Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,
L'Accademia europea di polizia (CEPOL) è stata istituita con decisione 2005/681/GAI del Consiglio2 come entità dell'Unione avente lo scopo di contribuire alla formazione degli alti funzionari e ufficiali di polizia degli Stati membri e di facilitare la cooperazione tra le forze di polizia nazionali organizzando e coordinando attività di formazione su tematiche di polizia con una dimensione europea.
Il programma di Stoccolma «Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» è inteso a creare un'autentica cultura europea in materia di applicazione della legge istituendo programmi di formazione europea e programmi di scambio destinati a tutti i professionisti preposti all'azione di contrasto a livello nazionale e dell'Unione.
In risposta all'invito formulato dal Consiglio europeo nel programma di Stoccolma di intensificare la formazione relativa alle tematiche connesse all'Unione e rendere tale formazione sistematicamente accessibile per i funzionari delle autorità di contrasto di ogni grado, e alla richiesta del Parlamento europeo di rafforzare il quadro dell'Unione per la formazione del personale giudiziario e di polizia, gli obiettivi di CEPOL dovrebbero essere articolati in conformità della seguente serie di principi generali, ponendo al contempo un accento particolare sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito delle attività di contrasto: in primo luogo, sostenere gli Stati membri nel fornire una formazione intesa a migliorare le conoscenze di base della dimensione unionale dell'attività di contrasto; in secondo luogo, sostenere gli Stati membri, su loro richiesta, nello sviluppo della cooperazione bilaterale e regionale attraverso la formazione delle autorità di contrasto; in terzo luogo, sviluppare, attuare e coordinare la formazione relativa a settori tematici specifici; e, in quarto luogo, sviluppare, attuare e coordinare la formazione relativa a missioni dell'Unione nonché ad attività dirette a sviluppare capacità di contrasto nei paesi terzi. Tale serie di principi generali dovrebbe rappresentare il programma di formazione europea delle autorità di contrasto, inteso a garantire che la formazione a livello dell'Unione per i funzionari delle autorità di contrasto sia di alta qualità, sia coerente e omogenea. Tali principi generali rispecchiano i quattro ambiti identificati dalla Commissione sulla base dell'analisi delle esigenze e dell'offerta di formazione effettuata da CEPOL in cooperazione con gli Sati membri.
Nelle sue attività di formazione, CEPOL dovrebbe promuovere il rispetto e la comprensione comuni dei diritti fondamentali nell'ambito delle attività di contrasto, quali la privacy, la protezione dei dati, nonché i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, dei testimoni e degli indagati, inclusa la salvaguardia dei diritti delle vittime della violenza di genere.
Tenuto conto del programma di formazione europea delle autorità di contrasto, la semplificazione e il miglioramento del funzionamento di CEPOL aumentano le possibilità dell'Agenzia di sostenere, sviluppare, realizzare e coordinare attività di formazione per le autorità di contrasto degli Stati membri, senza pregiudicare le iniziative degli Stati membri nel campo della formazione per i funzionari delle autorità di contrasto, ove tali attività di formazione possono apportare un valore aggiunto per gli Stati membri e per l'Unione.
Al fine di utilizzare le proprie risorse nel modo più efficiente, CEPOL dovrebbe incentrare le sue attività su priorità e settori in cui la formazione può apportare un valore aggiunto per gli Stati membri e per l'Unione in linea con le esigenze di formazione e operative attuali e future.
CEPOL dovrebbe garantire che la formazione sia valutata e che le conclusioni delle analisi delle esigenze di formazione siano inglobate nella sua pianificazione, onde aumentare l'efficacia delle azioni future. È altresì opportuno che CEPOL sia in grado di promuovere il reciproco riconoscimento della formazione delle autorità di contrasto negli Stati membri e il riconoscimento da parte degli Stati membri delle formazioni fornite a livello dell'Unione.
Al fine di evitare doppioni o sovrapposizioni e di garantire un migliore coordinamento delle attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto competenti svolte dalle agenzie dell'Unione e altri organismi pertinenti, CEPOL dovrebbe valutare le esigenze di formazione strategica e focalizzarsi sulle priorità dell'Unione nel settore della sicurezza interna e dei suoi aspetti esterni, in linea con i cicli programmatici pertinenti.
CEPOL dovrebbe creare una rete di istituti di formazione degli Stati membri per i funzionari delle autorità di contrasto e dovrebbe essere in contatto con un'unica unità nazionale in ciascuno Stato membro operativa all'interno della rete.
È opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione di CEPOL («consiglio di amministrazione»), in modo da controllarne efficacemente l'operato. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti dovrebbero essere nominati in base alle loro conoscenze in materia di politica nazionale di formazione dei funzionari delle autorità di contrasto e alle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio.
Al fine di garantire la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione, tutte le parti in esso rappresentate dovrebbero impegnarsi per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.
Al consiglio di amministrazione dovrebbero essere conferiti i poteri necessari, in particolare per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare le opportune regole finanziarie nonché i programmi di lavoro pluriennale e annuale di CEPOL, istituire procedure di lavoro trasparenti per l'assunzione delle deliberazioni di CEPOL, nominarne il direttore esecutivo, stabilire gli indicatori di risultato ed esercitare i poteri di autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea («statuto del personale») e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («regime applicabile agli altri agenti»), definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio3.
Al fine di garantire un funzionamento quotidiano efficiente di CEPOL, è opportuno che il direttore esecutivo ne sia il rappresentante legale e amministratore, eserciti tutte le sue funzioni in modo indipendente e garantisca che CEPOL adempia i compiti previsti dal presente regolamento. In particolare, è opportuno che spetti al direttore esecutivo preparare i documenti di bilancio e di pianificazione per la presentazione al consiglio di amministrazione di una decisione e attuare la programmazione pluriennale e i programmi di lavoro annuale di CEPOL.
Se del caso, e tenendo conto delle esigenze operative e delle risorse finanziarie, il consiglio di amministrazione dovrebbe decidere di istituire un comitato scientifico per la formazione, che funga da organo consultivo indipendente al fine di garantire la qualità scientifica dell'attività di CEPOL. Tale comitato dovrebbe essere composto da persone indipendenti che siano accademici di alto livello e professionisti preposti all'azione di contrasto competenti nelle materie contemplate dal presente regolamento. I membri del comitato scientifico dovrebbero essere nominati dal consiglio di amministrazione secondo un invito a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e una procedura di selezione trasparenti.
CEPOL dovrebbe garantire che le sue attività di formazione integrino gli sviluppi pertinenti nel settore della ricerca. Esso dovrebbe promuovere e stabilire un partenariato con organismi dell'Unione competenti nelle materie contemplate dal presente regolamento e istituzioni accademiche pubbliche e private ed essere in grado di incoraggiare la creazione di partenariati più stretti tra le università e gli istituti di formazione delle autorità di contrasto degli Stati membri, al fine di creare sinergie tra loro attraverso una cooperazione rafforzata.
Per garantire la piena autonomia e indipendenza di CEPOL e consentirgli di realizzare correttamente gli obiettivi e di eseguire i compiti ad esso assegnati dal presente regolamento, è opportuno che CEPOL disponga di un bilancio sufficiente e autonomo alimentato essenzialmente da un contributo del bilancio generale dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi a tali contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.
Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, CEPOL dovrebbe poter concedere sovvenzioni agli istituti di formazione e di ricerca degli Stati membri per la realizzazione dei suoi corsi, seminari e conferenze. Tali sovvenzioni dovrebbero contribuire a promuovere la cooperazione fra gli istituti di formazione degli Stati membri nell'ambito della rete e il riconoscimento reciproco della formazione delle autorità di contrasto.
Per assolvere la sua missione, e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, CEPOL dovrebbe poter cooperare con gli organismi dell'Unione, le autorità e gli istituti di formazione dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento, nell'ambito di accordi di lavoro conclusi conformemente al presente regolamento o conclusi con gli istituti di formazione nazionali dei paesi terzi sulla base dell'articolo 8 della decisione 2005/681/GAI, come pure con parti private.
La decisione 2005/681/GAI stabiliva che CEPOL avesse sede a Bramshill (Regno Unito). In conformità del regolamento (UE) n. 543/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio4, la sede di CEPOL è stata trasferita a Budapest (Ungheria) e la Commissione è stata invitata a presentare una relazione sull'efficacia della decisione 2005/681/GAI a seguito di un'analisi costi-benefici e di una valutazione d'impatto approfondite.
È opportuno che lo Stato membro ospitante di CEPOL garantisca le condizioni necessarie per il regolare funzionamento di CEPOL, anche in termini di scolarizzazione multilingue a orientamento europeo e di adeguati collegamenti di trasporto, in modo da attirare risorse umane di elevata qualità su una base geografica la più ampia possibile.
Il presente regolamento mira a modificare e ampliare le disposizioni della decisione 2005/681/GAI, come modificata dal regolamento (UE) n. 543/2014. Poiché le modifiche da apportare attraverso il presente regolamento sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, a fini di chiarezza, la decisione 2005/681/GAI, come modificata dal regolamento (UE) n. 543/2014, sia sostituita integralmente in relazione agli Stati membri vincolati dal presente regolamento. È opportuno che CEPOL istituita con il presente regolamento sostituisca e assuma le funzioni di CEPOL istituita con la decisione 2005/681/GAI, che di conseguenza dovrebbe essere abrogata.
A CEPOL dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un'agenzia responsabile della formazione delle autorità di contrasto a livello dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), segnatamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto al rispetto della vita privata, tutelati dagli articoli 7 e 8 della Carta e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali, obiettivi e compiti dell'agenzia
Art. 1 Istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto
1. È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL).
2. CEPOL istituita con il presente regolamento sostituisce e succede a CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «funzionari delle autorità di contrasto», il personale della polizia, delle dogane e di altri servizi pertinenti, quale definito dai singoli Stati membri, che è preposto, e il personale degli organismi dell'Unione che hanno compiti connessi e:
a) alla prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione; o
b) alla gestione delle crisi e al mantenimento dell'ordine pubblico, in particolare alle operazioni di polizia internazionali in occasione di eventi di primo piano;
2) «organismi dell'Unione», le istituzioni, gli organismi, le missioni, gli uffici e le agenzie istituiti dal TUE e dal TFUE, o sulla base dei medesimi;
3) «organizzazioni internazionali», gli organismi e gli enti di diritto internazionale pubblico a questi subordinati o altri organismi istituiti da o sulla base di un accordo tra due o più paesi, nonché Interpol.
Art. 3 Obiettivi di CEPOL
1. CEPOL sostiene, sviluppa, realizza e coordina attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto, ponendo un accento particolare sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito delle attività di contrasto, in particolare nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri e il terrorismo, del mantenimento dell'ordine pubblico, in particolare le operazioni di polizia internazionali in occasione di eventi di primo piano, e della programmazione e del comando di missioni dell'Unione, che possono includere anche la formazione sul comando delle attività di contrasto e le competenze linguistiche. Più specificatamente, CEPOL provvede a:
a) prestare sostegno agli Stati membri nel fornire attività di formazione intese ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza:
i) dell'applicazione e dell'uso degli strumenti internazionali e dell'Unione sulla cooperazione nell'attività di contrasto;
ii) degli organismi dell'Unione, in particolare Europol, Eurojust e Frontex, e del loro funzionamento e ruolo;
iii) degli aspetti di polizia e giudiziari della cooperazione delle autorità di contrasto, e delle modalità pratiche di accesso ai canali per lo scambio di informazioni;
b) prestare sostegno agli Stati membri, qualora questi lo richiedano, nello sviluppo della cooperazione regionale e bilaterale attraverso la formazione delle autorità di contrasto tra gli Stati membri, gli organismi dell'Unione e i paesi terzi,;
c) sviluppare, realizzare e coordinare attività di formazione su settori tematici specifici penali o relativi all'attività di polizia;
d) sviluppare, realizzare e coordinare attività di formazione intese a sostenere gli Stati membri e gli organismi dell'Unione nella formazione dei funzionari delle autorità di contrasto per la partecipazione a missioni dell'Unione, nonché ad attività dirette a sviluppare capacità di contrasto nei paesi terzi;
e) formare i formatori e contribuire a migliorare e scambiare le migliori pratiche di apprendimento.
2. CEPOL sviluppa strumenti e metodi di apprendimento, li migliora e li applica in una prospettiva di formazione permanente per consolidare le competenze dei funzionari delle autorità di contrasto. CEPOL valuta i risultati di tali azioni al fine di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle azioni future a livello di Unione.
3. CEPOL si appoggia a una rete di istituti di formazione degli Stati membri per i funzionari delle autorità di contrasto ed è in contatto con un'unica unità nazionale della rete in ciascuno Stato membro.
4. Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 sono svolte da CEPOL in cooperazione con la rete di istituti di formazione degli Stati membri e conformemente alle regole finanziarie applicabili a CEPOL.
Art. 4 Compiti
1. CEPOL elabora analisi delle esigenze di formazione strategica pluriennali e programmi di apprendimento pluriennali.
2. CEPOL sostiene, sviluppa, realizza e coordina attività di formazione e prodotti di apprendimento, che comprendono:
a) corsi, seminari, conferenze, attività in rete e di apprendimento on line, nonché altre attività innovative e avanzate di formazione;
b) piani formativi comuni per la formazione delle autorità di contrasto su tematiche specifiche con una dimensione unionale;
c) moduli di formazione graduati su fasi progressive o livelli di complessità delle competenze che il gruppo di destinatari deve acquisire, e incentrati su una regione geografica specifica o su un settore tematico specifico di attività criminale o su insieme specifico di competenze professionali;
d) scambio e programmi di distacco come pure visite di studio nel contesto della formazione delle autorità di contrasto.
3. Le attività di formazione e i prodotti di apprendimento di CEPOL possono essere supportati, potenziati e integrati dal funzionamento di una rete elettronica.
4. CEPOL sostiene le missioni e lo sviluppo delle capacità dell'Unione nei paesi terzi mediante una o più delle azioni seguenti:
a) valutare, in coordinamento con altri organismi dell'Unione pertinenti, l'impatto delle esistenti politiche e iniziative connesse all'Unione in materia di formazione delle autorità di contrasto;
b) sviluppare e fornire attività di formazione per preparare i funzionari delle autorità di contrasto a partecipare a missioni dell'Unione, anche per consentire loro di acquisire le appropriate competenze linguistiche, in coordinamento con l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa e con le iniziative in atto negli Stati membri;
c) sviluppare e fornire attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto di paesi terzi, in particolare i paesi candidati all'adesione all'Unione e i paesi cui si applica la politica europea di vicinato;
d) gestire i fondi assegnati all'assistenza esterna dell'Unione per aiutare i paesi terzi a sviluppare le proprie capacità nei settori politici pertinenti dell'attività di contrasto, conformemente alle priorità stabilite dall'Unione.
5. CEPOL promuove il riconoscimento reciproco della formazione delle autorità di contrasto negli Stati membri e il riconoscimento da parte degli Stati membri della formazione fornita a livello di Unione nel debito rispetto del principio di sussidiarietà.
6. CEPOL può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nei campi che rientrano nel suo mandato. Tali attività di comunicazione non possono pregiudicare i compiti di cui al paragrafo 1 e sono svolte conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 5 Ricerca pertinente alla formazione
1. CEPOL contribuisce e incoraggia lo sviluppo della ricerca pertinente alle attività di formazione rientranti tra i suoi obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e diffonde i risultati della ricerca. A tal fine, CEPOL può effettuare analisi pertinenti e può creare archivi delle ricerche disponibili nonché delle esigenze di formazione delle autorità di contrasto.
2. CEPOL promuove e istituisce partenariati con organismi dell'Unione e istituzioni accademiche pubbliche e private, e può incoraggiare la creazione di partenariati più stretti tra le università e gli istituti di formazione delle autorità di contrasto degli Stati membri.
Capo II. Cooperazione tra gli stati membri e cepol
Art. 6 Unità nazionali CEPOL
1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale, che costituisce l'organo di collegamento con CEPOL all'interno della sua rete di istituti nazionali di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto negli Stati membri.
2. Le unità nazionali sono preposte allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo. In particolare, esse:
a) forniscono a CEPOL le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
b) contribuiscono all'effettiva comunicazione e cooperazione di CEPOL con tutti gli istituti di formazione pertinenti, compresi gli istituti di ricerca pertinenti negli Stati membri;
c) contribuiscono all'elaborazione dei programmi di lavoro, dei calendari annuali e del sito web di CEPOL e li promuovono;
d) rispondono alle richieste di informazioni e consulenza di CEPOL;
e) organizzano e coordinano in modo tempestivo e trasparente le opportune nomine di partecipanti e di esperti per le attività a livello nazionale;
f) coordinano lo svolgimento di attività e le riunioni all'interno del rispettivo Stato membro;
g) forniscono supporto nell'istituzione e nell'attuazione di programmi di scambio per i funzionari delle autorità di contrasto;
h) promuovono l'uso della rete elettronica di CEPOL per la formazione dei funzionari delle autorità di contrasto.
3. Su richiesta del consiglio di amministrazione, del direttore esecutivo o di propria iniziativa, i rappresentanti delle unità nazionali si riuniscono regolarmente per quanto riguarda le questioni operative e formative di CEPOL. Essi in particolare esaminano ed elaborano proposte volte a migliorare l'efficacia di CEPOL sul piano operativo e incoraggiano l'impegno degli Stati membri.
4. Ciascuno Stato membro determina l'organizzazione e il personale della sua unità nazionale conformemente alla propria legislazione nazionale e alle proprie risorse.
Capo III. Organizzazione di cepol
Art. 7 Struttura amministrativa e di gestione di CEPOL
La struttura amministrativa e di gestione di CEPOL comprende:
a) un consiglio di amministrazione;
b) un direttore esecutivo;
c) se del caso, un comitato scientifico per la formazione istituito dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 15;
d) se del caso, altri organi consultivi, istituito dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera q).
Sezione 1. Consiglio di amministrazione
Art. 8 Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e della Commissione. Ciascun rappresentante ha diritto di voto.
2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che lo rappresenta in sua assenza.
3. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati tenendo conto delle loro conoscenze in materia di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto e delle loro pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Si tiene conto altresì del principio di una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.
4. Fatto salvo il diritto degli Stati membri e della Commissione di porre fine al mandato dei membri e dei loro supplenti, l'appartenenza al consiglio di amministrazione ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.
Art. 9 Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a) ogni anno adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e conformemente all'articolo 10, un documento contenente la programmazione pluriennale e il suo programma di lavoro annuale per l'anno successivo;
b) adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il bilancio annuale di CEPOL ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio di CEPOL a norma del capo IV;
c) adotta una relazione annuale di attività consolidata sulle attività di CEPOL e, entro il 1o luglio dell'anno successivo, la trasmette al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica;
d) adotta le regole finanziarie applicabili a CEPOL conformemente all'articolo 21;
e) adotta una strategia interna antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
f) adotta norme interne per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, ai membri del comitato di selezione e ai membri di un comitato scientifico per la formazione;
g) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 4, in base a un'analisi delle esigenze;
h) adotta il proprio regolamento interno;
i) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale CEPOL, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di altri agenti («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);
j) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
k) assicura, se del caso, una capacità di audit interno;
l) adotta norme interne concernenti la procedura di selezione del direttore esecutivo, incluse le norme sulla composizione del comitato di selezione che ne garantiscono l'indipendenza e l'imparzialità;
m) nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 23;
n) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio dei suoi compiti;
o) se del caso e tenendo conto delle esigenze operative e delle risorse finanziarie, decide di istituire un comitato scientifico per la formazione conformemente all'articolo 15 e nomina i suoi membri conformemente all'articolo 16, paragrafo 2;
p) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
q) prende tutte le decisioni, tenuto conto delle esigenze sia operative che finanziarie, in merito alla creazione delle strutture interne di CEPOL e, se necessario, alla loro modifica;
r) autorizza la conclusione di accordi di lavoro conformemente all'articolo 34;
s) adotta programmi, moduli di formazione e metodi di apprendimento comuni e qualsiasi altro strumento didattico o di apprendimento;
t) adotta, se del caso, altre norme interne.
2. Il consiglio di amministrazione adotta, conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni alle quali tale delega di poteri può essere sospesa. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
3. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega al direttore esecutivo dei poteri dell'autorità che ha i poteri di nomina e qualunque altra sotto delega di tali poteri, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
Art. 10 Programmazione pluriennale e programma di lavoro annuale
1.
Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta un documento contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo e tenuto conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione trasmette tale documento al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Il documento di cui al primo comma diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza.
2.
La programmazione pluriennale definisce la programmazione strategica complessiva, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato, nonché la pianificazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. Include una strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
La programmazione pluriennale è attuata attraverso programmi di lavoro annuali e, se del caso, è aggiornata in base all'esito delle valutazioni esterne e interne di cui all'articolo 32. Se del caso, le conclusioni di tali valutazioni sono tenute in considerazione anche nel programma di lavoro annuale per l'anno successivo.
3. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziate per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con la programmazione pluriennale. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. Il programma di lavoro annuale include la strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 3, e le azioni connesse a tale strategia.
4. Quando, dopo l'adozione di un programma di lavoro annuale, è affidato un nuovo compito a CEPOL, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale.
5. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura di quella applicabile all'adozione del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.
Art. 11 Presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri che rappresentano il gruppo di tre Stati membri che hanno congiuntamente preparato il programma di 18 mesi del Consiglio. Essi assumono tali funzioni per il periodo di 18 mesi di detto programma del Consiglio. Tuttavia, se il presidente e il vicepresidente cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del mandato, questo termina automaticamente alla stessa data.
2. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.
3. Qualora sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, il presidente è sostituito d'ufficio dal vicepresidente.