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Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 11 Rifiuto dell'approvazione di programmi genetici

Qualora l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, rifiuti di approvare un programma genetico presentato da tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o rifiuti di approvare modifiche a un programma genetico notificato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, essa fornisce all'ente selezionatore o all'ente ibridatore una spiegazione motivata del suo rifiuto.

Art. 12 Notifica e approvazione dei programmi di selezione realizzati in Stati membri diversi da quello in cui l'ente selezionatore o l' ente ibridatore sono riconosciuti

1. Se un ente selezionatore o un ente ibridatore intendono realizzare un programma genetico approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, anche su animali riproduttori custoditi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui detto ente selezionatore o detto ente ibridatore sono riconosciuti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3 (ai fini del presente articolo «diverso Stato membro»), l'ente selezionatore o l'ente ibridatore notificano la prevista estensione del loro territorio geografico all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

2. L'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3:

  1. a) ne dà notifica all'autorità competente dell'altro Stato membro al più tardi 90 giorni a decorrere dalla data di inizio prevista del programma genetico in tale diverso Stato membro e, su richiesta dell'autorità notificata, fornisce una traduzione della notifica in una delle lingue ufficiali di tale diverso Stato membro;

  2. b) su richiesta dell'autorità notificata, fornisce al più tardi 60 giorni prima della data di inizio prevista del programma genetico in tale diverso Stato membro una copia del programma genetico approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, corredata, se richiesto da detta autorità, di una traduzione in una delle lingue ufficiali di tale diverso Stato membro che viene fornita dall' ente selezionatore o dall'ente ibridatore richiedenti.

3. L'autorità competente del diverso Stato membro può, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), negare l'autorizzazione a realizzare sul suo territorio il programma genetico, se:

  1. a) in tale diverso Stato membro è già in fase di attuazione un programma genetico approvato su animali riproduttori di razza pura della stessa razza; e

  2. b) l'approvazione di un ulteriore programma genetico comprometterebbe il programma genetico realizzato da un altro ente selezionatore per la stessa razza, che è già stato approvato in tale diverso Stato membro, per quanto riguarda almeno uno dei seguenti elementi:

    1. i) i tratti essenziali delle caratteristiche della razza o i principali obiettivi di detto programma genetico; o

    2. ii) la conservazione di detta razza e della diversità genetica all'interno di tale razza;

    3. iii) qualora lo scopo di detto programma genetico consista nella conservazione di tale razza, l'efficace attuazione di detto programma genetico:

      in caso di razza a rischio di estinzione; o

      in caso di razza autoctona che non sia comunemente reperibile in uno o più dei territori dell'Unione.

4. L'autorità competente di tale diverso Stato membro comunica all'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, l'esito della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se rifiuta l'approvazione per la realizzazione sul suo territorio del programma genetico, fornisce una spiegazione motivata del proprio rifiuto.

5. L'eventuale mancata risposta da parte dell'autorità competente di tale diverso Stato membro alla notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), entro 90 giorni dalla ricezione della stessa si intende come consenso.

6. L'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, informa prontamente l'ente selezionatore o l'ente ibridatore in questione del seguito della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e, in caso di rifiuto, fornisce all' ente selezionatore o all'ente ibridatore la spiegazione motivata del rifiuto di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

7. Se l'autorità competente di tale diverso Stato membro, rifiuta l'approvazione ai sensi del paragrafo 3, essa ne informa la Commissione e le fornisce una motivazione del rifiuto.

8. Se l'autorità competente di tale diverso Stato membro rifiuta l'approvazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo e se l'ente selezionatore o l'ente ibridatore che intendono realizzare detto programma genetico in tale diverso Stato membro chiedono il riesame di tale rifiuto, l'autorità competente di tale diverso Stato membro e l'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, cooperano tra di loro per quanto riguarda detta richiesta di riesame.

9. L'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, comunica all'autorità competente di tale diverso Stato membro le modifiche dei programmi genetici approvati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3.

10. Su richiesta dell'autorità competente del diverso Stato membro, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore che operano in conformità del presente articolo nel territorio di tale diverso Stato membro forniscono informazioni aggiornate a detta autorità competente in particolare per quanto riguarda il numero degli allevatori e degli animali da riproduzione interessati dal programma genetico su detto territorio. Ogni siffatta richiesta è presentata in modo analogo alle richieste avanzate agli enti selezionatori o agli enti ibridatori riconosciuti in tale diverso Stato membro.

11. L'autorità competente del diverso Stato membro può revocare l'approvazione del programma genetico di cui al presente articolo qualora, per almeno 12 mesi, nessun allevatore sul territorio di tale diverso Stato membro partecipi a detto programma genetico.

Capo III. Diritti ed obblighi degli allevatori, degli enti selezionatori e degli enti ibridatori

Art. 13 Diritti degli allevatori che partecipano ai programmi genetici approvati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12

1. Gli allevatori hanno il diritto partecipare a un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, a condizione che:

  1. a) i loro animali riproduttori siano custoditi in aziende all'interno del territorio geografico di detto programma genetico;

  2. b) i loro animali riproduttori appartengano, nel caso di animali riproduttori di razza pura, alla razza o, in caso di suini ibridi riproduttori, alla razza, alla linea o all'incrocio, contemplati da detto programma genetico.

2. Gli allevatori che partecipano a un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, hanno il diritto:

  1. a) all'iscrizione dei loro animali riproduttori di razza pura nella sezione principale del libro genealogico istituito per tale razza dall'ente selezionatore conformemente all'articolo 18 e all'articolo 20;

  2. b) alla registrazione dei loro animali in una sezione supplementare del libro genealogico istituito per tale razza dall' ente selezionatore conformemente all'articolo 20;

  3. c) alla registrazione dei loro suini ibridi riproduttori in un registro suini ibridi istituito per la razza, la linea o l'incrocio da un'associazione di enti ibridatori conformemente all'articolo 23;

  4. d) alla partecipazione alla prova di performance e alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25;

  5. e) al rilascio di un certificato zootecnico conformemente all'articolo 30, paragrafi 1 e 4.

  6. f) ad ottenere, su richiesta, i risultati aggiornati della prova di performance e della valutazione genetica dei loro animali riproduttori, qualora tali risultati siano disponibili;

  7. g) ad avere accesso a tutti gli altri servizi forniti in relazione a detto programma genetico agli allevatori partecipanti dall'ente selezionatore o dall' ente ibridatore che realizzano detto programma genetico.

3. Oltre ai diritti di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora le regole di un ente selezionatore o di un ente ibridatore prevedano l'adesione, gli allevatori di cui al paragrafo 1 hanno anche il diritto:

  1. a) di aderire a detto ente selezionatore o associazione di enti ibridatori;

  2. b) di partecipare alla definizione e allo sviluppo del programma genetico conformemente al regolamento interno di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b.

Art. 14 Diritti e obblighi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori

1. Per quanto riguarda i loro programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, gli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori hanno il diritto di definire e realizzare detti programmi genetici autonomamente, purché rispettino il presente regolamento e tutte le condizioni relative alla loro approvazione.

2. Gli enti selezionatori o le associazioni di enti ibridatori hanno il diritto di escludere dalla partecipazione a un programma genetico gli allevatori che non rispettano le regole di cui a detto programma genetico o gli obblighi stabiliti nel regolamento interno di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b).

3. Oltre al diritto di cui al paragrafo 2, gli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori che prevedono l'adesione di membri hanno il diritto di escludere gli allevatori che non rispettano i loro obblighi stabiliti dal regolamento interno di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b).

4. Spetta in primo luogo agli enti selezionatori e alle associazioni di enti ibridatori, fatto salvo il ruolo degli organi giurisdizionali, la responsabilità di risolvere le controversie che possono insorgere tra gli allevatori o tra questi e gli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori nel corso della realizzazione dei programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, in conformità delle norme procedurali di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b).

Capo IV. Iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici e nei registri suini ibridi e loro ammissione alla riproduzione

Sezione 1. Iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici e loro ammissione alla riproduzione

Art. 15 Struttura dei libri genealogici

I libri genealogici constano di una sezione principale e, ove specificato nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, di una o più sezioni supplementari.

Art. 16 Sezione principale dei libri genealogici

1.

Gli enti selezionatori che prevedono diversi criteri o procedure per l'iscrizione degli animali riproduttori di razza pura in classi diverse possono suddividere la sezione principale dei libri genealogici in più classi:

  1. a) in base ai meriti di tali animali e suddividono tali classi in funzione dell'età e del sesso degli stessi; oppure

  2. b) in base all'età o al sesso di tali animali, purché tali classi siano altresì suddivise in base ai loro meriti;

Tali criteri e procedure possono imporre l'obbligo di sottoporre tali animali riproduttori di razza pura a prove della performance e alla valutazione genetica come previsto all'articolo 25 o ad altre valutazioni descritte nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, prima dell'iscrizione di detti animali in una data classe della sezione principale.

2. Qualora il programma genetico stabilisca condizioni per l'iscrizione nella sezione principale del libro genealogico che si aggiungano a quelle di cui all'allegato II, parte 1, capo I, l'ente selezionatore che realizza tale programma genetico stabilisce in tale sezione principale almeno una classe in cui sono iscritti su richiesta dell'allevatore gli animali riproduttori di razza pura che soddisfano solo le condizioni di cui all'allegato II, parte 1, capo I e all'articolo 21.

Art. 17 Sezioni supplementari dei libri genealogici

Gli enti selezionatori possono creare una o più sezioni supplementari nel libro genealogico per gli animali che appartengono alla stessa specie, ma che non possono essere iscritti nella sezione principale, purché il regolamento interno stabilito nel programma genetico ammetta l'iscrizione dei discendenti di tali animali nella sezione principale conformemente alle norme di cui:

  1. a) all'allegato II, parte 1, capo III, punto 1 bis, nel caso delle femmine delle specie bovina, suina, ovina e caprina,

  2. b) all'allegato II, parte 1, capo III, punto 2, nel caso di animali di razze a rischio di estinzione delle specie bovina, suina, ovina e caprina, o di razze ovine «resistenti»; o

  3. c) all'allegato II, parte 1, capo III, punto 1, lettera b), nel caso dei maschi e delle femmine della specie equina.

Art. 18 Iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nella sezione principale del libro genealogico

1. Gli enti selezionatori, su richiesta degli allevatori, iscrivono o registrano in vista della loro iscrizione nella sezione principale del loro libro genealogico gli animali riproduttori di razza pura contemplati dal loro programma genetico, purché tali animali soddisfino i requisiti di cui all'allegato II, parte 1, capo I, e, se del caso, purché tali animali siano la progenie di animali riproduttori o discendano dal materiale germinale conformemente alla regolamentazione di cui all'articolo 21.

2. Gli enti selezionatori non possono rifiutare l'iscrizione nella sezione principale dei loro libri genealogici di un animale riproduttore di razza pura per il fatto che esso è già stato iscritto nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza o, nel caso di un programma di incrocio realizzato su animali riproduttori di razza pura della specie equina, di una razza diversa, istituito da un altro ente selezionatore riconosciuto conformemente all'articolo 4, paragrafo 3,o da un organismo di allevamento in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 34.

3. Se la sezione principale del libro genealogico è suddivisa in classi, gli animali riproduttori di razza pura che soddisfano i criteri d'iscrizione nella sezione principale, sono iscritti dall'ente selezionatore nella classe di merito corrispondente.

Art. 19 Deroghe agli obblighi di iscrizione di animali nella sezione principale dei libri genealogici in caso di creazione di una nuova razza o di ricostruzione di una razza

1.

In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, qualora un ente selezionatore realizzi un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, per una razza per la quale non esiste alcun libro genealogico in uno Stato membro o in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 34, detto ente selezionatore può iscrivere nella sezione principale del libro genealogico di nuova istituzione animali riproduttori di razza pura o i discendenti di animali riproduttori di razza pura di razze diverse o qualsiasi animale che sia giudicato dall'ente selezionatore conforme alle caratteristiche di detta nuova razza e, se del caso, soddisfi i requisiti minimi di prestazione stabiliti nel programma genetico.

Gli enti selezionatori che si avvalgono di tale deroga:

  1. a) definiscono nel loro programma genetico un periodo per l'istituzione del nuovo libro genealogico che tenga idoneamente conto dell'intervallo generazionale della specie o della razza interessate;

  2. b) fanno riferimento ad eventuali libri genealogici preesistenti in cui i riproduttori di razza pura o i loro ascendenti sono stati iscritti per la prima volta dopo la nascita, nonché al numero di registrazione originale di tale libro genealogico;

  3. c) identificano, nel loro sistema di registrazione delle genealogie, gli animali da esse considerati come il pilastro fondamentale della razza.

2. Qualora un ente selezionatore intenda ricostruire una razza estinta o soggetta a grave rischio di estinzione, uno Stato membro o, se esso opta in tal senso, l'autorità competente può autorizzare l'ente selezionatore ad iscrivere nella sezione principale del libro genealogico i discendenti di animali riproduttori di razza pura della razza da ricostruire o animali riproduttori di razza pura o i discendenti di animali riproduttori di razza pura di altre razze che entrano nella ricostruzione di detta razza o qualsiasi animale che sia considerato dall'ente selezionatore conforme alle caratteristiche della razza da ricostruire e, se del caso, soddisfi i requisiti minimi di prestazione stabiliti nel programma genetico, a condizione che:

  1. a) nel programma di riproduzione sia definito un periodo per la costituzione o ricostituzione di detto libro genealogico adatto alla razza interessata;

  2. b) se del caso, sia fatto riferimento ad eventuali libri genealogici in cui sono stati iscritti i riproduttori di razza pura o i loro ascendenti, nonché al numero di registrazione originale di tale libro genealogico;

  3. c) siano identificati, nel sistema di registrazione delle genealogie, gli animali considerati da tale ente selezionatore come i soggetti fondatori della razza.

3. L'ente selezionatore che intenda avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo o della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, stabilisce un piano dettagliato per la creazione o la ricostruzione della razza nel suo programma genetico di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

4. Entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, e al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo l'autorità competente effettua un controllo ufficiale quale previsto all'articolo 43.

5. Qualora una razza sia creata o ricostruita conformemente al presente articolo, gli Stati membri ne informano il pubblico mediante un'indicazione in tal senso nell'elenco di cui all'articolo 7.

Art. 20 Iscrizione degli animali in sezioni supplementari e riclassificazione dei discendenti nella sezione principale

1. Qualora siano istituite sezioni supplementari da un ente selezionatore conformemente all'articolo 17, tale ente selezionatore, su richiesta degli allevatori, registra nella sezione supplementare appropriata di cui all'articolo 17 gli animali delle specie contemplate dal proprio programma genetico che non possono essere iscritti nella sezione principale, purché tali animali soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, parte 1, capo II.

2. Gli enti selezionatori, su richiesta degli allevatori, iscrivono i discendenti degli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella sezione principale di cui all'articolo 16 e considerano tali discendenti come animali riproduttori di razza pura, a condizione che essi soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, parte 1, capo III.

Art. 21 Ammissione degli animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale alla riproduzione

1. Un ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, per una razza ammette:

  1. a) a fini di monta naturale, ogni animale riproduttore di razza pura di detta razza;

  2. b) a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura della specie bovina sottoposti a valutazione genetica conformemente all'articolo 25;

  3. c) a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura delle specie suina, ovina o caprina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25;

  4. d) a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura della specie equina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica di cui all'articolo 25, se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;

  5. e) a fini di trasferimento di embrioni, gli ovociti raccolti e utilizzati per la produzione in vitro di embrioni e di embrioni ottenuti in vivo, concepiti utilizzando lo sperma di cui alle lettere b) o c) del presente paragrafo, a condizione che tali ovociti ed embrioni provengano da animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina o caprina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25;

  6. f) a fini di trasferimento di embrioni, gli ovociti raccolti e utilizzati per la produzione in vitro di embrioni e di embrioni ottenuti in vivo, concepiti utilizzando lo sperma di cui alla lettera d) del presente paragrafo, a condizione che tali ovociti ed embrioni provengano da animali riproduttori di razza pura della specie equina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25, se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;

  7. g) al fine di testare gli animali maschi riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura, che non sono stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, a condizione che detto sperma sia utilizzato esclusivamente al fine di testare tali animali maschi riproduttori di razza pura entro i limiti dei quantitativi necessari all'ente selezionatore per effettuare tali test conformemente all'articolo 25.

2.

In caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un ente selezionatore può vietare o limitare l'uso di una o più tecniche di riproduzione di cui a tale paragrafo o l'uso di animali riproduttori di razza pura per una o più tecniche di riproduzione, compreso l'uso del loro materiale germinale, a condizione che tale divieto o tale limitazione siano previsti nel suo programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12.

Ogni siffatto divieto o limitazione specificato nel programma genetico dell'ente selezionatore che ha istituito il libro genealogico in conformità dell'allegato I, parte 3, punto 3, lettera a), è vincolante nei confronti dei programmi genetici degli enti selezionatori che istituiscono libri genealogici d'origine della razza per la stessa razza in conformità dell'allegato I, parte 3, punto 3, lettera b).

3. Nel caso di una razza a rischio di estinzione, un ente selezionatore può vietare o limitare l'uso di un animale riproduttore di razza pura e del suo materiale germinale qualora tale utilizzo comprometta la conservazione o la diversità genetica di tale razza.

4. Lo sperma di cui al paragrafo 1, lettera g) raccolto da animali maschi riproduttori di razza pura iscritti nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, dell'articolo 12, è ammesso da un altro ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato per la stessa razza nello stesso o in un altro Stato membro alle stesse condizioni e con gli stessi limiti quantitativi per la prova di performance e, se del caso, per la valutazione genetica applicati ai propri animali maschi riproduttori di razza pura.

5. Ai fini dei paragrafi 1 e 4, il materiale germinale degli animali riproduttori di razza pura di cui ai suddetti paragrafi è raccolto, prodotto, trattato e conservato in un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o produzione di embrioni, riconosciuto per il commercio di tali prodotti nell'Unione, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.

6. In deroga al paragrafo 5, uno Stato membro può autorizzare la raccolta, la produzione, il trattamento e lo stoccaggio per uso sul territorio di detto Stato membro del materiale germinale degli animali riproduttori di razza pura presso un centro di raccolta o stoccaggio di sperma, un centro di stoccaggio di embrioni, da parte di un gruppo di raccolta o produzione di embrioni o da parte di personale con qualifiche specifiche autorizzato in conformità della legislazione di detto Stato membro.

7. In deroga al paragrafo 1, lettere b), c) ed e), qualora lo scopo di un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, sia destinato alla conservazione della razza o alla conservazione della diversità genetica esistente all'interno della razza, la prova di performance o la valutazione genetica sono eseguite solo se tale programma genetico richiede la prova di performance o la valutazione genetica.

Art. 22 Metodi di verifica dell'identità

1. Qualora gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina siano utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale, gli enti selezionatori prescrivono che tali animali riproduttori siano identificati da un'analisi del loro gruppo sanguigno o da altri metodi appropriati che offrano quantomeno lo stesso grado di certezza, come l'analisi del DNA.

2. Qualora animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina siano utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni e qualora animali riproduttori della specie suina siano utilizzati per la raccolta di sperma a fini di inseminazione artificiale, gli enti selezionatori e gli enti ibridatori possono richiedere che tali animali siano identificati con uno dei metodi di cui al paragrafo 1.

3. Su richiesta di uno Stato membro o di un'associazione europea per la riproduzione delle specie interessate, la Commissione può approvare, mediante atti di esecuzione, metodi di verifica dell'identità dei riproduttori che offrano quantomeno un grado di certezza equivalente a quello dell'analisi del gruppo sanguigno di tali riproduttori, tenendo conto dei progressi tecnici e delle raccomandazioni dei centri dell'Unione europea di riferimento di cui all'articolo 29, dell'ICAR o dell'International Society of Animal Genetics (ISAG). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Sezione 2. Registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi e ammissione alla riproduzione

Art. 23 Registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi

1. Gli enti ibridatori, su richiesta dei loro allevatori, iscrivono nei loro registri anagrafici della razza i suini ibridi riproduttori, ottenuti dalla stessa razza, dalla stessa linea o dallo stesso incrocio, che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II, parte 2.

2. Gli enti ibridatori non rifiutano la registrazione, nei loro registri suini ibridi, dei suini ibridi riproduttori, che sono stati iscritti conformemente all'allegato II, parte 2, in tale registro istituito per la stessa razza, la stessa linea o per lo stesso incrocio da un ente ibridatore riconosciuto conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, nello stesso o in un altro Stato membro.

Art. 24 Ammissione dei suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale alla riproduzione

1. Un ente ibridatore che realizza un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, sui suini ibridi riproduttori di una razza, di una linea o di un incrocio, ammette:

  1. a) a fini di monta naturale, qualsiasi suino ibrido riproduttore della stessa razza, della stessa linea o dello stesso incrocio, quale definito dal programma genetico;

  2. b) a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da suini ibridi riproduttori sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25, se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.

  3. c) a fini di trasferimento di embrioni, gli ovociti raccolti e utilizzati per la produzione in vitro di embrioni e di embrioni ottenuti in vivo, concepiti utilizzando lo sperma di cui alla lettera b), a condizione che tali ovociti ed embrioni siano stati raccolti da suini ibridi riproduttori sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25, se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12;

  4. d) al fine di testare i suini maschi ibridi riproduttori, lo sperma raccolto da tali suini ibridi riproduttori, che non sono stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, a condizione che tale sperma sia utilizzato esclusivamente al fine di testare detti suini ibridi riproduttori entro i limiti quantitativi necessari all'ente ibridatore per effettuare tali test conformemente all'articolo 25.

2. I suini ibridi riproduttori maschi, iscritti in un registro suini ibridi istituito da un ente ibridatore che realizza un programma genetico approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12, e il loro materiale germinale sono ammessi da un altro ente ibridatore che realizza un programma genetico sulla stessa razza, la stessa linea o sullo stesso incrocio nello stesso o in un altro Stato membro alle stesse condizioni e con gli stessi limiti quantitativi di quelli applicati per la prova di performance e, se del caso, per la valutazione genetica applicati ai propri suini ibridi riproduttori.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il materiale germinale dei suini ibridi riproduttori di cui ai suddetti paragrafi è raccolto, prodotto, trattato e conservato in un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni, riconosciuto per il commercio di tali prodotti nell'Unione, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.

4. In deroga al paragrafo 3, uno Stato membro può autorizzare la raccolta, la produzione, il trattamento e lo stoccaggio per l'uso sul territorio di detto Stato membro del materiale germinale dei suini ibridi riproduttori presso un centro di raccolta o stoccaggio di sperma o un centro di stoccaggio di embrioni da parte di un gruppo di raccolta e produzione di embrioni o da parte di personale con qualifiche specifiche autorizzato in conformità della legislazione di detto Stato membro.

Capo V. Prova di performance e valutazione genetica

Art. 25 Metodi di prova della performance e di valutazione genetica

Se un ente selezionatore, un ente ibridatore ovvero un terzo designati in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), eseguono una prova di performance o la valutazione genetica di animali riproduttori, tali enti riproduttori, enti ibridatori o terzi assicurano che tale prova o tale valutazione siano eseguite conformemente alle norme:

  1. a) di cui all'allegato III, nel caso di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina e nel caso di suini ibridi riproduttori;

  2. b) di cui al programma genetico realizzato da detto ente selezionatore o, approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3), e, se del caso, dell'articolo 12, nel caso degli animali riproduttori di razza pura della specie equina.

Art. 26 Delega di poteri e competenze d'esecuzione per quanto riguarda i requisiti in materia di prova di performance e di valutazione genetica

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61, riguardo alle modifiche all'allegato III in materia di prova di performance e valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina e caprina per tenere conto:

  1. a) dei progressi scientifici;

  2. b) degli sviluppi tecnologici; o

  3. c) della necessità di salvaguardare preziose risorse genetiche.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme uniformi relative alla prova di performance e alla valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina e caprina di cui al presente articolo, compresa l'interpretazione dei loro risultati. Nel far ciò, essa tiene conto dei progressi tecnici e scientifici o delle raccomandazioni dei centri dell'Unione europea di riferimento competenti di cui all'articolo 29, paragrafo 1 o, in loro mancanza, dei principi riconosciuti dall'ICAR. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Art. 27 Realizzazione della prova di performance e della valutazione genetica

1. Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori, qualora debbano realizzare la prova di performance o la valutazione genetica in base al programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12:

  1. a) realizzano a loro cura la prova di performance o la valutazione genetica; o

  2. b) designano i terzi ai quali deve essere affidata detta prova di performance o valutazione genetica.

2. Uno Stato membro o, se lo Stato membro opta in tal senso, le sue autorità competenti possono richiedere che, ai fini della designazione di terzi come previsto al paragrafo 1, lettera b), tali terzi, se non sono enti pubblici specificatamente designati soggetti al controllo dello Stato membro o delle sue autorità competenti, debbano essere autorizzati per la realizzazione della prova di performance o della valutazione genetica degli animali riproduttori da parte di detto Stato membro o, se esso così decide, delle sue autorità competenti.

3. Uno Stato membro o, se lo Stato membro opta in tal senso, le sue autorità competenti, avvalendosi della disposizione di cui al paragrafo 2, provvedono affinché ottengano un'autorizzazione i terzi di cui a tale paragrafo ove dispongano:

  1. a) degli impianti e delle attrezzature necessarie a realizzare la prova di performance o la valutazione genetica;

  2. b) di personale adeguatamente qualificato; e

  3. c) della capacità di realizzare la prova di performance e la valutazione genetica conformemente all'articolo 25;

4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), uno Stato membro o la sua autorità competente possono decidere che i terzi autorizzati in conformità del paragrafo 2 del presente articolo o gli enti pubblici specificamente designati soggetti al controllo dello Stato membro o delle sue autorità competenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano responsabili nei confronti di detta autorità competente del rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento applicabili alla prova di performance o alla valutazione genetica che siano state demandate all'esterno.

5.

Gli enti selezionatori o gli enti ibridatori che realizzano a loro cura la prova di performance o la valutazione genetica o i terzi designati da un ente selezionatore o da un ente ibridatore in conformità del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, o autorizzati da uno Stato membro o dalle autorità competenti di cui al paragrafo 2 possono obbligarsi a rispettare le regole e norme stabilite dall'ICAR o possono partecipare alle attività svolte dai centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 29.

I risultati di tale obbligazione o la partecipazione a tali attività possono essere presi in considerazione dalle autorità competenti all'atto del riconoscimento di tali enti selezionatori o enti ibridatori, dell'approvazione dei loro programmi genetici, dell'autorizzazione di detti terzi o dello svolgimento di controlli ufficiali su tali enti ibridatori.

6. Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori rendono pubbliche le informazioni dettagliate su chi effettua la prova di performance o la valutazione genetica.

Art. 28 Obblighi degli enti selezionatori, degli enti ibridatori e dei terzi che eseguono prove di performance o valutazioni genetiche

1. Qualora esegua una prova di performance o una valutazione genetica di animali riproduttori ovvero affidi a terzi tali attività conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), l'ente selezionatore o l'ente ibridatore fornisce, su richiesta dell'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 12, paragrafo 5, le seguenti informazioni:

  1. a) registrazioni di tutti i dati risultanti dalla prova di performance e dalla valutazione genetica in relazione ad animali riproduttori di aziende situate nel territorio in cui opera l'autorità competente;

  2. b) indicazioni sulle modalità di registrazione delle caratteristiche;

  3. c) informazioni sul modello di descrizione della performance utilizzato per l'analisi dei risultati della prova di performance;

  4. d) informazioni sui metodi statistici utilizzati per l'analisi dei risultati della prova di performance per ciascuna delle caratteristiche valutate;

  5. e) descrizione dei parametri genetici utilizzati per ciascuna delle caratteristiche valutate, compresi, se del caso, dettagli sulla valutazione genomica.

2. L'ente selezionatore o l'ente ibridatore o, su loro richiesta, i terzi da essi designati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), pubblicano e tengono aggiornati i risultati della valutazione genetica degli animali riproduttori il cui sperma è destinato all'inseminazione artificiale conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b).

Capo VI. Centri di riferimento dell'Unione europea

Art. 29 Centri di riferimento dell'Unione europea

1.

Qualora vi sia la necessità riconosciuta di promuovere l'armonizzazione o il miglioramento dei metodi di prova della performance o di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura utilizzati dagli enti selezionatori o dai terzi da esse designati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), la Commissione può adottare atti di esecuzione che designino i centri di riferimento dell'Unione europea incaricati di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione o al miglioramento di detti metodi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

2. Qualora vi sia la necessità riconosciuta di promuovere la definizione o l'armonizzazione dei metodi utilizzati dagli enti selezionatori, dai terzi da esse designati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), dalle autorità competenti o da altre autorità degli Stati membri ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione o della protezione della diversità genetica di tali razze, la Commissione può adottare atti di esecuzione che al fine di designare i centri di riferimento dell'Unione europea incaricati di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico alla definizione o all'armonizzazione di detti metodi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

3. Le designazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 seguono una procedura di selezione pubblica e sono limitate nel tempo o riviste regolarmente.

4. I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo:

  1. a) soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV, punto 1; e

  2. b) sono incaricati dell'espletamento dei compiti di cui:

    1. i) all'allegato IV, punto 2, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 1;

    2. ii) all'allegato IV, punto 3, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo,

    nella misura in cui detti compiti sono inclusi nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei centri di riferimento stabiliti in conformità degli obiettivi e delle priorità dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 652/2014.

5.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61 riguardo alle modifiche:

  1. a) dei criteri di designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'allegato IV, punto 1;

  2. b) dei compiti dei centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'allegato IV, punti 2 e 3.

Gli atti delegati di cui al presente paragrafo tengono debitamente conto:

  1. a) delle specie di animali riproduttori di razza pura per le quali occorre armonizzare o migliorare i metodi di prova della performance e di valutazione genetica, nonché dei progressi scientifici e tecnici compiuti nel campo della prova della performance o della valutazione genetica; o

  2. b) delle razze a rischio di estinzione per le quali occorre stabilire metodi di conservazione della razza o di protezione della diversità genetica nell'ambito della razza in questione, o armonizzare quelli esistenti, nonché dei progressi scientifici e tecnici compiuti in tali settori.

6.

I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 1 o 2 sono soggetti a controlli della Commissione al fine di verificare:

  1. a) la loro conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, punto 1;

  2. b) il corretto espletamento dei compiti di cui:

    1. i) all'allegato IV, punto 2, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 1;

    2. ii) all'allegato IV, punto 3, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 2.

Se dai risultati di detti controlli risulta che un centro di riferimento dell'Unione europea non soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV, punto 1, o non espleta a dovere i compiti di cui all'allegato IV, punto 2 o 3, la Commissione può adottare atti d'esecuzione che riducano il contributo finanziario dell'Unione concesso a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 652/2014 o revochino la designazione. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Capo VII. Certificati zootecnici

Art. 30 Emissione, contenuto e formato dei certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori e il relativo materiale germinale

1. Qualora gli allevatori che partecipano a un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8 e, se del caso, all'articolo 12 richiedano certificati zootecnici per i loro animali riproduttori o per il relativo materiale germinale, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore che attua tale programma genetico rilascia detti certificati.

2. I certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono rilasciati unicamente da:

  1. a) gli enti selezionatori o gli enti ibridatori che attuano su tali animali riproduttori programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8 e, se del caso, all'articolo 12;

  2. b) le autorità competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), se così decidono; o

  3. c) gli organismi di allevamento riportati nell'elenco di cui all'articolo 34 che attuano programmi genetici su tali animali riproduttori.

3. Gli enti selezionatori o gli enti ibridatori garantiscono la trasmissione tempestiva dei certificati zootecnici.

4.

Qualora gli animali riproduttori siano stati iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, ovvero il relativo materiale germinale sia oggetto di scambi commerciali, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti o registrati in un altro libro genealogico o registro suini ibridi, detti animali riproduttori o detto materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.

L'ente selezionatore o l'ente ibridatore di spedizione degli animali riproduttori o del relativo materiale germinale che tiene il libro genealogico o il registro suini ibridi in cui tali animali riproduttori sono iscritti o registrati rilascia il certificato zootecnico.

5.

Qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento riportato nell'elenco di cui all'articolo 34, ovvero il relativo materiale germinale siano introdotti nell'Unione, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, detti animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.

Il certificato zootecnico è rilasciato dall'organismo di allevamento figurante nell'elenco di cui all'articolo 34 che tiene il libro genealogico o il registro suini ibridi in cui tali animali riproduttori sono iscritti o registrati, ovvero dal servizio ufficiale del paese terzo di spedizione.

6. I certificati zootecnici di cui ai paragrafi 4 e 5:

  1. a) contengono le informazioni di cui nelle parti e nei capi pertinenti dell'allegato V;

  2. b) sono conformi ai modelli corrispondenti di certificati zootecnici previsti negli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 10.

7. L'ente selezionatore o l'organismo di allevamento che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, in conformità del suo programma genetico, o che affida tali attività a terzi nel caso di una ente selezionatore conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), riporta nel certificato zootecnico rilasciato per un animale riproduttore di razza pura o per il suo materiale germinale quanto segue:

  1. a) i risultati della prova di performance;

  2. b) i risultati aggiornati della valutazione genetica; e

  3. c) difetti genetici e peculiarità genetiche in relazione a quel programma genetico che riguardano l'animale riproduttore in questione o i donatori di quel materiale germinale.

8. L'ente ibridatore o l'organismo di allevamento che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, nell'ambito del suo programma genetico o che affida tali attività a terzi nel caso di un ente ibridatore conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), indica, se il programma genetico lo richiede, nel certificato zootecnico rilasciato per un suino ibrido riproduttore o per il suo materiale germinale quanto segue:

  1. a) i risultati della prova di performance;

  2. b) i risultati aggiornati della valutazione genetica; e

  3. c) difetti genetici e peculiarità genetiche in relazione a quel programma genetico che riguardano l'animale riproduttore in questione o i donatori di quel materiale germinale.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61 riguarda alle modifiche del contenuto dei certificati zootecnici di cui all'allegato V, al fine di aggiornali onde tenere conto:

  1. a) dei progressi scientifici;

  2. b) degli sviluppi tecnologici;

  3. c) del funzionamento del mercato interno; o

  4. d) della necessità di proteggere preziose risorse genetiche.

10. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli dei certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Art. 31 Deroghe agli obblighi relativi all'emissione, al contenuto e al formato dei certificati zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori e del relativo materiale germinale

1. In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può consentire che il materiale germinale sia accompagnato da un certificato zootecnico emesso, sulla base delle informazioni ricevute dall' ente selezionatore o dall' ente ibridatore, da parte di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni riconosciuto a fini di scambi commerciali all'interno dell'Unione di tale materiale germinale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.

2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 6, lettera b), l'autorità competente può consentire che i modelli di cui all'articolo 30, paragrafo 6, lettera b), non siano utilizzati, a condizione che:

  1. a) nel caso di animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina e caprina, le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, o all'allegato V, parte 3, capo I, figurino in altri documenti che accompagnano tali animali riproduttori, rilasciati dall'ente selezionatore o dall'ente ibridatore;

  2. b) nel caso di materiale germinale delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina:

    1. i) le informazioni relative ai donatori di tale materiale germinale figurino in altri documenti o in copie del certificato zootecnico originale che accompagnano il materiale germinale in questione o siano messe a disposizione su richiesta, prima o dopo la spedizione di detto materiale, dall' ente selezionatore o dall'ente ibridatore o dagli altri operatori di cui al paragrafo 1;

    2. ii) le informazioni relative allo sperma, agli ovociti o agli embrioni figurino in altri documenti che accompagnano lo sperma, gli ovociti o gli embrioni in questione, emessi dall'ente selezionatore o dall' ente ibridatore o dagli altri operatori di cui al paragrafo 1.

3. In deroga all'articolo 30, paragrafo 7, lettere a) e b), e all'articolo 30, paragrafo 8, lettere a) e b), se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, gli enti selezionatori, gli enti ibridatori o gli altri operatori di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono fare riferimento, nel certificato zootecnico o nei documenti di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, al sito web che riporta tali risultati.