diritto.io

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2017 della Commissione dell'11 novembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute ancorate all'euro in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)1, in particolare l'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera c),

Gli adeguamenti stabiliti dal presente regolamento tengono conto dei criteri dettagliati di cui all'articolo 188, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione2.

Al fine di garantire un trattamento coerente delle valute ancorate all'euro nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario, è opportuno prevedere fattori corretti per il rischio valutario riguardante i tassi di cambio tra l'euro e le valute ancorate all'euro, nonché i tassi di cambio tra due valute ancorate all'euro.

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Fattori corretti per il rischio valutario se la valuta locale o la valuta estera è l'euro

Se la valuta locale o la valuta estera è l'euro, ai fini dell'articolo 188, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35, il fattore del 25 % è sostituito da:

  1. a) 0,39 % se l'altra valuta è la corona danese (DKK);

  2. b) 1,81 % se l'altra valuta è il lev (BGN);

  3. c) 2,18 % se l'altra valuta è il franco CFA dell'Africa occidentale (BCEAO) (XOF);

  4. d) 1,96 % se l'altra valuta è il franco CFA dell'Africa centrale (BEAC) (XAF);

  5. e) 2,00 % se l'altra valuta è il franco comorano (KMF).

Art. 2 Fattori corretti per il rischio valutario se la valuta locale e la valuta estera sono ancorate all'euro

Ai fini dell'articolo 188, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35, il fattore del 25 % è sostituito da:

  1. a) 2,24 % se le due valute sono la DKK e il BGN;

  2. b) 2,62 % se le due valute sono la DKK e lo XOF;

  3. c) 2,40 % se le due valute sono la DKK e lo XAF;

  4. d) 2,44 % se le due valute sono la DKK e il KMF;

  5. e) 4,06 % se le due valute sono il BGN e lo XOF;

  6. f) 3,85 % se le due valute sono il BGN e lo XAF;

  7. g) 3,89 % se le due valute sono il BGN e il KMF;

  8. h) 4,23 % se le due valute sono lo XOF e lo XAF;

  9. i) 4,27 % se le due valute sono lo XOF e il KMF;

  10. j) 4,04 % se le due valute sono lo XAF e il KMF.

Art. 3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker