Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 3 Norme relative alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e al loro ingresso nell'Unione
1. Gli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale non sono vietati, limitati o ostacolati per motivi zootecnici o genealogici diversi da quei motivi che derivano dalle norme previste dal presente regolamento.
2. Gli allevatori degli animali riproduttori, gli enti selezionatori, gli enti ibridatori o gli organismi di allevamento non sono oggetto di discriminazione sulla base del loro paese d'origine né del paese di origine degli animali riproduttori o del loro materiale germinale.
Capo II. Riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori negli Stati membri e approvazione dei programmi di selezione
Sezione 1. Riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori
Art. 4 Riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori
1.
Con riguardo agli animali riproduttori di razza pura, le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevamento o gli organismi pubblici programma genetico possono presentare domanda alle autorità competenti per ottenere il riconoscimento quale ente selezionatore.
Con riguardo ai suini ibridi riproduttori le associazioni di allevatori, le organizzazioni di riproduzione, le imprese private che operano un sistema di produzione chiuso o gli organismi pubblici che realizzano un programma genetico possono presentare domanda alle autorità competenti per ottenere il riconoscimento quale ente ibridatore.
2. Le domande di cui al paragrafo 1 sono presentate per iscritto, su carta o in formato elettronico.
3. Le autorità competenti valutano le domande di cui al paragrafo 1. Esse riconoscono quale ente selezionatore qualsiasi richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma, e quale ente ibridatore qualsiasi richiedente di cui al paragrafo 1, secondo comma, che soddisfi le seguenti condizioni:
a) abbia la sua sede sociale nel territorio dello Stato membro in cui è situata l'autorità competente;
b) dimostri nella sua domanda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, parte 1, in relazione ai programmi genetici per i quali intende presentare una domanda di approvazione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
c) la sua domanda contenga, per ciascuno dei programmi genetici previsti, un progetto del programma genetico in cui devono figurare le informazioni di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso degli equidi di razza pura, anche all'allegato I, parte 3;
d) al momento di presentare la domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo, presenti una domanda di approvazione di almeno uno dei programmi genetici previsti, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2.
Art. 5 Rifiuto del riconoscimento di enti selezionatori e di enti ibridatori
1. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, qualora l'autorità competente intenda negare a un richiedente il riconoscimento quale ente selezionatore o ente ibridatore, fornisce a tale richiedente una spiegazione motivata di tale intenzione. Il richiedente ha il diritto di chiedere che tale autorità competente riesamini tale diniego entro 60 giorni dalla data di ricevimento della spiegazione motivata o in data anteriore nel caso in cui la legislazione nazionale preveda termini più brevi.
2. Qualora, all'esito del riesame di cui al paragrafo 1, l'autorità competente decida di confermare il suo rifiuto, essa fornisce al richiedente ente selezionatore o ente ibridatore una spiegazione motivata del suo rifiuto entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di riesame o in data anteriore nel caso in cui la legislazione nazionale preveda termini più brevi. Al contempo, l'autorità competente informa la Commissione della propria decisione di negare il riconoscimento, indicandone i motivi.
Art. 6 Presentazione di programmi genetici modificati in caso di rifiuto e revoca del riconoscimento degli enti selezionatori o degli enti ibridatori in assenza di programmi genetici approvati
1. Qualora l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, rifiuti di approvare un programma genetico presentato da tale ente selezionatore o ente ibridatore a norma dell'articolo 8, tale ente selezionatore o ente ibridatore ha la possibilità di presentare una versione modificata di tale programma entro i sei mesi successivi al rifiuto.
2. L'autorità competente revoca il riconoscimento dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore se, entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non è stata presentata alcuna versione modificata del programma e qualora l'ente selezionatore o l'ente ibridatore non dispongano di nessun altro programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
Art. 7 Elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti
1. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli enti selezionatori e dei enti ibridatori che le loro autorità competenti hanno riconosciuto a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e che dispongono di almeno un programma genetico che sia stato approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3. Gli Stati membri rendono pubblico tale elenco.
2. L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:
a) nome, recapiti e, ove disponibile, sito web dell'ente selezionatore o del ente ibridatore;
b) per ciascun ente selezionatore o ente ibridatore che figura nell'elenco:
i) nel caso di animali riproduttori di razza pura, il nome della razza o, nel caso di suini ibridi riproduttori, il nome della razza, della linea o dell'incrocio, interessati dai programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, qualora l'ente selezionatore si avvalga delle deroghe di cui all'articolo 19 o all'allegato II, parte 1, capo III, punto 2, un riferimento a tali deroghe;
ii) il territorio geografico in cui ciascuno dei programmi genetici sarà attuato;
iii) nel caso di riproduttori di razza pura della specie equina, se del caso, nome e recapiti dell'ente selezionatore che tiene il libro genealogico d'origine della razza;
iv) per ciascuno dei programmi genetici, ove disponibile, un riferimento al sito web sul quale è possibile consultare le informazioni relative a tali programmi.
3. Gli Stati membri includono altresì nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo qualsiasi autorità competente che attui un programma genetico conformemente all'articolo 38.
4.
Qualora il riconoscimento di un ente selezionatore o di un ente ibridatore sia revocato conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, terzo comma, lettera e), o l'approvazione di un programma genetico sia sospesa o revocata conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, terzo comma, lettera d), gli Stati membri indicano senza indebito ritardo tale sospensione o revoca nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Se tale riconoscimento è revocato o tale approvazione di un programma genetico è sospesa per un periodo di 24 mesi, gli Stati membri cancellano definitivamente tale ente selezionatore, ente ibridatore o programma genetico dall'elenco di cui al paragrafo 1.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano i modelli di formulari per la presentazione delle informazioni da includere nell'elenco degli enti selezionatori o dei enti ibridatori riconosciuti di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
Sezione 2. Approvazione dei programmi genetici
Art. 8 Approvazione dei programmi genetici realizzati da enti selezionatori o da enti ibridatori
1. Un ente selezionatore o un ente ibridatore presenta le domande di approvazione dei suoi programmi genetici all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata per iscritto, su carta o in formato elettronico.
3. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 valuta tali programmi genetici e li approva a condizione che:
a) perseguano uno o più dei seguenti scopi:
i) nel caso di animali riproduttori di razza pura:
il miglioramento della razza;
la conservazione della razza;
la creazione di una nuova razza;
la ricostituzione di una razza;
ii) nel caso di suini ibridi riproduttori:
il miglioramento della razza, della linea o dell'incrocio;
la creazione di una nuova razza, di una nuova linea o di un nuovo incrocio;
b) descrivano nel dettaglio gli obiettivi di selezione e riproduzione;
c) rispettino i requisiti di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, anche all'allegato I, parte 3.
4. Gli enti selezionatori o gli enti ibridatori possono affidare a terzi attività tecniche specifiche legate alla gestione dei loro programmi genetici, comprese la prova di performance e la valutazione genetica, a condizione che:
a) gli enti selezionatori o gli enti ibridatori rimangano responsabili nei confronti dell'autorità competente del rispetto dei requisiti di cui all'allegato I, parti 2 e 3;
b) non esista alcun conflitto di interesse tra detti terzi e le attività economiche degli allevatori che partecipano al programma genetico;
c) detti terzi soddisfino tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tali attività;
d) detti enti selezionatori e enti ibridatori specifichino le attività che intendono affidare a terzi e il nome e i recapiti di tali terzi nelle domande di cui al paragrafo 2.
5. Qualora, per almeno 24 mesi, non vi siano allevatori che partecipino a un programma genetico approvato in conformità del paragrafo 3, la cui azienda, in cui sono tenuti i loro animali riproduttori, sia ubicata in una determinata zona del territorio geografico, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 può chiedere all'ente selezionatore o all'ente ibridatore in questione di adeguare il territorio geografico del suo programma genetico in modo da non includere tale zona.
Art. 9 Modifiche a un programma genetico approvato
1. Prima di procedere all'attuazione di qualsiasi modifica significativa in relazione ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, nel suo programma genetico approvato in conformità di tale disposizione, un ente selezionatore o un ente ibridatore comunica tale modifica all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.
2. La comunicazione è effettuata per iscritto, o su carta o in formato elettronico.
3. Tali modifiche si ritengono approvate dall'autorità competente, salvo diversamente indicato da quest'ultima, entro un termine di 90 giorni dalla data della notifica.
4. Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori informano in maniera trasparente e tempestiva gli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici delle modifiche del programma che sono state approvate conformemente al paragrafo 3.
Art. 10 Deroghe all'articolo 8, paragrafo 3, per quanto concerne l'approvazione dei programmi genetici
1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, può rifiutare di approvare un programma genetico di tale ente selezionatore conforme ai requisiti di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso degli animali riproduttori di razza pura della specie equina anche, all'allegato I, parte 3, se tale programma genetico comprometterebbe il programma genetico realizzato da un altro ente selezionatore per la stessa razza e già approvato nello Stato membro in questione, per quanto concerne almeno uno dei seguenti elementi:
a) i tratti essenziali delle caratteristiche della razza o i principali obiettivi di detto programma genetico;
b) la conservazione della razza o della diversità genetica all'interno della razza; o
c) qualora lo scopo del programma genetico consista nella conservazione della razza, l'efficace attuazione di detto programma genetico:
i) in caso di razza a rischio di estinzione; o
ii) in caso di razza autoctona che non sia comunemente reperibile in uno o più dei territori dell'Unione.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente tiene debitamente conto dei seguenti criteri:
a) il numero dei programmi genetici già approvati per la stessa razza nello Stato membro interessato;
b) le dimensioni delle popolazioni riproduttrici che rientrano in tali programmi genetici;
c) eventuali apporti genetici di programmi genetici condotti da altri enti selezionatori in altri Stati membri o da organismi di allevamento in paesi terzi, per la stessa razza.
Art. 11 Rifiuto dell'approvazione di programmi genetici
Qualora l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, rifiuti di approvare un programma genetico presentato da tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o rifiuti di approvare modifiche a un programma genetico notificato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, essa fornisce all'ente selezionatore o all'ente ibridatore una spiegazione motivata del suo rifiuto.
Art. 12 Notifica e approvazione dei programmi di selezione realizzati in Stati membri diversi da quello in cui l'ente selezionatore o l' ente ibridatore sono riconosciuti
1. Se un ente selezionatore o un ente ibridatore intendono realizzare un programma genetico approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, anche su animali riproduttori custoditi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui detto ente selezionatore o detto ente ibridatore sono riconosciuti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3 (ai fini del presente articolo «diverso Stato membro»), l'ente selezionatore o l'ente ibridatore notificano la prevista estensione del loro territorio geografico all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.
2. L'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3:
a) ne dà notifica all'autorità competente dell'altro Stato membro al più tardi 90 giorni a decorrere dalla data di inizio prevista del programma genetico in tale diverso Stato membro e, su richiesta dell'autorità notificata, fornisce una traduzione della notifica in una delle lingue ufficiali di tale diverso Stato membro;
b) su richiesta dell'autorità notificata, fornisce al più tardi 60 giorni prima della data di inizio prevista del programma genetico in tale diverso Stato membro una copia del programma genetico approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, corredata, se richiesto da detta autorità, di una traduzione in una delle lingue ufficiali di tale diverso Stato membro che viene fornita dall' ente selezionatore o dall'ente ibridatore richiedenti.
3. L'autorità competente del diverso Stato membro può, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), negare l'autorizzazione a realizzare sul suo territorio il programma genetico, se:
a) in tale diverso Stato membro è già in fase di attuazione un programma genetico approvato su animali riproduttori di razza pura della stessa razza; e
b) l'approvazione di un ulteriore programma genetico comprometterebbe il programma genetico realizzato da un altro ente selezionatore per la stessa razza, che è già stato approvato in tale diverso Stato membro, per quanto riguarda almeno uno dei seguenti elementi:
i) i tratti essenziali delle caratteristiche della razza o i principali obiettivi di detto programma genetico; o
ii) la conservazione di detta razza e della diversità genetica all'interno di tale razza;
iii) qualora lo scopo di detto programma genetico consista nella conservazione di tale razza, l'efficace attuazione di detto programma genetico:
in caso di razza a rischio di estinzione; o
in caso di razza autoctona che non sia comunemente reperibile in uno o più dei territori dell'Unione.
4. L'autorità competente di tale diverso Stato membro comunica all'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, l'esito della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se rifiuta l'approvazione per la realizzazione sul suo territorio del programma genetico, fornisce una spiegazione motivata del proprio rifiuto.
5. L'eventuale mancata risposta da parte dell'autorità competente di tale diverso Stato membro alla notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), entro 90 giorni dalla ricezione della stessa si intende come consenso.
6. L'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, informa prontamente l'ente selezionatore o l'ente ibridatore in questione del seguito della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e, in caso di rifiuto, fornisce all' ente selezionatore o all'ente ibridatore la spiegazione motivata del rifiuto di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
7. Se l'autorità competente di tale diverso Stato membro, rifiuta l'approvazione ai sensi del paragrafo 3, essa ne informa la Commissione e le fornisce una motivazione del rifiuto.
8. Se l'autorità competente di tale diverso Stato membro rifiuta l'approvazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo e se l'ente selezionatore o l'ente ibridatore che intendono realizzare detto programma genetico in tale diverso Stato membro chiedono il riesame di tale rifiuto, l'autorità competente di tale diverso Stato membro e l'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, cooperano tra di loro per quanto riguarda detta richiesta di riesame.
9. L'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, comunica all'autorità competente di tale diverso Stato membro le modifiche dei programmi genetici approvati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3.
10. Su richiesta dell'autorità competente del diverso Stato membro, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore che operano in conformità del presente articolo nel territorio di tale diverso Stato membro forniscono informazioni aggiornate a detta autorità competente in particolare per quanto riguarda il numero degli allevatori e degli animali da riproduzione interessati dal programma genetico su detto territorio. Ogni siffatta richiesta è presentata in modo analogo alle richieste avanzate agli enti selezionatori o agli enti ibridatori riconosciuti in tale diverso Stato membro.
11. L'autorità competente del diverso Stato membro può revocare l'approvazione del programma genetico di cui al presente articolo qualora, per almeno 12 mesi, nessun allevatore sul territorio di tale diverso Stato membro partecipi a detto programma genetico.
Capo III. Diritti ed obblighi degli allevatori, degli enti selezionatori e degli enti ibridatori
Art. 13 Diritti degli allevatori che partecipano ai programmi genetici approvati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12
1. Gli allevatori hanno il diritto partecipare a un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, a condizione che:
a) i loro animali riproduttori siano custoditi in aziende all'interno del territorio geografico di detto programma genetico;
b) i loro animali riproduttori appartengano, nel caso di animali riproduttori di razza pura, alla razza o, in caso di suini ibridi riproduttori, alla razza, alla linea o all'incrocio, contemplati da detto programma genetico.
2. Gli allevatori che partecipano a un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, hanno il diritto:
a) all'iscrizione dei loro animali riproduttori di razza pura nella sezione principale del libro genealogico istituito per tale razza dall'ente selezionatore conformemente all'articolo 18 e all'articolo 20;
b) alla registrazione dei loro animali in una sezione supplementare del libro genealogico istituito per tale razza dall' ente selezionatore conformemente all'articolo 20;
c) alla registrazione dei loro suini ibridi riproduttori in un registro suini ibridi istituito per la razza, la linea o l'incrocio da un'associazione di enti ibridatori conformemente all'articolo 23;
d) alla partecipazione alla prova di performance e alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25;
e) al rilascio di un certificato zootecnico conformemente all'articolo 30, paragrafi 1 e 4.
f) ad ottenere, su richiesta, i risultati aggiornati della prova di performance e della valutazione genetica dei loro animali riproduttori, qualora tali risultati siano disponibili;
g) ad avere accesso a tutti gli altri servizi forniti in relazione a detto programma genetico agli allevatori partecipanti dall'ente selezionatore o dall' ente ibridatore che realizzano detto programma genetico.
3. Oltre ai diritti di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora le regole di un ente selezionatore o di un ente ibridatore prevedano l'adesione, gli allevatori di cui al paragrafo 1 hanno anche il diritto:
a) di aderire a detto ente selezionatore o associazione di enti ibridatori;
b) di partecipare alla definizione e allo sviluppo del programma genetico conformemente al regolamento interno di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b.
Art. 14 Diritti e obblighi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori
1. Per quanto riguarda i loro programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, gli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori hanno il diritto di definire e realizzare detti programmi genetici autonomamente, purché rispettino il presente regolamento e tutte le condizioni relative alla loro approvazione.
2. Gli enti selezionatori o le associazioni di enti ibridatori hanno il diritto di escludere dalla partecipazione a un programma genetico gli allevatori che non rispettano le regole di cui a detto programma genetico o gli obblighi stabiliti nel regolamento interno di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b).
3. Oltre al diritto di cui al paragrafo 2, gli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori che prevedono l'adesione di membri hanno il diritto di escludere gli allevatori che non rispettano i loro obblighi stabiliti dal regolamento interno di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b).
4. Spetta in primo luogo agli enti selezionatori e alle associazioni di enti ibridatori, fatto salvo il ruolo degli organi giurisdizionali, la responsabilità di risolvere le controversie che possono insorgere tra gli allevatori o tra questi e gli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori nel corso della realizzazione dei programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, in conformità delle norme procedurali di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b).
Capo IV. Iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici e nei registri suini ibridi e loro ammissione alla riproduzione
Sezione 1. Iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici e loro ammissione alla riproduzione
Art. 15 Struttura dei libri genealogici
I libri genealogici constano di una sezione principale e, ove specificato nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, di una o più sezioni supplementari.
Art. 16 Sezione principale dei libri genealogici
1.
Gli enti selezionatori che prevedono diversi criteri o procedure per l'iscrizione degli animali riproduttori di razza pura in classi diverse possono suddividere la sezione principale dei libri genealogici in più classi:
a) in base ai meriti di tali animali e suddividono tali classi in funzione dell'età e del sesso degli stessi; oppure
b) in base all'età o al sesso di tali animali, purché tali classi siano altresì suddivise in base ai loro meriti;
Tali criteri e procedure possono imporre l'obbligo di sottoporre tali animali riproduttori di razza pura a prove della performance e alla valutazione genetica come previsto all'articolo 25 o ad altre valutazioni descritte nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, prima dell'iscrizione di detti animali in una data classe della sezione principale.
2. Qualora il programma genetico stabilisca condizioni per l'iscrizione nella sezione principale del libro genealogico che si aggiungano a quelle di cui all'allegato II, parte 1, capo I, l'ente selezionatore che realizza tale programma genetico stabilisce in tale sezione principale almeno una classe in cui sono iscritti su richiesta dell'allevatore gli animali riproduttori di razza pura che soddisfano solo le condizioni di cui all'allegato II, parte 1, capo I e all'articolo 21.
Art. 17 Sezioni supplementari dei libri genealogici
Gli enti selezionatori possono creare una o più sezioni supplementari nel libro genealogico per gli animali che appartengono alla stessa specie, ma che non possono essere iscritti nella sezione principale, purché il regolamento interno stabilito nel programma genetico ammetta l'iscrizione dei discendenti di tali animali nella sezione principale conformemente alle norme di cui:
a) all'allegato II, parte 1, capo III, punto 1 bis, nel caso delle femmine delle specie bovina, suina, ovina e caprina,
b) all'allegato II, parte 1, capo III, punto 2, nel caso di animali di razze a rischio di estinzione delle specie bovina, suina, ovina e caprina, o di razze ovine «resistenti»; o
c) all'allegato II, parte 1, capo III, punto 1, lettera b), nel caso dei maschi e delle femmine della specie equina.
Art. 18 Iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nella sezione principale del libro genealogico
1. Gli enti selezionatori, su richiesta degli allevatori, iscrivono o registrano in vista della loro iscrizione nella sezione principale del loro libro genealogico gli animali riproduttori di razza pura contemplati dal loro programma genetico, purché tali animali soddisfino i requisiti di cui all'allegato II, parte 1, capo I, e, se del caso, purché tali animali siano la progenie di animali riproduttori o discendano dal materiale germinale conformemente alla regolamentazione di cui all'articolo 21.
2. Gli enti selezionatori non possono rifiutare l'iscrizione nella sezione principale dei loro libri genealogici di un animale riproduttore di razza pura per il fatto che esso è già stato iscritto nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza o, nel caso di un programma di incrocio realizzato su animali riproduttori di razza pura della specie equina, di una razza diversa, istituito da un altro ente selezionatore riconosciuto conformemente all'articolo 4, paragrafo 3,o da un organismo di allevamento in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 34.
3. Se la sezione principale del libro genealogico è suddivisa in classi, gli animali riproduttori di razza pura che soddisfano i criteri d'iscrizione nella sezione principale, sono iscritti dall'ente selezionatore nella classe di merito corrispondente.
Art. 19 Deroghe agli obblighi di iscrizione di animali nella sezione principale dei libri genealogici in caso di creazione di una nuova razza o di ricostruzione di una razza
1.
In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, qualora un ente selezionatore realizzi un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, per una razza per la quale non esiste alcun libro genealogico in uno Stato membro o in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 34, detto ente selezionatore può iscrivere nella sezione principale del libro genealogico di nuova istituzione animali riproduttori di razza pura o i discendenti di animali riproduttori di razza pura di razze diverse o qualsiasi animale che sia giudicato dall'ente selezionatore conforme alle caratteristiche di detta nuova razza e, se del caso, soddisfi i requisiti minimi di prestazione stabiliti nel programma genetico.
Gli enti selezionatori che si avvalgono di tale deroga:
a) definiscono nel loro programma genetico un periodo per l'istituzione del nuovo libro genealogico che tenga idoneamente conto dell'intervallo generazionale della specie o della razza interessate;
b) fanno riferimento ad eventuali libri genealogici preesistenti in cui i riproduttori di razza pura o i loro ascendenti sono stati iscritti per la prima volta dopo la nascita, nonché al numero di registrazione originale di tale libro genealogico;
c) identificano, nel loro sistema di registrazione delle genealogie, gli animali da esse considerati come il pilastro fondamentale della razza.
2. Qualora un ente selezionatore intenda ricostruire una razza estinta o soggetta a grave rischio di estinzione, uno Stato membro o, se esso opta in tal senso, l'autorità competente può autorizzare l'ente selezionatore ad iscrivere nella sezione principale del libro genealogico i discendenti di animali riproduttori di razza pura della razza da ricostruire o animali riproduttori di razza pura o i discendenti di animali riproduttori di razza pura di altre razze che entrano nella ricostruzione di detta razza o qualsiasi animale che sia considerato dall'ente selezionatore conforme alle caratteristiche della razza da ricostruire e, se del caso, soddisfi i requisiti minimi di prestazione stabiliti nel programma genetico, a condizione che:
a) nel programma di riproduzione sia definito un periodo per la costituzione o ricostituzione di detto libro genealogico adatto alla razza interessata;
b) se del caso, sia fatto riferimento ad eventuali libri genealogici in cui sono stati iscritti i riproduttori di razza pura o i loro ascendenti, nonché al numero di registrazione originale di tale libro genealogico;
c) siano identificati, nel sistema di registrazione delle genealogie, gli animali considerati da tale ente selezionatore come i soggetti fondatori della razza.
3. L'ente selezionatore che intenda avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo o della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, stabilisce un piano dettagliato per la creazione o la ricostruzione della razza nel suo programma genetico di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
4. Entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, e al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo l'autorità competente effettua un controllo ufficiale quale previsto all'articolo 43.
5. Qualora una razza sia creata o ricostruita conformemente al presente articolo, gli Stati membri ne informano il pubblico mediante un'indicazione in tal senso nell'elenco di cui all'articolo 7.
Art. 20 Iscrizione degli animali in sezioni supplementari e riclassificazione dei discendenti nella sezione principale
1. Qualora siano istituite sezioni supplementari da un ente selezionatore conformemente all'articolo 17, tale ente selezionatore, su richiesta degli allevatori, registra nella sezione supplementare appropriata di cui all'articolo 17 gli animali delle specie contemplate dal proprio programma genetico che non possono essere iscritti nella sezione principale, purché tali animali soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, parte 1, capo II.
2. Gli enti selezionatori, su richiesta degli allevatori, iscrivono i discendenti degli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella sezione principale di cui all'articolo 16 e considerano tali discendenti come animali riproduttori di razza pura, a condizione che essi soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, parte 1, capo III.
Art. 21 Ammissione degli animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale alla riproduzione
1. Un ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, per una razza ammette:
a) a fini di monta naturale, ogni animale riproduttore di razza pura di detta razza;
b) a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura della specie bovina sottoposti a valutazione genetica conformemente all'articolo 25;
c) a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura delle specie suina, ovina o caprina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25;
d) a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura della specie equina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica di cui all'articolo 25, se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
e) a fini di trasferimento di embrioni, gli ovociti raccolti e utilizzati per la produzione in vitro di embrioni e di embrioni ottenuti in vivo, concepiti utilizzando lo sperma di cui alle lettere b) o c) del presente paragrafo, a condizione che tali ovociti ed embrioni provengano da animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina o caprina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25;
f) a fini di trasferimento di embrioni, gli ovociti raccolti e utilizzati per la produzione in vitro di embrioni e di embrioni ottenuti in vivo, concepiti utilizzando lo sperma di cui alla lettera d) del presente paragrafo, a condizione che tali ovociti ed embrioni provengano da animali riproduttori di razza pura della specie equina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25, se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
g) al fine di testare gli animali maschi riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura, che non sono stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, a condizione che detto sperma sia utilizzato esclusivamente al fine di testare tali animali maschi riproduttori di razza pura entro i limiti dei quantitativi necessari all'ente selezionatore per effettuare tali test conformemente all'articolo 25.
2.
In caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un ente selezionatore può vietare o limitare l'uso di una o più tecniche di riproduzione di cui a tale paragrafo o l'uso di animali riproduttori di razza pura per una o più tecniche di riproduzione, compreso l'uso del loro materiale germinale, a condizione che tale divieto o tale limitazione siano previsti nel suo programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12.
Ogni siffatto divieto o limitazione specificato nel programma genetico dell'ente selezionatore che ha istituito il libro genealogico in conformità dell'allegato I, parte 3, punto 3, lettera a), è vincolante nei confronti dei programmi genetici degli enti selezionatori che istituiscono libri genealogici d'origine della razza per la stessa razza in conformità dell'allegato I, parte 3, punto 3, lettera b).
3. Nel caso di una razza a rischio di estinzione, un ente selezionatore può vietare o limitare l'uso di un animale riproduttore di razza pura e del suo materiale germinale qualora tale utilizzo comprometta la conservazione o la diversità genetica di tale razza.
4. Lo sperma di cui al paragrafo 1, lettera g) raccolto da animali maschi riproduttori di razza pura iscritti nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, dell'articolo 12, è ammesso da un altro ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato per la stessa razza nello stesso o in un altro Stato membro alle stesse condizioni e con gli stessi limiti quantitativi per la prova di performance e, se del caso, per la valutazione genetica applicati ai propri animali maschi riproduttori di razza pura.
5. Ai fini dei paragrafi 1 e 4, il materiale germinale degli animali riproduttori di razza pura di cui ai suddetti paragrafi è raccolto, prodotto, trattato e conservato in un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o produzione di embrioni, riconosciuto per il commercio di tali prodotti nell'Unione, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.
6. In deroga al paragrafo 5, uno Stato membro può autorizzare la raccolta, la produzione, il trattamento e lo stoccaggio per uso sul territorio di detto Stato membro del materiale germinale degli animali riproduttori di razza pura presso un centro di raccolta o stoccaggio di sperma, un centro di stoccaggio di embrioni, da parte di un gruppo di raccolta o produzione di embrioni o da parte di personale con qualifiche specifiche autorizzato in conformità della legislazione di detto Stato membro.
7. In deroga al paragrafo 1, lettere b), c) ed e), qualora lo scopo di un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, sia destinato alla conservazione della razza o alla conservazione della diversità genetica esistente all'interno della razza, la prova di performance o la valutazione genetica sono eseguite solo se tale programma genetico richiede la prova di performance o la valutazione genetica.
Art. 22 Metodi di verifica dell'identità
1. Qualora gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina siano utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale, gli enti selezionatori prescrivono che tali animali riproduttori siano identificati da un'analisi del loro gruppo sanguigno o da altri metodi appropriati che offrano quantomeno lo stesso grado di certezza, come l'analisi del DNA.
2. Qualora animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina siano utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni e qualora animali riproduttori della specie suina siano utilizzati per la raccolta di sperma a fini di inseminazione artificiale, gli enti selezionatori e gli enti ibridatori possono richiedere che tali animali siano identificati con uno dei metodi di cui al paragrafo 1.
3. Su richiesta di uno Stato membro o di un'associazione europea per la riproduzione delle specie interessate, la Commissione può approvare, mediante atti di esecuzione, metodi di verifica dell'identità dei riproduttori che offrano quantomeno un grado di certezza equivalente a quello dell'analisi del gruppo sanguigno di tali riproduttori, tenendo conto dei progressi tecnici e delle raccomandazioni dei centri dell'Unione europea di riferimento di cui all'articolo 29, dell'ICAR o dell'International Society of Animal Genetics (ISAG). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
Sezione 2. Registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi e ammissione alla riproduzione
Art. 23 Registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi
1. Gli enti ibridatori, su richiesta dei loro allevatori, iscrivono nei loro registri anagrafici della razza i suini ibridi riproduttori, ottenuti dalla stessa razza, dalla stessa linea o dallo stesso incrocio, che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II, parte 2.
2. Gli enti ibridatori non rifiutano la registrazione, nei loro registri suini ibridi, dei suini ibridi riproduttori, che sono stati iscritti conformemente all'allegato II, parte 2, in tale registro istituito per la stessa razza, la stessa linea o per lo stesso incrocio da un ente ibridatore riconosciuto conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, nello stesso o in un altro Stato membro.