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Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio

Testo vigente

Art. 11 Presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri che rappresentano il gruppo di tre Stati membri che hanno congiuntamente preparato il programma di 18 mesi del Consiglio. Essi assumono tali funzioni per il periodo di 18 mesi di detto programma del Consiglio. Tuttavia, se il presidente e il vicepresidente cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del mandato, questo termina automaticamente alla stessa data.

2. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

3. Qualora sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, il presidente è sostituito d'ufficio dal vicepresidente.

Art. 12 Riunioni del consiglio di amministrazione

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.

2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione tiene due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.

4. Il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo possono invitare a partecipare a una riunione, in veste di osservatore senza diritto di voto, ogni persona il cui parere possa essere rilevante per le discussioni.

5. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

6. CEPOL provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.

Art. 13 Modalità di votazione del consiglio di amministrazione

1. Fatti salvi l'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 15, l'articolo 23, paragrafo 6, e l'articolo 27, paragrafo 2, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei suoi membri.

2. Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro votante, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.

3. Il direttore esecutivo non partecipa alla votazione.

4. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.

Sezione 2. Direttore esecutivo

Art. 14 Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo assicura la gestione di CEPOL. Risponde al consiglio di amministrazione.

2. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o alcun altro organismo.

3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale di CEPOL.

5. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti conferiti a CEPOL dal presente regolamento e in particolare gli spetta:

  1. a) assicurare la gestione corrente di CEPOL;

  2. b) presentare proposte al consiglio di amministrazione in relazione alla creazione delle strutture interne di CEPOL e, se necessario, alla loro modifica;

  3. c) attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

  4. d) elaborare il progetto di programmazione pluriennale e i programmi di lavoro annuali e presentarli al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;

  5. e) attuare la programmazione pluriennale e i programmi di lavoro annuale e informare il consiglio di amministrazione in merito alla loro attuazione;

  6. f) elaborare un progetto di adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

  7. g) redigere il progetto di relazione annuale di attività consolidata di CEPOL e presentarlo al consiglio di amministrazione per adozione;

  8. h) elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'OLAF, e informare la Commissione sui progressi compiuti, due volte l'anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente;

  9. i) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell'OLAF, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive;

  10. j) elaborare un progetto di strategia antifrode di CEPOL e presentarlo al consiglio di amministrazione per adozione;

  11. k) predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili a CEPOL;

  12. l) predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di CEPOL ed eseguire il bilancio;

  13. m) assistere il presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni dello stesso consiglio;

  14. n) svolgere altri compiti a norma del presente regolamento.

Sezione 3. Comitato scientifico per la formazione

Art. 15 Istituzione

Se del caso e tenendo conto delle esigenze operative e delle risorse finanziarie, il consiglio di amministrazione decide, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di istituire un comitato scientifico per la formazione. La stessa procedura si applica alla decisione che revoca tale istituzione.

Art. 16 Disposizioni generali, obiettivo e compiti

1. Quando istituito dal consiglio di amministrazione, il comitato scientifico per la formazione è un organo consultivo indipendente che assicura la qualità scientifica del lavoro di formazione di CEPOL.

2. Il comitato scientifico per la formazione è composto da accademici di alto livello e professionisti preposti all'azione di contrasto competenti nelle materie contemplate dall'articolo 4. Il consiglio di amministrazione nomina i membri del comitato scientifico per la formazione secondo un invito a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e una procedura di selezione trasparenti. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del comitato scientifico per la formazione. I membri del comitato scientifico per la formazione sono indipendenti e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3. Il consiglio di amministrazione incarica il comitato scientifico per la formazione, fra l'altro, dei seguenti compiti:

  1. a) consigliare il direttore esecutivo ai fini della stesura della programmazione pluriennale e dei programmi di lavoro annuali e degli altri documenti strategici, onde garantirne la qualità scientifica e la loro coerenza con le politiche e le priorità dell'Unione nei settori pertinenti;

  2. b) fornire pareri e consulenza indipendenti al consiglio di amministrazione su questioni di sua competenza;

  3. c) fornire pareri e consulenza indipendenti sulla qualità dei piani formativi, sui metodi di apprendimento applicati, sulle opzioni di apprendimento e sugli sviluppi scientifici;

  4. d) svolgere qualsiasi altro compito consultivo riguardante aspetti scientifici dell'attività di formazione di CEPOL, richiesto dal consiglio di amministrazione o dal direttore esecutivo.

4. All'atto dell'istituzione del comitato scientifico per la formazione, il consiglio di amministrazione ne decide la composizione, il mandato dei membri, la frequenza delle riunioni e il regolamento interno, comprese le modalità di votazione.

Capo IV. Disposizioni finanziarie

Art. 17 Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese di CEPOL sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio di CEPOL.

2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio di CEPOL devono essere in pareggio.

3. Fatte salve altre risorse, le entrate di CEPOL comprendono un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione.

4. CEPOL può godere del finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc ai sensi delle regole finanziarie di cui all'articolo 21 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione. Fatto salvo il principio del divieto di doppio finanziamento stabilito nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6 («regolamento finanziario»), CEPOL può gestire fondi dedicati dell'Unione per svolgere attività specifiche nell'ambito dei suoi obiettivi e dei suoi compiti.

5. Le spese di CEPOL comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

6. Gli impegni di bilancio per azioni riguardanti grandi progetti la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

Art. 18 Stesura del bilancio

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario successivo, che comprende una tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

2. Sulla base del progetto di stato di previsione, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il consiglio di amministrazione invia alla Commissione lo stato di previsione definitivo delle entrate e delle spese di CEPOL.

4. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio lo stato di previsione con il progetto di bilancio generale dell'Unione.

5. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere al bilancio generale, che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.

6. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo dell'Unione destinato a CEPOL.

7. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell'organico di CEPOL.

8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio di CEPOL. Questo diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

9. Ai progetti riguardanti gli immobili, che possono avere implicazioni significative per il bilancio di CEPOL, si applica il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione7.

Art. 19 Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio di CEPOL.

2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio qualsiasi informazione pertinente ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione e comunica inoltre tali informazioni alla Corte dei conti.

Art. 20 Rendicontazione e discarico

1. Il contabile di CEPOL comunica i conti provvisori per l'anno finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell'anno finanziario successivo (anno N + 1).

2. CEPOL trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'anno N entro il 31 marzo dell'anno N + 1.

3. Il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di CEPOL per l'anno N, consolidati con i conti della Commissione, entro il 31 marzo dell'anno N + 1.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di CEPOL per l'anno N ai sensi dell'articolo 148 del regolamento finanziario, il contabile di CEPOL stabilisce i conti definitivi di CEPOL di tale anno. Il direttore esecutivo li presenta al consiglio di amministrazione per parere.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi di CEPOL per l'anno N.

6. Entro il 1o luglio dell'anno N + 1, il contabile di CEPOL trasmette il rendiconto definitivo per l'anno N corredato del parere del consiglio di amministrazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti di cui al paragrafo 5.

7. I conti definitivi per l'anno N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N + 1.

8. Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni al più tardi entro il 30 settembre dell'anno N + 1. Il direttore esecutivo invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'anno N.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo, prima del 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Art. 21 Regole finanziarie

1. Le disposizioni finanziarie applicabili a CEPOL sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento di CEPOL e previo accordo della Commissione.

2. In casi debitamente giustificati e previa approvazione del consiglio di amministrazione, CEPOL può concedere sovvenzioni senza invito aperto a presentare proposte agli Stati membri per attività di formazione relative ai compiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4.

Capo V. Personale

Art. 22 Disposizione generale

Al personale CEPOL si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

Art. 23 Direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo di CEPOL ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2.

Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente, sulla base di un elenco ristretto di almeno tre candidati proposto da un comitato di selezione istituito dal consiglio di amministrazione e composto di membri designati dagli Stati membri e dalla Commissione.

Il comitato di selezione stila questo elenco ristretto partendo da un elenco di tutti i candidati, identificati dalla Commissione in modo trasparente, i cui profili corrispondono ai requisiti che sono previsti per la funzione descritti in un avviso di posto vacante pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione trasmette al comitato di selezione copia di tutte le candidature ricevute in relazione al posto vacante.

Per la conclusione di un contratto con il direttore esecutivo, CEPOL è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua, in associazione con il consiglio di amministrazione, una valutazione che tiene conto dell'esame dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri di CEPOL.

4. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo per non più di quattro anni. In tal caso, il direttore esecutivo non partecipa a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

5. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico su decisione del consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

Art. 24 Esperti nazionali distaccati

1. CEPOL può avvalersi di esperti nazionali distaccati.

2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso CEPOL.

Capo VI. Disposizioni varie

Art. 25 Status giuridico

1. CEPOL è un'agenzia dell'Unione. Essa ha personalità giuridica.

2. In ciascuno degli Stati membri, CEPOL ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale. Esso può in particolare acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. CEPOL ha sede a Budapest (Ungheria).

Art. 26 Privilegi e immunità

A CEPOL e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Art. 27 Regime linguistico

1. A CEPOL si applicano le disposizioni del regolamento n. 18.

2. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei suoi membri il regime linguistico interno di CEPOL.

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento di CEPOL sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Art. 28 Trasparenza

1. Ai documenti in possesso di CEPOL si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3. Le decisioni adottate da CEPOL ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, conformemente, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE.

4. Il trattamento di dati personali da parte di CEPOL è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio9.

Art. 29 Lotta antifrode

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10, tra il 1o luglio 2016 e il 31 dicembre 2016, CEPOL aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)11 e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale CEPOL utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.

2. La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione da CEPOL.

3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati da CEPOL. Tali indagini sono svolte conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio12.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di lavoro con gli organismi dell'Unione, le autorità e gli istituti di formazione di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione di CEPOL contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere gli audit e le indagini di cui ai paragrafi 2 e 3 in base alle rispettive competenze.

Art. 30 Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

CEPOL applica, mutatis mutandis, le norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni quali stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/44313 e (UE, Euratom) 2015/44414 della Commissione.

Art. 31 Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale di CEPOL è regolata dalla legge applicabile al contratto pertinente.

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso da CEPOL.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale CEPOL risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità individuale del personale di CEPOL nei confronti di CEPOL è regolata dalle disposizioni dello statuto o dal regime applicabile agli altri agenti.