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Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea del 18 maggio 2016 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1 e 34.1,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea1 e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea2,

I dati granulari sul credito e sul rischio di credito (di seguito, «i dati sul credito») includono informazioni dettagliate e individuali su strumenti che sono fonte di rischio di credito per istituti di deposito, società finanziarie diverse dagli istituti di deposito o società veicolo per la gestione delle attività, soggetti che sono tutti attivi nell'erogazione di credito su scala significativa. Tali informazioni dettagliate sono necessarie per lo svolgimento dei compiti dell'Eurosistema, del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e del Comitato europeo per il rischio sistemico, compiti che includono l'analisi della politica monetaria e le operazioni di politica monetaria, la gestione dei rischi, la sorveglianza in materia di stabilità finanziaria e la politica e la ricerca in ambito macroprudenziale. I dati saranno utili anche ai fini di vigilanza bancaria nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU).

L'articolo 5.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo Statuto del SEBC») specifica che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN) del SEBC, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. L'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito delle categorie di operatori soggetti ad obblighi di segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare, parzialmente o totalmente, determinate categorie di soggetti dichiaranti dagli obblighi di segnalazione statistica.

I dati sul credito contribuiranno in misura sostanziale a migliorare le statistiche del SEBC esistenti e a svilupparne di nuove, nella misura in cui forniscono disaggregazioni e dettagli importanti che non sono disponibili dalle fonti di dati attualmente utilizzate, come informazioni sulla struttura e i modelli di rischio del credito concesso dal settore finanziario. Per esempio, i dati sul credito contribuiranno in maniera significativa a migliorare la qualità delle statistiche su: a) i prestiti secondo la dimensione delle imprese, una caratteristica essenziale per valutare e monitorare l'erogazione del credito a piccole e medie imprese; b) le linee di credito suddivise per settore di controparte; c) i prestiti alle società non finanziarie suddivisi per attività economica; d) i prestiti garantiti da beni immobili, ed e) i prestiti transfrontalieri e i redditi connessi come parte delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

La disponibilità di dati sul credito migliorerà la fruibilità delle informazioni attualmente raccolte, a livello micro, sulle statistiche relative alle emissioni e alla disponibilità di titoli, e contribuirà al monitoraggio e al rafforzamento dell'integrazione e della stabilità finanziaria nell'Unione. Infine, i dati sul credito relativi alle filiali residenti al di fuori dell'area dell'euro e le cui sedi principali risiedono in uno Stato membro dichiarante sono importanti per l'assolvimento dei compiti del SEBC, in particolare per quanto riguarda l'analisi della politica monetaria e la stabilità finanziaria. Inoltre, i dati possono supportare i compiti di vigilanza macroprudenziale come le analisi sulla stabilità finanziaria, le valutazioni dei rischi e le prove di stress. Il paragrafo 1, lettera d) e il paragrafo 4 bis dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 ora permettono in modo specifico l'utilizzo dei dati statistici raccolti ai sensi dell'articolo 5 dello statuto del SEBC a fini di vigilanza.

Un insieme completo di dati sul credito, armonizzati e analitici, dovrebbe minimizzare l'onere di segnalazione migliorando la stabilità degli obblighi di segnalazione nel tempo. Ciò è importante perché l'introduzione di modifiche nei sistemi altamente automatizzati per l'elaborazione di dati dei soggetti dichiaranti può essere molto costosa. L'insieme armonizzato di dati sul credito fornirà maggiori dettagli, riducendo così al minimo la necessità di presentare richieste aggiuntive ai soggetti dichiaranti.

La decisione BCE/2014/63 istituisce la procedura per elaborare un quadro a lungo termine per la raccolta di dati granulari sul credito basato su obblighi armonizzati di segnalazione statistica alla BCE. Essa mira all'introduzione di: (a) set nazionali di dati granulari sul credito gestiti da tutte le BCN dell'Eurosistema in conformità a requisiti minimi comuni, e (b) una banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (di seguito, «AnaCredit») condivisa tra i membri dell'Eurosistema e comprensiva di dati in entrata da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

La raccomandazione BCE/2014/74 invita le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, ma che si preparano a partecipare al quadro a lungo termine, ad applicare le disposizioni della decisione BCE/2014/6. L'utilizzo di AnaCredit dovrebbe essere aperto, su base volontaria, agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, in particolare a quelli partecipanti all'MVU, al fine di estenderne la portata geografica e di dati ed accrescere il livello di armonizzazione nell'Unione.

Mentre le misure preparatorie ai sensi della decisione BCE/2014/6 miravano a definire «un nucleo centrale di serie armonizzate di dati granulari sul credito che le BCN sono tenute a fornire alla BCE nel lungo termine», i risultati della procedura di valutazione dei costi e dei benefici hanno evidenziato dei requisiti utente molto rigorosi, sottolineando la necessità di avere non soltanto un «nucleo centrale di serie di dati», ma anche un elenco completo degli attributi e delle misure dei dati che caratterizzano gli strumenti che generano rischio di credito per gli operatori soggetti ad obblighi di segnalazione. In aggiunta, la migliore armonizzazione che ne consegue dovrebbe aumentare la comparabilità dei dati tra i paesi e gli enti, assicurando in tal modo una accresciuta qualità dei dati per l'analisi.

AnaCredit mira a fornire, congiuntamente ad altri quadri statistici che raccolgono informazioni granulari, una visione analitica del rischio di credito dei soggetti dichiaranti, indipendentemente dallo strumento finanziario, dalla tipologia dell'esposizione o dalla classificazione contabile. A tale proposito, gli obblighi del presente regolamento sono diretti ad assicurare che i soggetti dichiaranti segnalino alle BCN un insieme comune di informazioni armonizzate.

AnaCredit dovrebbe essere istituito in fasi, in quanto la significativa eterogeneità tra i Paesi partecipanti nelle modalità attuali di raccolta dei dati sul credito può essere armonizzata solo in modo graduale. Questo approccio articolato in fasi tiene conto inoltre del tempo necessario ai soggetti dichiaranti per adeguarsi ai vari obblighi in materia di dati. Nel complesso, l'ambito di applicazione e i contenuti dei dati da raccogliere nel corso delle varie fasi dovrebbero essere definiti al più presto in modo da consentire ai soggetti dichiaranti di prepararsi all'utilizzo di una serie armonizzata di concetti e definizioni. Pertanto, il Consiglio direttivo assumerà le proprie decisioni rispetto a ogni fase successiva con almeno due anni di anticipo rispetto all'attuazione. Al fine di minimizzare i costi e il carico di lavoro per i soggetti dichiaranti, si esaminerà la possibilità di fornire informazioni relative ai prestiti immobiliari sulla base di tecniche di campionamento in una fase successiva.

Mentre uno degli obiettivi principali a lungo termine di AnaCredit è quello di armonizzare gli obblighi di segnalazione e le prassi di attuazione, l'eterogeneità delle prassi attuali di raccolta dei dati richiede il mantenimento del potere discrezionale delle BCN in alcuni ambiti, per esempio con riguardo alle decisioni delle BCN sulle deroghe per i soggetti dichiaranti residenti di piccole dimensioni. Tali ambiti nei quali le BCN possono esercitare un potere discrezionale dovrebbero essere riesaminati a ogni fase futura al fine di determinare se si possa conseguire una ulteriore armonizzazione tra i paesi partecipanti.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, la prima fase di segnalazione con AnaCredit dovrebbe includere il credito erogato da enti creditizi alle entità giuridiche. Gli istituti di deposito diversi dagli enti creditizi, le società veicolo per la gestione delle attività e le altre società finanziarie, che sono tutti operativi nell'erogazione di credito, nonché le filiazioni straniere di tali entità possono essere incluse tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in una fase successiva. Per quanto riguarda gli strumenti, l'ambito della segnalazione granulare può essere estesa a derivati, altri conti attivi, esposizioni fuori bilancio (come garanzie finanziarie) e credito concesso a soggetti diversi dalle persone fisiche, comprese le imprese individuali. Nessun dato personale, come definito dalle norme applicabili in materia di protezione dei dati, dovrebbe essere raccolto nella prima fase, anche per i crediti con più debitori che coinvolgono come debitori delle persone fisiche o quando le persone fisiche sono associate a strumenti segnalati ad AnaCredit. Se l'ambito di segnalazione dovesse essere esteso per includere tali dati personali in fasi successive, la tutela dei diritti delle persone fisiche con riguardo alla raccolta e al trattamento dei loro dati personali dovrebbe essere garantita. Le fasi successive possono inoltre includere obblighi di segnalazione su base consolidata. Ogni ampliamento degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione dovrebbe tener conto della facoltà delle BCN di concedere deroghe ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni e dovrebbe essere adottato almeno due prima della sua introduzione, al fine di concedere un tempo sufficiente per l'attuazione da parte dei soggetti dichiaranti e delle BCN.

In preparazione alle fasi future, un ampliamento degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, nonché l'introduzione di obblighi di segnalazione aggiuntivi, dovrebbe basarsi su un'analisi del Comitato per le statistiche del SEBC (di seguito, il «CST») che tenga conto delle esigenze degli utilizzatori, dei costi stimati dei soggetti dichiaranti e delle BCN, degli sviluppi di mercato e dell'esperienza acquisita nella preparazione della prima fase.

Gli obblighi di segnalazione dei dati sul credito dovrebbero essere definiti tenendo in considerazione il principio di proporzionalità, per evitare di imporre un onere di segnalazione indebito, in particolare ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni con una limitata esposizione creditizia complessiva. Per la stessa ragione, le BCN dovrebbero avere la facoltà di concedere deroghe ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni.

Al fine di assicurare l'efficienza della segnalazione e una adeguata interoperabilità con altri quadri di segnalazione esistenti o nuovi, le BCN dovrebbero essere autorizzate a raccogliere l'informazione da trasmettere alla BCE nel più ampio quadro di segnalazione nazionale e di estendere la segnalazione dei dati sul credito oltre l'ambito di applicazione del presente regolamento, per perseguire le proprie finalità istituzionali, in conformità alla pertinente normativa nazionale.

Al fine di contribuire ad AnaCredit, le BCN dovrebbero essere autorizzate a utilizzare le proprie banche dati, i dati trasmessi dai soggetti dichiaranti e ogni altra fonte, comprese le banche dati di riferimento rilevanti. Le BCN dovrebbero avere il potere discrezionale di decidere se istituire meccanismi di cooperazione con gli istituti nazionali di statistica (INS) o le autorità nazionali competenti (ANC) per la vigilanza su soggetti dichiaranti o ogni altra autorità nazionale, purché i dati forniti rispondano agli standard di qualità stabiliti nel presente regolamento. A causa della differente natura dei meccanismi nazionali attualmente in vigore, e al fine di minimizzare l'onere di segnalazione ai sensi del presente regolamento, si incoraggia una collaborazione efficiente ed efficace con gli INS, le ANC e altre autorità nazionali.

Il quadro per la raccolta dei dati sul credito dovrebbe essere istituito con la finalità di assicurare la interoperabilità con le centrali dei rischi e altri set rilevanti di dati sul credito istituiti da organismi del settore pubblico, comprese le banche dati relative alle statistiche sui titoli e il Register of Institutions and Affiliates Database del SEBC.

Le BCN dovrebbero essere autorizzate a utilizzare un insieme di dati analitici granulari sul credito, che sono condivisi e pluriuso, per creare flussi di ritorno (feedback loops) con i soggetti dichiaranti o per arricchire i flussi di ritorno esistenti e altri servizi informativi dalle centrali dei rischi ai soggetti dichiaranti. Tali flussi di ritorno accresceranno il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario, in linea con il suo mandato istituzionale ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I flussi di ritorno forniranno ai soggetti dichiaranti una base più estesa per le loro valutazioni sul merito di credito, in particolare per quanto riguarda i debitori transfrontalieri, e consentiranno l'armonizzazione delle definizioni e degli attributi dei dati per tutte le loro pratiche di prestito. Essi miglioreranno la gestione del rischio di credito degli enti creditizi e degli altri prestatori. In particolare, essi forniranno un supporto agli enti creditizi per evitare una dipendenza indebita sui rating di credito esterni per la valutazione del merito creditizio. Un flusso di ritorno dovrebbe adeguarsi alle migliori prassi e garantire standard minimi di qualità dei dati. Il sottoinsieme dei dati analitici sul credito che può essere condiviso tra le BCN, ai fini dei flussi di ritorno, dovrebbe essere definito tenendo in considerazione il livello di riservatezza specifico degli attributi dei dati interessati e i relativi obblighi di tutela della riservatezza, come pure il tempo necessario per l'attuazione. Ulteriori dettagli sul campo d'applicazione e l'attuazione dei flussi di ritorno possono essere stabiliti in un atto giuridico separato e le BCN possono stipulare protocolli d'intesa, sulla base delle normative applicabili, in merito alla rispettiva cooperazione in materia di flussi di ritorno. Mentre alcune BCN che gestiscono centrali dei rischi condividono già tra di loro su base bilaterale dati granulari sul credito e sul rischio creditizio di tipo transfrontaliero5, altre possono avere bisogno, per motivi giuridici, di un certo periodo di tempo per attuare la condivisione transfrontaliera di informazioni al fine di trasmettere tali dati alle istituzioni finanziarie da cui ricevono segnalazioni. L'istituzione e l'attuazione dei flussi di ritorno dovrebbe tenere conto delle disposizioni normative nazionali sul trattamento di informazioni statistiche riservate.

Ai fini del presente regolamento dovrebbero applicarsi le norme per la protezione e l'utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite negli articoli da 8 a 8 quater del regolamento (CE) n. 2533/98.

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo ai soggetti dichiaranti che non adempiano agli obblighi di segnalazione statistica definiti o imposti da regolamenti o decisioni della BCE. Tale potere sanzionatorio è indipendente dal diritto delle BCN di sanzionare i soggetti dichiaranti che non rispettano gli obblighi di segnalazione statistica o di altro tipo a essi applicabili nell'ambito del rispettivo quadro giuridico nazionale.

É necessario stabilire una procedura per apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente regolamento in maniera efficace, a condizione che la portata di tali modifiche non sia tale da mutare il sottostante quadro di riferimento concettuale, né da incidere sull'onere segnaletico dei soggetti dichiaranti negli Stati membri. Tale procedura deve permettere di tener conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC.

L'articolo 5 dello statuto del SEBC, insieme all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro considerino appropriate: a) per procedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE; e b) per realizzare tempestivamente i preparativi in campo statistico necessari affinché tali Stati membri diventino Stati membri la cui moneta è l'euro.

Il presente regolamento si dovrebbe applicare senza pregiudizio della raccolta dei dati sul credito ai sensi del quadro normativo del MVU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

  1. 1) per «Stato membro dichiarante» si intende uno Stato membro la cui moneta è l'euro; gli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono decidere di diventare uno Stato membro dichiarante tramite l'introduzione delle disposizioni del presente regolamento nel loro diritto nazionale o altrimenti stabilendo gli obblighi di segnalazione pertinenti in conformità del loro diritto nazionale; ciò può riguardare, in particolare, gli Stati membri partecipanti all'MVU tramite cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio6;

  2. 2) il termine «residente» ha il significato di cui all'articolo 1, punto 4 del regolamento (CE) n. 2533/98;

  3. 3) il termine «unità istituzionale» ha il medesimo significato di cui ai paragrafi 2.12 e 2.13 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7;

  4. 4) per «filiale estera» si intende un'unità istituzionale che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'entità giuridica e che è residente in un paese diverso da quello in cui l'entità giuridica è registrata in conformità del concetto di «filiale unica» di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio;

  5. 5) per «entità giuridica» si intende un'entità che, ai sensi del diritto nazionale a cui è sottoposta, può acquisire diritti ed obblighi giuridici;

  6. 6) per «identificativo dell'entità giuridica» (Legal Entity Identifier, LEI) si intende un codice alfanumerico di riferimento conforme allo standard ISO 174428 assegnato a una entità giuridica;

  7. 7) per «identificativo nazionale» si intende un codice identificativo comunemente utilizzato che consente l'identificazione univoca di una controparte all'interno del suo paese di residenza;

  8. 8) per «soggetto dichiarante» si intende un'entità giuridica o una filiale estera che sia residente nello Stato membro dichiarante e che sia sottoposta agli obblighi di segnalazione della BCE ai sensi del presente regolamento;

  9. 9) per «operatore monitorato» si intende un'unità istituzionale la cui attività come creditore o gestore (servicer) è segnalata dal soggetto dichiarante. L'operatore monitorato è:

    1. a) l'unità istituzionale residente nello stesso paese del soggetto dichiarante di cui fa parte; o

    2. b) una filiale estera del soggetto dichiarante, residente in uno Stato membro dichiarante, o

    3. c) una filiale estera del soggetto dichiarante, non residente in uno Stato membro dichiarante;

  10. 10) per «controparte» si intende un'unità istituzionale che è parte di uno strumento o è associata a una parte di uno strumento;

  11. 11) per «creditore» si intende la controparte che corre il rischio di credito di uno strumento, che non sia un fornitore della protezione;

  12. 12) per «debitore» si intende la controparte che ha l'obbligo incondizionato di effettuare i rimborsi derivanti dallo strumento;

  13. 13) per «fornitore della protezione» si intende la controparte che offre una protezione contro un evento negativo del credito contrattualmente previsto, e che sopporta il rischio di credito di un evento negativo del credito;

  14. 14) per «gestore» (servicer) si intende la controparte responsabile della gestione amministrativa e finanziaria di uno strumento;

  15. 15) per «banca/banche centrale/i nazionale/i» o «BCN» si intendono la/le banca/banche centrale/i nazionale/i degli Stati membri dell'Unione europea;

  16. 16) per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dichiarante in cui il soggetto dichiarante è residente;

  17. 17) per «centrale dei rischi» (CR) si intende un registro dei crediti gestito da una BCN che riceve segnalazioni da prestatori nel settore finanziario e fornisce loro assistenza con la trasmissione di informazioni sul credito e sul rischio di credito;

  18. 18) il termine «ente creditizio» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio9;

  19. 19) il termine «ente» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3 del regolamento (UE) n. 575/2013;

  20. 20) il termine «attività» ha il medesimo significato di cui al paragrafo 7.15 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013;

  21. 21) per «rischio di credito» si intende il rischio che una controparte non esegua dei pagamenti a cui è vincolata contrattualmente;

  22. 22) per «contratto» si intende un accordo giuridicamente vincolante tra due o più parti ai sensi del quale sono creati uno o più strumenti;

  23. 23) per «strumento» si intende qualsiasi elemento specificato nell'attributo dei dati «tipologia dello strumento» definito nell'allegato IV;

  24. 24) per «protezione» si intende un'assicurazione o copertura contro un evento di credito negativo, per mezzo di una voce elencata nell'attributo dei dati «tipo di protezione» definito all'allegato IV;

  25. 25) per «importo degli impegni» si intende la somma degli attributi dei dati «importo nominale in essere» e «importo fuori bilancio» definiti all'allegato IV;

  26. 26) con l'espressione «su base individuale» si intende il riferimento ad una singola unità istituzionale, comprese le unità istituzionali che fanno parte di un'entità giuridica.

Art. 2 Fasi di attuazione e prima segnalazione

1. L'insieme, condiviso e pluriuso, dei dati analitici sul credito ai sensi del presente regolamento è istituito per fasi. La prima fase inizia il 1o settembre 2018. La prima trasmissione mensile e trimestrale di questa fase e ai sensi del presente regolamento inizia con i dati per il 30 settembre 2018.

2. Al fine di garantire una identificazione appropriata delle controparti, le BCN trasmettono alla BCE un primo insieme di dati di riferimento della controparte, in conformità del modello 1 dell'allegato I, sei mesi prima della prima trasmissione di cui al paragrafo 1.

3. Al fine di consentire i necessari preparativi dal punto di vista organizzativo e tecnico per la trasmissione dei dati di riferimento della controparte indicati nel paragrafo 2, le BCN possono richiedere ai soggetti dichiaranti di fornire dati di riferimento delle controparti e dati sul credito parziali o completi dal 31 dicembre 2017 in poi.

Art. 3 Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti dagli enti creditizi residenti e dalle filiali estere residenti di enti creditizi, a prescindere dalla circostanza che siano enti vigilati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10.

2. I soggetti dichiaranti segnalano i dati sul credito su base individuale in conformità degli articoli 4 e 6.

3. I soggetti dichiaranti segnalano alla BCN competente.

Art. 4 Obblighi di segnalazione statistica

1. I soggetti dichiaranti segnalano i dati sul credito dell'operatore monitorato in conformità dell'articolo 6 per quanto riguarda gli strumenti che soddisfano le condizioni indicate nell'articolo 5:

  1. a) se a qualsiasi data di riferimento per la segnalazione durante il periodo di riferimento lo strumento:

    1. i) dà luogo a rischio di credito per l'operatore monitorato, o

    2. ii) è una attività dell'operatore monitorato, o

    3. iii) è rilevato ai sensi dei principi contabili applicabili utilizzati dall'entità giuridica dell'operatore monitorato e ha dato luogo a rischio di credito per l'operatore monitorato nel passato; o

    4. iv) è gestito da un operatore monitorato residente in uno Stato membro dichiarante; e

      1. i. è stato concesso ad altre unità istituzionali della stessa entità giuridica di cui l'operatore monitorato fa parte, o

      2. ii. è detenuto da una entità giuridica che non è un ente creditizio residente in uno Stato membro dichiarante diverso dall'operatore monitorato; e

  2. b) se almeno un debitore è una entità giuridica o fa parte di una entità giuridica come definita all'articolo 1, punto 5.

2. Per una determinata data di riferimento per la segnalazione, il periodo di riferimento è il periodo che ha inizio all'ultima data di riferimento per la segnalazione del trimestre che precede la data di riferimento per la segnalazione e si conclude a tale determinata data di riferimento per la segnalazione.

Art. 5 Soglia di segnalazione

1. I dati sul credito sono segnalati per gli strumenti di cui all'articolo 4 se l'importo degli impegni del debitore è uguale o superiore a EUR 25000 a qualsiasi data di riferimento per la segnalazione durante il periodo di riferimento.

2. L'importo degli impegni del debitore, come indicato al paragrafo 1, è calcolato come la somma dell'importo degli impegni per tutti gli strumenti del debitore in relazione all'operatore monitorato in base all'ambito dell'articolo 4 e degli strumenti in esso definiti.

Art. 6 Obblighi di segnalazione statistica su base individuale

1. I soggetti dichiaranti devono segnalare i dati sul credito su base individuale a norma dei modelli nell'allegato I.

2. I soggetti dichiaranti che sono entità giuridiche devono effettuare le segnalazioni rispetto a tutti gli operatori monitorati che fanno parte dell'entità giuridica. I soggetti dichiaranti che sono filiali estere devono effettuare le segnalazioni rispetto alla propria attività.

3. Salvo il coordinamento tra le BCN competenti, se sia un'entità giuridica che la sua filiale estera sono residenti in Stati membri dichiaranti, al fine di evitare la doppia segnalazione:

  1. a) la BCN competente per l'entità giuridica può decidere di non raccogliere da quest'ultima una parte o la totalità degli attributi dei dati elencati nel modello 1 dell'allegato I, qualora gli strumenti relativi siano detenuti o gestiti dalla filiale estera;

  2. b) la BCN competente per la filiale estera può decidere di non raccogliere da quest'ultima una parte o la totalità degli attributi dei dati elencati nel modello 2 dell'allegato I.

4. La BCN competente può decidere di non raccogliere informazioni con riguardo alle filiali estere che non siano residenti in uno Stato membro dichiarante e che facciano parte di un'entità giuridica che sia soggetto dichiarante.

Art. 7 Obblighi di segnalazione statistica specifici

Gli obblighi di segnalazione statistica definiti all'articolo 6 sono ridotti con riguardo ai dati sul credito che soddisfino gli specifici criteri stabiliti nell'allegato II.

Art. 8 Obblighi generali per la segnalazione rafforzata

1. I soggetti dichiaranti e le loro filiali estere che non sono residenti in uno Stato membro dichiarante istituiscono la struttura organizzativa necessaria e gli adeguati meccanismi di controllo interno per assicurare che i dati da segnalare su base individuale ai sensi del presente regolamento, conformemente all'articolo 6, siano debitamente elaborati e inoltrati.

2. Le filiali estere che non sono residenti in uno Stato membro dichiarante non sono soggetti dichiaranti ai sensi del presente regolamento. I soggetti dichiaranti assicurano che tali filiali estere introducano dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire l'adeguata attuazione degli obblighi di segnalazione su base individuale.

3. Gli obblighi di segnalazione statistica ai sensi del presente regolamento lasciano impregiudicati altri eventuali obblighi di segnalazione relativi a dati sul credito, vigenti o di futura introduzione, in conformità al diritto nazionale o ad altri quadri di segnalazione.

4. Le BCN possono raccogliere le informazioni da trasmettere alla BCE in un più ampio quadro di segnalazione nazionale conforme alla pertinente disciplina nazionale o dell'Unione. Tali pù ampi quadri di segnalazione più possono includere informazioni che servano anche a fini diversi da quelli statistici, quali quelli di vigilanza.

5. Le BCN possono ottenere dati sul credito da altre fonti.

6. I requisiti minimi relativi a armonizzazione, completezza, livello di dettaglio e identificazione delle controparti in relazione ai dati sul credito sono definiti nei modelli nell'allegato I.

Art. 9 Identificazione delle controparti

1. Ai fini delle segnalazioni di cui al presente regolamento, i soggetti dichiaranti e le BCN identificano le controparti utilizzando:

  1. a) un codice LEI, nel caso in cui tale identificativo sia stato assegnato; o

  2. b) se non è stato assegnato un codice LEI, un identificativo nazionale, come specificato ulteriormente nell'allegato IV.

2. Le BCN possono ottenere le informazioni relative all'identificazione delle controparti come definite nell'allegato III tramite la segnalazione diretta da parte dei soggetti dichiaranti o tramite protocolli d'intesa o meccanismi simili con gli INS, le ANC e altre autorità nazionali. Le BCN definiscono gli identificativi unici che sono necessari per l'identificazione corretta delle controparti sulla base della portata delle informazioni stabilite nell'allegato III.

Art. 10 Accesso ai dati sul credito e loro utilizzo

1. La BCE e le BCN utilizzano i dati sul credito segnalati ai sensi del presente regolamento nei limiti e per le finalità definiti nel regolamento (CE) n. 2533/98. Tali dati possono essere utilizzati, in particolare, per istituire e mantenere un flusso di ritorno ai sensi dell'articolo 11.

2. Il presente regolamento fa salvi gli utilizzi presenti o futuri di dati sul credito che siano permessi o richiesti ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione, oppure di protocolli d'intesa, compresi gli scambi transfrontalieri.

Art. 11 Flusso di ritorno ai soggetti dichiaranti

1. Le BCN hanno il diritto di fornire dati sul credito, inclusi i dati raccolti da un'altra BCN, ai soggetti dichiaranti, istituendo o incrementando i flussi di ritorno o altri servizi informativi dalle centrali dei rischi ai soggetti dichiaranti. Possono fornire un sottoinsieme dei dati sul credito raccolti ai sensi del presente regolamento, in linea con le migliori prassi e nei limiti consentiti dal quadro giuridico applicabile in materia di riservatezza. I soggetti dichiaranti possono utilizzare i dati esclusivamente per gestire il rischio di credito e migliorare la qualità delle informazioni sul credito di cui dispongono in relazione a strumenti esistenti o prospettici. Essi non possono condividere i dati con altri soggetti, a meno che la condivisione di dati con fornitori di servizi non sia strettamente necessaria a tali fini e i dati vengano utilizzati solamente in relazione al soggetto dichiarante e il soggetto dichiarante garantisca una adeguata tutela della riservatezza sulla base di un accordo contrattuale che escluda ogni altro uso dei dati, e preveda, se possibile, l'anonimizzazione dei dati e la loro cancellazione non appena lo scopo per il quale sono stati condivisi è stato raggiunto. È vietata qualsiasi ulteriore trasmissione di dati da parte del fornitore di servizi, e qualsiasi condivisione di dati con fornitori commerciali di dati sul credito.

2. Le BCN definiscono la portata dei dati da fornire, la procedura per fornire l'accesso agli stessi e tutte le eventuali restrizioni aggiuntive sull'utilizzo di tali dati, tenendo in considerazione il quadro giuridico nazionale e qualsiasi altro vincolo connesso alla natura riservata delle informazioni.

3. Il presente articolo non conferisce ai soggetti dichiaranti alcun diritto ad avere un flusso di ritorno o a ricevere informazioni specifiche da un flusso di ritorno o da altri servizi informativi forniti dalle centrali dei rischi ai soggetti dichiaranti.

4. Le BCN hanno il diritto di negare temporaneamente l'accesso da parte di un soggetto dichiarante a specifici dati sul credito derivanti da un flusso di ritorno, nel caso in cui il soggetto dichiarante non abbia adempiuto i propri obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la qualità dei dati e l'accuratezza e nei casi in cui un soggetto dichiarante non abbia adempiuto i propri obblighi definiti al paragrafo 1.

5. Le BCN hanno il diritto di negare ad altre BCN l'accesso ai dati granulari sul credito da esse raccolti ai fini di un flusso di ritorno. Le BCN hanno il diritto di esigere la reciprocità in relazione alla fornitura di dati granulari sul credito con ogni BCN che richiede dati da un'altra BCN ai fini di un flusso di ritorno. Le informazioni su una unità istituzionale di un soggetto dichiarante stabilito in uno Stato membro dichiarante possono sempre essere utilizzate per flussi di ritorno da parte della BCN competente del soggetto dichiarante, indipendentemente del luogo di residenza dell'unità istituzionale.