Regolamento (UE) 2016/95 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 relativo all’abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 83, paragrafo 1, l’articolo 87, paragrafo 2, e l’articolo 88, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,
Migliorare la trasparenza del diritto dell’Unione è parte essenziale della strategia «Legiferare meglio» attuata dalle istituzioni dell’Unione. In tale contesto è opportuno abrogare gli atti che non hanno più ragion d’essere.
Una serie di atti adottati nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale sono diventati obsoleti perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi.
L’azione comune 96/610/GAI del Consiglio2 ha istituito un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell’antiterrorismo per renderle più capillarmente e tempestivamente disponibili ai servizi di tutti gli Stati membri. Tale azione comune è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore della decisione 2009/371/GAI del Consiglio3, che incarica Europol di sostenere e rafforzare la cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto degli Stati membri per prevenire e combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità e della decisione 2008/615/GAI del Consiglio4, che ha introdotto un nuovo quadro di cooperazione transfrontaliera per la lotta al terrorismo.
L’azione comune 96/699/GAI del Consiglio5 ha designato l’Unità droga Europol come l’autorità cui gli Stati membri dovevano trasmettere le informazioni risultanti dall’analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe. Tale azione comune è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore della decisione 2009/371/GAI.
L’azione comune 96/747/GAI del Consiglio6 era volta a rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri istituendo un repertorio dei settori delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche. Tale azione comune è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore della decisione 2009/371/GAI, che affida a Europol il compito di approfondire le conoscenze specialistiche usate nelle indagini dalle autorità competenti degli Stati membri e di offrire consulenza per le indagini.
L’azione comune 96/750/GAI del Consiglio7 era volta a rafforzare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri nel campo della lotta contro la tossicodipendenza ed esortava gli Stati membri a ravvicinare le loro legislazioni in modo da renderle compatibili tra loro nella misura necessaria per prevenire e contrastare il traffico illecito di droga nell’Unione europea. Tale azione comune è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, adottata con l’atto 2000/C-197/01 del Consiglio8, e della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio9.
L’azione comune 97/339/GAI del Consiglio10 ha reso possibile la cooperazione e avviato lo scambio di informazioni fra Stati membri in occasione di manifestazioni su larga scala che richiamano un gran numero di persone da più Stati membri, per il mantenimento dell’ordine pubblico, la protezione di persone e di beni e la prevenzione dei reati. Tale azione comune è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore delle decisioni 2008/615/GAI, 2002/348/GAI11 e 2007/412/GAI12 del Consiglio, che introducono nuove norme sullo scambio di dati personali e non personali e su altre forme di cooperazione per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici durante eventi di rilievo.
L’azione comune 97/372/GAI del Consiglio13 era volta a intensificare lo scambio di informazioni e di intelligence, in particolare in materia di droga, fra le autorità doganali e le altre autorità incaricate dell’applicazione della legge. Tale azione comune è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore dell’atto 98/C-24/01 del Consiglio14, che ha stabilito la convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali, che ha introdotto norme più dettagliate sulla mutua assistenza e la cooperazione fra gli Stati membri allo scopo di prevenire e accertare le violazioni delle disposizioni doganali nazionali, della decisione 2009/917/GAI del Consiglio15, che rende più efficaci le procedure di cooperazione e di controllo delle autorità doganali istituendo un sistema informativo doganale, e della decisione 2009/371/GAI, che investe Europol di compiti di supporto alla cooperazione doganale.
La convenzione del 17 giugno 1998 relativa al ritiro della patente di guida, quale stabilita dall’atto 98/C-216/01 del Consiglio16, è stata ratificata soltanto da sette Stati membri e non è mai entrata in vigore. Inoltre, tra questi sette Stati membri, soltanto l’Irlanda e il Regno Unito hanno formulato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, di tale convenzione che consentiva l’applicazione della convenzione nelle loro relazioni reciproche prima della sua entrata in vigore in tutti gli Stati membri. Tuttavia, in seguito alla notifica del Regno Unito, del 24 luglio 2013, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, primo comma, prima frase, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, detto atto del Consiglio e detta convenzione hanno cessato di applicarsi al Regno Unito dal 1o dicembre 2014, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, di detto protocollo. Pertanto, poiché non sono più applicabili tra gli Stati membri, tali strumenti hanno perso la loro pertinenza nell’acquis dell’Unione e dovrebbero essere abrogati.
L’azione comune 98/427/GAI del Consiglio17 ha stabilito un sistema di scambio di buone pratiche fra Stati membri nell’esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria in materia penale. Tale azione comune è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri.
La decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio18 relativa al mandato europeo di ricerca delle prove (MER) è stata sostituita dalla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio19 relativa all’ordine europeo di indagine (OEI) a causa del suo ambito di applicazione troppo limitato. Poiché l’OEI si applicherà tra 26 Stati membri e il MER continuerà ad applicarsi soltanto ai due Stati membri che non partecipano all’OIE, il MER ha perso pertanto il suo effetto utile quale strumento di cooperazione in materia penale e dovrebbe essere abrogato.
Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza è opportuno abrogare in quanto obsoleti dette azioni comuni, detta convenzione, detto atto del Consiglio e detta decisione quadro.
Sebbene l’articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) preveda l’adozione di direttive, la scelta del regolamento come strumento per abrogare l’azione comune 96/750/GAI e la decisione quadro 2008/978/GAI è appropriata poiché tale regolamento non stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni, ma si limita ad abrogare atti obsoleti, senza sostituirli con nuovi atti.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’abrogazione di una serie di atti obsoleti dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.
In seguito alla notifica effettuata dal Regno Unito il 24 luglio 2013 conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, primo comma, prima frase, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, le azioni comuni 96/610/GAI, 96/699/GAI, 96/747/GAI, 96/750/GAI, 97/339/GAI, 97/372/GAI e 98/427/GAI e l’atto 98/C-216/01 del Consiglio hanno cessato di applicarsi al Regno Unito dal 1o dicembre 2014, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, di detto protocollo. Il Regno Unito non partecipa pertanto all’adozione del presente regolamento per quanto riguarda detti atti giuridici, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. Tuttavia, conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, primo comma, terza frase, del suddetto protocollo, la decisione quadro 2008/978/GAI continua ad applicarsi nel Regno Unito come sostituita dalla direttiva 2014/41/UE. Pertanto, a norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Abrogazione di atti obsoleti
Sono abrogati i seguenti atti:
azione comune 96/610/GAI (repertorio delle competenze nel settore dell’antiterrorismo),
azione comune 96/699/GAI (analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe),
azione comune 96/747/GAI (repertorio delle competenze nella lotta contro la criminalità organizzata),
azione comune 96/750/GAI (lotta contro la tossicodipendenza e contro il traffico di droga),
azione comune 97/339/GAI (cooperazione nel settore dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza),
azione comune 97/372/GAI (cooperazione tra autorità doganali),
atto 98/C-216/01 del Consiglio e convenzione del 17 giugno 1998 (ritiro della patente di guida),
azione comune 98/427/GAI (buona prassi nell’assistenza giudiziaria in materia penale), e
decisione quadro 2008/978/GAI (mandato europeo di ricerca delle prove).
Art. 2 Disposizione transitoria
I mandati europei di ricerca delle prove eseguiti a norma della decisione quadro 2008/978/GAI rimangono disciplinati dalla decisione quadro fino alla conclusione del pertinente procedimento penale con una decisione definitiva.
Art. 3 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Strasburgo, il 20 gennaio 2016 Per il Parlamento europeo Per il Consiglio M. Schulz Il presidente Il presidente A.G. Koenders