Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
La libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi sono principi fondamentali del mercato interno dell’Unione, sanciti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
A norma dell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione si adopera per un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la lotta alle discriminazioni. A norma dell’articolo 9 TFUE, nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione sociale, la lotta contro l’esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.
Il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita di Göteborg del 17 novembre 2017, nel corso del quale è stata enfatizzata la necessità di mettere in primo piano le persone, al fine di sviluppare ulteriormente la dimensione sociale dell’Unione, e di promuovere la convergenza attraverso iniziative a tutti i livelli, come confermato nelle conclusioni del Consiglio europeo a seguito della sua riunione del 14 e 15 dicembre 2017.
Nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative dell’Unione per il periodo 2018-2019, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati ad agire per rafforzare la dimensione sociale dell’Unione, adoperandosi per migliorare il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, proteggendo i lavoratori dai rischi per la salute sul luogo di lavoro, garantendo un trattamento equo per tutti nel mercato del lavoro dell’Unione mediante norme aggiornate sul distacco dei lavoratori e migliorando ulteriormente l’attuazione transfrontaliera del diritto dell’Unione.
Al fine di tutelare i diritti dei lavoratori mobili e promuovere una concorrenza leale tra le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), è essenziale migliorare l’attuazione transfrontaliera del diritto dell’Unione in materia di mobilità dei lavoratori e affrontare gli abusi in tal contesto.
È opportuno istituire un’Autorità europea del lavoro («Autorità») al fine di contribuire a rafforzare l’equità del mercato interno e la fiducia in esso. Gli obiettivi dell’Autorità dovrebbero essere chiaramente definiti, con un forte accento su un numero limitato di compiti, onde garantire che i mezzi disponibili siano utilizzati nel modo più efficiente possibile in ambiti in cui l’Autorità può apportare il massimo valore aggiunto. A tal fine, l’Autorità dovrebbe sostenere gli Stati membri e la Commissione nel migliorare l’accesso alle informazioni, sostenere il rispetto delle norme e la cooperazione tra gli Stati membri nell’applicazione e nell’attuazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell’Unione in materia di mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione, e nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all’interno dell’Unione, e dovrebbe fare opera di mediazione e facilitare soluzioni in caso di controversie.
È fondamentale migliorare l’accesso alle informazioni per gli individui e i datori di lavoro, in particolare le PMI, circa i rispettivi diritti e obblighi in tema di mobilità dei lavoratori, libera circolazione dei servizi e coordinamento della sicurezza sociale, al fine di consentire loro di sfruttare appieno le potenzialità offerte dal mercato interno.
L’Autorità dovrebbe svolgere i propri compiti negli ambiti della mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e del coordinamento della sicurezza sociale, inclusi la libera circolazione dei lavoratori, il distacco dei lavoratori, e i servizi a elevato grado di mobilità. Dovrebbe altresì potenziare la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato e ad altre situazioni che mettono a rischio il corretto funzionamento del mercato interno, come le società di comodo e il falso lavoro autonomo, fatta salva la competenza degli Stati membri di decidere in merito alle misure nazionali. Qualora l’Autorità, nello svolgimento dei propri compiti, venga a conoscenza di sospette irregolarità in ambiti del diritto dell’Unione, quali violazioni delle condizioni di lavoro o delle norme in materia di salute e sicurezza, o casi di sfruttamento dei lavoratori, è opportuno che essa possa segnalarle alle autorità nazionali degli Stati membri interessati e, se del caso, alla Commissione e ad altri organismi competenti dell’Unione nonché cooperare con essi su tali temi.
L’ambito delle attività dell’Autorità dovrebbe riguardare specifici atti giuridici dell’Unione elencati nel presente regolamento, comprese le relative modifiche. Tale elenco dovrebbe essere ampliato nel caso in cui siano adottati ulteriori atti giuridici dell’Unione nel settore della mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l’Autorità dovrebbe contribuire in modo proattivo agli sforzi dell’Unione e nazionali nel settore della mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e del coordinamento della sicurezza sociale, collaborando pienamente con le istituzioni e gli organi dell’Unione e con gli Stati membri, evitando al contempo duplicazioni dell’attività e promuovendo sinergie e complementarità.
L’Autorità dovrebbe contribuire ad agevolare l’applicazione e l’esecuzione del diritto dell’Unione nell’ambito di applicazione del presente regolamento e a fornire sostegno all’attuazione delle disposizioni attuate mediante contratti collettivi di applicazione generale in conformità con le prassi degli Stati membri. A tal fine, l’Autorità dovrebbe istituire un sito web unico dell’Unione al fine di consentire l’accesso a tutti i siti web dell’Unione pertinenti e ai siti web ufficiali istituiti a livello nazionale conformemente alla direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4 e alla direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5. Fatti salvi i compiti e le attività della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituita a norma del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio6 («commissione amministrativa»), l’Autorità dovrebbe altresì contribuire al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
In alcuni casi, per rispondere alle esigenze di un settore particolare sono state adottate norme settoriali dell’Unione, ad esempio per l’ambito dei trasporti internazionali, ivi compreso il trasporto stradale, ferroviario, marittimo, per vie navigabili interne e aereo. Nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’Autorità dovrebbe occuparsi anche degli aspetti riguardanti la mobilità dei lavoratori e la sicurezza sociale a livello transfrontaliero dell’applicazione di tali norme settoriali dell’Unione. L’ambito di attività dell’Autorità, in particolare l’opportunità di ampliare le sue attività a ulteriori atti giuridici dell’Unione che riguardano necessità settoriali nell’ambito dei trasporti internazionali, dovrebbe essere sottoposto a valutazione periodica e, se del caso, a riesame.
Le attività dell’Autorità dovrebbero riguardare le persone soggette al diritto dell’Unione nell’ambito di applicazione del presente regolamento, quali lavoratori dipendenti e autonomi e persone in cerca di occupazione. Tali persone dovrebbero comprendere sia i cittadini dell’Unione sia quelli di paesi terzi che risiedono legalmente nell’Unione, quali i lavoratori distaccati, i lavoratori trasferiti all’interno di una stessa società o i residenti di lungo periodo, come anche i loro familiari, conformemente al diritto dell’Unione che ne disciplina la mobilità sul territorio dell’Unione.
L’istituzione dell’Autorità non dovrebbe creare nuovi diritti od obblighi in capo agli individui o ai datori di lavoro, compresi gli operatori economici o le organizzazioni senza scopo di lucro poiché le attività dell’Autorità dovrebbero riguardare tali individui e datori di lavoro nella misura in cui essi sono soggetti al diritto dell’Unione entro l’ambito di applicazione del presente regolamento. Una maggiore cooperazione in materia di attuazione non dovrebbe né comportare oneri amministrativi eccessivi per i lavoratori mobili o per i datori di lavoro, in particolare le PMI, né scoraggiare la mobilità dei lavoratori.
Al fine di garantire che individui e datori di lavoro possano cogliere i benefici di un mercato interno equo ed efficace, l’Autorità dovrebbe sostenere gli Stati membri nella promozione delle opportunità per la mobilità dei lavoratori o nella prestazione di servizi e il reperimento di personale ovunque nell’Unione, comprese le opportunità di accesso a servizi di mobilità transfrontaliera, quali l’incontro transfrontaliero tra domanda e offerta di lavoro, tirocinio e apprendistato, nonché i programmi per la mobilità quali «Il tuo primo lavoro EURES» o «ErasmusPRO». L’Autorità dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la trasparenza delle informazioni, anche in materia di diritti e obblighi previsti dal diritto dell’Unione, e l’accesso di individui e datori di lavoro ai servizi, in cooperazione con altri strumenti di informazione dell’Unione, quali «La tua Europa — Consulenza», nonché agevolarne l’uso ottimale e assicurare la coerenza con il portale «La tua Europa» che deve costituire la struttura portante dello sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio7.
A tal fine, l’Autorità dovrebbe cooperare con altre pertinenti iniziative e reti dell’Unione, in particolare la rete europea dei servizi pubblici per l’impiego, la rete Enterprise Europe, il «Punto focale per le frontiere», SOLVIT, e il comitato degli alti responsabili dell’ispettorato del lavoro, oltre che con i pertinenti servizi nazionali, quali gli organismi preposti alla promozione della parità di trattamento e al sostegno dei lavoratori dell’Unione e dei loro familiari, designati dagli Stati membri a norma della direttiva 2014/54/UE. L’Autorità dovrebbe sostituire la Commissione nella gestione dell’ufficio europeo di coordinamento della rete europea di servizi per l’impiego (EURES), istituito a norma del regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio8, anche per quanto riguarda la definizione delle esigenze degli utenti e le prescrizioni operative indispensabili per l’efficace funzionamento del portale EURES e dei servizi informatici connessi, eccettuati però l’erogazione degli stessi nonché la gestione e lo sviluppo dell’infrastruttura informatica, che continueranno ad essere assicurati dalla Commissione.
Al fine di assicurare un’applicazione e un’attuazione equa, semplice ed efficace del diritto dell’Unione l’Autorità dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione e al tempestivo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Insieme ad altro personale, i funzionari nazionali di collegamento operanti presso l’Autorità dovrebbero coadiuvare gli Stati membri nell’assolvere agli obblighi di cooperazione, velocizzare gli scambi tra gli Stati mediante procedure finalizzate a ridurre i ritardi, e garantire il collegamento con altri uffici, organismi e punti di contatto nazionali appositi, istituiti in base al diritto dell’Unione. L’Autorità dovrebbe incoraggiare il ricorso ad approcci innovativi finalizzati alla cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente, tra cui strumenti per gli scambi elettronici di dati quali il sistema per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI) e il sistema di informazione del mercato interno (IMI), nonché contribuire all’ulteriore digitalizzazione delle procedure e al miglioramento degli strumenti informatici impiegati per lo scambio di messaggi tra le autorità nazionali.
Al fine di migliorare le capacità degli Stati membri di garantire la protezione delle persone che esercitano il loro diritto alla libera circolazione e di contrastare le irregolarità di carattere transfrontaliero riguardanti il diritto dell’Unione nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’Autorità dovrebbe prestare assistenza alle autorità nazionali nello svolgimento di ispezioni concertate e congiunte, anche agevolando lo svolgimento delle ispezioni in conformità dell’articolo 10 della direttiva 2014/67/UE. Tali ispezioni dovrebbero aver luogo su richiesta degli Stati membri o previo loro assenso alla proposta dell’Autorità. L’Autorità dovrebbe fornire supporto strategico, logistico e tecnico agli Stati membri che partecipano alle ispezioni concertate o congiunte nel massimo rispetto degli obblighi di riservatezza. Le ispezioni dovrebbero avere luogo con l’accordo degli Stati membri interessati e svolgersi nella massima aderenza al quadro legislativo o alla prassi nazionale degli Stati membri in cui hanno luogo. Gli Stati membri dovrebbero dar seguito agli esiti delle ispezioni concertate o congiunte secondo il diritto o la prassi nazionale.
Le ispezioni concertate e congiunte non dovrebbero sostituire né pregiudicare le competenze nazionali. Anche le autorità nazionali dovrebbero essere pienamente coinvolte in tali ispezioni e disporre di completa autorità. Nel caso in cui i sindacati siano incaricati delle ispezioni a livello nazionale, le ispezioni concertate e congiunte dovrebbero essere effettuate solo con l’accordo e la cooperazione delle parti sociali pertinenti.
Al fine di individuare tempestivamente nuove tendenze, sfide o lacune in fatto di mobilità dei lavoratori e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l’Autorità dovrebbe elaborare, in cooperazione con gli Stati membri e, se del caso, con le parti sociali, capacità di analisi e valutazione dei rischi. Ciò dovrebbe comportare lo svolgimento di analisi e studi dedicati al mercato del lavoro, nonché valutazioni inter pares. L’Autorità dovrebbe monitorare gli squilibri potenziali in termini di competenze e flussi transfrontalieri di lavoratori, compreso il possibile impatto sulla coesione territoriale. L’Autorità dovrebbe anche prestare assistenza alle attività di valutazione del rischio di cui all’articolo 10 della direttiva 2014/67/UE. L’Autorità dovrebbe assicurare sinergie e complementarità con agenzie, servizi o reti dell’Unione, anche ricorrendo a SOLVIT e a servizi analoghi in merito a sfide settoriali e problemi ricorrenti relativi alla mobilità dei lavoratori nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Nell’ambito del presente regolamento, l’Autorità dovrebbe inoltre facilitare e razionalizzare le attività di raccolta dei dati previste dal diritto dell’Unione. Ciò non implica la creazione di nuovi obblighi di informazione in capo agli Stati membri.
Al fine di rafforzare le capacità delle autorità nazionali in materia di mobilità dei lavoratori e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociali e di migliorare la coerenza nell’applicazione del diritto dell’Unione nell’ambito del presente regolamento, l’Autorità dovrebbe fornire assistenza operativa alle autorità nazionali, anche mediante l’elaborazione di orientamenti pratici, l’istituzione di programmi di formazione e di apprendimento tra pari, anche rivolti agli ispettorati del lavoro per affrontare problematiche come il lavoro autonomo fittizio e gli abusi del distacco, la promozione di progetti di reciproca assistenza, la facilitazione degli scambi di personale, quali quelli di cui all’articolo 8 della direttiva 2014/67/UE, e l’assistenza agli Stati membri per organizzare campagne di sensibilizzazione mirate ad informare gli individui e i datori di lavoro sui loro diritti e obblighi. L’Autorità dovrebbe promuovere lo scambio, la diffusione e l’adozione di buone prassi nonché la conoscenza, e promuovere la reciproca comprensione dei diversi sistemi e delle diverse prassi nazionali.
L’Autorità dovrebbe sviluppare sinergie tra il suo compito di assicurare l’equa mobilità dei lavoratori e la necessità di contrastare il lavoro non dichiarato. Ai fini del presente regolamento, per «contrasto» al lavoro non dichiarato si intendono le attività volte a prevenire, scoraggiare e combattere il lavoro non dichiarato nonché a promuoverne l’emersione. Basandosi sulle conoscenze e sui metodi di lavoro della piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato, istituita dalla decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio9, l’Autorità dovrebbe istituire, con la partecipazione delle parti sociali, un gruppo di lavoro permanente anch’esso denominato «piattaforma» per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato. L’Autorità dovrebbe garantire un’agevole transizione delle attività esistenti dalla piattaforma istituita dalla decisione (UE) 2016/344 al gruppo di lavoro in seno all’Autorità.
L’Autorità dovrebbe svolgere un ruolo di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero poter deferire casi individuali contestati alla mediazione dell’Autorità nel caso non siano riusciti a risolverli tramite contatti diretti e il dialogo. La mediazione dovrebbe riguardare unicamente le controversie tra gli Stati membri, mentre gli individui e i datori di lavoro che incontrano difficoltà nell’esercizio dei propri diritti sanciti dall’Unione dovrebbero continuare a disporre dei servizi nazionali e dell’Unione preposti ad occuparsi di tali casi, quali la rete SOLVIT, cui l’Autorità dovrebbe deferirli. La rete SOLVIT dovrebbe poter rinviare all’esame dell’Autorità i casi in cui il problema non può essere risolto a causa di divergenze tra le amministrazioni nazionali. L’Autorità dovrebbe svolgere il suo ruolo di mediazione fatte salve le competenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) concernenti l’interpretazione del diritto dell’Unione e fatta salva la competenza della commissione amministrativa.
Il Quadro europeo di interoperabilità (QEI) espone principi e raccomandazioni sulle modalità atte a migliorare la governance delle attività di interoperabilità e la fornitura di servizi pubblici, stabilire relazioni tra varie organizzazioni e attraverso le frontiere, razionalizzare i processi volti a sostenere i servizi digitali da punto a punto, e assicurare che le norme esistenti e quelle nuove sostengano i principi dell’interoperabilità. L’architettura di riferimento dell’interoperabilità europea (EIRA) è una struttura generica, comprendente una serie di principi e orientamenti che si applicano all’attuazione di soluzioni di interoperabilità di cui alla decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio10. Sia il QEI sia l’EIRA dovrebbero fornire orientamento e sostegno all’Autorità per l’esame di temi connessi all’interoperabilità.
L’Autorità dovrebbe mirare a fornire un migliore accesso alle informazioni e ai servizi online per i portatori di interessi nazionali e dell’Unione e ad agevolare lo scambio di informazioni tra loro. Pertanto l’Autorità dovrebbe, ove possibile, incoraggiare l’uso di strumenti digitali. Oltre ai sistemi informatici e ai siti web, gli strumenti digitali come le piattaforme online e le banche dati svolgono un ruolo sempre più centrale nel mercato della mobilità transfrontaliera dei lavoratori. Tali strumenti sono pertanto utili ai fini di fornire facile accesso alle pertinenti informazioni online e agevolare lo scambio di informazioni per i portatori di interessi nazionali e dell’Unione riguardo alle loro attività transfrontaliere.
L’Autorità dovrebbe mirare a che i siti web e le applicazioni mobili istituite per l’attuazione dei compiti di cui al presente regolamento siano in conformità dei pertinenti requisiti di accessibilità dell’Unione. La direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio11 impone agli Stati membri di assicurare che i siti web dei loro enti pubblici siano accessibili in conformità del principio che essi siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi e che siano conformi ai requisiti di tale direttiva. Tale direttiva non si applica ai siti web o alle applicazioni mobili delle istituzioni, degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione. Tuttavia l’Autorità dovrebbe sforzarsi di conformarsi ai principi stabiliti in detta direttiva.
L’Autorità dovrebbe essere disciplinata e gestita in base ai principi della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012.
Il principio dell’uguaglianza è un principio fondamentale del diritto dell’Unione. Esso prevede che la parità tra donne e uomini sia assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione e nel gruppo di portatori di interessi. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito anche dal consiglio di amministrazione per quanto riguarda il presidente e i vicepresidenti nel loro insieme.
Per garantire il funzionamento efficace dell’Autorità è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. Il Parlamento europeo come pure le organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello di Unione, che rappresentano su base paritetica i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro e con un’adeguata rappresentanza delle PMI, possono altresì nominare rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell’equilibrio di genere, dell’esperienza e delle qualifiche. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell’Autorità, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare il programma di lavoro annuale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell’Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all’Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure relative alle modalità di decisione applicabili dal direttore esecutivo in ordine ai compiti operativi dell’Autorità. Dovrebbero poter partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori i rappresentanti di paesi terzi che applicano le norme dell’Unione nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
In casi eccezionali, ove sia necessario mantenere il massimo livello di riservatezza, l’esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo e i rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell’Unione non dovrebbero partecipare alle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Tale disposizione dovrebbe essere chiaramente specificata nel regolamento del consiglio di amministrazione e dovrebbe limitarsi alle informazioni sensibili riguardanti singoli casi, onde garantire che l’effettiva partecipazione ai lavori del consiglio di amministrazione da parte dell’esperto e dei rappresentanti non sia indebitamente limitata.
Dovrebbe essere nominato un direttore esecutivo incaricato di garantire la gestione amministrativa generale dell’Autorità e l’esecuzione dei compiti assegnati all’Autorità. Altri membri del personale possono fare le veci del direttore esecutivo qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire la gestione corrente dell’Autorità, conformemente alle norme interne dell’Autorità, senza creare ulteriori posti dirigenziali.
Fatte salve le competenze della Commissione, il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo dovrebbero operare in piena indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni e agire nell’interesse pubblico.
L’Autorità dovrebbe contare sulla competenza dei pertinenti portatori di interessi nei settori rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, mediante un gruppo dedicato di portatori di interessi, i cui membri dovrebbero rappresentare le parti sociali a livello dell’Unione, tra cui parti sociali settoriali riconosciute dell’Unione che rappresentano settori particolarmente interessati dalle questioni relative alla mobilità dei lavoratori. Il gruppo di portatori di interessi dovrebbe essere previamente informato e dovrebbe poter presentare i propri pareri all’Autorità, su richiesta o su propria iniziativa. Nell’esercizio delle sue funzioni, il gruppo di portatori di interessi terrà in debito conto le opinioni e ricorrerà alla consulenza del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 e del comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori istituito a norma del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio12.
Per garantirle piena autonomia e indipendenza, è opportuno che l’Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, le cui entrate provengano dal bilancio generale dell’Unione, da contributi finanziari volontari degli Stati membri e da contributi dei paesi terzi che partecipano alle attività dell’Autorità. In casi eccezionali e debitamente giustificati essa dovrebbe inoltre poter ricevere finanziamenti in base ad accordi di delega o sovvenzioni ad hoc, nonché percepire diritti per pubblicazioni e servizi forniti dall’Autorità.
I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Autorità dovrebbero essere forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (Centro di traduzione). L’Autorità dovrebbe collaborare con il Centro di traduzione per stabilire indicatori di qualità, tempestività e riservatezza, per individuare chiaramente le esigenze e le priorità dell’Autorità e per creare procedure trasparenti e obiettive per il processo di traduzione.
Il trattamento di dati personali effettuato nel contesto del presente regolamento dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (UE) 2016/67913 o (UE) 2018/172514, a seconda di quale dei due sia applicabile. Sono quindi da prevedere opportune misure tecniche e organizzative per assicurare il rispetto degli obblighi imposti da detti regolamenti, in particolare misure concernenti la liceità e la sicurezza del trattamento, la fornitura di informazioni e i diritti degli interessati.
Per assicurare la trasparenza del funzionamento dell’Autorità, a questa dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio15. Le attività dell’Autorità dovrebbero essere soggette al controllo del Mediatore europeo in conformità all’articolo 228 TFUE.
È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio16 si applichi all’Autorità e che questa aderisca all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Lo Stato membro ospitante l’Autorità dovrebbe garantire le migliori condizioni possibili per assicurare il buon funzionamento dell’Autorità.
Per garantire condizioni di lavoro chiare e trasparenti e parità di trattamento, è opportuno che al personale e al direttore esecutivo dell’Autorità si applichino lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, stabiliti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio17 (rispettivamente «statuto dei funzionari» e «regime applicabile agli altri agenti»), comprese le norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.
Entro i limiti delle rispettive competenze, è opportuno che l’Autorità cooperi con le agenzie dell’Unione, in particolare quelle attive nell’ambito dell’occupazione e della politica sociale, avvalendosi della loro consulenza e massimizzando le sinergie: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF), come anche, in relazione alla lotta contro la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). Tale cooperazione dovrebbe garantire un coordinamento, promuovere sinergie ed evitare duplicazioni nelle loro attività.
Nel settore del coordinamento della sicurezza sociale, l’Autorità e la commissione amministrativa dovrebbero cooperare strettamente al fine di realizzare sinergie ed evitare duplicazioni.
Al fine di conferire una dimensione operativa alle attività degli organismi esistenti nelle aree rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’Autorità dovrebbe svolgere i compiti del comitato tecnico in materia di libera circolazione dei lavoratori istituito dal regolamento (UE) n. 492/2011, del comitato di esperti sul distacco dei lavoratori istituito dalla decisione 2009/17/CE della Commissione18, incluso lo scambio di informazioni sulla cooperazione amministrativa, l’assistenza sulle questioni concernenti l’attuazione come pure l’applicazione transfrontaliere della legislazione, e della piattaforma istituita dalla decisione (UE) 2016/344. Quando l’Autorità sarà diventata operativa è opportuno che tali organismi cessino di esistere. Il consiglio di amministrazione può decidere di istituire specifici gruppi di lavoro o di esperti.
Il comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori offrono sedi per la consultazione delle parti sociali e dei rappresentanti dei governi a livello nazionale. L’Autorità dovrebbe contribuire ai loro lavori e può partecipare alle loro riunioni.
Al fine di rispecchiare il nuovo assetto istituzionale è opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011 e (UE) 2016/589, nonché abrogare la decisione (UE) 2016/344, una volta che l’Autorità sarà operativa.
L’Autorità dovrebbe rispettare la diversità dei sistemi nazionali di relazioni industriali e l’autonomia delle parti sociali come esplicitamente riconosciuto dal TFUE. La partecipazione alle attività dell’Autorità lascia impregiudicati le competenze, gli obblighi e le responsabilità degli Stati membri statuiti, tra l’altro, dalle convenzioni pertinenti e applicabili dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), quale la convenzione n. 81 sull’ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio, nonché i poteri degli Stati membri di regolamentare o monitorare le relazioni industriali nazionali, facendo anche opera di mediazione, in particolare per quanto riguarda l’esercizio del diritto di contrattazione collettiva e di azione collettiva.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire, entro il proprio ambito di applicazione, ad assicurare l’equa mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e assistere gli Stati membri e la Commissione nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri se agiscono in modo non coordinato ma possono invece, a motivo della loro natura transfrontaliera e della necessità di maggiore cooperazione tra gli Stati membri, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. In ottemperanza al principio di proporzionalità quale sancito da tale articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di detti obiettivi.
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea di cui all’articolo 6 TUE,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Principi
Art. 1 Istituzione, oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce l’Autorità europea del lavoro («Autorità»).
2. L’Autorità assiste gli Stati membri e la Commissione nell’effettiva applicazione ed esecuzione del diritto dell’Unione in materia di mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all’interno dell’Unione. L’Autorità opera nell’ambito degli atti dell’Unione di cui al paragrafo 4, comprese tutte le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti, nonché ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità.
3. Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo l’esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa o delle prassi nazionali. Non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità della normativa o delle prassi nazionali.
4. L’ambito delle attività dell’Autorità comprende gli atti dell’Unione seguenti, incluse tutte le future modifiche di tali atti:
a) la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio19;
b) la direttiva 2014/67/UE;
c) il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio20, incluse le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio21 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio22 nella misura in cui siano ancora applicabili, il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio23 e il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio24 che estende le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;
d) il regolamento (UE) n. 492/2011;
e) la direttiva 2014/54/UE;
f) il regolamento (UE) 2016/589;
g) il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio25;
h) la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio26;
i) il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio27.
5. L’ambito delle attività dell’Autorità comprende la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato.
6.
Il presente regolamento rispetta le competenze degli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione e l’esecuzione del diritto dell’Unione di cui al paragrafo 4.
Lascia impregiudicati i diritti o gli obblighi conferiti agli individui o ai datori di lavoro dal diritto dell’Unione o dal diritto o dalla prassi nazionale, i diritti e gli obblighi derivanti per le autorità nazionali nonché l’autonomia delle parti sociali, come riconosciuto dal TFUE.
Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi bilaterali e gli accordi di cooperazione amministrativa esistenti tra gli Stati membri, in particolare quelli connessi alle ispezioni concertate e congiunte.
Art. 2 Obiettivi
L’obiettivo dell’Autorità è contribuire ad assicurare l’equa mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e assistere gli Stati membri e la Commissione nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell’Unione. A tal fine, ed entro l’ambito di applicazione di cui all’articolo 1, l’Autorità:
a) agevola l’accesso alle informazioni sui diritti e gli obblighi riguardanti la mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione, nonché ai servizi pertinenti;
b) agevola e rafforza la cooperazione tra gli Stati membri nell’applicazione della pertinente normativa dell’Unione sul territorio dell’Unione, anche mediante ispezioni concertate e congiunte;
c) media e facilita una soluzione nei casi di controversie transfrontaliere tra Stati membri; e
d) sostiene la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato.
Art. 3 Status giuridico
1. L’Autorità è un organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri, l’Autorità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale. Essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
Capo II. Compiti dell’autorità
Art. 4 Compiti dell’Autorità
Al fine di conseguire i propri obiettivi, l’Autorità svolge i seguenti compiti:
a) agevola l’accesso alle informazioni e coordina EURES, a norma degli articoli 5 e 6;
b) facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ai fini dell’applicazione e dell’attuazione e coerente, efficiente ed efficace della pertinente normativa dell’Unione, a norma dell’articolo 7;
c) coordina e sostiene ispezioni concertate e congiunte, a norma degli articoli 8 e 9;
d) effettua analisi e valutazioni dei rischi nelle questioni riguardanti la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, a norma dell’articolo 10;
e) sostiene gli Stati membri nello sviluppo delle capacità concernenti l’applicazione e l’attuazione efficace del pertinente diritto dell’Unione, a norma dell’articolo 11;
f) sostiene gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato, a norma dell’articolo 12;
g) fa opera di mediazione tra gli Stati membri riguardo all’applicazione del pertinente diritto dell’Unione, a norma dell’articolo 13.
Art. 5 Informazioni relative alla mobilità dei lavoratori
L’Autorità migliora la disponibilità, la qualità e l’accessibilità delle informazioni di carattere generale fornite agli individui, ai datori di lavoro e alle organizzazioni delle parti sociali per quanto riguarda i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, allo scopo di agevolare la mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione. A tal fine, l’Autorità:
a) contribuisce a fornire le pertinenti informazioni sui diritti e sugli obblighi degli individui in situazioni di mobilità transfrontaliera dei lavoratori, in particolare mediante un sito web unico a livello dell’Unione, istituito dal regolamento (UE) 2018/1724, che funga da portale unico per accedere alle fonti e ai servizi di informazione a livello dell’Unione e nazionale in tutte le lingue ufficiali dell’Unione;
b) sostiene gli Stati membri nell’applicazione del regolamento (UE) 2016/589;
c) sostiene gli Stati membri nell’adempimento degli obblighi relativi all’accesso e alla diffusione delle informazioni sulla libera circolazione dei lavoratori, di cui in particolare all’articolo 6 della direttiva 2014/54/UE e all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/589, sul coordinamento della sicurezza sociale di cui all’articolo 76, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché sul distacco dei lavoratori, di cui all’articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, anche facendo riferimento a fonti di informazione nazionali quali i siti web ufficiali nazionali unici;
d) aiuta gli Stati membri a migliorare l’esattezza, la completezza e la facilità di utilizzo delle delle fonti e dei servizi di informazione nazionali pertinenti, conformemente ai criteri di qualità definiti nel regolamento (UE) 2018/1724;
e) aiuta gli Stati membri a razionalizzare la fornitura, agli individui e ai datori di lavoro, delle informazioni e dei servizi concernenti la mobilità transfrontaliera su base volontaria;
f) facilita la cooperazione tra gli organismi competenti designati a norma della direttiva 2014/54/UE per fornire agli individui e ai datori di lavoro informazioni, orientamenti e assistenza in merito alla mobilità dei lavoratori nel mercato interno.
Art. 6 Coordinamento di EURES
Al fine di aiutare gli Stati membri a fornire servizi agli individui e ai datori di lavoro attraverso EURES, quali l’incontro transfrontaliero tra le offerte di lavoro, di tirocinio e di apprendistato con i CV, e di agevolare di conseguenza la mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione, l’Autorità gestisce l’ufficio europeo di coordinamento di EURES, istituito a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/589.
L’ufficio europeo di coordinamento esercita, sotto la gestione dell’Autorità, le proprie responsabilità a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/589, ad eccezione del funzionamento tecnico e dello sviluppo del portale EURES e dei servizi informatici connessi, che continuano a essere gestiti dalla Commissione. L’Autorità, sotto la responsabilità del direttore esecutivo di cui all’articolo 22, paragrafo 4, lettera n), del presente regolamento assicura che tale attività rispetti pienamente le prescrizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, compreso l’obbligo di nominare un responsabile della protezione dei dati, a norma dell’articolo 36 del presente regolamento.
Art. 7 Cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri
1.
L’Autorità facilita la cooperazione e uno scambio di informazioni più celere tra gli Stati membri e li sostiene affinché rispettino effettivamente gli obblighi di cooperazione, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni, quali definiti dal diritto dell’Unione entro l’ambito di applicazione del presente regolamento.
A tal fine l’Autorità provvede in particolare a:
a) su richiesta di uno o più Stati membri, sostenere le autorità nazionali nell’individuare i pertinenti punti di contatto delle altre autorità nazionali negli altri Stati membri;
b) su richiesta di uno o più Stati membri, agevolare il seguito dato alle richieste e gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali mediante supporto logistico e tecnico, compresi i servizi di traduzione e interpretazione, e attraverso aggiornamenti sulla situazione dei casi aperti;
c) promuovere, condividere e contribuire a diffondere le migliori prassi tra gli Stati membri;
d) su richiesta di uno o più Stati membri, agevolare e sostenere, se del caso, i procedimenti transfrontalieri di esecuzione relativi a sanzioni e ammende rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, conformemente all’articolo 1;
e) riferire alla Commissione, con frequenza semestrale, in merito alle richieste ancora aperte tra gli Stati membri e valutare se è necessario sottoporre tali richieste alla mediazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2.
2. Su richiesta di uno o più Stati membri e nell’espletamento dei suoi compiti, l’Autorità fornisce informazioni per aiutare lo Stato membro interessato nell’effettiva applicazione degli atti dell’Unione che rientrano nelle competenze dell’Autorità.
3. L’Autorità promuove l’impiego di strumenti e procedure elettronici per lo scambio di messaggi tra le autorità nazionali, tra cui il sistema IMI.
4. L’Autorità incoraggia il ricorso ad approcci innovativi per una cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente e promuove la possibilità di utilizzare meccanismi di scambio elettronico e banche dati tra gli Stati membri per facilitare l’accesso ai dati in tempo reale e l’individuazione delle frodi, e può suggerire possibili miglioramenti nell’utilizzo di tali meccanismi e banche dati. L’Autorità fornisce relazioni alla Commissione con l’obiettivo di un ulteriore sviluppo dei meccanismi di scambio elettronico e delle banche dati.
Art. 8 Coordinamento e sostegno in materia di ispezioni concertate e congiunte
1.
Su richiesta di uno o più Stati membri, l’Autorità coordina e sostiene le ispezioni concertate o congiunte nei settori che rientrano nell’ambito delle sue competenze. L’Autorità può anche, di propria iniziativa, suggerire alle autorità degli Stati membri interessati di effettuare un’ispezione concertata o congiunta.
Le ispezioni concertate e congiunte sono subordinate all’accordo degli Stati membri interessati.
Le organizzazioni delle parti sociali a livello nazionale possono sottoporre casi all’attenzione dell’Autorità.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) ispezioni concertate: le ispezioni effettuate simultaneamente in due o più Stati membri riguardanti casi correlati, nell’ambito delle quali ciascuna autorità nazionale opera sul proprio territorio e, ove opportuno, con il sostegno del personale dell’Autorità;
b) ispezioni congiunte: le ispezioni effettuate in uno Stato membro con la partecipazione delle autorità nazionali di uno o più Stati membri e, ove opportuno, con il sostegno del personale dell’Autorità.
3.
In conformità del principio di leale cooperazione, gli Stati membri si adoperano per partecipare a ispezioni concertate o congiunte.
Le ispezioni concertate o congiunte sono subordinate all’accordo preliminare di tutti gli Stati membri partecipanti e tale accordo è notificato tramite i funzionari nazionali di collegamento designati a norma dell’articolo 32.
Nel caso in cui uno o più Stati membri decidano di non partecipare all’ispezione concertata o congiunta, le autorità nazionali degli altri Stati membri effettuano tale ispezione soltanto negli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri che decidano di non partecipare mantengono riservate le informazioni in merito a tale ispezione.
4.
L’Autorità stabilisce e adotta le modalità per garantire un seguito adeguato nel caso in cui uno Stato membro decida di non partecipare a un’ispezione concertata o congiunta.
In tali casi, lo Stato membro interessato informa senza ritardo e per iscritto, anche per via elettronica, l’Autorità e gli altri Stati membri interessati in merito ai motivi della sua decisione ed eventualmente in merito alle misure che intende adottare per risolvere la questione, nonché in merito ai risultati di tali misure una volta noti. L’Autorità può suggerire che lo Stato membro che non ha partecipato all’ispezione concertata o congiunta effettui una propria ispezione su base volontaria.
5. Gli Stati membri e l’Autorità mantengono riservate nei confronti di terzi le informazioni in merito alle ispezioni previste.
Art. 9 Modalità per le ispezioni concertate e congiunte
1. I termini e le condizioni di svolgimento di un’ispezione concertata o di un’ispezione congiunta, incluse la portata e le finalità dell’ispezione e, se del caso, le modalità di partecipazione del personale dell’Autorità, sono stabiliti in un accordo per lo svolgimento di un’ispezione concertata o di un’ispezione congiunta concluso tra gli Stati membri partecipanti e l’Autorità. L’accordo può includere disposizioni che consentono la realizzazione in tempi brevi delle ispezioni concertate o congiunte, una volta concordate e pianificate. L’Autorità stabilisce un modello di accordo in conformità del diritto dell’Unione, nonché del diritto o delle prassi nazionali.
2. Le ispezioni concertate e congiunte sono effettuate conformemente al diritto o alle prassi nazionali degli Stati membri in cui hanno luogo le ispezioni. L’eventuale seguito dato a tali ispezioni è effettuato conformemente al diritto o alle prassi degli Stati membri interessati.
3. Le ispezioni concertate e congiunte hanno luogo, da un punto di vista operativo, in modo efficace. A tal fine, nell’accordo di ispezione gli Stati membri conferiscono un ruolo e uno status adeguati ai funzionari di un altro Stato membro che partecipano a tali ispezioni, conformemente al diritto o alle prassi dello Stato membro in cui si svolge l’ispezione.
4. L’Autorità fornisce sostegno concettuale, logistico e tecnico, nonché, ove opportuno, consulenza giuridica, se richiesto dagli Stati membri interessati, compresi servizi di traduzione e di interpretazione, agli Stati membri che effettuano ispezioni concertate o congiunte.
5. Il personale dell’Autorità può assistere all’ispezione in qualità di osservatore, fornire sostegno logistico e partecipare a un’ispezione concertata o congiunta previo accordo dello Stato membro sul cui territorio tale personale fornirà assistenza per l’ispezione, conformemente al diritto o alle prassi dello Stato membro.
6. Le autorità di uno Stato membro che effettuano un’ispezione concertata o congiunta riferiscono all’Autorità in merito ai risultati dell’ispezione riguardanti talo Stato membro e allo svolgimento operativo globale dell’ispezione concertata o congiunta al più tardi sei mesi dopo la fine dell’ispezione.
7. Le informazioni raccolte nel corso delle ispezioni concertate o congiunte possono essere utilizzate come prove nei procedimenti giudiziari negli Stati membri interessati, conformemente al diritto o alle prassi dello Stato membro.
8. Le informazioni sulle ispezioni concertate o congiunte coordinate dall’Autorità, come pure le informazioni fornite dagli Stati membri e dall’Autorità conformemente all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, sono incluse in relazioni che sono trasmesse al consiglio di amministrazione semestralmente. Tali relazioni sono inviate anche al gruppo dei portatori di interessi, previa debita omissione delle informazioni sensibili. Una relazione annuale sulle ispezioni effettuate con il sostegno dell’Autorità è inclusa nella relazione annuale di attività dell’Autorità.
9. Qualora, nel corso di ispezioni concertate o congiunte o durante una qualsiasi delle sue attività, venga a conoscenza di presunte irregolarità nell’applicazione del diritto dell’Unione, l’Autorità può segnalare tali presunte irregolarità, se del caso, allo Stato membro interessato e alla Commissione.
Art. 10 Analisi e valutazione del rischio della mobilità dei lavoratori
1. L’Autorità, in cooperazione con gli Stati membri e, se del caso, le parti sociali, valuta i rischi e svolge analisi per quanto concerne la mobilità dei lavoratori e il coordinamento della sicurezza sociale sul territorio dell’Unione. La valutazione del rischio e l’attività di analisi dovrebbero trattare questioni quali gli squilibri del mercato del lavoro, le sfide che interessano il settore e i problemi ricorrenti, e l’Autorità può altresì condurre analisi e studi mirati e approfonditi per indagare su questioni specifiche. Nello svolgimento della valutazione del rischio e dell’attività di analisi, l’Autorità si avvale, nella misura del possibile, di dati statistici pertinenti e attuali provenienti da studi esistenti e si avvale delle competenze delle agenzie o degli altri servizi dell’Unione e delle autorità, delle agenzie o dei servizi nazionali, assicurandone la complementarità, anche nei settori della frode, dello sfruttamento, della discriminazione, della previsione dei fabbisogni formativi e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. L’Autorità organizza valutazioni inter pares tra gli Stati membri che hanno accettato di parteciparvi, al fine di:
a) esaminare eventuali problematiche, difficoltà e questioni specifiche che potrebbero sorgere in merito all’attuazione, all’applicazione pratica e all’attuazione concreta del diritto dell’Unione nell’ambito delle competenze dell’Autorità;
b) rafforzare la coerenza nella prestazione di servizi agli individui e alle imprese;
c) migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca dei diversi sistemi e delle diverse prassi, nonché valutare l’efficacia delle varie misure strategiche, comprese le misure preventive e deterrenti.
3.
Ogniqualvolta è ultimata una valutazione del rischio o qualsiasi altro tipo di attività di analisi, l’Autorità comunica le sue conclusioni alla Commissione, nonché direttamente agli Stati membri interessati, indicando possibili misure per ovviare alle carenze individuate.
L’Autorità include inoltre una sintesi delle sue conclusioni nelle sue relazioni annuali al Parlamento europeo e alla Commissione.
4. L’Autorità, se del caso, raccoglie dati statistici compilati e forniti dagli Stati membri nei settori del diritto dell’Unione che rientrano nelle competenze dell’Autorità. In tale contesto l’Autorità si adopera per razionalizzare le attività di raccolta dei dati in atto in tali settori al fine di evitare duplicazioni nella raccolta dei dati. Se pertinente, si applica l’articolo 15. L’Autorità collabora con la Commissione (Eurostat) e condivide i risultati delle sue attività di raccolta dei dati, se del caso.
Art. 11 Sostegno allo sviluppo delle capacità
L’Autorità sostiene gli Stati membri nello sviluppo delle capacità finalizzate a promuovere l’attuazione coerente del diritto dell’Unione in tutti i settori di cui all’articolo 1. L’Autorità svolge in particolare le seguenti attività:
a) in cooperazione con le autorità nazionali e, se del caso, con le parti sociali elabora orientamenti comuni non vincolanti ad uso degli Stati membri e delle parti sociali, compresa una guida alle ispezioni nei casi aventi una dimensione transfrontaliera, nonché definizioni condivise e concetti comuni, sulla base dei pertinenti lavori svolti a livello nazionale e di Unione;
b) promuove e sostiene l’assistenza reciproca sotto forma di attività inter pares o di gruppo, nonché i regimi di scambi e di distacco del personale tra le autorità nazionali;
c) promuove lo scambio e la diffusione di esperienze e buone prassi, compresi gli esempi di cooperazione tra le autorità nazionali competenti;
d) sviluppa programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per gli ispettorati del lavoro, ed elabora materiale di formazione specifico, ivi incluso attraverso modalità di apprendimento online;
e) promuove campagne di sensibilizzazione, tra cui le campagne tese ad informare gli individui e i datori di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese («PMI»), sui rispettivi diritti e obblighi e sulle opportunità a loro disposizione.