. (a) determina un requisito patrimoniale identico o superiore a quanto accadrebbe altrimenti e l'esposizione in questione è di rango pari (pari passu) o inferiore (junior), sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;

  2. (b) determina un requisito patrimoniale identico o inferiore a quanto accadrebbe altrimenti e l'esposizione in questione è di rango pari (pari passu) o superiore (senior), sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi.

In tutti gli altri casi, le imprese di assicurazione o di riassicurazione tengono conto che per l'esposizione non è disponibile alcuna valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta.

3. Le valutazioni del merito di credito assegnate a emittenti che rientrano in un gruppo societario non sono utilizzate come valutazioni del merito di credito per un altro emittente dello stesso gruppo.

Art. 6 Doppio rating del credito per le posizioni verso una cartolarizzazione

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, lettera d), se è disponibile solo una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta per una posizione verso una cartolarizzazione, tale valutazione non viene utilizzata. I requisiti patrimoniali per l'elemento in questione si determinano come se non fossero disponibili valutazioni del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta.

Capo II. Valutazione delle attività e delle passività

Art. 7 Ipotesi di valutazione

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le attività e le passività in base al presupposto della continuità aziendale dell'impresa interessata.

Art. 8 Ambito di applicazione

Gli articoli da 9 a 16 si applicano alla contabilizzazione e alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche.

Art. 9 Metodologia di valutazione — principi generali

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione contabilizzano le attività e le passività conformemente ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le attività e passività conformemente ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, a condizione che tali principi includano metodi di valutazione coerenti con l'approccio di valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. Qualora tali principi ammettano l'uso di più metodi di valutazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano solo i metodi conformi all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

3. Se i metodi di valutazione inclusi nei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 sono temporaneamente o permanentemente difformi dall'approccio di valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano altri metodi di valutazione considerati conformi all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in particolare rispettando il principio di proporzionalità di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono contabilizzare e valutare un'attività o una passività sulla base del metodo di valutazione che utilizzano per redigere i propri bilanci annuali o consolidati a condizione che:

  1. (a) il metodo di valutazione sia conforme all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;

  2. (b) il metodo di valutazione sia proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

  3. (c) l'impresa non valuti tale attività o passività nel suo bilancio utilizzando i principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;

  4. (d) la valutazione delle attività e delle passività attraverso l'utilizzo di principi contabili internazionali imporrebbe all'impresa costi che sarebbero sproporzionati rispetto alle spese amministrative totali.

5. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le singole attività separatamente.

6. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le singole passività separatamente.