Decisione 2009/917/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 sull’uso dell’informatica nel settore doganale
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),
vista l’iniziativa della Repubblica francese,
visto il parere del Parlamento europeo1,
Le amministrazioni doganali, insieme ad altre autorità competenti, sono responsabili, alle frontiere esterne della Comunità ed entro i suoi confini territoriali, della prevenzione, della ricerca e della repressione delle infrazioni sia delle norme comunitarie sia delle leggi nazionali.
La salute, la moralità e la sicurezza dei cittadini sono gravemente minacciate dall’aumento dei traffici illeciti di tutti i generi.
È necessario intensificare la cooperazione tra le amministrazioni doganali mediante l’introduzione di procedure che consentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati personali e di altro genere relativi ai traffici illeciti, avvalendosi della nuova tecnologia per la gestione e la trasmissione di tali informazioni, tenuto conto della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale2, e fatti salvi i principi enunciati nella raccomandazione n. R (87) 15 del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, del 17 settembre 1987, intesa a regolamentare l’uso dei dati di carattere personale nel settore della polizia [in seguito denominata «raccomandazione n. R (87) 15»].
È inoltre necessario rafforzare la complementarità con l’azione svolta a livello di cooperazione con l’Ufficio europeo di polizia (Europol) e l’Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust) consentendo a tali organismi di accedere ai dati del sistema informativo doganale, incluso l’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, per adempiere ai propri compiti nei limiti del loro mandato.
L’accesso al sistema informativo doganale a scopo di lettura dovrebbe consentire a Europol di operare un controllo incrociato delle informazioni ottenute con altri mezzi e di quelle disponibili nelle suddette banche dati, individuare nuovi collegamenti finora non individuabili e effettuare un’analisi più completa. L’accesso all’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali a scopo di lettura dovrebbe consentire a Europol di scoprire collegamenti tra indagini penali, al momento ignoti a Europol, che hanno una dimensione interna ed esterna all’Unione europea.
L’accesso al sistema informativo doganale a scopo di lettura dovrebbe consentire a Eurojust di ottenere immediatamente informazioni necessarie per delineare un preciso quadro d’insieme iniziale che permetta di individuare e rimuovere gli ostacoli giuridici e conseguire migliori risultati nell’azione penale. L’accesso all’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali a scopo di lettura dovrebbe consentire a Eurojust di ricevere informazioni sulle indagini in corso o chiuse nei vari Stati membri e di rafforzare in tal modo il sostegno alle autorità giudiziarie negli Stati membri.
Poiché l’attività quotidiana delle amministrazioni doganali comporta l’applicazione di disposizioni sia comunitarie che non comunitarie, è necessario assicurare che le disposizioni sulla mutua assistenza e la cooperazione amministrativa in ambedue i settori evolvano allo stesso modo. È pertanto opportuno tener conto delle disposizioni relative al sistema informativo doganale e all’archivio d’identificazione dei fascicoli a fini doganali del regolamento (CE) n. 766/20083.
Gli Stati membri riconoscono i vantaggi che l’uso completo dell’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali offrirà per il coordinamento e il rafforzamento della lotta contro la criminalità transnazionale e si impegnano pertanto a inserire dati in detta banca dati nella maggiore misura possibile.
L’esperienza acquisita dall’entrata in vigore della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale del 26 luglio 1995 (in seguito denominata «convenzione SID»)4 mostra che l’utilizzo del sistema informativo doganale soltanto ai fini di osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta o di controlli specifici non permette di conseguire pienamente l’obiettivo del sistema, vale a dire facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali.
Un’analisi strategica dovrebbe aiutare i responsabili al livello più elevato a definire i progetti, gli obiettivi e le politiche della lotta antifrode, a programmare le attività e a dispiegare le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi operativi.
Un’analisi operativa riguardante le attività, i mezzi e le intenzioni di determinate persone o imprese che non rispettano o sembrano non rispettare le leggi nazionali dovrebbe aiutare le autorità doganali a prendere in casi specifici i provvedimenti adeguati per conseguire gli obiettivi in materia di lotta antifrode.
È opportuno pertanto sostituire la convenzione SID.
La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La presente decisione non impedisce agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali relative all’accesso del pubblico ai documenti ufficiali,
DECIDE:
Capo I. Istituzione di un sistema informativo doganale
Art. 1
1. È istituito un sistema informativo automatizzato comune a fini doganali (in seguito denominato «Sistema informativo doganale» o «il sistema»).
2. Lo scopo del sistema informativo doganale, conformemente alla presente decisione, è di aiutare le autorità competenti degli Stati membri a prevenire, ricercare e perseguire i reati ai sensi delle leggi nazionali rendendo più rapidamente disponibili i dati e più efficaci le procedure di cooperazione e di controllo delle amministrazioni doganali degli Stati membri.
Capo II. Definizioni
Art. 2
Ai fini della presente decisione, si intendono per:
1) «leggi nazionali», le disposizioni legislative o regolamentari di uno Stato membro la cui applicazione competa in tutto o in parte all’amministrazione doganale di tale Stato, riguardanti:
a) la circolazione delle merci soggette a misure di divieto, restrizione o controllo, in particolare a quelle contemplate agli articoli 30 e 296 del trattato che istituisce la Comunità europea («trattato CE»);
b) le misure volte a controllare i movimenti di denaro contante all’interno della Comunità, ove tali misure siano adottate a norma dell’articolo 58 del trattato CE;
c) il trasferimento, la conversione, l’occultamento o la dissimulazione di beni o proventi derivanti, direttamente o indirettamente, dal traffico internazionale illecito di stupefacenti o da violazioni:
i) delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro, della cui applicazione è responsabile in tutto o in parte l’amministrazione doganale di tale Stato membro per quanto riguarda il traffico transfrontaliero di merci, soggette a misure di divieto, limitazione o controllo, in particolare quelle di cui agli articoli 30 e 296 del trattato CE, nonché le accise non armonizzate;
ii) dell’insieme delle disposizioni comunitarie e delle relative disposizioni applicative che disciplinano l’importazione, l’esportazione, il transito e il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché tra gli Stati membri nel caso di merci non aventi status comunitario ai sensi dell’articolo 23 del trattato CE o di merci sottoposte a controlli o indagini supplementari al fine di accertare il loro status comunitario;
iii) dell’insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario nell’ambito della politica agricola comune e delle norme specifiche adottate per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; ovvero
iv) dell’insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario in materia di accise armonizzate nonché di IVA all’ importazione, assieme alle relative disposizioni nazionali di attuazione o utilizzate in tale quadro;
2) «dati personali», i dati personali quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio1;
3) «Stato membro che ha fornito i dati», uno Stato membro che inserisce dati nel sistema informativo doganale;
4) «analisi operativa», l’analisi delle operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, infrazioni alle leggi nazionali attraverso la realizzazione delle seguenti fasi:
a) la raccolta d’informazioni, compresi i dati personali;
b) la valutazione dell’affidabilità della fonte d’informazioni e delle informazioni stesse;
c) la ricerca, la rilevazione metodica e l’interpretazione delle relazioni esistenti tra tali informazioni o tra queste e altri dati significativi;
d) la formulazione di constatazioni, ipotesi o raccomandazioni di cui possano servirsi direttamente come informazioni sui rischi le autorità competenti per prevenire e individuare altre operazioni contrarie alle leggi nazionali e/o per identificare con precisione la persona o le imprese implicate in tali operazioni;
5) «analisi strategica», la ricerca e la rilevazione delle tendenze generali in materia di infrazioni alle leggi nazionali, mediante una valutazione della possibilità che si verifichino e dell’ampiezza e dell’incidenza di determinate forme di operazioni contrarie alle leggi nazionali, allo scopo di determinare priorità, di comprendere meglio il fenomeno o la possibilità che si verifichino, di riorientare le azioni di prevenzione e di scoperta delle frodi e di rivedere l’organizzazione dei servizi. Per l’analisi strategica possono essere utilizzati soltanto i dati resi anonimi.
6) «autorità nazionale di controllo», un'autorità di controllo ai sensi all'articolo 3, punto 15, della direttiva (UE) 2016/680.
Capo III. Funzionamento e utilizzazione del sistema informativo doganale
Art. 3
1. Il sistema informativo doganale consiste in una banca dati centrale cui si può accedere tramite terminali in ogni Stato membro. Il sistema comprende esclusivamente i dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, relativi alle categorie seguenti:
a) merci;
b) mezzi di trasporto;
c) imprese;
d) persone;
e) tendenze in materia di frode;
f) disponibilità di competenze professionali;
g) articoli bloccati, sequestrati o confiscati;
h) denaro contante bloccato, sequestrato o confiscato.
2.
La Commissione provvede alla gestione tecnica dell’infrastruttura del sistema informativo doganale secondo le regole previste dalle disposizioni d’applicazione adottate dal Consiglio.
La Commissione riferisce della gestione al comitato di cui all’articolo 27.
3. La Commissione comunica a detto comitato le disposizioni pratiche adottate per la gestione tecnica.
Art. 4
1. Gli Stati membri stabiliscono gli elementi da inserire nel sistema informativo doganale relativamente a ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per quanto necessario alla realizzazione dello scopo di tale sistema. Nella categoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), non devono figurare in nessun caso dati personali.
2. Nell’ambito delle categorie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), le informazioni personali inserite nel sistema sono limitate alle informazioni seguenti:
a) cognome, cognome da nubile, nomi, cognomi precedenti, pseudonimi o appellativi;
b) data e luogo di nascita;
c) cittadinanza;
d) sesso;
e) numero, luogo e data di rilascio dei documenti d’identità (passaporti, carte d’identità, patenti di guida);
f) indirizzo;
g) segni particolari oggettivi e permanenti;
h) motivo dell’inserimento dei dati;
i) azione proposta;
j) codice di allarme atto a segnalare che la persona ha già fatto uso di armi o di violenza ovvero è sfuggita alle autorità;
k) numero d’immatricolazione del mezzo di trasporto.
3. Nell’ambito della categoria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), le informazioni personali inserite nel sistema sono limitate ai cognomi e nomi degli esperti.
4. Nell’ambito delle categorie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h), le informazioni personali sono limitate alle informazioni seguenti:
a) cognome, cognome da nubile, nomi, cognomi precedenti, pseudonimi o appellativi;
b) data e luogo di nascita;
c) cittadinanza;
d) sesso;
e) indirizzo.
5. Non sono comunque inserite nel sistema informativo doganale le categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680.
Art. 5
1.
I dati relativi alle categorie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a g), sono inseriti nel sistema informativo doganale unicamente a fini di osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta, di controlli specifici e di analisi strategica o operativa.
I dati della categoria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera h) sono inseriti nel sistema informativo doganale soltanto a fini di analisi strategica o operativa.
2. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere inseriti nel sistema informativo doganale soltanto se vi sono motivi ragionevoli, in particolare sulla base di precedenti attività illecite, per ritenere che la persona interessata abbia commesso, stia commettendo o intenda commettere un reato ai sensi delle leggi nazionali.
Art. 6
1.
Se le azioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, sono attuate, è possibile raccogliere e trasferire, interamente o in parte, le informazioni seguenti allo Stato membro che ha fornito i dati:
i) l’avvenuta individuazione della merce, del mezzo di trasporto, dell’impresa o della persona oggetto di segnalazione;
ii) il luogo, l’ora o il motivo del controllo;
iii) l’itinerario seguito e la destinazione del viaggio;
iv) le persone che accompagnano la persona in questione o gli occupanti del mezzo di trasporto utilizzato;
v) i mezzi di trasporto utilizzati;
vi) gli oggetti trasportati;
vii) le circostanze relative all’individuazione della merce, dei mezzi di trasporto, della società e della persona.
Quando dette informazioni sono raccolte nel quadro delle azioni di sorveglianza discreta, occorre prendere iniziative intese a garantire che la discrezione della sorveglianza non sia compromessa.
2. Nel quadro dei controlli specifici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, le persone, i mezzi di trasporto e gli oggetti possono essere ispezionati, entro i limiti permessi e a norma delle leggi, dei regolamenti e delle procedure dello Stato membro in cui ha luogo l’ispezione. Se la legislazione di uno Stato membro non ammette il controllo specifico, questo viene automaticamente convertito dal medesimo Stato membro in un’osservazione e rendiconto ovvero in sorveglianza discreta.
Art. 7
1. L’accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale è riservato alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro. Tali autorità nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono altresì comprendere altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all’articolo 1, paragrafo 2.
2. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all’articolo 27 un elenco delle proprie autorità competenti designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo per accedere direttamente al sistema informativo doganale e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi.
3.
Art. 8
1.
Le autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 7, Europol ed Eurojust possono trattare i dati personali ottenuti dal sistema informativo doganale per lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile alla protezione dei dati personali, previa autorizzazione delle autorità nazionali designate dello Stato membro che ha inserito i dati personali in tale sistema e fatto salvo il rispetto delle condizioni da esse imposte.
Le autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro, Europol ed Eurojust possono trattare i dati non personali ottenuti dal sistema informativo doganale per lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2, o per altri scopi, anche amministrativi, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle autorità nazionali designate dello Stato membro che ha inserito i dati non personali nel sistema.
2. Fatti salvi i paragrafi 1 e 4 del presente articolo e gli articoli 11 e 12, i dati ottenuti dal sistema informativo doganale sono utilizzati soltanto dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro designate dallo Stato stesso, le quali sono competenti, in base alle leggi, ai regolamenti e alle procedure del medesimo Stato, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all’articolo 27 un elenco delle autorità competenti da esso nominate a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
4. I dati personali ottenuti dal sistema informativo doganale possono, previa autorizzazione delle autorità nazionali designate dello Stato membro che li ha inseriti nel sistema e subordinatamente al rispetto delle condizioni da esse stabilite, essere:
a) trasmessi ad autorità nazionali diverse da quelle designate a norma del paragrafo 2, e in seguito da esse trattati conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile alla protezione dei dati personali; oppure
b) trasferiti alle autorità competenti di paesi terzi e alle organizzazioni internazionali o regionali e trattati ulteriormente da tali entità, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile alla protezione dei dati personali. I dati non personali ottenuti dal sistema informativo doganale possono essere trasferiti ad autorità nazionali diverse da quelle designate a norma del paragrafo 2, a paesi terzi e organizzazioni internazionali o regionali, e trattati ulteriormente da tali entità, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle autorità nazionali designate dello Stato membro che ha inserito i dati non personali nel sistema.
Art. 9
1. A meno che la presente decisione non stabilisca disposizioni più rigorose, l’inserimento di dati nel sistema informativo doganale è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce.
2. A meno che la presente decisione non stabilisca disposizioni più rigorose, l’utilizzazione dei dati del sistema informativo doganale, compresa l’attuazione di qualsiasi azione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, suggerita dallo Stato membro che ha fornito i dati, è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che utilizza tali dati.
Art. 10
1. Ciascuno Stato membro designa un’amministrazione doganale competente responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.
2. L’amministrazione di cui al paragrafo 1 è responsabile del corretto funzionamento del sistema informativo doganale nello Stato membro e adotta le misure necessarie per garantire l’osservanza della presente decisione.
3. Gli Stati membri si comunicano il nome dell’amministrazione di cui al paragrafo 1.
Art. 11
1. Europol ha il diritto, nei limiti del suo mandato e ai fini dell’adempimento dei suoi compiti, di accedere ai dati inseriti nel sistema informativo doganale a norma degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, e di consultarli.
2. Qualora una consultazione effettuata da Europol riveli la presenza di una corrispondenza tra le informazioni trattate da Europol e una registrazione nel sistema informativo doganale, Europol, tramite i canali definiti dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol)5, informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la registrazione.
3. L’uso delle informazioni ottenute tramite una consultazione del sistema informativo doganale è soggetto al consenso dello Stato membro che ha introdotto i dati nel sistema. Se detto Stato membro autorizza l’uso di tali informazioni, il loro trattamento è disciplinato dalla decisione 2009/371/GAI. Le informazioni sono trasferite da Europol a paesi terzi o organismi terzi solo con il consenso dello Stato che ha introdotto i dati nel sistema.
4. Europol può chiedere altre informazioni agli Stati membri interessati, conformemente alla decisione 2009/371/GAI.
5.
Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, non spetta a Europol collegare le parti del sistema informativo doganale né trasferire i dati in esso contenuti cui ha accesso a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati utilizzati da Europol o in funzione presso di esso, né scaricare o copiare altrimenti parti del sistema informativo doganale.
Europol limita l’accesso ai dati inseriti nel sistema informativo doganale a personale di Europol specificamente autorizzato.
Europol consente all’autorità di controllo comune, istituita a norma dell’articolo 34 della decisione 2009/371/GAI, di passare in rassegna le attività svolte nell’esercizio del suo diritto di accesso ai dati inseriti nel sistema informativo doganale e di consultazione.
6. È inteso che il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni della decisione 2009/371/GAI concernenti la protezione dei dati e la responsabilità per eventuali trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte del personale Europol, né le competenze dell’autorità di controllo comune istituita a norma di detta decisione.