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Regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione del 17 agosto 2016 che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/20031, in particolare l'articolo 6, paragrafo 11,

Realizzare rapidamente un mercato interno dell'energia perfettamente funzionante e interconnesso è fondamentale per mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili.

Il regolamento (CE) n. 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie che disciplinano l'accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Inoltre, l'articolo 5 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 impone agli Stati membri o alle autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, di assicurare, tra le altre cose, che siano definite norme tecniche oggettive e non discriminatorie che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema. Nei casi in cui i requisiti costituiscono condizioni di connessione alle reti nazionali, l'articolo 37, paragrafo 6, della medesima direttiva conferisce alle autorità di regolamentazione il compito di fissare o approvare quantomeno le metodologie usate per calcolarle o stabilirle. Per assicurare la sicurezza del sistema di trasmissione interconnesso, è fondamentale stabilire un'interpretazione comune dei requisiti per la connessione alla rete applicabili agli impianti di consumo e ai sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi. I requisiti che contribuiscono a mantenere, preservare e ripristinare la sicurezza del sistema al fine di facilitare il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica all'interno delle aree sincrone e tra di esse, nonché a conseguire l'efficienza in termini di costi, dovrebbero essere considerati questioni transfrontaliere relative alla rete e questioni relative all'integrazione del mercato.

È opportuno definire norme armonizzate sulla connessione alla rete per gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione allo scopo di stabilire un quadro giuridico chiaro per le connessioni alla rete, agevolare gli scambi di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea, garantire la sicurezza del sistema, facilitare l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, incentivare la concorrenza e consentire un uso più efficiente della rete e delle risorse, a vantaggio dei consumatori.

La sicurezza del sistema non può essere assicurata indipendentemente dalle capacità tecniche di tutti gli utenti. Gli impianti di generazione rivestono da sempre un ruolo fondamentale nel fornire capacità tecniche. A questo proposito tuttavia ci si aspetta che tali impianti rivestano in futuro un ruolo più centrale. Il regolare coordinamento a livello di reti di trasmissione e di distribuzione e prestazioni adeguate delle apparecchiature connesse a tali reti, con sufficiente solidità per fronteggiare i disturbi e contribuire a prevenire eventuali importanti perturbazioni o per facilitare il ripristino del sistema dopo un collasso, sono prerequisiti fondamentali.

Le autorità di regolamentazione dovrebbero considerare i costi ragionevoli effettivamente sostenuti dai gestori di sistema per l'attuazione del presente regolamento nello stabilire o nell'approvare le tariffe di trasmissione o di distribuzione o le relative metodologie di calcolo o nell'approvare i termini e le condizioni per la connessione e l'accesso alle reti nazionali conformemente all'articolo 37, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 714/2009.

I diversi sistemi elettrici sincroni dell'Unione presentano caratteristiche differenti di cui è necessario tener conto nel definire i requisiti per la connessione della domanda. Nel definire le norme di connessione alla rete è pertanto opportuno tenere conto delle specificità regionali, secondo quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009.

In considerazione della necessità di garantire la certezza normativa, i requisiti previsti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi ai nuovi impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, ai nuovi impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, ai nuovi sistemi di distribuzione e alle nuove unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione («TSO»). I requisiti previsti dal presente regolamento non dovrebbero applicarsi agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti utilizzate o utilizzabili da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO. I requisiti del presente regolamento non dovrebbero inoltre applicarsi agli impianti di consumo nuovi o esistenti connessi a livello della distribuzione, a meno che forniscano servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO. Tuttavia i requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi nel caso in cui la pertinente autorità di regolamentazione o il pertinente Stato membro decida altrimenti, sulla base dell'evoluzione dei requisiti dei sistemi e di un'analisi costi-benefici completa, o qualora sia stato effettuato un importante intervento di ammodernamento o di sostituzione di apparecchiature che abbia avuto un impatto sulle prestazioni tecniche di un impianto di consumo esistente connesso al sistema di trasmissione, di un impianto di distribuzione esistente connesso al sistema di trasmissione, di un sistema di distribuzione esistente o di un'unità di consumo esistente all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso connessa a un livello di tensione superiore a 1000 V.

La gestione della domanda è uno strumento importante per accrescere la flessibilità del mercato interno dell'energia e per consentire un uso ottimale delle reti. Essa dovrebbe basarsi sulle azioni dei consumatori o sul loro accordo a consentire che una terza parte agisca per loro conto. Ai fini della sicurezza della rete, il titolare di un impianto di consumo o il gestore di un sistema di distribuzione chiuso («CDSO») può offrire servizi di gestione della domanda al mercato e ai gestori di sistema. In quest'ultimo caso, il titolare dell'impianto di consumo o il gestore del sistema di distribuzione chiuso dovrebbe assicurarsi che le nuove unità di consumo utilizzate per fornire tali servizi soddisfino i requisiti fissati nel presente regolamento, individualmente o complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte. A tale proposito, le terze parti rivestono un ruolo cruciale nel riunire le capacità di gestione della domanda e possono avere la responsabilità e l'obbligo di assicurare l'affidabilità di tali servizi, qualora tali responsabilità siano delegate dal titolare dell'impianto di consumo e dal gestore del sistema di distribuzione chiuso.

I requisiti dovrebbero basarsi sui principi della non discriminazione e della trasparenza, nonché sul principio dell'ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte. I TSO e i gestori dei sistemi di distribuzione («DSO»), compresi i CDSO, possono tener conto di tali elementi nel definire i requisiti conformemente alle disposizioni del presente regolamento, riconoscendo tuttavia che le soglie in base alle quali si determina se un sistema è di trasmissione o di distribuzione sono stabilite a livello nazionale.

I requisiti applicabili a un impianto di consumo connesso a un sistema di trasmissione dovrebbero stabilire le capacità al livello delle loro interfacce, nonché le necessarie risposte automatiche e i necessari scambi di dati. Detti requisiti sono intesi ad assicurare l'operatività del sistema di trasmissione e la capacità di utilizzare la generazione e la gestione della domanda integrate in tali reti nell'ambito dei range operativi del sistema e in presenza di eventi critici.

I requisiti applicabili a un sistema di distribuzione connesso a un sistema di trasmissione o a un altro sistema di distribuzione dovrebbero stabilire il range operativo di tali sistemi, nonché le necessarie risposte automatiche e i necessari scambi di dati. Detti requisiti dovrebbero assicurare lo sviluppo e l'operatività effettivi del sistema di trasmissione e la capacità di utilizzare la generazione e la gestione della domanda integrate in tali reti nell'ambito dei range operativi del sistema e in presenza di eventi critici.

I requisiti applicabili a un'unità di consumo utilizzata da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO dovrebbero assicurare la capacità di ricorrere alla gestione della domanda nell'ambito dei range operativi del sistema, riducendo così al minimo gli eventi critici.

Gli oneri amministrativi e i costi associati alla fornitura della gestione della domanda dovrebbero essere mantenuti entro limiti ragionevoli, in particolare per quanto riguarda le utenze domestiche, che rivestiranno un ruolo sempre più importante nel passaggio a una società a basse emissioni di carbonio e la cui partecipazione non dovrebbe essere inutilmente gravata da compiti amministrativi.

A causa del suo impatto transfrontaliero, il presente regolamento dovrebbe mirare agli stessi requisiti relativi alla frequenza per tutti i livelli di tensione, almeno all'interno di una stessa area sincrona. Ciò è necessario poiché, all'interno della stessa area sincrona, una variazione della frequenza in uno Stato membro avrebbe un impatto immediato sulla frequenza in tutti gli altri Stati membri, con possibili danni alle apparecchiature.

Gli intervalli dei valori di tensione dovrebbero essere coordinati tra i sistemi interconnessi poiché sono essenziali per assicurare la pianificazione e il funzionamento di un sistema elettrico all'interno di un'area sincrona. Le disconnessioni dovute a disturbi della tensione incidono sui sistemi limitrofi. La mancata indicazione degli intervalli dei valori di tensione può causare un'incertezza diffusa nella pianificazione e nel funzionamento del sistema in situazioni diverse dalle normali condizioni operative.

È opportuno introdurre l'esecuzione di prove di conformità appropriate e proporzionate, in modo che i gestori di sistema possano garantire la sicurezza di esercizio. Conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/72/CE, le autorità di regolamentazione hanno il compito di garantire il rispetto del presente regolamento da parte dei gestori di sistema.

Le autorità di regolamentazione, gli Stati membri e i gestori di sistema dovrebbero, in fase di elaborazione e approvazione dei requisiti per la connessione alla rete, provvedere ad armonizzarli il più possibile al fine di garantire la piena integrazione del mercato. Nello sviluppo dei requisiti di connessione è opportuno tenere particolarmente conto delle norme tecniche già consolidate.

I gestori di sistema non dovrebbero specificare requisiti tecnici per le apparecchiature che ostacolino la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Qualora i gestori di sistema stabiliscano specifiche tecniche risultanti in requisiti per l'immissione di apparecchiature sul mercato, lo Stato membro interessato dovrebbe seguire la procedura di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3.

Nel presente regolamento si dovrebbe definire un processo di deroga alle disposizioni per tenere conto delle specificità locali nei casi eccezionali in cui, ad esempio, il rispetto delle norme potrebbe compromettere la stabilità della rete locale o nei casi in cui condizioni operative non conformi alle disposizioni del regolamento potrebbero essere necessarie per il funzionamento sicuro di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, di un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, di un sistema di distribuzione o di un'unità di consumo utilizzata da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e TSO.

Previa approvazione della competente autorità di regolamentazione, o di un'altra autorità se del caso in uno Stato membro, i titolari degli impianti di consumo e i pertinenti gestori di sistema dovrebbero essere autorizzati a proporre deroghe per talune classi di impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, di impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, di sistemi di distribuzione e di unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e TSO.

A norma dell'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, gli Stati membri possono stabilire che in determinate circostanze un sistema che distribuisce energia elettrica sia classificato come sistema di distribuzione chiuso. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi ai sistemi di distribuzione chiusi solo qualora gli Stati membri abbiano così disposto a norma dell'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE.

Il presente regolamento è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 714/2009 che integra e di cui costituisce parte integrante. I riferimenti al regolamento (CE) n. 714/2009 in altri atti giuridici devono essere intesi anche come riferimenti al presente regolamento.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione alla rete:

  1. a) degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;

  2. b) degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;

  3. c) dei sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi;

  4. d) delle unità di consumo, utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO.

2. Il presente regolamento contribuisce pertanto ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia elettrica rinnovabili e a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell'Unione.

3. Il presente regolamento stabilisce inoltre obblighi intesi a far sì che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato le capacità degli impianti di consumo e dei sistemi di distribuzione, su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 714/2009, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione5, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/631 della Commissione6, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione7 e all'articolo 2 della direttiva 2009/72/CE.

Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

  1. 1) «impianto di consumo», impianto che consuma energia elettrica ed è connesso al sistema di trasmissione o di distribuzione in uno o più punti. Un sistema di distribuzione e/o i servizi ausiliari di un gruppo di generazione non costituiscono un impianto di consumo;

  2. 2) «impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione», impianto di consumo che dispone di un punto di connessione a un sistema di trasmissione;

  3. 3) «impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione», una connessione del sistema di distribuzione o impianti elettrici e apparecchiature utilizzati nella connessione al sistema di trasmissione;

  4. 4) «unità di consumo», gruppo indivisibile di installazioni contenente apparecchiature che possono essere controllate attivamente dal titolare di un impianto di consumo o da un CDSO, individualmente o complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte;

  5. 5) «sistema di distribuzione chiuso», un sistema di distribuzione classificato ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE come sistema di distribuzione chiuso dalle autorità nazionali di regolamentazione o da altre autorità competenti, ove così stabilito dallo Stato membro, che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e non rifornisce clienti civili, fatto salvo l'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari situati nell'area servita dal sistema e assunti dal titolare del sistema o legati a quest'ultimo da un vincolo simile;

  6. 6) «apparecchiature principali dell'impianto di consumo», almeno una delle seguenti apparecchiature: motori, trasformatori, apparecchiature ad alta tensione nel punto di connessione e negli impianti di produzione;

  7. 7) «sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione», un sistema di distribuzione connesso a un sistema di trasmissione, compresi gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;

  8. 8) «capacità di importazione massima», massima potenza attiva che un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione può assorbire continuativamente dalla rete nel punto di connessione, quale specificata nell'accordo di connessione o concordata tra il pertinente gestore di sistema e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione;

  9. 9) «capacità di esportazione massima», massima potenza attiva che un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione può immettere continuativamente nella rete nel punto di connessione, quale specificata nell'accordo di connessione o concordata tra il pertinente gestore di sistema e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione;

  10. 10) «disconnessione della domanda per bassa frequenza», azione mediante la quale, in condizioni di bassa frequenza, la domanda viene disconnessa al fine di ripristinare l'equilibrio tra domanda e generazione e riportare la frequenza del sistema entro limiti accettabili;

  11. 11) «disconnessione della domanda per bassa tensione», azione di ripristino mediante la quale, durante transitori di bassa tensione, la domanda viene disconnessa al fine di riportare la tensione entro limiti accettabili;

  12. 12) «commutatore sotto carico», apparecchio per cambiare la posizione della presa di un avvolgimento quando il trasformatore è in tensione o sotto carico;

  13. 13) «blocco del commutatore sotto carico», azione che blocca il commutatore sotto carico durante transitori di bassa tensione per impedire ai trasformatori di continuare a degradare le tensioni in un'area;

  14. 14) «sala di controllo», centro operativo di un pertinente gestore di sistema;

  15. 15) «blocco dei carichi», il livello massimo di potenza attiva prelevabile dalla domanda riconnessa durante la fase di ripristino del sistema dopo un blackout;

  16. 16) «controllo della potenza attiva con la gestione della domanda», domanda, all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, disponibile per la modulazione da parte del pertinente gestore di sistema o pertinente TSO, che determina una modifica della potenza attiva;

  17. 17) «controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda», potenza reattiva o dispositivi di compensazione per la potenza reattiva in un impianto di consumo o in un sistema di distribuzione chiuso disponibili per la modulazione da parte del pertinente gestore di sistema o pertinente TSO;

  18. 18) «gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda», domanda, all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, disponibile per la modulazione da parte del pertinente gestore di sistema o pertinente TSO ai fini della gestione delle contingenze del sistema di trasmissione;

  19. 19) «aggregazione della domanda», gruppo di impianti di consumo o di sistemi di distribuzione chiusi che possono funzionare come un singolo impianto o sistema di distribuzione chiuso al fine di offrire uno o più servizi di gestione della domanda;

  20. 20) «controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda», domanda in un impianto di consumo o in un sistema di distribuzione chiuso disponibile per la riduzione o l'aumento in risposta a oscillazioni della frequenza, per mezzo di una risposta autonoma dell'impianto di consumo o del sistema di distribuzione chiuso finalizzata a ridurre tali oscillazioni;

  21. 21) «controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda», domanda all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso che può essere modulata molto velocemente in risposta a una deviazione della frequenza, risultante in una velocissima modifica della potenza attiva;

  22. 22) «documento di unità per la gestione della domanda» (DRUD), documento, emesso dal titolare dell'impianto di consumo o dal CDSO all'intenzione del pertinente gestore di sistema per le unità di consumo predisposte alla gestione della domanda e connesse a un livello di tensione superiore a 1000 V, che conferma che l'unità di consumo si è dimostrata conforme ai requisiti tecnici di cui al presente regolamento e fornisce i dati e le dichiarazioni necessari, ivi inclusa una dichiarazione di conformità.

Art. 3 Ambito di applicazione

1.

I requisiti di connessione di cui al presente regolamento si applicano:

  1. a) ai nuovi impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;

  2. b) ai nuovi impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;

  3. c) ai nuovi sistemi di distribuzione, compresi i nuovi sistemi di distribuzione chiusi;

  4. d) alle nuove unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO.

Il pertinente gestore di sistema rifiuta di autorizzare la connessione di un nuovo impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, di un nuovo impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o di un nuovo sistema di distribuzione che non sia conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e rispetto al quale non sia stata concessa una deroga dall'autorità di regolamentazione, o da un'altra autorità se del caso in uno Stato membro, secondo quanto stabilito all'articolo 50. Il pertinente gestore di sistema comunica tale rifiuto, mediante una dichiarazione scritta motivata, al titolare dell'impianto di consumo, al DSO o al CDSO e, salvo diversamente specificato dall'autorità di regolamentazione, all'autorità di regolamentazione.

Sulla base del controllo di conformità a norma del titolo III, il pertinente TSO rifiuta l'erogazione di servizi di gestione della domanda disciplinati dagli articoli da 27 a 30 da parte delle nuove unità di consumo che non soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

2. Il presente regolamento non si applica:

  1. a) agli impianti di consumo e ai sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione e ai sistemi di distribuzione, o a parti del sistema di trasmissione o dei sistemi di distribuzione, di isole di Stati membri i cui sistemi non sono connessi in modo sincrono con l'area sincrona dell'Europa continentale, della Gran Bretagna, dell'Europa settentrionale, dell'Irlanda e Irlanda del Nord o del Baltico;

  2. b) ai dispositivi di accumulo di energia, ad eccezione dei gruppi di generazione con accumulo per pompaggio di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. Nel caso degli impianti di consumo o dei sistemi di distribuzione chiusi aventi più unità di consumo, queste ultime sono considerate complessivamente come una singola unità di consumo se non possono essere gestite in modo indipendente l'una dall'altra o possono essere ragionevolmente considerate in modo combinato.

Art. 4 Applicazione agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti utilizzate per fornire servizi di gestione della domanda

1. I requisiti di cui al presente regolamento non si applicano agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti utilizzate o utilizzabili da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o a un pertinente TSO, tranne nei casi in cui:

  1. a) un impianto di consumo esistente connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione esistente connesso al sistema di trasmissione, un sistema di distribuzione esistente o un'unità di consumo esistente all'interno di un impianto di consumo a un livello di tensione superiore a 1000 V o di un sistema di distribuzione chiuso connesso a un livello di tensione superiore a 1000 V siano stati modificati a tal punto da rendere necessaria una sostanziale modifica del relativo contratto di connessione secondo la procedura descritta di seguito:

    1. i) i titolari degli impianti di consumo, i DSO o i CDSO che intendono effettuare un intervento di ammodernamento di un impianto o un intervento di sostituzione di apparecchiature che abbia un impatto sulle prestazioni tecniche dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione o dell'unità di consumo comunicano in anticipo i propri piani al pertinente gestore di sistema;

    2. ii) se ritiene che la portata dell'intervento di ammodernamento o di sostituzione delle apparecchiature sia tale da richiedere un nuovo contratto di connessione, il pertinente gestore di sistema ne dà notifica alla competente autorità di regolamentazione o, se del caso, allo Stato membro; e

    3. iii) la competente autorità di regolamentazione o, se del caso, lo Stato membro decide se è necessario modificare il contratto di connessione esistente o stipularne uno nuovo e stabilisce quali requisiti del presente regolamento sono applicabili; oppure

  2. b) un'autorità di regolamentazione o, se del caso, uno Stato membro decida di vincolare un impianto di consumo esistente connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione esistente connesso al sistema di trasmissione, un sistema di distribuzione esistente o un'unità di consumo esistente al rispetto di tutti o di alcuni dei requisiti di cui al presente regolamento, a seguito di una proposta presentata dal pertinente TSO conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5.

2.

Ai fini del presente regolamento, un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, un sistema di distribuzione o un'unità di consumo utilizzata o utilizzabile per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o TSO sono considerati esistenti se:

  1. a) sono già connessi alla rete alla data di entrata in vigore del presente regolamento; oppure

  2. b) il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO ha concluso un contratto finale e vincolante per l'acquisto delle apparecchiature principali dell'impianto di consumo o per l'acquisto dell'unità di consumo entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento. Il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO è tenuto a comunicare la conclusione del contratto al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO entro 30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

La notifica trasmessa dal titolare dell'impianto di consumo, dal DSO o dal CDSO al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO indica almeno il titolo del contratto, la data della firma, la data dell'entrata in vigore e le specifiche delle apparecchiature principali dell'impianto di consumo o dell'unità di consumo da costruire, assemblare o acquistare.

Uno Stato membro può prevedere che in determinate circostanze l'autorità di regolamentazione possa stabilire se l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, il sistema di distribuzione o l'unità di consumo debbano essere considerati esistenti o nuovi.

3.

A seguito di una consultazione pubblica a norma dell'articolo 9 e per rispondere a cambiamenti significativi del contesto di riferimento, ad esempio l'evoluzione dei requisiti dei sistemi, come la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, delle reti intelligenti, della generazione distribuita o della gestione della domanda, il pertinente TSO può proporre all'autorità di regolamentazione interessata o, se del caso, allo Stato membro l'estensione dell'applicazione del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti o alle unità di consumo esistenti utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o TSO.

A tal fine si esegue un'analisi costi-benefici quantitativa accurata e trasparente, in conformità agli articoli 48 e 49. L'analisi indica:

  1. a) i costi derivanti dall'obbligo di rispettare il presente regolamento, in relazione agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti;

  2. b) i vantaggi socioeconomici derivanti dall'applicazione dei requisiti di cui al presente regolamento; e

  3. c) le potenzialità delle misure alternative per il conseguimento delle prestazioni richieste.

4. Prima di effettuare l'analisi costi-benefici quantitativa di cui al paragrafo 3, il pertinente TSO:

  1. a) effettua un confronto qualitativo preliminare dei costi e dei benefici;

  2. b) ottiene l'approvazione della competente autorità di regolamentazione o, se del caso, dello Stato membro.

5. La competente autorità di regolamentazione o, se del caso, lo Stato membro decide in merito all'estensione dell'applicabilità del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti o alle unità di consumo esistenti entro sei mesi dal ricevimento della relazione e della raccomandazione del pertinente TSO, conformemente all'articolo 48, paragrafo 4. La decisione dell'autorità di regolamentazione o, se del caso, dello Stato membro viene pubblicata.

6. Il pertinente TSO tiene conto delle legittime aspettative dei titolari degli impianti di consumo, dei DSO e dei CDSO nell'ambito della valutazione dell'applicazione del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti o alle unità di consumo esistenti.

7. Il pertinente TSO può valutare ogni tre anni, conformemente ai requisiti e alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 5, l'applicazione di alcune o di tutte le disposizioni del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti o alle unità di consumo esistenti.

Art. 5 Applicazione ai gruppi di generazione con accumulo per pompaggio e ai siti industriali

1. Il presente regolamento non si applica ai gruppi di generazione con accumulo per pompaggio che dispongono della modalità operativa sia di generazione che di pompaggio.

2. Qualsiasi gruppo di pompaggio di un impianto di pompaggio in grado di funzionare unicamente nella modalità di pompaggio è soggetto ai requisiti del presente regolamento ed è considerato come un impianto di consumo.

3. Nel caso dei siti industriali con un gruppo di generazione integrato, il gestore di sistema di un sito industriale, il titolare dell'impianto di consumo, il titolare dell'impianto di generazione e il pertinente gestore di sistema al cui sistema è connesso il sito industriale possono concordare, in coordinamento con il pertinente TSO, le condizioni per la disconnessione dei carichi critici dal sistema pertinente. L'obiettivo dell'accordo è assicurare i processi di produzione del sito industriale in caso di condizioni perturbate nel sistema pertinente.

Art. 6 Aspetti regolamentari

1. I requisiti di portata generale da stabilirsi da parte dei pertinenti gestori di sistema o TSO a norma del presente regolamento sono soggetti all'approvazione dell'entità designata dallo Stato membro e sono pubblicati. L'entità designata è l'autorità di regolamentazione, salvo diversa disposizione dello Stato membro.

2. Gli Stati membri possono subordinare all'approvazione di un'entità designata requisiti specifici per sito da stabilirsi da parte dei pertinenti gestori di sistema o TSO a norma del presente regolamento.

3. Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri, le entità competenti e i gestori di sistema:

  1. a) applicano i principi di proporzionalità e di non discriminazione;

  2. b) garantiscono la trasparenza;

  3. c) applicano il principio dell'ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte;

  4. d) rispettano la responsabilità attribuita al pertinente TSO al fine di garantire la sicurezza del sistema, ivi incluso per quanto disposto dalla normativa nazionale;

  5. e) si consultano con i pertinenti DSO e tengono conto del potenziale impatto sul loro sistema;

  6. f) tengono conto delle specifiche tecniche e delle norme europee concordate.

4. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento il pertinente gestore di sistema o TSO sottopone all'approvazione dell'entità competente una proposta concernente i requisiti di applicazione generale, o la metodologia utilizzata per calcolarli o stabilirli.

5. Qualora il presente regolamento imponga al pertinente gestore di sistema, al pertinente TSO, al titolare dell'impianto di consumo, al titolare dell'impianto di generazione, al DSO e/o al CDSO di accordarsi, essi cercano di trovare un accordo entro sei mesi dalla presentazione di una prima proposta trasmessa da una delle parti alle altre parti. Qualora non venga raggiunto un accordo entro questo lasso di tempo, ciascuna delle parti può richiedere alla competente autorità di regolamentazione di prendere una decisione entro sei mesi.

6. Le entità competenti adottano decisioni sulle proposte di requisiti o metodologie entro sei mesi dal ricevimento delle stesse.

7. Se il pertinente gestore di sistema o TSO ritiene necessario modificare i requisiti o le metodologie previsti e approvati a norma dei paragrafi 1 e 2, alla proposta modificata si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 3 a 8. I gestori di sistema e i TSO che propongono una modifica tengono conto delle eventuali legittime aspettative dei titolari degli impianti di consumo, dei DSO, dei CDSO, dei produttori di apparecchiature e delle altre parti interessate, sulla base dei requisiti o delle metodologie inizialmente specificati o concordati.

8. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un pertinente gestore di sistema o un TSO in relazione agli obblighi di tale gestore o TSO imposti dal presente regolamento può adire l'autorità di regolamentazione, la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

9. Se la determinazione dei requisiti di cui al presente regolamento compete a un gestore di sistema che non è un TSO, gli Stati membri possono disporre che detta determinazione competa invece al TSO.

Art. 7 Più di un TSO

1. Qualora in uno Stato membro esistano più TSO, il presente regolamento si applica a tutti i TSO operanti nello Stato membro in questione.

2. Gli Stati membri, nell'ambito del regime nazionale di regolamentazione, possono disporre che la responsabilità di rispettare uno, alcuni o tutti gli obblighi imposti ai TSO dal presente regolamento sia attribuita a uno o più TSO specifici.

Art. 8 Recupero dei costi

1. I costi sostenuti dai gestori di sistema soggetti alla regolamentazione delle tariffe di rete e derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente regolamento sono valutati dalle pertinenti autorità di regolamentazione. I costi considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati sono recuperati mediante tariffe di rete o altri mezzi idonei.

2. Se richiesto dalle pertinenti autorità di regolamentazione, i gestori di sistema di cui al paragrafo 1, entro tre mesi dalla richiesta, forniscono le informazioni necessarie per facilitare la valutazione dei costi sostenuti.

Art. 9 Consultazione pubblica

1.

I pertinenti gestori di sistema e i pertinenti TSO consultano le parti interessate, comprese le autorità competenti di ciascuno Stato membro, in merito:

  1. a) alle proposte di estensione dell'applicabilità del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti conformemente all'articolo 4, paragrafo 3;

  2. b) alla relazione redatta conformemente all'articolo 48, paragrafo 3;

  3. c) all'analisi costi-benefici condotta conformemente all'articolo 53, paragrafo 2;

  4. d) ai requisiti per le unità di consumo specificati conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, lettere c), e), f), k) ed l) e all'articolo 29, paragrafo 2, lettere c), d) ed e).

La consultazione ha una durata di almeno un mese.

2. I pertinenti gestori di sistema o i pertinenti TSO tengono in debita considerazione i punti di vista delle parti interessate emersi dalle consultazioni prima di sottoporre il progetto di proposta, la relazione, l'analisi costi-benefici o i requisiti per le unità di consumo all'approvazione dell'autorità di regolamentazione, dell'entità competente o, se del caso, dello Stato membro. In ogni caso, viene fornita e pubblicata tempestivamente, prima della pubblicazione della proposta, della relazione, dell'analisi costi-benefici o dei requisiti per le unità di consumo specificati conformemente agli articoli 28 e 29, o contestualmente ad essa, una motivazione chiara e accurata per l'inclusione o l'esclusione dei punti di vista delle parti interessate.

Art. 10 Partecipazione delle parti interessate

L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: «l'Agenzia»), in stretta cooperazione con la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito: «ENTSO-E»), organizza la partecipazione delle parti interessate relativamente ai requisiti per la connessione alla rete degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, dei sistemi di distribuzione e delle unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO, nonché relativamente ad altri aspetti dell'attuazione del presente regolamento. Tale partecipazione comporta riunioni regolari con le parti interessate al fine di individuare i problemi e proporre miglioramenti, in particolare per quanto attiene ai requisiti per la connessione alla rete degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, dei sistemi di distribuzione e delle unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e TSO.

Art. 11 Obblighi di riservatezza

1. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. L'obbligo del segreto professionale si applica a qualsiasi persona, autorità di regolamentazione o entità soggetta alle disposizioni del presente regolamento.

3. Le informazioni riservate ricevute dalle persone, dalle autorità di regolamentazione o dalle entità di cui al paragrafo 2 durante l'espletamento delle loro mansioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altre norme dell'Unione pertinenti.

4. Fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale o unionale, le autorità di regolamentazione, le entità o le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento ne possono fruire unicamente ai fini dell'espletamento delle funzioni che esercitano in virtù del presente regolamento.