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Regolamento delegato (UE) 2016/558 della Commissione dell'11 aprile 2016 che autorizza gli accordi e le decisioni di cooperative e di altre forme di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riguardanti la pianificazione della produzione

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sta attraversando un lungo periodo di grave squilibrio del mercato. Negli ultimi 18 mesi i prezzi del latte franco azienda sono stati sotto pressione a causa dello squilibrio tra l'aumento della produzione e il rallentamento della crescita della domanda sul mercato mondiale.

Malgrado l'efficacia delle misure già adottate dalla Commissione, la situazione continua a deteriorarsi poiché la chiusura del mercato russo e la contrazione della domanda proveniente dalla Cina hanno colpito il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in un momento in cui erano stati fatti investimenti nella produzione in vista della cessazione del regime delle quote latte il 31 marzo 2015 e delle prospettive positive sul mercato mondiale. Sulla base delle analisi di mercato disponibili non si prevede alcun calo significativo dei volumi di produzione nei prossimi due anni.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/5592 della Commissione autorizza le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a stipulare accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione della produzione lattiera, su base temporanea, per un periodo di sei mesi. Dato che il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è prevalentemente caratterizzato da strutture cooperative, è opportuno estendere tale autorizzazione, compresi i relativi obblighi di notifica, a tali organismi istituiti dai produttori di latte. Ciò vale anche per altre forme di organizzazioni di produttori istituite dai produttori di latte nel rispetto del diritto nazionale e attive nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di massimizzare la copertura della misura.

Al fine di garantire l'efficacia del presente regolamento, è opportuno che esso si applichi non appena possibile in parallelo con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559. È dunque opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker